Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5831/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
NICOLINI ALESSANDRA
E
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. NICOLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i signori e Parte_1 [...]
, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente CP_1
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare la loro separazione per mutuo consenso, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove meglio ritenuto opportuno salvo l'onere di darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
2. Il sig. si obbliga a trasferire la residenza da RT VA (Mn), Via CP_1
Bersaglieri n. 35 nei 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
3. La figlia minore sarà affidata in via congiunta ad entrambi i genitori Per_1 con ampia disponibilità a collaborare reciprocamente per la cura, l'educazione e la miglior crescita della figlia. La figlia sarà prevalentemente collocata presso la madre nell'abitazione di RT VA (Mn), Via Bersaglieri n. 35.
4. La casa RT VA (Mn), Via Bersaglieri n. 35, con tutti gli arredi, è assegnata a , con la quale è collocata prevalentemente Parte_1 figlia minore.
5. La figlia potrà stare con il padre ogniqualvolta la stessa lo vorrà, compatibilmente con gli impegni della stessa e lavorativi del padre, previo accordo dei genitori.
6. Ad anni alterni la figlia starà il 24 dicembre, il 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e Pasqua con un genitore ed i giorni di 25 dicembre, dal 2 al 6 gennaio e Pasquetta con l'altro genitore, nonché tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento ove si recheranno con i figli. Nei giorni festivi non indicati, il padre starà con i figli secondo la normale calendarizzazione settimanale. I genitori potranno diversamente concordarsi di volta in volta con preavviso di almeno 48 ore.
7. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di €100,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di gennaio 2025, oltre spese straordinarie come di seguito elencate e regolamentate. Le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni familiari saranno a favore interamente della sig.ra . La somma di cui sopra prevista per il contributo al Parte_1 mantenimento dei figli andrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo l'omologa della separazione.
8. Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessaria per la figlia secondo lo schema di cui al “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio”, Prot. n. 1972/2024 U. che di seguito si riporta: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A. spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B. spese scolastiche: tasse di
2 iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di €500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare;
del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
3 9. Le auto resteranno di proprietà esclusiva delle parti così come intestate nei libretti di circolazione.
10. I coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto/carta d'identità della figlia minore.
11. Le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa di RT Mantovani saranno pagate dalle parti per quote pari al 50% ciascuno. Il sig. si accolla CP_1 interamente il pagamento delle rate dei debiti e finanziamenti pendenti senza aver nulla da richiedere e pretendere alla sig.ra obbligandosi a provvedere Parte_1 al pagamento alle scadenze stabilite.
12. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti e la sig.ra
è stata ammessa al gratuito patrocinio. … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) in data 05/10/1994 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 27, Parte II,
Serie A, Anno 1994) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA CATERINA VILLARMOSA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
4 Mantova il 16/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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