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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2556/2020 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 -
2051- 2052 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mercogliano (AV) alla via Antonio Domenico Vaccaro n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
VENA, in virtù di mandato in atti
ATTRICE
E
, C. F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in , presso la Casa Comunale, in Piazza del Popolo, n 1, rappresentato e difeso dall' CP_1 avv. Antonio Rosario TROCINO, giusta Determinazione Dirigente Comunale n. 213 del 5.11.2020 e procura alle liti in atti
CONVENUTO
già , C.F. , in persona del Presidente del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo
Lauro De Bosis n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Maria GHIA, in virtù di mandato in atti
CONVENUTO
E
C.F. , in persona in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede legale in AN VE (Tv), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo GIANNELLA, giusta procura generale alle liti del 18.12.2014, rep. 186905, racc.
30367, per Notar in Treviso Persona_1
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24/06/2020, , ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
e la per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in occasione CP_3 Controparte_4 della caduta verificatasi in data 16/06/2019, verso le ore 19:30 circa, all'interno del Parco Santo
Spirito – Manganelli, nel Comune di alla Via F. Tedesco, ove era in corso una manifestazione CP_1 patrocinata dal enominata ” i cui partecipanti erano assicurati on CP_3 Controparte_5 CP_3 polizza . Controparte_4
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che: - si trovava su un palchetto in legno, composto da fogli adesivi di legno montato dagli organizzatori per partecipare alle lezioni / gare di ballo;
durante le lezioni di ballo è inciampata in una disconnessione del palco che non risultava ben assemblato;
a causa della caduta ha riportato lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il P.S. del di e refertata con “trauma al polso sinistro e frattura scomposta Pt_2 CP_1 pluriframmentaria”; tale lesione, trattata inizialmente con manovra di riduzione, ha necessitato di successivo intervento chirurgico, presso il nosocomio di Benevento;
la malattia Controparte_6 si è protratta fino al 23/08/2019 allorquando è stata valutata clinicamente guarita con perizia medico legale di parte che ha valutato nell'11% i postumi invalidanti permanenti;
nonostante la richiesta di risarcimento inoltrata al e al , seguita dalla richiesta di negoziazione CP_3 Controparte_1 assistita, non ha ottenuto il ristoro dei danni.
Per questi motivi
ha chiesto: “1) riconoscere e dichiarare la completa ed esclusiva responsabilità, in solido, delle convenute , e Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rappresentanti legali p.t., per l'evento descritto in premessa;
2)
[...] conseguentemente condannare, in solido tra loro, l' , in Controparte_7 persona del p.t., in persona del l.r.p.t., e in persona CP_8 Controparte_3 Controparte_4 del l.r.p.t., al risarcimento in favore della istante – sig.ra - di tutti i danni subiti Parte_1
e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, in dipendenza del sinistro per cui è causa e più precisamente della somma che sarà determinata dall'adito Giudice per le lesioni personali riportate in base alla documentazione medica prodotta, e/o a mezzo CTU medico legale di cui si chiede sin da ora la nomina, e precisamente al pagamento di … 35.007,65 € a cui aggiungere l'ulteriore danno patrimoniale dovuto alla diminuzione della capacità lavorativa quantificabile in corso di causa, oltre spese documentate per euro 300,00 [All. 11] e così complessivamente il tutto, comunque, nei limiti di competenza dello scaglione di riferimento del Giudice adito ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo;
3) condannare altresì le convenute, in solito, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. Con comparsa depositata in data 16/10/2020 si è costituito (già Controparte_2 [...]
che ha eccepito, in via preliminare la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, CP_3
c.p.c. in quanto carente del requisito di cui all'art. 163, comma 4, c.p.c. nonché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, nel merito ha respinto la domanda attorea in quanto infondata e priva di valenza probatoria, in quanto non provata ipotesi di responsabilità e perché i documenti prodotti non hanno valore probatorio.
Ha inoltre dedotto, sulla manleva, che in data 10/10/2018, stipulava con Controparte_9 la polizza assicurativa n. 381959384 (ALL RISKS PROPERTY) e n. Controparte_4
381959385 (RCT/O) con durata dalle 24:00 del 30.09.2018 alle ore 24:00 del 30.09.2021, ed essendo la compagnia assicurativa già evocata in giudizio dall'attrice, ha chiesto, nell'ipotesi di responsabilità, di essere sia manlevata dal pagamento del conseguente risarcimento del danno in forza della richiamata polizza.
Per questi motivi
ha chiesto: “1) in via pregiudiziale, rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art.
164, comma 4, c.p.c. in quanto carente del requisito di cui all'art. 163, comma 4, c.p.c. nonché generico, inidoneo a raggiungere il proprio scopo e ostativo della possibilità di elaborare una puntuale linea difensiva;
2) in via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'atto di citazione dovesse essere ritenuto valido, rigettare la domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui
è causa, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata;
3) in via subordinata, sempre nel merito, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere provato il nesso di causalità, respingere la domanda attorea in quanto non provata;
4) in ogni caso, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ravvisasse la responsabilità in capo a Controparte_2
(già per i fatti di causa, condannare a tenere indenne e Controparte_3 Controparte_4 manlevare dal pagamento del conseguente risarcimento del danno;
Con vittoria Controparte_2 di spese”.
Con comparsa depositata in data 06/11/2020 si è costituita la che ha eccepito il Controparte_4 di difetto di legittimatio ad causam, atteso che non poteva essere evocata in giudizio direttamente dall'attrice in quanto non legata ad essa da alcun rapporto né contrattuale né extracontrattuale. Sul punto ha dedotto che la causa petendi della domanda spiegata è un risarcimento ex art. 2043 c.c. e in relazione ad essa la convenuta è assolutamente estranea non essendo passibile Controparte_4 di alcuna condanna diretta in favore dell'attrice.
Nel merito, solo in mero subordine, la convenuta ha contestato: - la responsabilità del soggetto indicato dall'attrice come assicurato della convenuta ovvero del in quanto non Controparte_3 responsabile dell'opera che sarebbe stata causa dei danni lamentati dall'attrice; - l'accadimento del fatto storico nelle modalità indicate in citazione essendo differente la dinamica dell'evento e comunque riconducibile unicamente al comportamento dell'attrice o a fatto meramente accidentale;
- richiesta risarcitoria giacché eccessiva e spropositata nonché quantificata in termini monetari in modo eccessivo e difformemente dai principi in materia di risarcimento da lesioni personali.
Per tali motivi ha così concluso:“PRONUNCIARE SENTENZA PARZIALE DI ESTROMISSIONE
DELLA CONVENUTA Controparte_10
(ovvero per assenza di azione diretta dell'attrice nei confronti delle non Controparte_4 sussistendo alcun rapporto tra l'attrice e le né contrattuale né extracontrattuale Controparte_4 in merito ai fatti di cui è causa. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
In subordine rigettare sempre e comunque la avversa domanda come formulata direttamente nei confronti della convenuta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria Controparte_4 di spese e competenze di causa oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 07/11/2020 si è costituito il , il quale: - ha Controparte_1 eccepito la nullità dell'atto di citazione per difetto assoluto della causa petendi per l'omessa indicazione delle norme applicabili al caso di specie ed dei relativi istituti giuridici, nonché dei fatti sui quali la domanda si fondava ovvero quali erano le condotte del convenuto che ne CP_1 determinavano l'asserita responsabilità, così come richiesto dall' art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c.; - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto in data 20/04/2019 l'Ente ha stipulato una convenzione con la in virtù della quale la predetta associazione Controparte_11 si è assunta ogni responsabilità per il risarcimento dei danni a persone e o a cose che si dovessero verificare in conseguenza della concessione d'uso e veniva stabilito, dotandosi di polizza assicurativa con un massimale di 1.000.000,00; - nel merito ha respinto la domanda deducendo che l'area era ben illuminata per cui era facilmente visibile una qualsiasi disconnessione del palchetto in legno per cui l' attrice avrebbe potuto, con molta facilità, avvedersi del possibile pericolo e fermarsi, e che tale condotta negligente ed imprudente è tale da integrare il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ente, in subordine, ad integrare il concorso di colpa dell' attrice nella causazione del sinistro.
Pertanto ha chiesto: “1 – in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare che l' Atto di Citazione è nullo e, per lo effetto, rigettare la domanda, con condanna dell' attrice al pagamento delle competenze di lite;
2 – sempre in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare che l' Ente deducente è carente di legittimazione passiva e, per lo effetto, estrometterlo dal giudizio, con rigetto della domanda e con condanna dell' attrice al pagamento delle spese giudiziali;
3 – ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
4 – in subordine, ritenere
e dichiarare essersi concretizzato il c.d. “caso fortuito” e, per lo effetto, rigettare la domanda;
5 – in via ancor più gradata: ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell' attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
6 – con condanna, in ogni caso, dell' attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che dichiara di essere antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c. e, precisate le domande ed depositate le memorie istruttorie, sono state raccolte le deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice, e , e successivamente Testimone_1 Testimone_2 disposta una CTU medico-legale, affidata al dott. , che in data 11/08/2023 ha depositato Persona_2 telematicamente il proprio elaborato peritale.
Così istruita, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/03/2025.
La scrivente differiva l'udienza al 18/06/2025, trattenendo a tale udienza la causa in decisione.
2. Sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, occorre valutare le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate da tutte le parti convenute.
2.1 Va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione atteso che la domanda attorea contiene un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia dell'oggetto della domanda che dei fatti richieste che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., da cui si evince, peraltro, che la stessa nullità è configurabile solo se è assolutamente incerto o se manca l'esposizione dei suddetti fatti (cfr. Cass. n. 1681/2015): ipotesi che nella fattispecie in esame non è ravvisabile.
Inoltre, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 11751/2013).
La dedotta nullità non ha precluso alle parti convenute di prendere specifica posizione sulle richieste attoree e sulla documentazione prodotta.
2.2 Va accolta, invece, l'eccezione del difetto di legitimatio ad causam della Controparte_4 sollevata nei confronti dell'attrice. A norma degli artt. 141 e 144 del d. lgs. n. 209/2005, il c.d. codice delle assicurazioni private, nonché dell'art. 12 della legge n. 24/2017, la c.d. legge Gelli-Bianco, prevede che solo nel caso di danni derivanti, rispettivamente da sinistri stradali e responsabilità medica il danneggiato possa agire direttamente contro la compagnia assicurativa (cfr. Cass. n. 6496/2025).
Nella fattispecie in esame è stata convenuta in giudizio, unitamente al , anche il Controparte_1
e la sua compagnia assicurativa, chiedendone la condanna in via solidale, del Controparte_3 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi durane la manifestazione sportiva
“Sportdays” in . CP_1
L'azione come proposta nei confronti della società assicurativa, che peraltro non è stata chiamata in garanzia dal proprio assicurato, ma evocata direttamente in giudizio dall'attrice, è inammissibile, in quanto tale azione è preclusa dalla richiamata legge in materia di assicurazioni e non può determinare l'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia.
Invero, alcuna titolarità di azione di risarcimento dei danni è rinvenibile in capo all'attrice nei confronti della compagnia assicurativa, che non è né può essere identificata quale terzo responsabile nella causazione del sinistro lesivo dei diritti dell'attrice/danneggiata nei confronti della quale l'assicuratore non è tenuto a risarcire i danni per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana o ex art. 2051 c.c..
Né la circostanza dedotta dall'attrice, ovvero della partecipazione della compagnia assicurativa alla negoziazione assistita e della sua mancata eccezione sul punto, può legittimarla ad agire nei suoi confronti, trattandosi di una procedura, benché obbligatoria ai fine della procedibilità della domanda, che ha lo scopo di definire in modo conciliativo la controversia, e non è, certamente sottoposta alle regole processuali dell'azione giudiziaria.
Orbene, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionali previsti dalla legge) essendo estraneo al rapporto tra danneggiante assicurato e l'assicuratore stesso (cfr. Cass. n. 5259/2021; conf. Cass. n. 9516/2007).
Difatti solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti del proprio assicuratore con azione di garanzia in manleva in caso di accertamento della sua responsabilità.
L'estensione automatica inoltre non può comunque operare nei casi di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria. E ciò in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, l'assicuratore è obbligato solo a tener indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo debba pagare al soggetto cui ha provocato un danno, e non certamente ad essere obbligato al pagamento per effetto della chiamata in causa da parte dell'assicurato. 2.3 La mancata estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa è, in ogni caso determinata, altresì, dalla mancata chiamata in garanzia da parte dell'assicurato CP_3
al fine di essere manlevato nel caso di soccombenza.
[...]
Anche sotto tale profilo merita accoglimento la censura che muove nei confronti Controparte_4 del proprio assicurato, non avendo ricevuto la rituale vocatio in ius da parte del Controparte_3 con concessione dei rituali termini a comparire e ulteriori avvertimenti e termini per sollevare eccezioni e difese rispetto alla richiesta di manleva del predetto assicurato.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo
(cfr. Cass. 10579/2013).
Né può ritenersi rilevante la mancata eccezione al riguardo da parte della Compagnia, posto che detta decadenza è rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia sul punto sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (conf. Cass. n. 22113/2015).
Pertanto, la domanda di manleva, ovvero la domanda volta al trasferimento dell'obbligazione al pagamento da parte dell'assicuratore, nel caso dell'accertamento della responsabilità dell' assicurato, allo scopo di essere tenuto indenne rispetto alla conseguenze pregiudizievoli che è destinato a subire in ipotesi di accertamento della sua responsabilità, non può essere sopperita dalla mera indicazione nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione ovvero “condannare Controparte_4 delle a tenere indenne e manlevare dal pagamento del conseguente risarcimento del Controparte_2 danno”, a nulla rilevando che la compagnia di assicurazione sia già costituita in quanto evocata in giudizio, peraltro irritualmente per quanto già osservato, dall'attrice.
Il principio del simultaneus processus e dell'economia processuale invocati dal convenuto
[...] non possono essere rivendicati in dispregio delle prescrizioni che, a garanzia del diritto CP_3 di difesa e del contraddittorio nel processo civile, scandito da termini e modalità, laddove non siano rispettate, determinano la preclusione e la decadenza delle richieste e delle domande.
La chiamata in garanzia di cui all'art. 106 c.p.c., come espressamente previsto dall'art. dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il convenuto, a pena di decadenza, deve essere proposta attraverso una dichiarazione nella comparsa di risposta, costituendosi almeno venti (prima della Riforma Cartabia) giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 167 del c.p.c.) e la contestuale richiesta al giudice istruttore dello spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
Ne consegue che il va dichiarato decaduto dall'azione di garanzia dei confronti Controparte_3 della Controparte_4
2.4 Va rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio e quindi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_1
L'Ente comunale invoca la propria estraneità alla domanda risarcitoria sulla base della convenzione intercorsa tra lo stesso e la società “A.D.S. SPORT DAYS di ” per l'uso a titolo gratuito CP_1 delle strutture ricadenti nell'ambito del parco urbano Manganelli in Largo Santo Spirito, in virtù della quale all'art. 6 viene espressamente convenuto tra le parti che:
Sebbene tale convenzione richiami la Delibera Commissariale n. 48 del 04/04/2019, per poter essere valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'Ente comunale non è sufficiente la produzione della stessa e limitarsi ad invocare il proprio difetto di legittimazione passiva, senza la chiamata in causa del terzo.
Il contratto può certamente essere valutato come elemento probatorio, ma esso solo non vincola il giudice quando è chiamato a valutare il difetto di legittimazione passiva e quinti l'esclusione integrale della responsabilità, se non vi è contraddittorio con il terzo.
Nel caso in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di apposita istanza. Laddove invece vi sia la chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (cfr. Cass., ordinanza n. 15232/21).
Orbene, non avendo il chiamato in causa il terzo, ai fini dell'accertamento della Controparte_1 responsabilità in capo a quest'ultimo, la responsabilità dell'Ente comunale va valutata come di seguito, secondo i principi applicati.
Parimenti, inammissibile è la richiesta formulata dall'attore nella memoria 183, comma 6 n. 1 ovvero
“si chiede di essere rimessi nei termini per eventuale chiamata del terzo, in relazione alla posizione del , considerando che durante la celebrazione della prima udienza, come risulta Controparte_1 da verbale, non era stato possibile avere contezza delle avverse richieste (per problemi legati al deposito telematico) e pertanto questo è il primo vero momento in cui questa difesa può sollevare tale richiesta;
ciò solo se l'Ill.mo Giudice dovesse ritenerlo necessario, ritenendosi, in realtà, già citato chi di dovere”.
L'art. 269, comma 3, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione.
Come già osservato in merito alla richiesta di manleva del nei confronti della Controparte_3
la richiesta di chiamata in causa di terzo non può tuttavia essere formulata, né Controparte_4 autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. Ciò neppure nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa. Tale rigorosa interpretazione è stata ribadita dalla giurisprudenza della
Suprema Corte: “La chiamata in causa del terzo non può dall'attore essere richiesta, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza;
e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto è stato ritenuto rilevabile
d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa” (cfr. Cass. n. 21088/2015; in senso conforme Cass. n. 10682/08,
Cass. n. 6092/00)
3. Nel merito.
L'inquadramento normativo da considerare nella fattispecie in esame è quello della responsabilità ex art. 2051 c.c., sia che esso sia ascrivibile all'Ente comunale che al tenuto conto Controparte_3 che l'attrice ha dedotto che il sinistro occorsole si è verificato all'interno del Parco Santo Spirito –
Manganelli, nel Comune di alla Via F. Tedesco, ove era in corso una manifestazione CP_1 patrocinata dal enominata ” quando si trovava su un palchetto in legno, CP_3 Controparte_5 composto da fogli adesivi di legno montato dagli organizzatori per partecipare alle lezioni/ gare di ballo e che durante le lezioni di ballo ha inciampato in una disconnessione del palco che non risultava ben assemblato.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul piano probatorio la Suprema Corte Cassazione qualifica l'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva.
In particolare, con le pronunce n. 2480 e n. 2481 del 2018, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e di inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Tali principi sono stati ripresi anche dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 4588/2022, delineando un orientamento granitico, al quale la scrivente aderisce.
La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. va imputata non solo al proprietario e gestore del bene demaniale sul quale si è verificato il sinistro, ovvero all'ente comunale, ma anche al custode, che non sia anche proprietario, ovvero il nella sua veste di organizzatore dell'evento. Controparte_3
Tale circostanza non è mai stata contestata nel corso del giudizio, che Controparte_3 nell'ambito della manifestazione sportiva, con i suoi delegati, associazioni sportive affiliate e istruttori, hanno un dovere di controllo e sorveglianza della idonea conservazione delle strutture realizzate per lo svolgimento delle attività sportive, e delle modalità del loro utilizzo, tra le quali il palco realizzato per l'esibizione nella disciplina del ballo utilizzato dall'attrice.
D'altronde, è notorio, che lo è una manifestazione, che si ripete sul territorio avellinese CP_5
e dintorni, da oltre venti anni e che ha come scopo quello di promuove la cultura dello sport, in tutte le sue discipline.
Orbene i responsabili delle attrezzature sportive o ricreative sono titolari di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio “neminem leadere”, sia nella loro qualità di custodi delle attrezzature stesse, come tali civilmente responsabili, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051
c.c.
Ne consegue che tanto l'Ente comunale quanto il che hanno organizzato la Controparte_3 manifestazione sportiva aperta al pubblico, il cui effettivo svolgimento nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attrice non sono mai state contestate dai convenuti.
Orbene, così delineato l'inquadramento giuridico applicabile alla fattispecie in esame, l'attrice ha assolto all'onere di provare il fatto dannoso e il legame causale tra la res in custodia e il danno arrecato, onere posto a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La valutazione di tale profilo di responsabilità emerge della prova testimoniale, non censurabile sotto i profili dell'attendibilità e della verosimiglianza, di e i quali Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che si trovava il giorno 16.06.2019 alle ore 19.30 circa Parte_1 all'interno del Parco Santo Spirito – Manganelli, nel comune di alla Via Francesco Tedesco CP_1
e che era in corso la manifestazione sportiva e hanno dichiarato di averla vista cadere mentre di esibiva nel ballo sulla struttura realizzata per l'occasione inciampando a causa del dislivello creatosi a causa del movimento delle tavole che fungevano da pavimentazione.
In particolare, il teste ha riferito: “ … è vero, preciso che la signora era impegnata Testimone_1 in un'esibizione di ballo su un palchetto di legno abbastanza ampio;
preciso che erano pedane di legno assemblate per l'evento, il palchetto in questione era stato montato per l'occasione ….preciso che le tavole formanti il palchetto erano connesse tra loro con nastro adesivo nero ed, essendo una parte aggiunta, formava un rialzo, erano varie pedane e tra tutte vi era un rialzo determinato dal nastro adesivo … l'ho vista cadere inciampando in uno dei rialzi del palco … preciso che i primi soccorsi sono stati prestati dalla presente sul posto e poi trasportata al preciso CP_12 Pt_2 che la signora lamentava dolore al braccio o, più precisamente, al polso sinistro. Preciso altresì che la signora è caduta mente stava ballando …”; la teste : “ … era in corso la Testimone_2 manifestazione sportiva presso il S. Spirito, trattasi di una manifestazione di ballo ma nulla posso riferire in merito alla polizza assicurativa … si vedeva il palchetto, ovvero le tavole che fungevano da pavimentazione, non erano stabili e traballavano. Tanto posso dire in quanto prima di accomodarmi sugli spalti sono salita sul palchetto per attraversarlo … mentre si ballava sul palco la sig.ra cadeva al suolo dopo essere inciampata in quanto si era aperta una tavola di legno Parte_1 che formava la pavimentazione del palco …la sig.ra lamentava dolori al braccio sinistro;
Parte_1 preciso che sul posto è intervenuta un'ambulanza che già si trovava all'interno del palco in occasione della manifestazione, che ha soccorso la sig.ra e trasportata al nosocomio …la manifestazione in questione è denominata CP_5
Orbene, già sulla base delle emergenze dell'istruttoria orale ed alla luce del canoni della logica comune, è innegabile l'eziologica riconducibilità dell'infortunio occorso all'attrice all'utilizzo della struttura in legno realizzata per l'esibizione del ballo e la conseguente caduta a causa delle caratteristiche della stessa non idonea a tale uso.
E', altresì, evidente la responsabilità degli organizzatori della manifestazione per le lesioni riportate dall'attrice, partecipante alla manifestazione stessa, ove si consideri che il sinistro era prevedibile ed evitabile adottando tutte le misure e cautele in grado di assicurare il corretto ancoraggio al suolo e assemblaggio delle pedane che avrebbero potuto impedire la caduta dell'attrice.
Le considerazioni fin qui svolte, per le quali risulta la fondatezza della domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giustificano la medesima conclusione anche con riferimento alla responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove si consideri la sussistenza: - del fatto illecito, ossia dell'azione contraria al diritto, identificabile nella realizzazione di una struttura, destinata ad essere utilizzata per l'esibizione di ballo, in modo non corretto e non stabile;
- la lesione ingiusta consistente nei pregiudizi fisici derivanti dal cattivo assemblamento delle pedane costituenti la pavimentazione sulla quale si è svolta l'esibizione del ballo;
- il nesso eziologico sia sul piano della causalità di fatto, con riguardo all'imputazione dell'illecito ai soggetti sopra individuati, sia sotto il profilo della causalità giuridica, con riferimento alla riconducibilità dello stesso illecito al non corretto assemblaggio della pavimentazione della struttura. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice, si osserva che, al contrario i convenuti con hanno dato prova del caso fortuito neppure sotto il profilo della condotta della che nell'occasione del sinistro avrebbe tenuto al fine di valutare l'interruzione del nesso Parte_1 eziologico. E' verosimile che trattandosi di un'esibizione di ballo alcuna particolare cautela nell'utilizzo della struttura in legno si possa esigere da chi, presente sulla pedana per ballare, avrebbe dovuto adottare.
4. Esistenza del danno e liquidazione.
Passando alla quantificazione dei richiamati pregiudizi fisici, occorre rimarcare che ai fini di questa quantificazione, il designato C.T.U. medico-legale dott. ha affermato che a seguito Persona_2 dell'evento traumatico del 16.06.2019 la sig.ra ebbe a riportare una frattura Parte_1 comminuta dell'epifisi distale radio e della stiloide ulnare a sinistra, come da referto del P.S. del
Presidio Ospedaliero “Landolfi” di Solofra (AV) e che in occasione di tale accesso ospedaliero, le veniva consigliato l'intervento chirurgico che per mancanza di posti letto veniva effettuato presso altro nosocomio. Ha accertato quindi che in data 18 giugno 2019, a distanza di due giorni dall'evento, la sig.ra , portatrice di immobilizzazione provvisoria (valva gessata), si recava presso Parte_1
l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove in data 19giugno 2019 veniva sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con fili di K. Alla dimissione, le veniva confezionato apparecchio gessato e prescritta e terapia farmacologica. A distanza di circa 40 giorni, le venivano rimossi fili di K e apparecchi gessato. Come da prescrizione dell'ortopedico che l'ebbe in cura (dott. di Mercogliano), la sig.ra ha effettuato trattamento riabilitativo e Persona_3 Parte_1 magnetoterapia.
Il C.T.U. a confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico subito dalla sig.ra e la sintomatologia lamentata, la quale, tenuto conto anche del tempo intercorso Parte_1 dall'epoca dei fatti per cui è causa, è da ritenersi a carattere permanente, residuano i seguenti postumi permanenti: - esiti algo-disfunzionali di frattura comminuta dell'epifisi distale radio e della stiloide ulnare a sinistra trattata mediante riduzione ed osteosintesi con fili di K (rimossi) a marcata incidenza funzionale. Tali postumi, in riferimento alle più comuni tabelle valutative del danno biologico in uso in Italia sono stati percentualizzati e valutati nella misura dell'8% (otto per cento).
Inoltre ha accertato che non vi è stato alcun periodo di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.), invece il periodo di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) è stato di 40 (quaranta) giorni valutabili al 75% mentre il periodo di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) è stato di 20 (venti) giorni valutabili al 50%
e 20 (venti) giorni valutabili al 25%, quale sintesi di un periodo più lungo a scalare. Infine, ha ritenuto che gli esiti permanenti non abbiano incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice e che non sono state esibite spese mediche né si ravvede la necessità di sostenerne in futuro.
Quindi, alla luce dell'età dell'attrice al momento del sinistro di anni, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass.
32373/2023), il danno biologico subito dall'attrice può essere equitativamente liquidato, all'attualità, di € 16.188,00, per danno non patrimoniale (già comprensivo dell'incremento per sofferenza nella misura del 25% prevista dalle Tabelle in relazione al grado di invalidità) in relazione agli otto punti di invalidità.
Va poi riconosciuto un periodo di ITP (con punto base ITT (€ 115,00) al 75% di giorni 40 = € 3.450,00; una ITP al 50% di giorni 20 = € 1.150,00; una ITP al 25% di giorni 20 = € 5.175,00; per complessivi
€ 5.175,00 e per un totale pari ad € 21.363,00 (€ € 16.188,00 + € 5.175,00).
Si tenga presente che l'importo risarcitorio va liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dalle nuove tabelle elaborate nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in tema di danno alla persona e invalidità (totale o parziale, temporanea o permanente) e vigenti alla data della presente decisione, poiché va espresso in moneta attuale (sulla tabella applicabile vedi specificamente in parte motiva Cass. civ. 23 maggio 2003, n. 8169; è stata pubblicata la nuova Tabella anno 2024); l'importo deve poi essere devalutato a ritroso alla data dell'infortunio, per poi essere maggiorato di interessi legali sull'importo di volta in volta rivalutato in applicazione dei correnti criteri civilistici.
4.1 Con specifico riferimento, invece, alla sofferenza morale, ritiene la scrivente che, anche alla luce della rinnovata e ribadita autonomia del danno morale di cui alla sopracitata giurisprudenza (Cass.
2019/2788; Cass. 2018/901), lo stesso è di fatto riconosciuto ed è da considerarsi comunque soddisfatto nella liquidazione, nella misura già contenuta nell'aumento del punto base del danno biologico sopra esposto (il punto è stato, infatti, aumentato del 25%,) in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipo diverso. Si vuol dire cioè che la riconosciuta autonomia del danno morale, dalla scrivente condivisa, perché vengono lesi diritti diversi e non vi è rischio di duplicazione risarcitoria, comporta la sicura necessità liquidazione di tale voce di danno, ma è da considerarsi su sufficiente l'aumento del 25% per cento del punto base di danno biologico a tale fine (dunque, non è in esso ricompreso, ma aggiunto) tenendo conto della prova certa della sofferenza patita in esito alla caduta con esiti fratturativi e della sofferta limitazione dei movimenti per i giorni accertati dal CTU.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Nella fattispecie in esame, il danno morale non è stato dedotto.
4.2 Spetta all'attrice l'importo finale complessivo, già liquidato all'attualità di € 21.363,00.
La somma va devalutata al momento del fatto e su tale importo sono dovuti gli interessi sull'importo di anno in anno rivalutato. Tale parametro viene preso in considerazione in base ad un criterio di carattere equitativo, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 1712. del 17\2\1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito).
Le parti convenute vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 23.473,09, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
5. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, in via solidale, nei confronti dell'attrice e le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, nei confronti della Controparte_4 attesa l'inammissibilità dell'azione diretta e che l'assicurato non ha
[...] Controparte_3 provveduto alla chiamata in garanzia della predetta compagnia assicuratrice, che e si liquidano come in dispositivo in base al decisum (III scaglione di riferimento, valori medi, tenuto conto delle fasi espletate).
Le spese relative alla CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambi i convenuti, CP_1
e in eguale quota e in solido tra loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea, come specificata in motivazione e, per l'effetto, condanna il e il in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 23.473,09, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Parte_1
2. condanna il e il in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_3 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.552,00, di cui € Parte_1
545,00 per esborsi e € 5.007,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite, liquidate in € 5.007,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_1 CP_3
in eguale quota e in solido tra loro, che si liquidano come da separato decreto.
[...]
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2556/2020 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 -
2051- 2052 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mercogliano (AV) alla via Antonio Domenico Vaccaro n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
VENA, in virtù di mandato in atti
ATTRICE
E
, C. F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in , presso la Casa Comunale, in Piazza del Popolo, n 1, rappresentato e difeso dall' CP_1 avv. Antonio Rosario TROCINO, giusta Determinazione Dirigente Comunale n. 213 del 5.11.2020 e procura alle liti in atti
CONVENUTO
già , C.F. , in persona del Presidente del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Largo
Lauro De Bosis n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Maria GHIA, in virtù di mandato in atti
CONVENUTO
E
C.F. , in persona in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede legale in AN VE (Tv), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo GIANNELLA, giusta procura generale alle liti del 18.12.2014, rep. 186905, racc.
30367, per Notar in Treviso Persona_1
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24/06/2020, , ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
e la per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in occasione CP_3 Controparte_4 della caduta verificatasi in data 16/06/2019, verso le ore 19:30 circa, all'interno del Parco Santo
Spirito – Manganelli, nel Comune di alla Via F. Tedesco, ove era in corso una manifestazione CP_1 patrocinata dal enominata ” i cui partecipanti erano assicurati on CP_3 Controparte_5 CP_3 polizza . Controparte_4
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che: - si trovava su un palchetto in legno, composto da fogli adesivi di legno montato dagli organizzatori per partecipare alle lezioni / gare di ballo;
durante le lezioni di ballo è inciampata in una disconnessione del palco che non risultava ben assemblato;
a causa della caduta ha riportato lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il P.S. del di e refertata con “trauma al polso sinistro e frattura scomposta Pt_2 CP_1 pluriframmentaria”; tale lesione, trattata inizialmente con manovra di riduzione, ha necessitato di successivo intervento chirurgico, presso il nosocomio di Benevento;
la malattia Controparte_6 si è protratta fino al 23/08/2019 allorquando è stata valutata clinicamente guarita con perizia medico legale di parte che ha valutato nell'11% i postumi invalidanti permanenti;
nonostante la richiesta di risarcimento inoltrata al e al , seguita dalla richiesta di negoziazione CP_3 Controparte_1 assistita, non ha ottenuto il ristoro dei danni.
Per questi motivi
ha chiesto: “1) riconoscere e dichiarare la completa ed esclusiva responsabilità, in solido, delle convenute , e Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rappresentanti legali p.t., per l'evento descritto in premessa;
2)
[...] conseguentemente condannare, in solido tra loro, l' , in Controparte_7 persona del p.t., in persona del l.r.p.t., e in persona CP_8 Controparte_3 Controparte_4 del l.r.p.t., al risarcimento in favore della istante – sig.ra - di tutti i danni subiti Parte_1
e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, in dipendenza del sinistro per cui è causa e più precisamente della somma che sarà determinata dall'adito Giudice per le lesioni personali riportate in base alla documentazione medica prodotta, e/o a mezzo CTU medico legale di cui si chiede sin da ora la nomina, e precisamente al pagamento di … 35.007,65 € a cui aggiungere l'ulteriore danno patrimoniale dovuto alla diminuzione della capacità lavorativa quantificabile in corso di causa, oltre spese documentate per euro 300,00 [All. 11] e così complessivamente il tutto, comunque, nei limiti di competenza dello scaglione di riferimento del Giudice adito ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo;
3) condannare altresì le convenute, in solito, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. Con comparsa depositata in data 16/10/2020 si è costituito (già Controparte_2 [...]
che ha eccepito, in via preliminare la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, CP_3
c.p.c. in quanto carente del requisito di cui all'art. 163, comma 4, c.p.c. nonché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, nel merito ha respinto la domanda attorea in quanto infondata e priva di valenza probatoria, in quanto non provata ipotesi di responsabilità e perché i documenti prodotti non hanno valore probatorio.
Ha inoltre dedotto, sulla manleva, che in data 10/10/2018, stipulava con Controparte_9 la polizza assicurativa n. 381959384 (ALL RISKS PROPERTY) e n. Controparte_4
381959385 (RCT/O) con durata dalle 24:00 del 30.09.2018 alle ore 24:00 del 30.09.2021, ed essendo la compagnia assicurativa già evocata in giudizio dall'attrice, ha chiesto, nell'ipotesi di responsabilità, di essere sia manlevata dal pagamento del conseguente risarcimento del danno in forza della richiamata polizza.
Per questi motivi
ha chiesto: “1) in via pregiudiziale, rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art.
164, comma 4, c.p.c. in quanto carente del requisito di cui all'art. 163, comma 4, c.p.c. nonché generico, inidoneo a raggiungere il proprio scopo e ostativo della possibilità di elaborare una puntuale linea difensiva;
2) in via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'atto di citazione dovesse essere ritenuto valido, rigettare la domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui
è causa, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata;
3) in via subordinata, sempre nel merito, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere provato il nesso di causalità, respingere la domanda attorea in quanto non provata;
4) in ogni caso, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ravvisasse la responsabilità in capo a Controparte_2
(già per i fatti di causa, condannare a tenere indenne e Controparte_3 Controparte_4 manlevare dal pagamento del conseguente risarcimento del danno;
Con vittoria Controparte_2 di spese”.
Con comparsa depositata in data 06/11/2020 si è costituita la che ha eccepito il Controparte_4 di difetto di legittimatio ad causam, atteso che non poteva essere evocata in giudizio direttamente dall'attrice in quanto non legata ad essa da alcun rapporto né contrattuale né extracontrattuale. Sul punto ha dedotto che la causa petendi della domanda spiegata è un risarcimento ex art. 2043 c.c. e in relazione ad essa la convenuta è assolutamente estranea non essendo passibile Controparte_4 di alcuna condanna diretta in favore dell'attrice.
Nel merito, solo in mero subordine, la convenuta ha contestato: - la responsabilità del soggetto indicato dall'attrice come assicurato della convenuta ovvero del in quanto non Controparte_3 responsabile dell'opera che sarebbe stata causa dei danni lamentati dall'attrice; - l'accadimento del fatto storico nelle modalità indicate in citazione essendo differente la dinamica dell'evento e comunque riconducibile unicamente al comportamento dell'attrice o a fatto meramente accidentale;
- richiesta risarcitoria giacché eccessiva e spropositata nonché quantificata in termini monetari in modo eccessivo e difformemente dai principi in materia di risarcimento da lesioni personali.
Per tali motivi ha così concluso:“PRONUNCIARE SENTENZA PARZIALE DI ESTROMISSIONE
DELLA CONVENUTA Controparte_10
(ovvero per assenza di azione diretta dell'attrice nei confronti delle non Controparte_4 sussistendo alcun rapporto tra l'attrice e le né contrattuale né extracontrattuale Controparte_4 in merito ai fatti di cui è causa. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.
In subordine rigettare sempre e comunque la avversa domanda come formulata direttamente nei confronti della convenuta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria Controparte_4 di spese e competenze di causa oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 07/11/2020 si è costituito il , il quale: - ha Controparte_1 eccepito la nullità dell'atto di citazione per difetto assoluto della causa petendi per l'omessa indicazione delle norme applicabili al caso di specie ed dei relativi istituti giuridici, nonché dei fatti sui quali la domanda si fondava ovvero quali erano le condotte del convenuto che ne CP_1 determinavano l'asserita responsabilità, così come richiesto dall' art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c.; - ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto in data 20/04/2019 l'Ente ha stipulato una convenzione con la in virtù della quale la predetta associazione Controparte_11 si è assunta ogni responsabilità per il risarcimento dei danni a persone e o a cose che si dovessero verificare in conseguenza della concessione d'uso e veniva stabilito, dotandosi di polizza assicurativa con un massimale di 1.000.000,00; - nel merito ha respinto la domanda deducendo che l'area era ben illuminata per cui era facilmente visibile una qualsiasi disconnessione del palchetto in legno per cui l' attrice avrebbe potuto, con molta facilità, avvedersi del possibile pericolo e fermarsi, e che tale condotta negligente ed imprudente è tale da integrare il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ente, in subordine, ad integrare il concorso di colpa dell' attrice nella causazione del sinistro.
Pertanto ha chiesto: “1 – in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare che l' Atto di Citazione è nullo e, per lo effetto, rigettare la domanda, con condanna dell' attrice al pagamento delle competenze di lite;
2 – sempre in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare che l' Ente deducente è carente di legittimazione passiva e, per lo effetto, estrometterlo dal giudizio, con rigetto della domanda e con condanna dell' attrice al pagamento delle spese giudiziali;
3 – ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
4 – in subordine, ritenere
e dichiarare essersi concretizzato il c.d. “caso fortuito” e, per lo effetto, rigettare la domanda;
5 – in via ancor più gradata: ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell' attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
6 – con condanna, in ogni caso, dell' attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che dichiara di essere antistatario”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c. e, precisate le domande ed depositate le memorie istruttorie, sono state raccolte le deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice, e , e successivamente Testimone_1 Testimone_2 disposta una CTU medico-legale, affidata al dott. , che in data 11/08/2023 ha depositato Persona_2 telematicamente il proprio elaborato peritale.
Così istruita, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/03/2025.
La scrivente differiva l'udienza al 18/06/2025, trattenendo a tale udienza la causa in decisione.
2. Sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, occorre valutare le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate da tutte le parti convenute.
2.1 Va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione atteso che la domanda attorea contiene un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia dell'oggetto della domanda che dei fatti richieste che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., da cui si evince, peraltro, che la stessa nullità è configurabile solo se è assolutamente incerto o se manca l'esposizione dei suddetti fatti (cfr. Cass. n. 1681/2015): ipotesi che nella fattispecie in esame non è ravvisabile.
Inoltre, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 11751/2013).
La dedotta nullità non ha precluso alle parti convenute di prendere specifica posizione sulle richieste attoree e sulla documentazione prodotta.
2.2 Va accolta, invece, l'eccezione del difetto di legitimatio ad causam della Controparte_4 sollevata nei confronti dell'attrice. A norma degli artt. 141 e 144 del d. lgs. n. 209/2005, il c.d. codice delle assicurazioni private, nonché dell'art. 12 della legge n. 24/2017, la c.d. legge Gelli-Bianco, prevede che solo nel caso di danni derivanti, rispettivamente da sinistri stradali e responsabilità medica il danneggiato possa agire direttamente contro la compagnia assicurativa (cfr. Cass. n. 6496/2025).
Nella fattispecie in esame è stata convenuta in giudizio, unitamente al , anche il Controparte_1
e la sua compagnia assicurativa, chiedendone la condanna in via solidale, del Controparte_3 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi durane la manifestazione sportiva
“Sportdays” in . CP_1
L'azione come proposta nei confronti della società assicurativa, che peraltro non è stata chiamata in garanzia dal proprio assicurato, ma evocata direttamente in giudizio dall'attrice, è inammissibile, in quanto tale azione è preclusa dalla richiamata legge in materia di assicurazioni e non può determinare l'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia.
Invero, alcuna titolarità di azione di risarcimento dei danni è rinvenibile in capo all'attrice nei confronti della compagnia assicurativa, che non è né può essere identificata quale terzo responsabile nella causazione del sinistro lesivo dei diritti dell'attrice/danneggiata nei confronti della quale l'assicuratore non è tenuto a risarcire i danni per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana o ex art. 2051 c.c..
Né la circostanza dedotta dall'attrice, ovvero della partecipazione della compagnia assicurativa alla negoziazione assistita e della sua mancata eccezione sul punto, può legittimarla ad agire nei suoi confronti, trattandosi di una procedura, benché obbligatoria ai fine della procedibilità della domanda, che ha lo scopo di definire in modo conciliativo la controversia, e non è, certamente sottoposta alle regole processuali dell'azione giudiziaria.
Orbene, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionali previsti dalla legge) essendo estraneo al rapporto tra danneggiante assicurato e l'assicuratore stesso (cfr. Cass. n. 5259/2021; conf. Cass. n. 9516/2007).
Difatti solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti del proprio assicuratore con azione di garanzia in manleva in caso di accertamento della sua responsabilità.
L'estensione automatica inoltre non può comunque operare nei casi di assicurazione per la responsabilità civile, al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria. E ciò in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, l'assicuratore è obbligato solo a tener indenne l'assicurato da quanto quest'ultimo debba pagare al soggetto cui ha provocato un danno, e non certamente ad essere obbligato al pagamento per effetto della chiamata in causa da parte dell'assicurato. 2.3 La mancata estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa è, in ogni caso determinata, altresì, dalla mancata chiamata in garanzia da parte dell'assicurato CP_3
al fine di essere manlevato nel caso di soccombenza.
[...]
Anche sotto tale profilo merita accoglimento la censura che muove nei confronti Controparte_4 del proprio assicurato, non avendo ricevuto la rituale vocatio in ius da parte del Controparte_3 con concessione dei rituali termini a comparire e ulteriori avvertimenti e termini per sollevare eccezioni e difese rispetto alla richiesta di manleva del predetto assicurato.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo
(cfr. Cass. 10579/2013).
Né può ritenersi rilevante la mancata eccezione al riguardo da parte della Compagnia, posto che detta decadenza è rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia sul punto sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (conf. Cass. n. 22113/2015).
Pertanto, la domanda di manleva, ovvero la domanda volta al trasferimento dell'obbligazione al pagamento da parte dell'assicuratore, nel caso dell'accertamento della responsabilità dell' assicurato, allo scopo di essere tenuto indenne rispetto alla conseguenze pregiudizievoli che è destinato a subire in ipotesi di accertamento della sua responsabilità, non può essere sopperita dalla mera indicazione nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione ovvero “condannare Controparte_4 delle a tenere indenne e manlevare dal pagamento del conseguente risarcimento del Controparte_2 danno”, a nulla rilevando che la compagnia di assicurazione sia già costituita in quanto evocata in giudizio, peraltro irritualmente per quanto già osservato, dall'attrice.
Il principio del simultaneus processus e dell'economia processuale invocati dal convenuto
[...] non possono essere rivendicati in dispregio delle prescrizioni che, a garanzia del diritto CP_3 di difesa e del contraddittorio nel processo civile, scandito da termini e modalità, laddove non siano rispettate, determinano la preclusione e la decadenza delle richieste e delle domande.
La chiamata in garanzia di cui all'art. 106 c.p.c., come espressamente previsto dall'art. dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il convenuto, a pena di decadenza, deve essere proposta attraverso una dichiarazione nella comparsa di risposta, costituendosi almeno venti (prima della Riforma Cartabia) giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 167 del c.p.c.) e la contestuale richiesta al giudice istruttore dello spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.
Ne consegue che il va dichiarato decaduto dall'azione di garanzia dei confronti Controparte_3 della Controparte_4
2.4 Va rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio e quindi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_1
L'Ente comunale invoca la propria estraneità alla domanda risarcitoria sulla base della convenzione intercorsa tra lo stesso e la società “A.D.S. SPORT DAYS di ” per l'uso a titolo gratuito CP_1 delle strutture ricadenti nell'ambito del parco urbano Manganelli in Largo Santo Spirito, in virtù della quale all'art. 6 viene espressamente convenuto tra le parti che:
Sebbene tale convenzione richiami la Delibera Commissariale n. 48 del 04/04/2019, per poter essere valutata ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'Ente comunale non è sufficiente la produzione della stessa e limitarsi ad invocare il proprio difetto di legittimazione passiva, senza la chiamata in causa del terzo.
Il contratto può certamente essere valutato come elemento probatorio, ma esso solo non vincola il giudice quando è chiamato a valutare il difetto di legittimazione passiva e quinti l'esclusione integrale della responsabilità, se non vi è contraddittorio con il terzo.
Nel caso in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di apposita istanza. Laddove invece vi sia la chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (cfr. Cass., ordinanza n. 15232/21).
Orbene, non avendo il chiamato in causa il terzo, ai fini dell'accertamento della Controparte_1 responsabilità in capo a quest'ultimo, la responsabilità dell'Ente comunale va valutata come di seguito, secondo i principi applicati.
Parimenti, inammissibile è la richiesta formulata dall'attore nella memoria 183, comma 6 n. 1 ovvero
“si chiede di essere rimessi nei termini per eventuale chiamata del terzo, in relazione alla posizione del , considerando che durante la celebrazione della prima udienza, come risulta Controparte_1 da verbale, non era stato possibile avere contezza delle avverse richieste (per problemi legati al deposito telematico) e pertanto questo è il primo vero momento in cui questa difesa può sollevare tale richiesta;
ciò solo se l'Ill.mo Giudice dovesse ritenerlo necessario, ritenendosi, in realtà, già citato chi di dovere”.
L'art. 269, comma 3, c.p.c. stabilisce che, ove l'attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l'onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione.
Come già osservato in merito alla richiesta di manleva del nei confronti della Controparte_3
la richiesta di chiamata in causa di terzo non può tuttavia essere formulata, né Controparte_4 autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. Ciò neppure nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa. Tale rigorosa interpretazione è stata ribadita dalla giurisprudenza della
Suprema Corte: “La chiamata in causa del terzo non può dall'attore essere richiesta, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza;
e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto è stato ritenuto rilevabile
d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa” (cfr. Cass. n. 21088/2015; in senso conforme Cass. n. 10682/08,
Cass. n. 6092/00)
3. Nel merito.
L'inquadramento normativo da considerare nella fattispecie in esame è quello della responsabilità ex art. 2051 c.c., sia che esso sia ascrivibile all'Ente comunale che al tenuto conto Controparte_3 che l'attrice ha dedotto che il sinistro occorsole si è verificato all'interno del Parco Santo Spirito –
Manganelli, nel Comune di alla Via F. Tedesco, ove era in corso una manifestazione CP_1 patrocinata dal enominata ” quando si trovava su un palchetto in legno, CP_3 Controparte_5 composto da fogli adesivi di legno montato dagli organizzatori per partecipare alle lezioni/ gare di ballo e che durante le lezioni di ballo ha inciampato in una disconnessione del palco che non risultava ben assemblato.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul piano probatorio la Suprema Corte Cassazione qualifica l'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva.
In particolare, con le pronunce n. 2480 e n. 2481 del 2018, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e di inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Tali principi sono stati ripresi anche dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 4588/2022, delineando un orientamento granitico, al quale la scrivente aderisce.
La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. va imputata non solo al proprietario e gestore del bene demaniale sul quale si è verificato il sinistro, ovvero all'ente comunale, ma anche al custode, che non sia anche proprietario, ovvero il nella sua veste di organizzatore dell'evento. Controparte_3
Tale circostanza non è mai stata contestata nel corso del giudizio, che Controparte_3 nell'ambito della manifestazione sportiva, con i suoi delegati, associazioni sportive affiliate e istruttori, hanno un dovere di controllo e sorveglianza della idonea conservazione delle strutture realizzate per lo svolgimento delle attività sportive, e delle modalità del loro utilizzo, tra le quali il palco realizzato per l'esibizione nella disciplina del ballo utilizzato dall'attrice.
D'altronde, è notorio, che lo è una manifestazione, che si ripete sul territorio avellinese CP_5
e dintorni, da oltre venti anni e che ha come scopo quello di promuove la cultura dello sport, in tutte le sue discipline.
Orbene i responsabili delle attrezzature sportive o ricreative sono titolari di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio “neminem leadere”, sia nella loro qualità di custodi delle attrezzature stesse, come tali civilmente responsabili, fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa ex art. 2051
c.c.
Ne consegue che tanto l'Ente comunale quanto il che hanno organizzato la Controparte_3 manifestazione sportiva aperta al pubblico, il cui effettivo svolgimento nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall'attrice non sono mai state contestate dai convenuti.
Orbene, così delineato l'inquadramento giuridico applicabile alla fattispecie in esame, l'attrice ha assolto all'onere di provare il fatto dannoso e il legame causale tra la res in custodia e il danno arrecato, onere posto a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La valutazione di tale profilo di responsabilità emerge della prova testimoniale, non censurabile sotto i profili dell'attendibilità e della verosimiglianza, di e i quali Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che si trovava il giorno 16.06.2019 alle ore 19.30 circa Parte_1 all'interno del Parco Santo Spirito – Manganelli, nel comune di alla Via Francesco Tedesco CP_1
e che era in corso la manifestazione sportiva e hanno dichiarato di averla vista cadere mentre di esibiva nel ballo sulla struttura realizzata per l'occasione inciampando a causa del dislivello creatosi a causa del movimento delle tavole che fungevano da pavimentazione.
In particolare, il teste ha riferito: “ … è vero, preciso che la signora era impegnata Testimone_1 in un'esibizione di ballo su un palchetto di legno abbastanza ampio;
preciso che erano pedane di legno assemblate per l'evento, il palchetto in questione era stato montato per l'occasione ….preciso che le tavole formanti il palchetto erano connesse tra loro con nastro adesivo nero ed, essendo una parte aggiunta, formava un rialzo, erano varie pedane e tra tutte vi era un rialzo determinato dal nastro adesivo … l'ho vista cadere inciampando in uno dei rialzi del palco … preciso che i primi soccorsi sono stati prestati dalla presente sul posto e poi trasportata al preciso CP_12 Pt_2 che la signora lamentava dolore al braccio o, più precisamente, al polso sinistro. Preciso altresì che la signora è caduta mente stava ballando …”; la teste : “ … era in corso la Testimone_2 manifestazione sportiva presso il S. Spirito, trattasi di una manifestazione di ballo ma nulla posso riferire in merito alla polizza assicurativa … si vedeva il palchetto, ovvero le tavole che fungevano da pavimentazione, non erano stabili e traballavano. Tanto posso dire in quanto prima di accomodarmi sugli spalti sono salita sul palchetto per attraversarlo … mentre si ballava sul palco la sig.ra cadeva al suolo dopo essere inciampata in quanto si era aperta una tavola di legno Parte_1 che formava la pavimentazione del palco …la sig.ra lamentava dolori al braccio sinistro;
Parte_1 preciso che sul posto è intervenuta un'ambulanza che già si trovava all'interno del palco in occasione della manifestazione, che ha soccorso la sig.ra e trasportata al nosocomio …la manifestazione in questione è denominata CP_5
Orbene, già sulla base delle emergenze dell'istruttoria orale ed alla luce del canoni della logica comune, è innegabile l'eziologica riconducibilità dell'infortunio occorso all'attrice all'utilizzo della struttura in legno realizzata per l'esibizione del ballo e la conseguente caduta a causa delle caratteristiche della stessa non idonea a tale uso.
E', altresì, evidente la responsabilità degli organizzatori della manifestazione per le lesioni riportate dall'attrice, partecipante alla manifestazione stessa, ove si consideri che il sinistro era prevedibile ed evitabile adottando tutte le misure e cautele in grado di assicurare il corretto ancoraggio al suolo e assemblaggio delle pedane che avrebbero potuto impedire la caduta dell'attrice.
Le considerazioni fin qui svolte, per le quali risulta la fondatezza della domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giustificano la medesima conclusione anche con riferimento alla responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove si consideri la sussistenza: - del fatto illecito, ossia dell'azione contraria al diritto, identificabile nella realizzazione di una struttura, destinata ad essere utilizzata per l'esibizione di ballo, in modo non corretto e non stabile;
- la lesione ingiusta consistente nei pregiudizi fisici derivanti dal cattivo assemblamento delle pedane costituenti la pavimentazione sulla quale si è svolta l'esibizione del ballo;
- il nesso eziologico sia sul piano della causalità di fatto, con riguardo all'imputazione dell'illecito ai soggetti sopra individuati, sia sotto il profilo della causalità giuridica, con riferimento alla riconducibilità dello stesso illecito al non corretto assemblaggio della pavimentazione della struttura. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice, si osserva che, al contrario i convenuti con hanno dato prova del caso fortuito neppure sotto il profilo della condotta della che nell'occasione del sinistro avrebbe tenuto al fine di valutare l'interruzione del nesso Parte_1 eziologico. E' verosimile che trattandosi di un'esibizione di ballo alcuna particolare cautela nell'utilizzo della struttura in legno si possa esigere da chi, presente sulla pedana per ballare, avrebbe dovuto adottare.
4. Esistenza del danno e liquidazione.
Passando alla quantificazione dei richiamati pregiudizi fisici, occorre rimarcare che ai fini di questa quantificazione, il designato C.T.U. medico-legale dott. ha affermato che a seguito Persona_2 dell'evento traumatico del 16.06.2019 la sig.ra ebbe a riportare una frattura Parte_1 comminuta dell'epifisi distale radio e della stiloide ulnare a sinistra, come da referto del P.S. del
Presidio Ospedaliero “Landolfi” di Solofra (AV) e che in occasione di tale accesso ospedaliero, le veniva consigliato l'intervento chirurgico che per mancanza di posti letto veniva effettuato presso altro nosocomio. Ha accertato quindi che in data 18 giugno 2019, a distanza di due giorni dall'evento, la sig.ra , portatrice di immobilizzazione provvisoria (valva gessata), si recava presso Parte_1
l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento dove in data 19giugno 2019 veniva sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con fili di K. Alla dimissione, le veniva confezionato apparecchio gessato e prescritta e terapia farmacologica. A distanza di circa 40 giorni, le venivano rimossi fili di K e apparecchi gessato. Come da prescrizione dell'ortopedico che l'ebbe in cura (dott. di Mercogliano), la sig.ra ha effettuato trattamento riabilitativo e Persona_3 Parte_1 magnetoterapia.
Il C.T.U. a confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico subito dalla sig.ra e la sintomatologia lamentata, la quale, tenuto conto anche del tempo intercorso Parte_1 dall'epoca dei fatti per cui è causa, è da ritenersi a carattere permanente, residuano i seguenti postumi permanenti: - esiti algo-disfunzionali di frattura comminuta dell'epifisi distale radio e della stiloide ulnare a sinistra trattata mediante riduzione ed osteosintesi con fili di K (rimossi) a marcata incidenza funzionale. Tali postumi, in riferimento alle più comuni tabelle valutative del danno biologico in uso in Italia sono stati percentualizzati e valutati nella misura dell'8% (otto per cento).
Inoltre ha accertato che non vi è stato alcun periodo di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.), invece il periodo di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) è stato di 40 (quaranta) giorni valutabili al 75% mentre il periodo di Inabilità Temporanea Parziale (I.T.P.) è stato di 20 (venti) giorni valutabili al 50%
e 20 (venti) giorni valutabili al 25%, quale sintesi di un periodo più lungo a scalare. Infine, ha ritenuto che gli esiti permanenti non abbiano incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice e che non sono state esibite spese mediche né si ravvede la necessità di sostenerne in futuro.
Quindi, alla luce dell'età dell'attrice al momento del sinistro di anni, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass.
32373/2023), il danno biologico subito dall'attrice può essere equitativamente liquidato, all'attualità, di € 16.188,00, per danno non patrimoniale (già comprensivo dell'incremento per sofferenza nella misura del 25% prevista dalle Tabelle in relazione al grado di invalidità) in relazione agli otto punti di invalidità.
Va poi riconosciuto un periodo di ITP (con punto base ITT (€ 115,00) al 75% di giorni 40 = € 3.450,00; una ITP al 50% di giorni 20 = € 1.150,00; una ITP al 25% di giorni 20 = € 5.175,00; per complessivi
€ 5.175,00 e per un totale pari ad € 21.363,00 (€ € 16.188,00 + € 5.175,00).
Si tenga presente che l'importo risarcitorio va liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dalle nuove tabelle elaborate nella riunione dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano in tema di danno alla persona e invalidità (totale o parziale, temporanea o permanente) e vigenti alla data della presente decisione, poiché va espresso in moneta attuale (sulla tabella applicabile vedi specificamente in parte motiva Cass. civ. 23 maggio 2003, n. 8169; è stata pubblicata la nuova Tabella anno 2024); l'importo deve poi essere devalutato a ritroso alla data dell'infortunio, per poi essere maggiorato di interessi legali sull'importo di volta in volta rivalutato in applicazione dei correnti criteri civilistici.
4.1 Con specifico riferimento, invece, alla sofferenza morale, ritiene la scrivente che, anche alla luce della rinnovata e ribadita autonomia del danno morale di cui alla sopracitata giurisprudenza (Cass.
2019/2788; Cass. 2018/901), lo stesso è di fatto riconosciuto ed è da considerarsi comunque soddisfatto nella liquidazione, nella misura già contenuta nell'aumento del punto base del danno biologico sopra esposto (il punto è stato, infatti, aumentato del 25%,) in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipo diverso. Si vuol dire cioè che la riconosciuta autonomia del danno morale, dalla scrivente condivisa, perché vengono lesi diritti diversi e non vi è rischio di duplicazione risarcitoria, comporta la sicura necessità liquidazione di tale voce di danno, ma è da considerarsi su sufficiente l'aumento del 25% per cento del punto base di danno biologico a tale fine (dunque, non è in esso ricompreso, ma aggiunto) tenendo conto della prova certa della sofferenza patita in esito alla caduta con esiti fratturativi e della sofferta limitazione dei movimenti per i giorni accertati dal CTU.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Nella fattispecie in esame, il danno morale non è stato dedotto.
4.2 Spetta all'attrice l'importo finale complessivo, già liquidato all'attualità di € 21.363,00.
La somma va devalutata al momento del fatto e su tale importo sono dovuti gli interessi sull'importo di anno in anno rivalutato. Tale parametro viene preso in considerazione in base ad un criterio di carattere equitativo, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 1712. del 17\2\1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito).
Le parti convenute vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 23.473,09, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
5. Sulle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute, in via solidale, nei confronti dell'attrice e le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, nei confronti della Controparte_4 attesa l'inammissibilità dell'azione diretta e che l'assicurato non ha
[...] Controparte_3 provveduto alla chiamata in garanzia della predetta compagnia assicuratrice, che e si liquidano come in dispositivo in base al decisum (III scaglione di riferimento, valori medi, tenuto conto delle fasi espletate).
Le spese relative alla CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambi i convenuti, CP_1
e in eguale quota e in solido tra loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea, come specificata in motivazione e, per l'effetto, condanna il e il in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 23.473,09, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Parte_1
2. condanna il e il in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_3 favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.552,00, di cui € Parte_1
545,00 per esborsi e € 5.007,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_4 delle spese di lite, liquidate in € 5.007,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_1 CP_3
in eguale quota e in solido tra loro, che si liquidano come da separato decreto.
[...]
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio