Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari oltre il termine di scadenza stagionale del titolo concessorio demaniale, autorizzato dall'art. 1, comma 42, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, richiede necessariamente il concorrente titolo paesistico, la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la diversità dell'interesse protetto dalle disposizione del codice della navigazione rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambietale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2015, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
9 25 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1804 Amedeo Franco - Presidente - CC 06/10/2015 Vito Di Nicola R.G.N. 25027/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di IO TO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18/02/2015 del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. TO Di IO ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 18/02/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha respinto l'istanza di riesame da lui proposta avverso il decreto del 22/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 54, 1161, cod. nav. e 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (occupazione demaniale marittima sine titulo di mq. 4.007,68 mediante strutture e pertinenze non previste nell'originario titolo concessorio), aveva ordinato il sequestro preventivo della struttura balneare all'insegna "Lido don Pablo" della società Lido Don Pablo S.r.l.>> di cui il ricorrente è legale rappresentante, sito in località Ischitella di Castel Volturno.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 1, comma 42, legge reg. Campania n. 16 del 2014 e 1, comma 1, legge reg. Campania n. 10 del 2012. Deduce, al riguardo, che la permanenza delle opere, legittimamente f assentite, oltre il termine di scadenza previsto dal titolo demaniale è espressamente consentito dalla legge reg. Campania n. 16 del 2014, legge successiva a quella n. 10 del 2012 (sulla cd. "destagionalizzazione") e che, per il suo carattere eccezionale, prevale su quest'ultima che, invece, richiede espressamente anche l'autorizzazione paesaggistica solo per consentire la prosecuzione dell'attività turistico-balneare anche oltre il termine stagionale. Del tutto generico - conclude - è inoltre il "periculum" ipotizzato dai giudici del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il ricorrente è concessionario di area demaniale marittima ove gestisce una struttura balneare. A seguito di sopralluogo del 15/12/2014 si accertò l'esistenza di opere realizzate in difformità dal titolo concessorio e la mancata rimozione delle opere che erano state autorizzate fino al 30/09/2014. 3.1.Il ricorrente invoca, come visto, l'art. 1, comma 42, legge reg. Campania n. 16 del 2014 a mente del quale per il mantenimento delle strutture oltre il termine concesso non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, richiesta ad altri fini dalla precedente legge reg. Campania n. 10 del 2012. 3.2.L'art. 1, comma 42, cit., recita: Nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione>>.
3.3.La norma si limita a legittimare la permanenza (peraltro senza un termine finale), a fini esclusivamente demaniali, delle (sole) installazioni e strutture rimovibili oltre il termine previsto per la concessione demaniale stagionale, ma non si esprime sulla necessità dell'autonomo titolo richiesto a fini 2 paesaggistici (o urbanistici), nel senso che non la richiede come condizione della permanenza, ma nemmeno la esclude.
3.4.Una conclusione favorevole alla tesi difensiva non può esser tratta dal diverso tenore letterale della legge reg. Campania n. 10 del 2012, il cui art. 1, comma 1 (peraltro modificato proprio dalla citata legge reg. n. 16 del 2014) così recita: Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2020 è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12, accompagnati da un maggiorenne>>.
3.5.Sarebbe infatti davvero singolare che per poter concretamente esercitare l'attività turistico-balneare sia fatto comunque salvo il necessario rispetto delle norme urbanistico-edilizie e di quelle in materia di tutela paesaggistico-ambientale ma non per il mantenimento delle strutture edilizie (ancorché rimovibili, mercé le quali tale attività dovrebbe essere necessariamente esercitata) oltre il termine stagionale.
3.6. Deve essere piuttosto considerato che la stabile permanenza delle opere edilizie, ancorché amovibili, ne qualifica l'attitudine a incidere sul territorio e, a maggior ragione, sugli interessi paesaggistici sulla cui valutazione incide anche la stagionalità e provvisorietà dell'opera stessa (si veda sul punto Cons. Stato, sentenza n. 4642 del 18/09/2013, citata anche dal Tribunale del riesame, e le sentenze richiamate nella motivazione).
3.7.Questa Suprema Corte ha già affermato che la diversità dell'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambientale esclude che il rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo esplichi effetto sanante sul reato di cui all'(allora) art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (così Sez. 3, n. 7248 del 27/01/2004, Gargano, Rv. 227568).
3.8.Ne consegue che la possibilità prevista dalla Regione Campania di mantenere le strutture provvisorie oltre il termine di scadenza stagionale del titolo concessorio demaniale non esclude la necessità del concorrente titolo 3 paesistico la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004).
3.9.Se, pertanto, può essere esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 1161, cod. nav. (per le sole opere preesistenti, non certo per quelle realizzate "ex novo" sulle quali il ricorrente non si esprime), non altrettanto può dirsi per il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 cit. che riguarda tutte le opere (sia quelle nuove che quelle preesistenti).
3.10. Le eccezioni difensive sul "periculum" sono decisamente generiche e sostanzialmente sovrapponibili ai motivi inerenti il "fumus" del reato.
3.11.Il ricorso deve perciò essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Amedeo Franco Aldo Nich Punto Pane DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2016 IL CANCELLIERE Luana Varla& RL +