Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso non è fungibile con la pena inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47428 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3791
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018650/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AT N. IL 10/02/1945;
avverso ORDINANZA del 02/03/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CONSOLO Santi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 2 marzo 2007 e depositata in pari data, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza presentata il 30 novembre 2006 dal condannato NT Natale, per il computo ai fini di cui all'art. 657 c.p.p., del periodo di sottoposizione (dall'8 maggio 2000 al 23 febbraio 2004) alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora, integrata dalla prescrizione della permanenza notturna nella abitazione.
La Corte territoriale ha motivato che la ritenuta illegittimità della misura in parola (applicata in carenza della richiesta del Pubblico Ministero) non rilevava, trattandosi di questione che doveva essere sollevata in sede di incidente cautelare nella fase del giudizio e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sono computabili, ai fini della esecuzione delle pene detentive, i periodi di sottoposizione a misure diverse dalla custodia cautelare. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 30 marzo 2007, col quale denunzia violazione ed erronea applicazione della legge, operando generico rinvio a memoria difensiva del 23 novembre 2006; ribadendo la denunzia della nullità, a termini dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) della ordinanza che aveva imposto la misura, assertivamente rilevabile anche nella fase della esecuzione;
argomentando che tale profilo attribuiva al caso di specie "una diversa connotazione giuridica", a fronte del generale principio non messo in discussione della infungibilità della misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e invocando il precedente di legittimità infra indicato. Con memoria del 12 novembre 2007 il ricorrente replica alla requisitoria del Procuratore generale (v. infra) sostenendo che il c.d. giudicato cautelare non precluderebbe la deduzione della illegittimità della misura coercitiva applicata ex officio;
che la medesima doveva considerarsi quale prosecuzione degli arresti domiciliari e, pertanto, computarsi, quale pena espiata. 3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 9 luglio 2007, oppone che la misura coercitiva subita avrebbe dovuto essere impugnata nel corso della relativa esecuzione;
che l'articolo 657 c.p.p. non può trovare applicazione fuori dei casi previsti;
e che in sede di legittimità non è, oltretutto, esperibile alcun accertamento circa il grado di afflizione della misura non detentiva, applicata al condannato, ai fini della equiparazione agli arresti domiciliari.
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - Non è pertinente il riferimento all'arresto di questa Corte del 22 settembre 1994, n. 3790, ric. Alampi, massima n. 199592, concernente il diverso caso della "arbitraria" imposizione al condannato (in sede di rinvio della esecuzione della pena) di prescrizioni particolarmente gravose e di contenuto tale da costituire oggettiva instaurazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, attesa la intrinseca diversità, positivamente stabilita, tra la misura cautelare degli arresti domiciliari e quella dell'obbligo di dimora (anche se a sensi dell'art. 283 c.p.p., comma 4). 4.2 - La denunziata illegittimità della misura coercitiva (non detentiva) imposta al NT non è deducibile nella fase della esecuzione, in quanto la rilevazione della supposta nullità a termini dell'art. 178 c.p.p., comma 2, lett. b) è preclusa non già dall'esaurimento della fase cautelare bensì dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che rende insuscettibile di eccezione, deduzione e rilievo ogni nullità, anche se generale e assoluta (v. lo stato di esecuzione in atti).
4.3 - Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'imputazione alla pena espianda dei periodi di applicazione di misure coercitive non può essere estesa a casi diversi da quelli tassativamente contemplati dall'art. 657 c.p.p. (Sez. 1^, 26 febbraio 2001, n. 17223, ric. Burani massima n. 218764; Sez. 1^, 30 settembre 1997, n. 5376, ric. Balbo, massima n. 209128 e Sez. 6^, 23 marzo 1995, n. 1171, ric. Dhaoudi, massima n. 201445). 4.4 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007