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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/09/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 153/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. Francesca Vecchiato ( e Email_1 Vanessa Simoncini ( del Foro di Email_2 Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Rimini (RN) in via Flaminia n. 171
RICORRENTE contro
(c.f./P.I. ) con sede a Controparte_1 P.IVA_1 EL di NA (RN) in via Trasversale Marecchia n. 4499 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Poli ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_3 suo studio in Treviso, viale Monte Grappa n. 64
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato attività Parte_2 lavorativa, dalla data del 13/09/2021 e sino alla data del 30/09/2024 in favore della società (C.F. ) in persona del Leg. Controparte_1 P.IVA_1 Rappr. p.t. avente sede legale in EL di NA (RN) alla Via Trasversale Marecchia, n. 4499, con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, quale “autista”, livello F2, del C.C.N.L. Spedizioni Merci – Industria;
Controparte_2
Accertare e dichiarare che durante il suddetto rapporto lavorativo il Sig.
[...]
in base alla mansione e all'inquadramento contrattuale stabilito dal Parte_2 C.C.N.L. e , ha maturato un credito netto in favore CP_1 Controparte_3 del datore di lavoro pari ad euro 3.439,08 (euro tremilaquattrocentotrentanove//08) a titolo di differenza retributiva, residuo TFR e rimborso Irpef mod. 730/2024 redditi 2023, così come si evince dai conteggi eseguiti dal sindacato FIT – CI di Rimini e dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2024;
Condannare la società in persona del suo Leg. Rappr. Controparte_1 p.t., a corrispondere al Sig. la somma netta pari ad euro Parte_2 3.439,08 (euro tremilaquattrocentotrentanove//08) a titolo di differenza retributiva, residuo TFR e rimborso Irpef mod. 730/2024 redditi 2023, così come si evince dai conteggi eseguiti dal sindacato FIT – CI di Rimini e dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2024;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa del presente giudizio.
Per la parte resistente :
Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVAZIONE
Il ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1
– che nel periodo 13\01\2021-30\09\2024 ha prestato in favore della
[...] società attività lavorativa di natura Controparte_1 subordinata con mansione di autista inquadrato al livello F2 del C.C.N.L. AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI MERCI INDUSTRIA – finalizzato ad ottenere dalla ex datrice di lavoro il pagamento della somma di 3.439,08 a titolo di differenze retributive, residuo TFR e rimborso Irpef mod. 730/2024 redditi 2023 all'esito della espletata istruttoria è risultato fondato e meritevole di integrale accoglimento .
, gravato dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. Parte_1 civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso (1. CCNL Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni e relativa tabella per conteggi;
2. Contratto lavoratore;
3. dimissioni lavoratore;
4. buste paga anno 2024; 5. scheda tachigrafica rapporto di guida lavoratore;
6. conteggi FIT – CI di Rimini;
7.Mod. 730/2024 redditi 2023; 8. lettera Avv. Francesca Vecchiato -Avv. Vanessa Simoncini / del 18/12/2024; 9. Certificazione Controparte_4 Unica anno 2023) e la esaustiva deposizione di seguito riportata per stralcio del teste che in aula ha confermato tuti i capitoli di prova Testimone_1 dell'atto introduttivo del giudizio ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
DI , segretario provinciale della FIT CI RI , sentito Testimone_1 sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) Vero che da conteggi da Lei eseguiti (cfr. doc. 6) sulla base del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica, il ricorrente ha diritto a percepire dalla società resistente la somma netta di euro 3.257,08 a titolo di differenze retributive ed a titolo di residuo TFR : Confermo . ADR: Io personalmente ho elaborato i conteggi che confermo . Ho riscontrato una differenza di giornate retribuite scaricando la scheda tachigrafica . Io ho considerato solo il 2024 e ho riscontrato che nelle buste paga il ricorrente risultava in ferie mentre dalla scheda tachigrafica era al lavoro . Ad esempio nel mese di luglio dalle buste paga risultavano 8 giorni di lavoro mentre dalla scheda tachigrafica 22 giorni di lavoro , quindi non sono state pagate 14 giornate di lavoro . Il totale di differenze retributive è 2.062,00 euro lordi …”.
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto del fatto che la convenuta non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di specifica contestazione degli elementi dedotti dalla ricorrente e di allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie : essendosi la datrice di lavoro sul piano probatorio limitata ad articolare la prova per interpello del lavoratore il quale ha reso l'interrogatorio formale negando decisamente le circostanze dedotte nella memoria difensiva .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv. 560230) .
In particolare la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n.3187 del 07/02/2017 Rv. 643081-01) in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, ha chiarito che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001).
Con la precisazione che a tal fine, peraltro, il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art.2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011) : onere probatorio questo sicuramente non assolto dalla datrice di lavoro .
Nel caso di specie risulta circostanza decisiva che la datrice di lavoro non abbia indicato nelle sue difese il contenuto , eventualmente diverso , della scheda tachigrafica\rapporto di guida lavoratore di cui all'allegato n. 5 al ricorso al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dal lavoratore (Cass. n. 6437 del 1994).
Sulla base di questi elementi, tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che è ferma nel ritenere come nel rito del lavoro il convenuto abbia l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato : con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice ( vedi Cass. Sez. L. n. 29236 del 06/12/2017 Rv. 646391 - 01 e stessa sezione n. 4051 del 18/02/2011 Rv. 616001 - 01) . Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le spese di lite , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 19\02\2025, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...] : CP_5
1) Accertato che nel periodo 13\01\2021-30\09\2024 ha Parte_1 prestato in favore della società attività Controparte_1 lavorativa di natura subordinata con mansione di autista inquadrato al livello F2 del C.C.N.L. AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI MERCI INDUSTRIA , condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere a titolo di differenze retributive al ricorrente la somma netta di 3.439,08 (euro tremilaquattrocentotrentanove/08) , oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge dal maturato al saldo .
2) Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.694,00 oltre al rimborso delle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 25\09\2025 .
IL DI
UC RD