Articolo 84 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 83Articolo 85
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16 settembre 1950
Art. 84.
Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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