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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.939 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Maglie (Le), alla Parte_1 C.F._1
via Degli Astronauti n.6/D, presso lo studio dell'avv. Antonio Serio da cui è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Alessano Controparte_1 C.F._2
(Le), alla via G. Di Vittorio n.16, presso lo studio dell'avv. Francesco Fabbiano che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Fersini, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: “
[...]
, titolare dell'omonima ditta edile, premesso di aver realizzato, su commissione di CP_1 [...]
, due appartamenti in Marina di Pescoluse, giusta permesso di costruire n.13/04, e altri Parte_1
quattro appartamenti, in seminterrato, non previsti in progetto, per un costo complessivo di euro
166.870,00 oltre IVA, rispetto al quale la committente versava acconti pari a circa euro 67.000,00, rimanendo debitrice del residuo importo di euro 116.557,00, conveniva in giudizio Parte_1
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentirla condannare al pagamento dell'importo suddetto,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Si costituiva la convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti la ragioni della domanda, in violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c.; nel merito, sosteneva di aver pagato interamente le opere realizzate, corrispondendo allo stesso la
1 complessiva somma di euro 144.090,00, e sostenendo le spese di acquisto dei materiali, pari a euro
22.034,84. Deducendo inoltre vizi delle opere, chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione tra quanto devesse risultare dalla stessa ancora dovuto e i danni per difetti delle opere, in estremo subordine, ridurre la somma richiesta perché eccessiva rispetto alle opere realizzate”.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale delle parti, prova per testi ed espletamento di c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 28187 2019, allegata al verbale d'udienza, con la quale il Tribunale adito così provvedeva: “– rigetta l'eccezione preliminare della convenuta, di nullità dell'atto di citazione;
accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , del credito residuo di €. 89.930,00 oltre Iva come e se dovuta e Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibile la condanna subordinata della convenuta di compensazione;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 14.138,00, di cui euro 798,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Con distrazione come richiesta;
- pone ad esclusivo carico della convenuta le spese di CTU.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
il 26.10.19, con un unico motivo di gravame che sarà di seguito esaminato, lamentando la mancata declaratoria della nullità del contratto verbale d'appalto ex art. 1421 c.c,. e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c..
Si costituiva l'appellato , eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche Controparte_1 per modifica dell'oggetto del giudizio, per non avere in prime cure dedotto la nullità del contratto di appalto intercorso fra le parti. Concludeva per il rigetto dell'appello anche per infondatezza.
La Corte accoglieva l'istanza di inibitoria dell'appellante, con ordinanza del 27.02 – 13.03.2020 e, a seguito delle precisazioni delle conclusioni delle parti, all'udienza del 19.01.22, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La Corte d'Appello alla prima udienza, ritenuta la causa matura, fissava l'udienza del 19.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, mediante trattazione scritta, la causa - introitata per la decisione all'udienza del 19.01.2022, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica – è stata rimessa sul ruolo, con decreto del presidente f.f. in data 21.02.2024, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ultimo co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.
Cosicché all'odierna udienza del 21.03.2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Non v'è luogo a provvedere sull'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione di appello per carenza dei requisiti di forma e sostanza previsti dal codice di procedura, sollevata da parte appellata, secondo cui l'atto introduttivo del secondo grado di giudizio non risponde ai requisiti – formali e sostanziali – di ammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis del codice di rito. Deduce che l'atto non riporta con chiarezza e puntualità le parti della sentenza di primo grado delle quali era richiesta la riforma con specifica indicazione delle modifiche chieste alla sentenza del giudice di prime cure;
non risultano, inoltre, esplicitate le circostanze dalle quali deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando quella che ritiene essere la corretta interpretazione dei fatti e dell'applicazione delle norme.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposta e su cui s'insiste in sede conclusionale, infatti, deve considerarsi superata allorquando la Corte, come nel caso di specie, abbia già rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo evidentemente la stessa valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza ex art. 350 c.p.c..
In ogni caso la Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto l'unico motivo di censura è esposto in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L.
n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza la censura mossa. L'appello, quindi è conforme al dettato normativo, avendo l'appellante dedotto la nullità sostanziale del contratto posto a base della decisione di primo grado quale elemento costitutivo della domanda.
Disattesa l'eccezione ex art.348 bis c.p.c., essendo stata superata la fase in cui avrebbe potuto essere accolta, con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che, nel giudizio di primo grado, il giudice non abbia rilevato ex officio la nullità del contratto di appalto verbale per essere state
3 realizzate opere abusive, ovvero quattro appartamenti al piano seminterrato, non previsti nel permesso di costruire n. 13/2004 e nel relativo progetto.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La difesa della , nel giudizio di prime cure, ha sollecitato l'intervento officioso del giudicante, Pt_1
in sede di precisazione delle conclusioni e nelle difese finali, senza avanzare alcuna formale eccezione al riguardo, trattandosi di un'eccezione in senso lato, rilevabile ex officio.
Alla Corte, quindi, con l'impugnazione proposta, è stata correttamente devoluta la questione riguardante l'applicazione d'ufficio dell'art. 1421 c.c., al fine di vedere dichiarata la nullità del rapporto giuridico dedotto quale elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e, di conseguenza, paralizzare la richiesta di pagamento del contratto verbale di appalto.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fissato il seguente principio di diritto : “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. “ (Cass. civ. SS.UU. n. 7294/17).
Questa Corte, pertanto, dovrà necessariamente esaminare e decidere sulla nullità del contratto verbale di appalto, la cui ammissibilità non può revocarsi in dubbio, dovendo essere qualificata come eccezione riconvenzionale compresa nell'ambito della difesa. Sotto tale aspetto è, quindi, ammissibile non costituendo domanda nuova preclusa (Cass. Civ. n. 11483/04; n. 25716/16), come erroneamente dedotto dall'appellato.
Va aggiunto che la Suprema Corte ha da tempo comunque precisato che la “rilevabilità d'ufficio della nullità di un atto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dell'onere probatorio gravante su di essa” (Cass. civ. n. 10530/98; n.1552/2004; n. 21600/13).
Nel caso di rilievo della nullità d'ufficio, il giudice è tenuto a segnalarlo alle parti, onde consentire il necessario contraddittorio finalizzato al compimento, non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria, in ossequio al principio dispositivo del processo.
Insegna la giurisprudenza di merito e di legittimità che il rilievo officioso della nullità del contratto implica, non solo l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente
4 attività probatoria e che, indipendentemente dalla volontà delle parti e anche contro la stessa, in assenza di tale indicazione il giudice è tenuto ad esaminare la questione ex actis resi disponibili nel processo.
In atti è presente, al n.3 della produzione dell'attore - odierno appellato - il permesso di costruzione n. 13/04 per la realizzazione di due appartamenti uguali destinati a residenza estiva con garage e depositi interrati. Non v'è alcuna menzione in progetto di altri quattro appartamenti seminterrati, com'è pacifico fra le parti. Tali appartamenti seminterrati, sarebbero stati oggetto del contratto verbale d'appalto per cui si è richiesto l'intervento officioso del giudice per dichiararne la nullità per illiceità dell'oggetto, non rientrando fra le opere di cui al permesso di costruzione n. 13/2004.
Va in ogni caso riaffermato che, un contratto di appalto di un'opera abusiva, ovvero realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative, è da considerare nullo per illiceità dell'oggetto secondo il dettato di cui all'art. 1418 c.c.. Nel caso in esame, però, non risulta in atti la prova documentale sull'abusività delle opere in questione, attesa anche la circostanza che i suddetti appartamenti risultano regolarmente accatastati come da indicazione in atto di citazione non contestata.
L'accatastamento degli immobili è un procedimento idoneo a rendere identificabile un fabbricato attraverso l'evidenza dei dati di base e la rendita fiscale, attraverso cui viene elaborato un documento utile al calcolo impositivo sul bene non solo, ma anche per determinare l'agibilità dello stesso. Un bene immobile, quale una casa abusiva, può essere accatastato solo nel caso in cui il titolare sia in possesso di un titolo abilitativo (permesso a costruire) e abitativo che, necessariamente, presuppone la preventiva sanatoria o condono edilizio. Il titolo abitativo è condizione imprescindibile per poter accatastare un bene immobile. Il che, naturalmente, non esclude che l'opera accatastata possa essere abusiva, ma in atti non è dato rinvenire la prova che la costruzione accatastata sia, parzialmente o del tutto, abusiva.
Dall'esame delle visure catastali e dalle annotazioni riguardanti gli immobili di cui al contratto verbale d'appalto, in atti prodotti dall'appellato, risultano variazioni del 09.11.2015, da ritenere, all'evidenza, quali variazioni regolarmente approvate e legittimanti gli accatastamenti relativi.
L'ordinanza n. 14 dell'11.04.14, notificata il 29.04.14, depositata dall'appellante pur tardivamente ma ammissibile perché utile ai fini decisionali, fa riferimento specifico al fabbricato piano terra di due appartamenti ad uso estivo relativo al permesso di costruire n. 13 del 06.02.04 e rileva che le opere non autorizzate riguarderebbero “una rimodulazione degli spazi interni sia a livello strutturale e come destinazione d'uso” evidentemente estranee al contratto orale di appalto dedotto in giudizio di cui si segnala la nullità.
Per quanto riguarda il piano interrato la predetta ordinanza di demolizione evidenzia esclusivamente una superficie eccedente quella autorizzata, senza alcun riferimento a ben quattro appartamenti
5 seminterrati che sarebbero stati eseguiti abusivamente. Né è stata fornita contezza dell'esito dell'ordinanza di demolizione, pur dovendo rilevare che i detti appartamenti seminterrati alla data del
30.10.19 risultano ancora esistenti e accatastati.
In base a tale documentazione, unica utilizzabile ai fini del decidere sulla nullità del contratto orale di appalto, non è individuabile una prova certa sull'abusività delle opere previste da tale rapporto come dedotto in giudizio e non contestato dalle parti.
In tali termini, dovendo il giudice del gravame applicare l'art. 1421 c.c., valutando la sussistenza della nullità esclusivamente in base agli atti acquisiti e presenti nel processo, la nullità del contratto orale di appalto non può essere dichiarata per carenza di prova sull'abusività delle opere ivi previste.
Pertanto, in tale contesto, l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza, con revoca dell'ordinanza di sospensione della sua efficacia esecutiva del 27.02 – 13.03.20.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, in favore di , che si liquidano come in dispositivo mediante Controparte_1
applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 novellato.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. 2818/2019 del tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per Controparte_1
rimborso forfettario spese generali ed Iva e Cap, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.939 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Maglie (Le), alla Parte_1 C.F._1
via Degli Astronauti n.6/D, presso lo studio dell'avv. Antonio Serio da cui è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Alessano Controparte_1 C.F._2
(Le), alla via G. Di Vittorio n.16, presso lo studio dell'avv. Francesco Fabbiano che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Fersini, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: “
[...]
, titolare dell'omonima ditta edile, premesso di aver realizzato, su commissione di CP_1 [...]
, due appartamenti in Marina di Pescoluse, giusta permesso di costruire n.13/04, e altri Parte_1
quattro appartamenti, in seminterrato, non previsti in progetto, per un costo complessivo di euro
166.870,00 oltre IVA, rispetto al quale la committente versava acconti pari a circa euro 67.000,00, rimanendo debitrice del residuo importo di euro 116.557,00, conveniva in giudizio Parte_1
, innanzi al Tribunale di Lecce, per sentirla condannare al pagamento dell'importo suddetto,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo.
Si costituiva la convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti costituenti la ragioni della domanda, in violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c.; nel merito, sosteneva di aver pagato interamente le opere realizzate, corrispondendo allo stesso la
1 complessiva somma di euro 144.090,00, e sostenendo le spese di acquisto dei materiali, pari a euro
22.034,84. Deducendo inoltre vizi delle opere, chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione tra quanto devesse risultare dalla stessa ancora dovuto e i danni per difetti delle opere, in estremo subordine, ridurre la somma richiesta perché eccessiva rispetto alle opere realizzate”.
La causa, istruita con l'interrogatorio formale delle parti, prova per testi ed espletamento di c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 28187 2019, allegata al verbale d'udienza, con la quale il Tribunale adito così provvedeva: “– rigetta l'eccezione preliminare della convenuta, di nullità dell'atto di citazione;
accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di , del credito residuo di €. 89.930,00 oltre Iva come e se dovuta e Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibile la condanna subordinata della convenuta di compensazione;
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 14.138,00, di cui euro 798,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Con distrazione come richiesta;
- pone ad esclusivo carico della convenuta le spese di CTU.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1
il 26.10.19, con un unico motivo di gravame che sarà di seguito esaminato, lamentando la mancata declaratoria della nullità del contratto verbale d'appalto ex art. 1421 c.c,. e chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c..
Si costituiva l'appellato , eccependo l'inammissibilità dell'appello, anche Controparte_1 per modifica dell'oggetto del giudizio, per non avere in prime cure dedotto la nullità del contratto di appalto intercorso fra le parti. Concludeva per il rigetto dell'appello anche per infondatezza.
La Corte accoglieva l'istanza di inibitoria dell'appellante, con ordinanza del 27.02 – 13.03.2020 e, a seguito delle precisazioni delle conclusioni delle parti, all'udienza del 19.01.22, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La Corte d'Appello alla prima udienza, ritenuta la causa matura, fissava l'udienza del 19.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, mediante trattazione scritta, la causa - introitata per la decisione all'udienza del 19.01.2022, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica – è stata rimessa sul ruolo, con decreto del presidente f.f. in data 21.02.2024, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ultimo co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.
Cosicché all'odierna udienza del 21.03.2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Non v'è luogo a provvedere sull'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione di appello per carenza dei requisiti di forma e sostanza previsti dal codice di procedura, sollevata da parte appellata, secondo cui l'atto introduttivo del secondo grado di giudizio non risponde ai requisiti – formali e sostanziali – di ammissibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis del codice di rito. Deduce che l'atto non riporta con chiarezza e puntualità le parti della sentenza di primo grado delle quali era richiesta la riforma con specifica indicazione delle modifiche chieste alla sentenza del giudice di prime cure;
non risultano, inoltre, esplicitate le circostanze dalle quali deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando quella che ritiene essere la corretta interpretazione dei fatti e dell'applicazione delle norme.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposta e su cui s'insiste in sede conclusionale, infatti, deve considerarsi superata allorquando la Corte, come nel caso di specie, abbia già rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo evidentemente la stessa valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza ex art. 350 c.p.c..
In ogni caso la Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto l'unico motivo di censura è esposto in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L.
n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza la censura mossa. L'appello, quindi è conforme al dettato normativo, avendo l'appellante dedotto la nullità sostanziale del contratto posto a base della decisione di primo grado quale elemento costitutivo della domanda.
Disattesa l'eccezione ex art.348 bis c.p.c., essendo stata superata la fase in cui avrebbe potuto essere accolta, con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta che, nel giudizio di primo grado, il giudice non abbia rilevato ex officio la nullità del contratto di appalto verbale per essere state
3 realizzate opere abusive, ovvero quattro appartamenti al piano seminterrato, non previsti nel permesso di costruire n. 13/2004 e nel relativo progetto.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
La difesa della , nel giudizio di prime cure, ha sollecitato l'intervento officioso del giudicante, Pt_1
in sede di precisazione delle conclusioni e nelle difese finali, senza avanzare alcuna formale eccezione al riguardo, trattandosi di un'eccezione in senso lato, rilevabile ex officio.
Alla Corte, quindi, con l'impugnazione proposta, è stata correttamente devoluta la questione riguardante l'applicazione d'ufficio dell'art. 1421 c.c., al fine di vedere dichiarata la nullità del rapporto giuridico dedotto quale elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e, di conseguenza, paralizzare la richiesta di pagamento del contratto verbale di appalto.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fissato il seguente principio di diritto : “Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile
d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. “ (Cass. civ. SS.UU. n. 7294/17).
Questa Corte, pertanto, dovrà necessariamente esaminare e decidere sulla nullità del contratto verbale di appalto, la cui ammissibilità non può revocarsi in dubbio, dovendo essere qualificata come eccezione riconvenzionale compresa nell'ambito della difesa. Sotto tale aspetto è, quindi, ammissibile non costituendo domanda nuova preclusa (Cass. Civ. n. 11483/04; n. 25716/16), come erroneamente dedotto dall'appellato.
Va aggiunto che la Suprema Corte ha da tempo comunque precisato che la “rilevabilità d'ufficio della nullità di un atto prevista dall'art. 1421 c.c. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dell'onere probatorio gravante su di essa” (Cass. civ. n. 10530/98; n.1552/2004; n. 21600/13).
Nel caso di rilievo della nullità d'ufficio, il giudice è tenuto a segnalarlo alle parti, onde consentire il necessario contraddittorio finalizzato al compimento, non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria, in ossequio al principio dispositivo del processo.
Insegna la giurisprudenza di merito e di legittimità che il rilievo officioso della nullità del contratto implica, non solo l'indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente
4 attività probatoria e che, indipendentemente dalla volontà delle parti e anche contro la stessa, in assenza di tale indicazione il giudice è tenuto ad esaminare la questione ex actis resi disponibili nel processo.
In atti è presente, al n.3 della produzione dell'attore - odierno appellato - il permesso di costruzione n. 13/04 per la realizzazione di due appartamenti uguali destinati a residenza estiva con garage e depositi interrati. Non v'è alcuna menzione in progetto di altri quattro appartamenti seminterrati, com'è pacifico fra le parti. Tali appartamenti seminterrati, sarebbero stati oggetto del contratto verbale d'appalto per cui si è richiesto l'intervento officioso del giudice per dichiararne la nullità per illiceità dell'oggetto, non rientrando fra le opere di cui al permesso di costruzione n. 13/2004.
Va in ogni caso riaffermato che, un contratto di appalto di un'opera abusiva, ovvero realizzata senza le necessarie autorizzazioni amministrative, è da considerare nullo per illiceità dell'oggetto secondo il dettato di cui all'art. 1418 c.c.. Nel caso in esame, però, non risulta in atti la prova documentale sull'abusività delle opere in questione, attesa anche la circostanza che i suddetti appartamenti risultano regolarmente accatastati come da indicazione in atto di citazione non contestata.
L'accatastamento degli immobili è un procedimento idoneo a rendere identificabile un fabbricato attraverso l'evidenza dei dati di base e la rendita fiscale, attraverso cui viene elaborato un documento utile al calcolo impositivo sul bene non solo, ma anche per determinare l'agibilità dello stesso. Un bene immobile, quale una casa abusiva, può essere accatastato solo nel caso in cui il titolare sia in possesso di un titolo abilitativo (permesso a costruire) e abitativo che, necessariamente, presuppone la preventiva sanatoria o condono edilizio. Il titolo abitativo è condizione imprescindibile per poter accatastare un bene immobile. Il che, naturalmente, non esclude che l'opera accatastata possa essere abusiva, ma in atti non è dato rinvenire la prova che la costruzione accatastata sia, parzialmente o del tutto, abusiva.
Dall'esame delle visure catastali e dalle annotazioni riguardanti gli immobili di cui al contratto verbale d'appalto, in atti prodotti dall'appellato, risultano variazioni del 09.11.2015, da ritenere, all'evidenza, quali variazioni regolarmente approvate e legittimanti gli accatastamenti relativi.
L'ordinanza n. 14 dell'11.04.14, notificata il 29.04.14, depositata dall'appellante pur tardivamente ma ammissibile perché utile ai fini decisionali, fa riferimento specifico al fabbricato piano terra di due appartamenti ad uso estivo relativo al permesso di costruire n. 13 del 06.02.04 e rileva che le opere non autorizzate riguarderebbero “una rimodulazione degli spazi interni sia a livello strutturale e come destinazione d'uso” evidentemente estranee al contratto orale di appalto dedotto in giudizio di cui si segnala la nullità.
Per quanto riguarda il piano interrato la predetta ordinanza di demolizione evidenzia esclusivamente una superficie eccedente quella autorizzata, senza alcun riferimento a ben quattro appartamenti
5 seminterrati che sarebbero stati eseguiti abusivamente. Né è stata fornita contezza dell'esito dell'ordinanza di demolizione, pur dovendo rilevare che i detti appartamenti seminterrati alla data del
30.10.19 risultano ancora esistenti e accatastati.
In base a tale documentazione, unica utilizzabile ai fini del decidere sulla nullità del contratto orale di appalto, non è individuabile una prova certa sull'abusività delle opere previste da tale rapporto come dedotto in giudizio e non contestato dalle parti.
In tali termini, dovendo il giudice del gravame applicare l'art. 1421 c.c., valutando la sussistenza della nullità esclusivamente in base agli atti acquisiti e presenti nel processo, la nullità del contratto orale di appalto non può essere dichiarata per carenza di prova sull'abusività delle opere ivi previste.
Pertanto, in tale contesto, l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza, con revoca dell'ordinanza di sospensione della sua efficacia esecutiva del 27.02 – 13.03.20.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, in favore di , che si liquidano come in dispositivo mediante Controparte_1
applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 novellato.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, avverso la sentenza n. 2818/2019 del tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per Controparte_1
rimborso forfettario spese generali ed Iva e Cap, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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