Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, cod. pen., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 8974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8974 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 266
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 025188/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MANNONE PAOLO, N. IL 22/11/1949;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 TRIBUNALE di MARSALA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Marsala, in data 12 giugno 2007, ha revocato, su richiesta del P.M., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 10.02.1998, resa dal Gup dello stesso Tribunale, in seguito alla successiva, nuova condanna inflittagli il 12.02.2004, condanna divenuta irrevocabile il 17.01.2007, propone ricorso per Cassazione Mannone Paolo, denunciando due motivi di censura.
Col primo di essi si duole il ricorrente della inosservanza e della errata applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 e art. 444 c.p.p. in relazione all'art. 2 c.p., giacché, a suo avviso, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento è stata disciplinata dalla L. n. 128 del 2001, legge quest'ultima di natura sostanziale, in relazione alla quale deve trovare, pertanto, applicazione l'art. 2 c.p., con la conseguenza che, vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi antecedente alla disciplina richiamata, la stessa, in quanto portatrice di una disciplina peggiorativa per l'imputato, non può trovare applicazione.
Col secondo motivo di doglianza denuncia altresì il ricorrente la inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 in relazione all'art. 174 c.p., giacché, a suo avviso, la pena successivamente inflitta non andrebbe cumulata con la prima, bensì, in quanto condonata, andrebbe dichiarata inidonea a determinare la decadenza del beneficio anteriormente concesso.
In relazione alla esposta domanda depositava la sua requisitoria il P.G. presso la Corte concludendo per la manifesta infondatezza del ricorso.
La doglianza non ha fondamento.
Ed invero la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 1 additiva dell'art. 168 c.p., comma 3, non ha affatto disciplinato ex novo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza susseguente all'applicazione della pena richiesta dalle parti, ma ha affermato un principio diverso e cioè che è contemplato dall'ordinamento un ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale oltre quelli portati dai commi 1 e 2 dell'art. menzionato.
Ne consegue che il caso in esame va disciplinato considerando, ai fini del regime transitorio portato dalla nuova disciplina, se la sentenza successiva integrante la causa della revoca sia maturata prima ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della citata novella e cioè prima o dopo l'entrata in vigore della L. 26 marzo 2001, n. 128, mentre il ricorrente fa erroneamente riferimento non già alla seconda sentenza, bensì alla prima. Come osservato da questa Corte in analoghe, precedenti controversie sottoposte al suo esame (Cass. pen., Sez. 1, 8.02.2006, n. 6951) il thema decidendum posto dal ricorrente sta nella determinazione dei limiti e dell'ambito di applicabilità della novella di cui alla L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha modificato l'art. 168 c.p., u.c., nel senso appena chiarito.
La giurisprudenza, sostanzialmente pacifica nell'escludere la possibilità di applicazione retroattiva della novella alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della stessa, è, in realtà, divisa nelle ragioni giustificatrici di tale orientamento, sostenendosi, in talune decisioni, che tale effetto consegue al carattere sostanziale della norma de qua (così Cass., sez. 4, 12 novembre 2002 - 30 gennaio 2003, Zabeo, rivista n. 223548 e Cass., sez. 1, 8 ottobre - 9 dicembre 2004, Rorato, rivista n. 230231) e, in altre, che, pur avendo detta disposizione natura processuale, la sua applicazione incontra, proprio in forza del principio del tempus regit actum, un generale e naturale limite nel rispetto "degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore" ed è quindi esclusa in presenza di benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della stessa (così Cass, sez. 1, 9 maggio - 3 luglio 2002, pubblico ministero in procedimento Piccolo, rivista n. 222644; Cass., sez. 1, 23 settembre 2004, Ottoveggio (che richiama i principi generali affermati da Cass., sez. Un., 1 ottobre 1991, Allaruzzo e altri);
Cass., sez. 1, 8 - 24 marzo 2005, Guerci, rivista n. 231262). Ritiene il collegio che una corretta interpretazione sistematica imponga l'adozione del secondo orientamento (Cass. pen. 6951/2006 cit). Il nuovo art. 168 c.p., u.c., infatti, non modifica le ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena non è concedibile (che restano invariate), ma si limita ad ampliare i rimedi processuali esperibili nei casi di concessione contra legem (aggiungendo all'impugnazione la possibilità di revoca con successiva sentenza o in sede esecutiva, in forza dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis). Ciò determina la natura processuale della disposizione, pur produttiva, come numerose altre norme parallele, di evidenti effetti sostanziali. La conseguenza è che, ai fini della verifica circa l'applicabilità della nuova disciplina, occorre fare riferimento non già alla data del commesso reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce il vero spartiacque, nel senso che la sospensione condizionale è irrevocabile ove alla data di entrata in vigore della novella la sentenza che l'ha concessa abbia ormai acquisito la forza del giudicato, mentre è revocabile in caso contrario.
Venendo alla situazione in esame, la sentenza 12.02.2004 del G.U.P. presso il Tribunale di Marsala, quella cioè che integra la causa giustificativa della revoca, è passata in giudicato il 17.01.2007, eppertanto successivamente alla modifica dell'art. 168 c.p., operata con la L. n. 128 del 2001, di guisa che la richiesta di revoca della sospensione condizionale proposta dal Pubblico Ministero appare del tutto legittima giacché conforme alle disposizioni introdotte con la nuova normativa. Del pari infondata si appalesa il secondo motivo di doglianza, dappoiché gli effetti conseguenti all'applicazione dell'indulto, rigorosamente determinati dalla legge, non possono riverberare in ordine a discipline del tutto diverse quali quelle portate dalla regolamentazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena.
Spese processuali come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008