Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17/03/2025, RGC n. 1003/2019 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. LAGHI LORENZO, per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositato e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. PUCCI ANTONELLA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1003 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi Parte_1 C.F._1
e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza Indipendenza n°6, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Pucci e nel cui studio in Castrovillari (CS), alla Via Crotone n° 29, elettivamente domicilia;
-convenuto -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 17.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio il convenuto identificato in epigrafe per sentirlo condannare “….a risarcire l'attore di ogni danno derivato allo stesso dai comportamenti delittuosi esposti in atti, nella misura di € 50.000,00 ovvero in quella diversa di risulta ovvero di equità,
il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì dell'illecito all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del
presente giudizio, oltre rimb. forf. IVA e CAP come per legge…”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 01.10.2019 si costituiva il convenuto il quale preliminarmente rilevava la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, co 3, n. 3
c.p.c.. Nel merito contestava in fatto ed indiritto l'avverso atto in ogni sua parte chiedendone l'integrale rigetto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 17.03.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
La scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
1. In limine litis, deve essere disattesa l'eccezione preliminare di rito, sollevata da parte convenuta,
di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co.4, c.p.c. con rinvio all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., per asserita genericità del capo della domanda dell'attore in quanto è lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, a sintetizzare il petitum e la causa petendi del capo della domanda dell'attore relativo al risarcimento del danno richiesto.
2. Nel merito ritiene il decidente che la domanda attorea non meriti accoglimento.
2.1. Il risarcimento preteso è quello del danno che sarebbe derivato dall'ingiusta sottoposizione del ad indagini preliminari a cui seguiva richiesta di archiviazione del PM ed emissione Persona_1
del provvedimento di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Castrovillari e comunque dalla calunnia asseritamente commessa dal convenuto nei confronti dell'attore per avergli attribuito fatti delittuosi determinati, come indicati nella denuncia querela sporta il 28.05.2011 da Controparte_1
(art. 368 c.p.: 'Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta
all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale,
incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato,...). Va rilevato che, in assenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato -nel cui caso il giudice civile investito della domanda di risarcimento danni deve conseguente attenersi in relazione all'accertamento della sussistenza del reato- il giudice civile, stante l'autonomia dell'azione civile da quella penale può stabilire con libertà di giudizio se vi sia una responsabilità dell'autore della denuncia penale cui consegua il risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., dovendo conseguire la responsabilità solo se sia accertato che il denunciante abbia proposto una denuncia nella consapevolezza di accusare un innocente;
in pratica la semplice presentazione di una denuncia penale poi archiviata non è di per se fonte di responsabilità e risarcimento del danno;
la denuncia di reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità a carico del denunciante per danni ex artt. 2043
c.c. e 2059 c.c. , anche in caso di assoluzione o proscioglimento del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché al di fuori di tale ipotesi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si soprappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale ed interrompendo così ogni nesso di causalità tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito (Cass. Civ. Sez. III, 12/06/2020 n. 11271); va infatti rilevato che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva perché, da un lato, lede l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, e dall'altro, offende l'onore e la reputazione dell'incolpato.
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa dimostrare e provare, ex art. 2697 c.c., la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico,
di segnalare fatti illeciti, che risulterebbe frustrato e limitato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. Civ. Sez. III,
30/11/2018 n. 30988; Trib. di Milano Sez. VI, 04/02/2020 n. 960; Trib. di Perugia, 24/10/2019 n. 1649).
Il fatto tipico configurato dall'art. 368 c.p. consiste nell'incolpare di un reato taluno di cui si conosca l'innocenza, verificandosi l'incolpazione sia mediante denuncia, querela, richiesta o istanza (cd. calunnia formale), ovvero simulando a carico del soggetto falsamente incolpato tracce di reato (cd.
calunnia materiale).
In ogni caso, dalla lettura della norma, il denunciante deve essere consapevole dell'innocenza dell'incolpato, quindi per la configurazione del reato di calunnia, deve necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante, quest'ultima potendo scaturire da un mero errore del denunciante, ovvero dal semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato, fatto che esclude l'elemento soggettivo richiesto per il reato di calunnia (Cass. Civ. Sez. III, 30/11/2018 n. 30988).
Ebbene, fatte tali premesse in via generale, valutando gli elementi probatori allegati al presente giudizio, anche in relazione al procedimento penale svoltosi, le domande dell'attore non possono ritenersi fondate, non avendo l'attore fornito la prova della sussistenza degli elementi costituitivi del reato di calunnia, come sopra specificati, determinando ciò il rigetto delle relative domande dal momento che l'iniziativa del convenuto ha tratto origine da avvenimenti precisi, circostanziati e non arbitrari, dallo stesso specificatamente dedotti in querela (a torto o a ragione, accertamento che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria nel relativo procedimento).
Senza contare che il procedimento penale a carico del è terminato con sentenza di Controparte_1
prescrizione che non è entrata nel merito poichè non ultimata l'istruttoria dibattimentale.
Ogni altra domanda resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, in favore del convenuto, che liquida in euro
1.200,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 17 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio