Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/1999, n. 7814
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 Legge fallimentare, è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione.

Il patrimonio di una società fiduciaria è distinguibile dai titoli dati in gestione dei fiducianti, che non passano in proprietà della fiduciaria se, oltre alla detenzione, la società non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene. Tale facoltà è implicita nel possesso dei beni gestiti dall'imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita. Pertanto, conseguita per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato, dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta, la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Ciò in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso.

Commentario1

  • 1Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/1999, n. 7814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7814
Data del deposito : 22 marzo 1999

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