Sentenza 26 maggio 1969
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale, fatta dalla Corte costituzionale con sentenza 27 maggio 1968, n. 49, delle norme della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relative alla composizione delle Sezioni speciali elettorali dei tribunali amministrativi, le controversie sulle operazioni elettorali amministrative spettano alla Competenza giurisdizionale del consiglio di stato e, se relative alla regione siciliana, al consiglio regionale di giustizia amministrativa. ( V. 1179-69, massima n.339768 3043-68, massima n. 335900).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/1969, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1969 |
Testo completo
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale, fatta dalla Corte costituzionale con sentenza 27 maggio 1968, n. 49, delle norme della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relative alla composizione delle Sezioni speciali elettorali dei tribunali amministrativi, le controversie sulle operazioni elettorali amministrative spettano alla Competenza giurisdizionale del consiglio di stato e, se relative alla regione siciliana, al consiglio regionale di giustizia amministrativa. ( V. 1179-69, massima n.339768 3043-68, massima n. 335900).*