Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1421
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1963
Art. 4.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.758.120.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1963-64 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1966.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963