TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/06/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6211/2017 R.G. PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Vito Panzarino;
Parte_1 attore CONTRO rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Caringella;
CP_1 convenuto
******** all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegante dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 03.04.2017 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ai sensi L'art. 1158 c.c. il convenuto asserendo di aver CP_1 esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del “fondo rustico sito in Agro di Grumo Appula alla Contrada Monte, descritto in Catasto al fol. 7, ptc. 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70, con entrostante piccola costruzione ormai tutta diruta descritta in Catasto al fol.
7. Ptc. 829, Fabbricato Rurale, superficie art 00,35 senza reddito, confinante con proprietà di , di Persona_1 Persona_2
e , salvo altri”.
[...] Parte_2
Su queste premesse l'attore ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in suo favore del predetto fondo agricolo e L'annesso fabbricato rurale, con le consequenziali pronunce di legge. Ha precisato che in passato il citato fondo agricolo era stato abbandonato ed era diventato luogo di deposito di ogni genere di rifiuti e materiali da costruzione. Ha dedotto di aver iniziato a possedere pacificamente il fondo agricolo senza soluzione di continuità sin dagli anni ottanta, di aver effettuato opere di bonifica con rimozione dei rifiuti presenti, di aver piantumato alberi di vario tipo e di aver provveduto alla regolare coltivazione dello stesso. Ha riferito di aver sempre agito da proprietario del citato fondo e che nessun intestatario aveva mai rivendicato la proprietà del fondo. Inoltre, ha chiesto di “ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di eseguire la trascrizione L'emananda sentenza in favore di (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 nato ad [...] in data [...] e residente in [...](Ba) alla Contrada Monte
1 c.s. civico 1 e contro i suddetti intestatari (c.f. nata a [...]_2 CodiceFiscale_2 in data 06.03.1968 e (c.f. ) nato a [...] in data [...], CP_1 CodiceFiscale_3 esonerandoLo, all'uopo, da ogni e qualsiasi responsabilità ed ingerenza;
3) Ordinare al competente Ufficio del Catasto di effettuare la relativa voltura;
4) Emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento se ed in quanto necessario”. Con comparsa di costituzione depositata il 07.07.2017 si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha precisato di aver effettuato un sopralluogo in data 10.11.2007 unitamente all'avv. Vito Leo Grattani e ad un consulente di parte e di aver verificato l'indebita violazione della proprietà del suo fondo agricolo da parte L' , proprietario di uno dei fondi confinanti il quale, Pt_1 nell'occasione aveva ammesso di esservi entrato abusivamente e di aver modificato lo stato dei luoghi. Ha riferito che tali circostanze erano state contestate ad (fratello L'odierno Persona_3 attore) con una missiva datata 26.11.2007 a firma L'avv. Grittani. Ha dedotto che la citata missiva era rimasta priva di riscontro, motivo per cui aveva rinnovato le proprie doglianze all'indirizzo di con ulteriore comunicazione del 24.05.2010 Persona_3
a firma L'avv. Caringella che era stata riscontrata con una missiva datata 21.06.2010 a firma L'avv. Vito Panzarino. Ha esposto che fino al 2005 il padre si era recato sul fondo agricolo oggetto di causa Persona_4 con i suoi familiari diverse volte nel corso L'anno al fine di provvedere al raccolto e che solo nel novembre del 2007 l'odierno convenuto aveva verificato che gli uliveti presenti erano stati rimossi e che il terreno era stato destinato alla coltivazione di prodotti da orto. Ha precisato che nel febbraio 2009 aveva incaricato l'agronomo dott. di redigere una Persona_5 perizia estimativa del fondo agricolo, anche attraverso riprese fotografiche e satellitari riferite agli anni 2005 e 2007, finalizzata a quantificare il danno subito dalla famiglia per la rimozione Per_5 degli alberi di ulivo, che veniva stimato in € 8.800,00. In via riconvenzionale, ha formulato una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. ed una domanda risarcitoria con condanna L' al pagamento in suo favore del danno subito stimato Pt_1 equitativamente in € 2.000,00. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (in cui l'attore ha formulato una reconventio reconventionis per le migliorie, in tesi, apportate al fondo mentre parte convenuta ha domandato il rigetto della reconventio reconventionis e l'accoglimento delle proprie conclusioni), il Giudice con ordinanza del 03.07.2019 ha ammesso le prove testimoniali. Espletate le prove orali, il Giudice con ordinanza del 26.07.2021 ha rigettato la richiesta di C.T.U. ed ha rinviato la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, formulando alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “da una parte, rilascio del fondo in favore del convenuto, che ne risulta per tabulas il proprietario e che negli anni addietro ha posto in essere degli atti interruttivi e, dall'altra, riconoscimento in favore L'attore di € 4.000,00 per le migliorie apportate al fondo, con compensazione delle spese di lite (soluzione questa prospettata da questo Giudice unicamente in un'ottica conciliativa, riservandosi di meglio e diversamente delibare in sentenza sull'esito definitorio)”. Alle udienze di precisazione delle conclusioni del 22.03.2023 e 28.02.2024 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, non aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
2 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
******** 1.- La domanda di parte attrice avente ad oggetto l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo rustico sito in Agro di Grumo Appula alla Contrada Monte, descritto in Catasto al fol. 7, ptc. 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70, con entro stante piccola costruzione ormai tutta diruta descritta in Catasto al fol.
7. Ptc. 829, Fabbricato Rurale, superficie art 00,35, non merita accoglimento. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche L'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che non risulta provato da parte attrice l'esercizio di un possesso esclusivo per il tempo previsto dalla legge sui beni oggetto di causa, esercitato con modalità tali da escludere dal possesso il convenuto. L'attore ha genericamente dedotto di aver posseduto il fondo oggetto di causa per oltre un trentennio e di aver esercitato in via esclusiva attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà quali la bonifica del fondo agricolo e la rimozione dei rifiuti, asseritamente depositati da terzi, la piantumazione di alberi di vario tipo, la coltivazione del terreno e la raccolta dei frutti. Chi invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre trent'anni. Sul punto, l'NC nell'atto di citazione non ha mai indicato l'inizio del suo possesso (si è limitato a dichiarare di aver posseduto “fin dagli anni ottanta”) ed inoltre, solo nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 ha precisato che il suo possesso sarebbe iniziato negli anni 1985/1986 (“in ordine alla domanda ritiene di precisare in punto di fatto che il possesso da parte del signor a partire dagli anni 80 e con più precisione dagli anni Parte_1
1985/1986”).
3 A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie L'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cit. Cass. civ. n. 21837/18). Il convenuto ha contestato gli assunti di parte attrice sostenendo che l'NC avrebbe iniziato a possedere il fondo oggetto di causa solo dopo il 2005, ultimo anno in cui il padre si Persona_4 sarebbe recato più volte nel fondo con i suoi familiari e avrebbe provveduto al raccolto. A sostegno delle proprie tesi il convenuto ha allegato due diffide datate 26.11.2007 e 21.06.2010 inviate ad (fratello L'odierno attore) nonché una perizia tecnico estimativa a Persona_3 firma L'agronomo Dott. redatta in data 22.03.2009. Persona_5
Ebbene, appare opportuno precisare che alcuna rilevanza possono assumere le citate missive prodotte in giudizio dal convenuto ai fini L'interruzione del possesso da parte L'NC (peraltro, neanche indirizzate all'odierno attore). Com'è noto, in ordine all'idoneità interruttiva del decorso L'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha sempre adottato un'interpretazione restrittiva secondo cui "non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (v. Cass. Civ., 23 dicembre 2010 n. 26018) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa;
proprio dal limite di compatibilità con la natura L'usucapione che l'art. 1165 c.c. pone all'applicazione del rinvio alle disposizioni generali sulla prescrizione, si ricava che non può esservi interruzione L'usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso" (Cass. Civ., n. 9845/2003; Cass Civ., sez. II, 19 novembre 2019, n. 30079). In coerenza con gli esposti principi costituisce insegnamento consolidato che "neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi L'usucapione" (Cit. Cass Civ. n. 30079/2019). Dunque, fermo restando l'irrilevanza delle missive datate 26.11.2007 e 21.06.2010 prodotte dal convenuto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso il momento L'inizio del possesso da parte L' . Pt_1
Invero, all'udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice, , ha riferito che negli Parte_2 anni ottanta e novanta il fondo oggetto di causa era stato visitato dal sacerdote fratello di _6
, padre L'odierno convenuto e originario intestatario del fondo de quo (“negli anni Persona_4
80/90 ogni tanto veniva un sacerdote, don che si fermava ad assaggiare dei fichi che CP_1 crescevano nel fondo…era il fratello del sig. , vecchio proprietario del fondo… ho Persona_4 anche pensato che il sacerdote potesse essere diventato il proprietario del fondo”). Non appare condivisibile la tesi di pare attrice secondo cui le dichiarazioni del citato testimone sarebbero prive di alcuna valenza interruttiva del possesso del fondo “(Nessuna valenza interruttiva del possesso può essere attribuita, come vorrebbe sostenere parte avversa, alla circostanza che un
“sacerdote” (nemmeno è accertato che si trattasse effettivamente del fratello di !) Persona_4 qualche volta si fermava ad assaggiare qualche … nella civiltà contadina impregnata di cristianità nessuno si sognerebbe di vietare ad un sacerdote oppure ad un soggetto del popolo di assaggiare
4 qualche frutto del proprio campo e tale concessione non presuppone, da parte di chi assaggia il frutto, nessuna esternazione del diritto di proprietà”), considerato che il citato teste nulla ha esposto circa l'inizio del possesso da parte L'attore, essendosi limitato a confermare genericamente la circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che il signor
che con la famiglia abitava nelle case costruite nei pressi del detto fondo, Parte_1 provvide a bonificare il terreno, a dissodarlo ed a coltivarlo dapprima piantando ortaggi di vario genere che vendeva al mercato paesano e, dopo qualche anno, piantando diversi alberi di mandorlo) riferendo che “per il resto confermo che in quegli anni (anni 80/90) e figli Parte_1 provvidero come descritto nel capitolo n. 4 della memoria”. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e appaiono poco credibili Tes_1 Testimone_2 in quanto costoro, entrambi proprietari di fondi confinanti con quello oggetto di causa, hanno riferito di non aver mai visto e di non conoscere (padre L'odierno convenuto), sebbene Persona_4 sia rimasto incontestato che quest'ultimo, così come ammesso dallo stesso era Parte_1 proprietario di altri fondi nella stessa zona rispetto a quello oggetto di causa (l'attore nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. con riferimento alle asserite attività effettuate sul fondo di cui ha chiesto l'usucapione, ha dedotto che “… un fondo completamente abbandonato dall'eventuale proprietario, il quale, pur possedendo altri fondi nella stessa zona, di quell'appezzamento non si curava”). Ad esempio, all'udienza del 08.01.2020 il testimone ha dichiarato: “Sono a conoscenza Tes_1 dello stato dei luoghi in quanto proprietario di un fondo confinante a quello oggetto di causa, all'interno del quale ho costruito la mia abitazione 5 anni fa;
il fondo lo ho acquistato nei primi anni 90… posso dire non di non aver mai incontrato nessuno sul fondo all'infuori della famiglia del sig. ; non conosco in alcun modo i sigg.ri ” mentre all'udienza del 28.10.2020 Parte_1 CP_1 il teste ha esposto: “Sono proprietario di un fondo confinante… io non ho mai visto Testimone_2 nessuno oltre e non conosco il sig. e non l'ho mai visto”. Parte_1 CP_1
A ciò deve aggiungersi che alla citata udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice Parte_2 ha reso dichiarazioni che contraddicono le deduzioni L' circa l'esistenza di alberi di Pt_1 ulivo sul fondo oggetto di causa e sui soggetti che provvidero, in tesi, a rimuoverli. Difatti, da una parte, il testimone ha dichiarato che: “alcuni alberi esistenti (fichi e Parte_2 alcuni ulivi) seccarono e nel 2000/2001 e figli dissodarono il terreno e piantumarono con Pt_1 alberi di mandorlo tutt'ora esistenti” mentre, d'altra parte, l'attore nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 ha precisato che: “da circa trenta anni nel fondo di cui si discute non vi sono pù (rectius più) alberi di ulivo che, presumibilmente, vennero divelti da ignoti stante l'abbandono del fondo alla mercè di tutti e diventato luogo di discarica pubblica e sito di legnazione”. Con riferimento all'estirpazione degli alberi di ulivo, il convenuto ha prodotto una relazione peritale datata 20.03.2009 a firma L'agronomo finalizzata a constatare il mutamento dello Persona_5 stato dei luoghi intercorso negli anni 2005-2007 nel fondo rustico oggetto di causa ed i relativi danni subiti. Ebbene, le indagini peritali sono state condotte attraverso un sopralluogo effettuato in data 28.02.2009 sul fondo agricolo sito in Grumo Appula alla Lagopetto, censito in Catasto terreni al foglio n. 7, part. 91, uliveto classe 4, in cui il dott. ha proceduto all'individuazione dei mutamenti intercorsi Per_5 mediante comparazione tra lo stato dei luoghi e le evidenze documentali (visure ed estratti di mappa catastali, ortofoto area CGR datata 2005, scaricata dal sito web della , immagine CP_3 satellitare Telespazio datata 2007, scaricata dal sito web Pagina Gialle), in cui - con particolare
5 riferimento alle riprese aeree del 2005 - il dott. ha individuato la presenza di 20 esemplari di Per_5 alberi di ulivo (“L'ortofoto CGR 2005, mostra in maniera evidente, la presenza di soprassuolo olivicolo sulla particella 91. L'analisi fotointerpretativa consente altresì di conteggiare, in complessivi 20 esemplari, gli alberi di ulivo esistenti a tale data, caratterizzati da chiome riconducibili per forma e dimensione allo stadio produttivo della maturità piena. La foto aerea evidenzia altresì che il fondo, in corrispondenza del confine Nord, è intersecato da strada di passaggio ad andamento leggermente sinusoidale” cfr. pag. 3 della relazione tecnico-estimativa a firma del dott. . Persona_5
Con riferimento alle indagini condotte dal convenuto nella perizia allegati agli atti del giudizio, l' sia nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 sia in Pt_1 sede di memoria di replica ha contestato il contenuto della perizia tecnico-estimativa di parte avversa, sostenendo che le fotografie raffiguranti la presenza di un uliveto si riferirebbero a zone limitrofe a quelle del fondo oggetto di causa, sarebbero state realizzate in epoca antecedente agli anni 1985/1986 e in ogni caso non avrebbero validità certificata perché fornite dal committente della perizia. Contrariamente alle deduzioni L'NC, all'udienza del 08.01.2020 il teste di parte convenuta (autore della citata perizia) ha precisato che “le ortofoto utilizzate hanno data certa Persona_5
(riguardo alla annualità) e sono normalmente utilizzate anche in ambito per censire le piante CP_4 di ulivo in maniera puntuale, onde corrispondere agli operatori agricoli i corrispondenti aiuti comunitari;
le ortofoto sono scattate ogni anno tramite satellite” e ancora “l'immagine Telespazio di cui alla mia relazione corrisponde allo stato dei luoghi fotografati nell'anno 2007 e ritengo la loro piena attendibilità, tenuto conto che trattasi di immagini scattate da satelliti geostazionali che permanentemente monitorano il territorio”. Pertanto, non appaiono condivisibili le tesi di parte attrice secondo cui le foto allegate alla perizia prodotte in giudizio raffigurerebbero zone limitrofe ovvero sarebbero state realizzate in epoca antecedente agli anni 1985/1986. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della prova degli elementi costitutivi L'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, 5 marzo 2020, n. 6123). Peraltro, ai fini della possibilità di acquisire la titolarità L'immobile posseduto, l'art. 1158 del c.c. prescrive che il possesso esclusivo sia "pubblico e pacifico". Quindi non deve essere clandestino né nascosto, perché il titolare deve poter percepire che il bene gli è stato sottratto, e solo se il decorso del tempo è accompagnato da tale consapevolezza può determinare l'acquisto della proprietà. In altre parole, sarebbe stata necessaria la dimostrazione delle modalità e del contesto temporale in cui l'attore aveva iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Nel caso di specie, è mancato l'assolvimento L'onere probatorio sulle tempistiche, sull'esercizio del possesso e sulle modalità del possesso uti dominus.
6 D'altra parte, è orientamento costante di dottrina e giurisprudenza che il possesso pubblico continuato e indisturbato vada dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione. Per tutte le dedotte ragioni, la domanda attorea di usucapione deve essere rigettata. 2.- Venendo alla disamina della domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. formulata dal CP_1 afferente al fondo agricolo e al fabbricato rurale per cui è processo, ai sensi L'art. 948 c.c. “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque possiede o detiene e può proseguire l'esercizio L'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa”. L'azione di cui all'art. 948 c.c., in quanto asservita ad esigenze di carattere prettamente restitutorio della res dall'altrui sfera giuridica, presuppone la sola dimostrazione da parte L'attore della propria qualità di proprietario della cosa rivendicata e della quale egli non abbia il contestuale possesso (trattandosi appunto di un rimedio giurisdizionale finalizzato alla riunione della titolarità giuridica di essa con la sua concreta disponibilità materiale). L'assolvimento L'onere probatorio in ordine alla spettanza del diritto è particolarmente gravoso in quanto, se l'acquisto del bene immobile è avvenuto a titolo originario, l'attore agente dovrà dar prova di aver acquistato la proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c., eventualmente anche per effetto di successione nel possesso ex art. 1146 c.c. Se l'acquisto del bene immobile è avvenuto a titolo derivativo, invece, l'attore dovrà dar prova non solo del titolo del proprio acquisto ma anche di quello dei propri danti-causa fino all'accertamento ricostruttivo di un acquisto a titolo originario. In altre parole, trattasi della "dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti-causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene" (Sez. II, Sentenza n. 7894 del 09 giugno 2000). Fermi tali principi generali, merita tuttavia menzione l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - suffragato da numerose pronunce dei giudici di legittimità - ai sensi del quale il gravoso onere probatorio posto a carico L'attore agente in rivendica deve ritenersi attenuato quando il convenuto (nel caso di specie attore in via principale e convenuto in relazione alla domanda di rivendica) si difenda deducendo quale titolo di acquisto l'usucapione, la quale per i suoi intrinseci caratteri strutturali non si pone in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa L'attore: in questa ipotesi, infatti, l'onere suddetto "può ritenersi assolto in caso di mancato raggiungimento della prova L'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e L'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere" (Cass. Civ, sez. II, 23 settembre 2021, n. 25865). Nel caso di specie, l'azione del ha ad oggetto un fondo agricolo ed un fabbricato rurale CP_1 pervenuti a titolo di successione universale, in seguito alla morte del padre avvenuto Persona_4 in Bari il 06.03.2007 mentre l' ha dedotto di aver iniziato a possedere il citato fondo dal Pt_1
1985/1986 (circostanza comunque rimasta indimostrata – v. supra). Ebbene, il fondo agricolo sito in Grumo Appula alla contrada Lagopetto distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91 ed annesso fabbricato rurale è stato devoluto a (padre Persona_4 L'odierno convenuto - attore in riconvenzionale) per successione ereditaria del de cuius CP_1
in comproprietà con la genitrice ed i germani e
[...] Parte_3 Parte_4 Per_7
(cfr. richiesta di trascrizione all'Ufficio del Registro di Grumo Appula del 06.02.1959).
[...]
7 Successivamente, con atto di divisione del 09.05.1960 a firma del notaio di Persona_8
Sannicandro, è divenuto proprietario in via esclusiva del fondo de quo. Persona_4
Infine, i beni oggetto di causa sono pervenuti in eredità al (odierno convenuto) e CP_1 successivamente ne è divenuto proprietario in via esclusiva, a causa del decesso della coerede (avvenuto in Bari in data 12.08.2016) e degli atti di rinunce alle eredità di Controparte_2 Per_4
e di sottoscritte dalla coerede (cfr. sia l'atto di rinuncia
[...] Controparte_2 Persona_9 all'eredità a firma del Notaio di Locorotondo del 25.01.2008, registrato a Gioia Persona_10 del Colle il 04.02.2008 al n. 1382, rep n. 7450 – racc. 2452 sia l'atto di rinuncia all'eredità a firma del Notaio di Locorotondo del 06.12.2016, registrato a Gioia del Colle il Persona_10
30.12.2016 al n. 12712, rep. n. 13.203 – racc. n. 6.284). In definitiva, sulla base di tutti questi elementi, può ritenersi provata la titolarità dei beni oggetto di causa in capo al convenuto d, in particolare: CP_1
- del fondo sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70;
- del fabbricato rurale sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terrenti al foglio n.
7. particella. 829, superficie art 00,35 senza reddito. Pertanto, la domanda riconvenzionale formulata dal va accolta ed ai sensi L'art. 948 c.c. CP_1 deve essere ordinato all'NC l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione.
3.- Tuttavia, la domanda riconvenzionale del di risarcimento del danno va rigettata per le CP_1 seguenti ragioni. Chi agisce, ai sensi L'art. 2697 c.c., deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua domanda;
è certo però, che tale danno possa essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni semplici o attraverso il fatto notorio, incombendo invece, sull'occupante l'onere di provare il fatto impeditivo/modificativo che il legittimo proprietario si sia disinteressato volutamente all'immobile. Nel caso in esame, il ha allegato che l' avrebbe rimosso gli alberi di ulivo ed ha CP_1 Pt_1 quantificato il danno in € 2.000,00. Ciò non è sufficiente all'accoglimento della sua domanda, stante la carenza sul piano delle stesse allegazioni, prima che della prova. Non è dunque possibile inferire dalla solerzia del convenuto nel recuperare il bene il fatto di natura psichica, ossia la sua volontà di mettere a frutto gli alberi di ulivo, asseritamente rimossi dall'attore. Ciò in quanto detta volontà non risulta affatto provata;
anzi, alla luce del tempo trascorso rispetto al decesso del proprio genitore, risulta che parte convenuta sia rimasta inerte sostanzialmente fino all'introduzione del giudizio da parte L'attore, limitandosi a commissionare una perizia tecnico- estimativa nell'anno 2009 ed all'invio di due missive. La domanda risarcitoria va quindi rigettata.
4.- Va altresì, dichiarata inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis formulata da parte attrice per le migliorie in tesi apportate al fondo, poiché, come correttamente eccepito dal convenuto, s'appalesa la tardività della reconventio reconventionis formulata dall'attore, essendo stata proposta per la prima volta in sede di memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 e non alla prima udienza di trattazione della causa, celebratasi in data 14.09.2017. In un caso analogo a quello di cui trattasi, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del diritto al rimborso delle spese per le riparazioni e all'indennità per i miglioramenti e le addizioni, a norma L'art. 1150 c.c., il possessore deve avanzare espressa domanda, la quale, nel giudizio da lui
8 intentato, come nella specie, per l'accertamento L'avvenuta usucapione, cui sia seguita la formulazione di domanda riconvenzionale del convenuto volta alla rivendicazione ed alla restituzione del bene, va formulata a pena di inammissibilità, ai sensi L'art. 183 c.p.c., comma 4 (nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, qui applicabile
“ratione temporis”), nella prima udienza di trattazione (arg. da Cass. Sez. Unite, 14/02/2011, n. 3567), con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. Sez. 3, 13/03/1998, n. 2747)” (cfr. Cass. Civ, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 39917). Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata anche dal ), la memoria CP_1 di cui all'art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande «già proposte» ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745). Ad abundantiam, va comunque rilevato che detta domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento nel merito, considerato che l'attore non ha offerto alcun principio di prova relativo alle migliorie dallo stesso apportate, limitandosi a dedurre di aver proceduto ad una bonifica del fondo de quo attraverso lo smaltimento dei rifiuti riversati da ignoti. Al di là delle deduzioni L'NC, seppur parzialmente confermate dai testi escussi, l'attore non è riuscito a dimostrare le migliorie apportate al fondo, non essendo bastevole la richiesta di una C.T.U. (comunque ritenuta superflua a fronte L'inammissibilità, per tardività, della relativa domanda). Costui, non ha prodotto alcun documento e/o ricevuta fiscale attestante gli esborsi sostenuti per le asserite migliorie apportate al fondo ed eseguite nel periodo in cui avrebbe esercitato il possesso del fondo (in particolare nella citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018, l' ha chiesto “il pagamento delle indennità per tutti i miglioramenti (bonifica, Pt_1 piantumazione, coltivazione e perdite di ulteriori raccolti) eseguiti ed apportati al predio nel periodo di possesso in buona fede”). 5.- In ordine alle spese di lite, la soccombenza di in ordine alla domanda Parte_1 principale di usucapione e la declaratoria di inammissibilità della sua reconventio reconventionis impone di condannarlo ai 2/3 del pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 (in ragione del valore dichiarato della controversia pari ad € 3.520,00 – cfr. comparsa di risposta) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), attesa la natura della causa e considerata la concreta attività espletata. Viceversa, occorre compensare il residuo 1/3 delle spese processuali in ragione del rigetto della domanda risarcitoria del convenuto. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 6211/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di usucapione;
2. dichiara la piena proprietà del convenuto ei seguenti beni: CP_1
- fondo sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70;
9 - fabbricato rurale sito in Grumo Appula alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terrenti al foglio n.
7. particella. 829, superficie art 00,35 senza reddito;
3. ordina ai sensi L'art. 948 c.c. all'NC l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1
5. dichiara inammissibile la reconventio reconventionis formulata da Parte_1
6. condanna al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal Parte_1 convenuto che liquida in € 3.384,66 per compensi, oltre accessori di legge se CP_1 dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese processuali;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, lì 14 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
10
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6211/2017 R.G. PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Vito Panzarino;
Parte_1 attore CONTRO rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Caringella;
CP_1 convenuto
******** all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegante dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 03.04.2017 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ai sensi L'art. 1158 c.c. il convenuto asserendo di aver CP_1 esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del “fondo rustico sito in Agro di Grumo Appula alla Contrada Monte, descritto in Catasto al fol. 7, ptc. 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70, con entrostante piccola costruzione ormai tutta diruta descritta in Catasto al fol.
7. Ptc. 829, Fabbricato Rurale, superficie art 00,35 senza reddito, confinante con proprietà di , di Persona_1 Persona_2
e , salvo altri”.
[...] Parte_2
Su queste premesse l'attore ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in suo favore del predetto fondo agricolo e L'annesso fabbricato rurale, con le consequenziali pronunce di legge. Ha precisato che in passato il citato fondo agricolo era stato abbandonato ed era diventato luogo di deposito di ogni genere di rifiuti e materiali da costruzione. Ha dedotto di aver iniziato a possedere pacificamente il fondo agricolo senza soluzione di continuità sin dagli anni ottanta, di aver effettuato opere di bonifica con rimozione dei rifiuti presenti, di aver piantumato alberi di vario tipo e di aver provveduto alla regolare coltivazione dello stesso. Ha riferito di aver sempre agito da proprietario del citato fondo e che nessun intestatario aveva mai rivendicato la proprietà del fondo. Inoltre, ha chiesto di “ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di eseguire la trascrizione L'emananda sentenza in favore di (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 nato ad [...] in data [...] e residente in [...](Ba) alla Contrada Monte
1 c.s. civico 1 e contro i suddetti intestatari (c.f. nata a [...]_2 CodiceFiscale_2 in data 06.03.1968 e (c.f. ) nato a [...] in data [...], CP_1 CodiceFiscale_3 esonerandoLo, all'uopo, da ogni e qualsiasi responsabilità ed ingerenza;
3) Ordinare al competente Ufficio del Catasto di effettuare la relativa voltura;
4) Emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento se ed in quanto necessario”. Con comparsa di costituzione depositata il 07.07.2017 si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha precisato di aver effettuato un sopralluogo in data 10.11.2007 unitamente all'avv. Vito Leo Grattani e ad un consulente di parte e di aver verificato l'indebita violazione della proprietà del suo fondo agricolo da parte L' , proprietario di uno dei fondi confinanti il quale, Pt_1 nell'occasione aveva ammesso di esservi entrato abusivamente e di aver modificato lo stato dei luoghi. Ha riferito che tali circostanze erano state contestate ad (fratello L'odierno Persona_3 attore) con una missiva datata 26.11.2007 a firma L'avv. Grittani. Ha dedotto che la citata missiva era rimasta priva di riscontro, motivo per cui aveva rinnovato le proprie doglianze all'indirizzo di con ulteriore comunicazione del 24.05.2010 Persona_3
a firma L'avv. Caringella che era stata riscontrata con una missiva datata 21.06.2010 a firma L'avv. Vito Panzarino. Ha esposto che fino al 2005 il padre si era recato sul fondo agricolo oggetto di causa Persona_4 con i suoi familiari diverse volte nel corso L'anno al fine di provvedere al raccolto e che solo nel novembre del 2007 l'odierno convenuto aveva verificato che gli uliveti presenti erano stati rimossi e che il terreno era stato destinato alla coltivazione di prodotti da orto. Ha precisato che nel febbraio 2009 aveva incaricato l'agronomo dott. di redigere una Persona_5 perizia estimativa del fondo agricolo, anche attraverso riprese fotografiche e satellitari riferite agli anni 2005 e 2007, finalizzata a quantificare il danno subito dalla famiglia per la rimozione Per_5 degli alberi di ulivo, che veniva stimato in € 8.800,00. In via riconvenzionale, ha formulato una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. ed una domanda risarcitoria con condanna L' al pagamento in suo favore del danno subito stimato Pt_1 equitativamente in € 2.000,00. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (in cui l'attore ha formulato una reconventio reconventionis per le migliorie, in tesi, apportate al fondo mentre parte convenuta ha domandato il rigetto della reconventio reconventionis e l'accoglimento delle proprie conclusioni), il Giudice con ordinanza del 03.07.2019 ha ammesso le prove testimoniali. Espletate le prove orali, il Giudice con ordinanza del 26.07.2021 ha rigettato la richiesta di C.T.U. ed ha rinviato la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, formulando alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “da una parte, rilascio del fondo in favore del convenuto, che ne risulta per tabulas il proprietario e che negli anni addietro ha posto in essere degli atti interruttivi e, dall'altra, riconoscimento in favore L'attore di € 4.000,00 per le migliorie apportate al fondo, con compensazione delle spese di lite (soluzione questa prospettata da questo Giudice unicamente in un'ottica conciliativa, riservandosi di meglio e diversamente delibare in sentenza sull'esito definitorio)”. Alle udienze di precisazione delle conclusioni del 22.03.2023 e 28.02.2024 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, non aderendo alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
2 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
******** 1.- La domanda di parte attrice avente ad oggetto l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo rustico sito in Agro di Grumo Appula alla Contrada Monte, descritto in Catasto al fol. 7, ptc. 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70, con entro stante piccola costruzione ormai tutta diruta descritta in Catasto al fol.
7. Ptc. 829, Fabbricato Rurale, superficie art 00,35, non merita accoglimento. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche L'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che non risulta provato da parte attrice l'esercizio di un possesso esclusivo per il tempo previsto dalla legge sui beni oggetto di causa, esercitato con modalità tali da escludere dal possesso il convenuto. L'attore ha genericamente dedotto di aver posseduto il fondo oggetto di causa per oltre un trentennio e di aver esercitato in via esclusiva attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà quali la bonifica del fondo agricolo e la rimozione dei rifiuti, asseritamente depositati da terzi, la piantumazione di alberi di vario tipo, la coltivazione del terreno e la raccolta dei frutti. Chi invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre trent'anni. Sul punto, l'NC nell'atto di citazione non ha mai indicato l'inizio del suo possesso (si è limitato a dichiarare di aver posseduto “fin dagli anni ottanta”) ed inoltre, solo nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 ha precisato che il suo possesso sarebbe iniziato negli anni 1985/1986 (“in ordine alla domanda ritiene di precisare in punto di fatto che il possesso da parte del signor a partire dagli anni 80 e con più precisione dagli anni Parte_1
1985/1986”).
3 A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie L'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cit. Cass. civ. n. 21837/18). Il convenuto ha contestato gli assunti di parte attrice sostenendo che l'NC avrebbe iniziato a possedere il fondo oggetto di causa solo dopo il 2005, ultimo anno in cui il padre si Persona_4 sarebbe recato più volte nel fondo con i suoi familiari e avrebbe provveduto al raccolto. A sostegno delle proprie tesi il convenuto ha allegato due diffide datate 26.11.2007 e 21.06.2010 inviate ad (fratello L'odierno attore) nonché una perizia tecnico estimativa a Persona_3 firma L'agronomo Dott. redatta in data 22.03.2009. Persona_5
Ebbene, appare opportuno precisare che alcuna rilevanza possono assumere le citate missive prodotte in giudizio dal convenuto ai fini L'interruzione del possesso da parte L'NC (peraltro, neanche indirizzate all'odierno attore). Com'è noto, in ordine all'idoneità interruttiva del decorso L'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha sempre adottato un'interpretazione restrittiva secondo cui "non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (v. Cass. Civ., 23 dicembre 2010 n. 26018) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa;
proprio dal limite di compatibilità con la natura L'usucapione che l'art. 1165 c.c. pone all'applicazione del rinvio alle disposizioni generali sulla prescrizione, si ricava che non può esservi interruzione L'usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso" (Cass. Civ., n. 9845/2003; Cass Civ., sez. II, 19 novembre 2019, n. 30079). In coerenza con gli esposti principi costituisce insegnamento consolidato che "neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi L'usucapione" (Cit. Cass Civ. n. 30079/2019). Dunque, fermo restando l'irrilevanza delle missive datate 26.11.2007 e 21.06.2010 prodotte dal convenuto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso il momento L'inizio del possesso da parte L' . Pt_1
Invero, all'udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice, , ha riferito che negli Parte_2 anni ottanta e novanta il fondo oggetto di causa era stato visitato dal sacerdote fratello di _6
, padre L'odierno convenuto e originario intestatario del fondo de quo (“negli anni Persona_4
80/90 ogni tanto veniva un sacerdote, don che si fermava ad assaggiare dei fichi che CP_1 crescevano nel fondo…era il fratello del sig. , vecchio proprietario del fondo… ho Persona_4 anche pensato che il sacerdote potesse essere diventato il proprietario del fondo”). Non appare condivisibile la tesi di pare attrice secondo cui le dichiarazioni del citato testimone sarebbero prive di alcuna valenza interruttiva del possesso del fondo “(Nessuna valenza interruttiva del possesso può essere attribuita, come vorrebbe sostenere parte avversa, alla circostanza che un
“sacerdote” (nemmeno è accertato che si trattasse effettivamente del fratello di !) Persona_4 qualche volta si fermava ad assaggiare qualche … nella civiltà contadina impregnata di cristianità nessuno si sognerebbe di vietare ad un sacerdote oppure ad un soggetto del popolo di assaggiare
4 qualche frutto del proprio campo e tale concessione non presuppone, da parte di chi assaggia il frutto, nessuna esternazione del diritto di proprietà”), considerato che il citato teste nulla ha esposto circa l'inizio del possesso da parte L'attore, essendosi limitato a confermare genericamente la circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che il signor
che con la famiglia abitava nelle case costruite nei pressi del detto fondo, Parte_1 provvide a bonificare il terreno, a dissodarlo ed a coltivarlo dapprima piantando ortaggi di vario genere che vendeva al mercato paesano e, dopo qualche anno, piantando diversi alberi di mandorlo) riferendo che “per il resto confermo che in quegli anni (anni 80/90) e figli Parte_1 provvidero come descritto nel capitolo n. 4 della memoria”. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice e appaiono poco credibili Tes_1 Testimone_2 in quanto costoro, entrambi proprietari di fondi confinanti con quello oggetto di causa, hanno riferito di non aver mai visto e di non conoscere (padre L'odierno convenuto), sebbene Persona_4 sia rimasto incontestato che quest'ultimo, così come ammesso dallo stesso era Parte_1 proprietario di altri fondi nella stessa zona rispetto a quello oggetto di causa (l'attore nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. con riferimento alle asserite attività effettuate sul fondo di cui ha chiesto l'usucapione, ha dedotto che “… un fondo completamente abbandonato dall'eventuale proprietario, il quale, pur possedendo altri fondi nella stessa zona, di quell'appezzamento non si curava”). Ad esempio, all'udienza del 08.01.2020 il testimone ha dichiarato: “Sono a conoscenza Tes_1 dello stato dei luoghi in quanto proprietario di un fondo confinante a quello oggetto di causa, all'interno del quale ho costruito la mia abitazione 5 anni fa;
il fondo lo ho acquistato nei primi anni 90… posso dire non di non aver mai incontrato nessuno sul fondo all'infuori della famiglia del sig. ; non conosco in alcun modo i sigg.ri ” mentre all'udienza del 28.10.2020 Parte_1 CP_1 il teste ha esposto: “Sono proprietario di un fondo confinante… io non ho mai visto Testimone_2 nessuno oltre e non conosco il sig. e non l'ho mai visto”. Parte_1 CP_1
A ciò deve aggiungersi che alla citata udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice Parte_2 ha reso dichiarazioni che contraddicono le deduzioni L' circa l'esistenza di alberi di Pt_1 ulivo sul fondo oggetto di causa e sui soggetti che provvidero, in tesi, a rimuoverli. Difatti, da una parte, il testimone ha dichiarato che: “alcuni alberi esistenti (fichi e Parte_2 alcuni ulivi) seccarono e nel 2000/2001 e figli dissodarono il terreno e piantumarono con Pt_1 alberi di mandorlo tutt'ora esistenti” mentre, d'altra parte, l'attore nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 ha precisato che: “da circa trenta anni nel fondo di cui si discute non vi sono pù (rectius più) alberi di ulivo che, presumibilmente, vennero divelti da ignoti stante l'abbandono del fondo alla mercè di tutti e diventato luogo di discarica pubblica e sito di legnazione”. Con riferimento all'estirpazione degli alberi di ulivo, il convenuto ha prodotto una relazione peritale datata 20.03.2009 a firma L'agronomo finalizzata a constatare il mutamento dello Persona_5 stato dei luoghi intercorso negli anni 2005-2007 nel fondo rustico oggetto di causa ed i relativi danni subiti. Ebbene, le indagini peritali sono state condotte attraverso un sopralluogo effettuato in data 28.02.2009 sul fondo agricolo sito in Grumo Appula alla Lagopetto, censito in Catasto terreni al foglio n. 7, part. 91, uliveto classe 4, in cui il dott. ha proceduto all'individuazione dei mutamenti intercorsi Per_5 mediante comparazione tra lo stato dei luoghi e le evidenze documentali (visure ed estratti di mappa catastali, ortofoto area CGR datata 2005, scaricata dal sito web della , immagine CP_3 satellitare Telespazio datata 2007, scaricata dal sito web Pagina Gialle), in cui - con particolare
5 riferimento alle riprese aeree del 2005 - il dott. ha individuato la presenza di 20 esemplari di Per_5 alberi di ulivo (“L'ortofoto CGR 2005, mostra in maniera evidente, la presenza di soprassuolo olivicolo sulla particella 91. L'analisi fotointerpretativa consente altresì di conteggiare, in complessivi 20 esemplari, gli alberi di ulivo esistenti a tale data, caratterizzati da chiome riconducibili per forma e dimensione allo stadio produttivo della maturità piena. La foto aerea evidenzia altresì che il fondo, in corrispondenza del confine Nord, è intersecato da strada di passaggio ad andamento leggermente sinusoidale” cfr. pag. 3 della relazione tecnico-estimativa a firma del dott. . Persona_5
Con riferimento alle indagini condotte dal convenuto nella perizia allegati agli atti del giudizio, l' sia nella sua memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 sia in Pt_1 sede di memoria di replica ha contestato il contenuto della perizia tecnico-estimativa di parte avversa, sostenendo che le fotografie raffiguranti la presenza di un uliveto si riferirebbero a zone limitrofe a quelle del fondo oggetto di causa, sarebbero state realizzate in epoca antecedente agli anni 1985/1986 e in ogni caso non avrebbero validità certificata perché fornite dal committente della perizia. Contrariamente alle deduzioni L'NC, all'udienza del 08.01.2020 il teste di parte convenuta (autore della citata perizia) ha precisato che “le ortofoto utilizzate hanno data certa Persona_5
(riguardo alla annualità) e sono normalmente utilizzate anche in ambito per censire le piante CP_4 di ulivo in maniera puntuale, onde corrispondere agli operatori agricoli i corrispondenti aiuti comunitari;
le ortofoto sono scattate ogni anno tramite satellite” e ancora “l'immagine Telespazio di cui alla mia relazione corrisponde allo stato dei luoghi fotografati nell'anno 2007 e ritengo la loro piena attendibilità, tenuto conto che trattasi di immagini scattate da satelliti geostazionali che permanentemente monitorano il territorio”. Pertanto, non appaiono condivisibili le tesi di parte attrice secondo cui le foto allegate alla perizia prodotte in giudizio raffigurerebbero zone limitrofe ovvero sarebbero state realizzate in epoca antecedente agli anni 1985/1986. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della prova degli elementi costitutivi L'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, 5 marzo 2020, n. 6123). Peraltro, ai fini della possibilità di acquisire la titolarità L'immobile posseduto, l'art. 1158 del c.c. prescrive che il possesso esclusivo sia "pubblico e pacifico". Quindi non deve essere clandestino né nascosto, perché il titolare deve poter percepire che il bene gli è stato sottratto, e solo se il decorso del tempo è accompagnato da tale consapevolezza può determinare l'acquisto della proprietà. In altre parole, sarebbe stata necessaria la dimostrazione delle modalità e del contesto temporale in cui l'attore aveva iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. Nel caso di specie, è mancato l'assolvimento L'onere probatorio sulle tempistiche, sull'esercizio del possesso e sulle modalità del possesso uti dominus.
6 D'altra parte, è orientamento costante di dottrina e giurisprudenza che il possesso pubblico continuato e indisturbato vada dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione. Per tutte le dedotte ragioni, la domanda attorea di usucapione deve essere rigettata. 2.- Venendo alla disamina della domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. formulata dal CP_1 afferente al fondo agricolo e al fabbricato rurale per cui è processo, ai sensi L'art. 948 c.c. “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque possiede o detiene e può proseguire l'esercizio L'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa”. L'azione di cui all'art. 948 c.c., in quanto asservita ad esigenze di carattere prettamente restitutorio della res dall'altrui sfera giuridica, presuppone la sola dimostrazione da parte L'attore della propria qualità di proprietario della cosa rivendicata e della quale egli non abbia il contestuale possesso (trattandosi appunto di un rimedio giurisdizionale finalizzato alla riunione della titolarità giuridica di essa con la sua concreta disponibilità materiale). L'assolvimento L'onere probatorio in ordine alla spettanza del diritto è particolarmente gravoso in quanto, se l'acquisto del bene immobile è avvenuto a titolo originario, l'attore agente dovrà dar prova di aver acquistato la proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c., eventualmente anche per effetto di successione nel possesso ex art. 1146 c.c. Se l'acquisto del bene immobile è avvenuto a titolo derivativo, invece, l'attore dovrà dar prova non solo del titolo del proprio acquisto ma anche di quello dei propri danti-causa fino all'accertamento ricostruttivo di un acquisto a titolo originario. In altre parole, trattasi della "dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti-causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene" (Sez. II, Sentenza n. 7894 del 09 giugno 2000). Fermi tali principi generali, merita tuttavia menzione l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - suffragato da numerose pronunce dei giudici di legittimità - ai sensi del quale il gravoso onere probatorio posto a carico L'attore agente in rivendica deve ritenersi attenuato quando il convenuto (nel caso di specie attore in via principale e convenuto in relazione alla domanda di rivendica) si difenda deducendo quale titolo di acquisto l'usucapione, la quale per i suoi intrinseci caratteri strutturali non si pone in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa L'attore: in questa ipotesi, infatti, l'onere suddetto "può ritenersi assolto in caso di mancato raggiungimento della prova L'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e L'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere" (Cass. Civ, sez. II, 23 settembre 2021, n. 25865). Nel caso di specie, l'azione del ha ad oggetto un fondo agricolo ed un fabbricato rurale CP_1 pervenuti a titolo di successione universale, in seguito alla morte del padre avvenuto Persona_4 in Bari il 06.03.2007 mentre l' ha dedotto di aver iniziato a possedere il citato fondo dal Pt_1
1985/1986 (circostanza comunque rimasta indimostrata – v. supra). Ebbene, il fondo agricolo sito in Grumo Appula alla contrada Lagopetto distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91 ed annesso fabbricato rurale è stato devoluto a (padre Persona_4 L'odierno convenuto - attore in riconvenzionale) per successione ereditaria del de cuius CP_1
in comproprietà con la genitrice ed i germani e
[...] Parte_3 Parte_4 Per_7
(cfr. richiesta di trascrizione all'Ufficio del Registro di Grumo Appula del 06.02.1959).
[...]
7 Successivamente, con atto di divisione del 09.05.1960 a firma del notaio di Persona_8
Sannicandro, è divenuto proprietario in via esclusiva del fondo de quo. Persona_4
Infine, i beni oggetto di causa sono pervenuti in eredità al (odierno convenuto) e CP_1 successivamente ne è divenuto proprietario in via esclusiva, a causa del decesso della coerede (avvenuto in Bari in data 12.08.2016) e degli atti di rinunce alle eredità di Controparte_2 Per_4
e di sottoscritte dalla coerede (cfr. sia l'atto di rinuncia
[...] Controparte_2 Persona_9 all'eredità a firma del Notaio di Locorotondo del 25.01.2008, registrato a Gioia Persona_10 del Colle il 04.02.2008 al n. 1382, rep n. 7450 – racc. 2452 sia l'atto di rinuncia all'eredità a firma del Notaio di Locorotondo del 06.12.2016, registrato a Gioia del Colle il Persona_10
30.12.2016 al n. 12712, rep. n. 13.203 – racc. n. 6.284). In definitiva, sulla base di tutti questi elementi, può ritenersi provata la titolarità dei beni oggetto di causa in capo al convenuto d, in particolare: CP_1
- del fondo sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70;
- del fabbricato rurale sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terrenti al foglio n.
7. particella. 829, superficie art 00,35 senza reddito. Pertanto, la domanda riconvenzionale formulata dal va accolta ed ai sensi L'art. 948 c.c. CP_1 deve essere ordinato all'NC l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione.
3.- Tuttavia, la domanda riconvenzionale del di risarcimento del danno va rigettata per le CP_1 seguenti ragioni. Chi agisce, ai sensi L'art. 2697 c.c., deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua domanda;
è certo però, che tale danno possa essere provato dal danneggiato anche mediante presunzioni semplici o attraverso il fatto notorio, incombendo invece, sull'occupante l'onere di provare il fatto impeditivo/modificativo che il legittimo proprietario si sia disinteressato volutamente all'immobile. Nel caso in esame, il ha allegato che l' avrebbe rimosso gli alberi di ulivo ed ha CP_1 Pt_1 quantificato il danno in € 2.000,00. Ciò non è sufficiente all'accoglimento della sua domanda, stante la carenza sul piano delle stesse allegazioni, prima che della prova. Non è dunque possibile inferire dalla solerzia del convenuto nel recuperare il bene il fatto di natura psichica, ossia la sua volontà di mettere a frutto gli alberi di ulivo, asseritamente rimossi dall'attore. Ciò in quanto detta volontà non risulta affatto provata;
anzi, alla luce del tempo trascorso rispetto al decesso del proprio genitore, risulta che parte convenuta sia rimasta inerte sostanzialmente fino all'introduzione del giudizio da parte L'attore, limitandosi a commissionare una perizia tecnico- estimativa nell'anno 2009 ed all'invio di due missive. La domanda risarcitoria va quindi rigettata.
4.- Va altresì, dichiarata inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis formulata da parte attrice per le migliorie in tesi apportate al fondo, poiché, come correttamente eccepito dal convenuto, s'appalesa la tardività della reconventio reconventionis formulata dall'attore, essendo stata proposta per la prima volta in sede di memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018 e non alla prima udienza di trattazione della causa, celebratasi in data 14.09.2017. In un caso analogo a quello di cui trattasi, la Suprema Corte ha precisato che “ai fini del diritto al rimborso delle spese per le riparazioni e all'indennità per i miglioramenti e le addizioni, a norma L'art. 1150 c.c., il possessore deve avanzare espressa domanda, la quale, nel giudizio da lui
8 intentato, come nella specie, per l'accertamento L'avvenuta usucapione, cui sia seguita la formulazione di domanda riconvenzionale del convenuto volta alla rivendicazione ed alla restituzione del bene, va formulata a pena di inammissibilità, ai sensi L'art. 183 c.p.c., comma 4 (nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, qui applicabile
“ratione temporis”), nella prima udienza di trattazione (arg. da Cass. Sez. Unite, 14/02/2011, n. 3567), con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. Sez. 3, 13/03/1998, n. 2747)” (cfr. Cass. Civ, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 39917). Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata anche dal ), la memoria CP_1 di cui all'art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande «già proposte» ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745). Ad abundantiam, va comunque rilevato che detta domanda non sarebbe stata meritevole di accoglimento nel merito, considerato che l'attore non ha offerto alcun principio di prova relativo alle migliorie dallo stesso apportate, limitandosi a dedurre di aver proceduto ad una bonifica del fondo de quo attraverso lo smaltimento dei rifiuti riversati da ignoti. Al di là delle deduzioni L'NC, seppur parzialmente confermate dai testi escussi, l'attore non è riuscito a dimostrare le migliorie apportate al fondo, non essendo bastevole la richiesta di una C.T.U. (comunque ritenuta superflua a fronte L'inammissibilità, per tardività, della relativa domanda). Costui, non ha prodotto alcun documento e/o ricevuta fiscale attestante gli esborsi sostenuti per le asserite migliorie apportate al fondo ed eseguite nel periodo in cui avrebbe esercitato il possesso del fondo (in particolare nella citata memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata il 28.10.2018, l' ha chiesto “il pagamento delle indennità per tutti i miglioramenti (bonifica, Pt_1 piantumazione, coltivazione e perdite di ulteriori raccolti) eseguiti ed apportati al predio nel periodo di possesso in buona fede”). 5.- In ordine alle spese di lite, la soccombenza di in ordine alla domanda Parte_1 principale di usucapione e la declaratoria di inammissibilità della sua reconventio reconventionis impone di condannarlo ai 2/3 del pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 (in ragione del valore dichiarato della controversia pari ad € 3.520,00 – cfr. comparsa di risposta) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), attesa la natura della causa e considerata la concreta attività espletata. Viceversa, occorre compensare il residuo 1/3 delle spese processuali in ragione del rigetto della domanda risarcitoria del convenuto. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 6211/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di usucapione;
2. dichiara la piena proprietà del convenuto ei seguenti beni: CP_1
- fondo sito in Grumo Appula sito alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terreni al foglio n. 7, particella 91, uliveto classe 4, superficie are 24,52, R.D. € 7,60, R.A. € 5,70;
9 - fabbricato rurale sito in Grumo Appula alla contrada Lagopetto, distinto in catasto terrenti al foglio n.
7. particella. 829, superficie art 00,35 senza reddito;
3. ordina ai sensi L'art. 948 c.c. all'NC l'immediato rilascio degli immobili di cui sopra, liberi e sgombri da persone e cose entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da CP_1
5. dichiara inammissibile la reconventio reconventionis formulata da Parte_1
6. condanna al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal Parte_1 convenuto che liquida in € 3.384,66 per compensi, oltre accessori di legge se CP_1 dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese processuali;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, lì 14 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
10