Versione
16 settembre 1950
16 settembre 1950
Art. 84.
Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.
Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 23/12/2016, n. 1421Provvedimento: […] nel caso di morte del padre del deceduto per causa di guerra cui spetta siffatto trattamento, secondo quanto previsto dall'art. 84 della legge 10 agosto 1950 n. 648, non si verifica di diritto, ma soltanto a seguito di domanda della vedova alla competente amministrazione del tesoro, domanda da proporre entro un anno dalla morte del padre, […]Leggi di più...
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