Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2001, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NON-DEL OF5 808/ 0 LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRIETA' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8107/99 Cron.12465 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 2087 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 31/01/01 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Enrico Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA } sul ricorso proposto da: HO HA, HO IA AN, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio UFFICIO CC PIE dell'avvocato COCHETTI A., difesi dall'avvocato Richiesta copia studio" dal Sig. ILSO KORTLEITNER HANS, giusta delega in atti;
per diritti 2.3.202
- ricorrenti -
ii IL CANCELLIERE
contro
EDER ALOIS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. CANCELLERIA PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA che lo difende unitamente all'avvocato LEITER 2001 PETER, giusta delega in atti;
196 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 612/98 del Tribunale di CORTE S CENA IN CASSAZIONE BOLZANO, depositata il 26/08/98; UFFICIO COPIE 2016 studioCocker Richies udita la relazione della causa svolta nella pubblica dai Sig udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto per airitti L30/60 01 GIU 20 IL CANCELLIERE Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per Richiesta copia esecutiva dal Sig. ec STA il rigetto del ricorso. per diritti L 26.000+4 B 10 LUG. 2001 il IL CANCELLIEREF LIRE 2000 €052 L.1000 CANCELLERIA CANCELLERIA BE133724 AY523885 LIRE 3000 CANCELLERIA EVARIE DCV CG505670 CG505669 CG505668 BB104412 BC684101 CG505667 BC684102 103 BC684 -2- BC684104 Svolgimento del processo Con separati atti di citazione notificati il 4 gennaio 1989 IA NA RH e NN RH, proprietari rispettivamente delle particelle fondiarie 1437 e 1439 in Comune di Riscone, convenivano davanti al Pretore di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, OI ER, proprietario della particella fondiaria 1436, chiedendo che venisse accertato che il confine tra le loro proprietà e quella del convenuto coincideva con quello catastale. Il convenuto, costituitosi, resisteva alle domande, sostenendo che il confine coincideva con quello esistente in natura. Con separate sentenze in data 7 ottobre 1992 il Pretore di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, identificava il confine con quello risultante dalle mappe catastali. OI ER proponeva appello contro entrambe le di Bolzano, previa decisioni e il Tribunale riunione delle stesse, accoglieva le impugnazioni con sentenza del 29 agosto 1998, sostanzialmente in base alla considerazione che vi era la prova della esistenza di un confine naturale (individuabile in base a tre cippi lapidei) preesistente alla 3 redazione delle mappe catastali. Secondo i giudici di secondo grado, poi, all'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla individuazione del confine, invocato dagli appellati ed al quale aveva fatto riferimento il Pretore, non si poteva attribuire alcun valore, in quanto non redatto in forma scritta ai sensi del disposto dell'art. 1350 cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, NN RH e IA NA RH. Resiste con controricorso OI ER. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, i ricorrenti, premesso che nella individuazione dei confini incerti non si può prescindere dalle risultanze dei titoli sembrano, innanzitutto, sostenere che, poiché nell'atto di acquisto di OI ER il fondo trasferito veniva individuato con riferimento alle mappe catastali, senza alcun riferimento alla superficie dello stesso, si deve ritenere che le parti avevano inteso fare riferimento anche alla estensione risultante dalle mappe in questione. La doglianza è infondata se si considera che, come risulta dalla sentenza impugnata, nell'atto di 4 acquisto di OI ER era detto espressamente che il fondo veniva trasferito nella consistenza risultante dal diritto di possesso e godimento dei danti causa e che tale consistenza non coincideva con quella risultante dalle mappe catastali. I ricorrenti deducono, poi, che erroneamente i giudici di secondo grado hanno affermato che l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla individuazione del confine avrebbe dovuto essere redatto in forma scritta, dal momento che non comportava alcun trasferimento di zone marginali controverse. Anche tale doglianza è infondata, in quanto, anche l'accordo in questione sivolendo ammettere che sia concluso (del che può dubitarsi, dal momento che dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso emerge solo un impegno non mantenuto di OI ER di accettare le misurazioni effettuate da un suo geometra di fiducia), in considerazione della situazione di fatto esistente (non quellocoincidenza tra il confine reale catastale), esso avrebbe comportato proprio il trasferimento della zona marginale contesa e quindi alla luce della giurisprudenza di questa S.C. invocata dai ricorrenti, avrebbe dovuto essere 5 rivestito della forma scritta. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte ricetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 3.191.00 di cui lire 3.000.000 per onorari. Roma, 31 gennaio 2001 Pilent Tubo Пиво Pres. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatelia D'NA hooo... 19 APRIL 2001 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in BMG Serie 4. An 835.94. versate 6. 290.000 a! DUECENTONOVANTAMILA Il Dirigente Area Servizi PPO), (D.ssa IA Grazia Il Responsabile Servizio Cludurati (Dr. M. RACC CHINI 6