Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 2
Il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 Legge fallimentare, è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione.
Il patrimonio di una società fiduciaria è distinguibile dai titoli dati in gestione dei fiducianti, che non passano in proprietà della fiduciaria se, oltre alla detenzione, la società non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene. Tale facoltà è implicita nel possesso dei beni gestiti dall'imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita. Pertanto, conseguita per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato, dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta, la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Ciò in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso.
Commentario • 1
- 1. Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/1999, n. 7814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7814 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 22.3.1999
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI Consigliere N.598
3. " Andrea COLONNESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA Consigliere N.22462/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti da p.c. (TEDESCHI + 513), rappr. Avv. P. Pampana e da
1) DI AI DE, n.2237 a Milano;
2) D'DR RE, n.
1.1.46 a Napoli;
3) ZI AR FU IC, n. 10.2.27 a Verona;
4) TA HE, n. 31.1.29 a Matera;
5) BA GI, n. 27.2.45 a Varese;
6) BE HE, n. 14.6.52 a Roma;
avverso sentenza 11.7.97 C. A. Roma;
- Sentita in u.p. la relazione fatta dal Cons. dott. M. ROTELLA;
- udito il P.M., in persona del s.P.G. dr. G. GALATI, che ha concluso per annullamento s.r., perché il f. non s. per AC M.F.;
annullamento s.r., limitatamente al reato associativo, perché il f. n.s., per D'AN e conseguente eliminazione di pena e rigetto nel resto;
inammissibilità del ricorso delle p.c. proposto dall'avv. P. Pampana e di CI;
rigetto dei ricorsi per Di MA, ER, AN;
- uditi i difensori, Avv. A.PERINI, C. FOTGIONE, D. BIANCARDI in sost.Avv. BUSCEMI, V. ZEMO ZENCOVICH per le p.c.; G. GIANSI per AN, C. TAORMINA per D'AN, G. MATTINA per CI, M. LA per CI, R.VO in sost. F. AS e L. NI per Di MA;
ritenuto
Svolgimento del processo
1.1 - GI UN, ZI IC, LE ON, DI OM HE, DE LI C., VA GI, RI AB, ER F., LA CC A., LI AS, LU IZ, AV FO, MI UC, GG US, TE A., IN AN, IN G.M., processati con rito abbreviato, D'DR RE, LE C., FUGAZZA S.E., DI AI DE, BE HE, ZI AR FU IC, GN C., BA GI, PO G, PO EF, TA HE, processati con il rito del 1930, (in grassetto i ricorrenti) sono stati rinviati a giudizio per rispondere tutti i ricorrenti:
A) del delitto p. e p. dall'art. 416 CP, per essersi associati allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio e societari (in part. truffe, estinte per amnistia, false comunicazioni sociali ed altro); promotori ed organizzatori (GA AN, e IN G.M. deceduti), ZI, LE A., (LE C.), Di OM, DI AI, RI, (ER - GN C. - LA CC), MI, (PO G. - PO S.), GG, IN;
tutti, eccetto D'AN, Di MA, CI
C) del delitto p. e p. dagli artt. 2621 n. 1 e 2640 CC, 110, 112 nn. 1 e 2, 61 n.2 e 81 cpv. CP perché, in concorso tra loro, ed in più di cinque, per occultare le truffe, ed assicurarsene il profitto e l'impunità, esponevano fatti non rispondenti al vero o celavano fatti veri circa le condizioni economiche di varie società (ID, OS, NT, Finarx e F.C.N.), in relazioni, bilanci ed altre comunicazioni sociali:
1) omettendo di far risultare somme, per miliardi, di raccolta fiduciaria;
2) indicando fittizi investimenti (in particolare delle società sub D);
3) indicando fittizi trasferimenti e/o promesse di trasferimento di quote di investimenti dalla EN e dalla ZA alle società NT Italia s.p.a., OS Italia s.r.l. (società cd. di riacquisto), AM Capri s.p.a., EF s.p.a. (società cd. d'investimento) e dalla ID alla F.C.N. ed alla Finarx, nonché fittizie erogazioni di corrispettivi o anticipazioni da parte della NT, OS, EF e AM (cd. società di riacquisto) alla EN ed alla ZA e della F.C.N. e Finarx alla ID;
4) indicando fittizi pagamenti o accreditamenti di interessi ai fiducianti;
5) omettendo di indicare i compensi prelevati per l'attività fiduciaria o indicando importi non veri;
6) indicando attività o passività, e ricavi o costi insussistenti o minori;
con l'aggravante del danno di particolare gravità;
D) della stessa imputazione, in relazione alle società UN Air SE s.p.a., UN s.r.l., Officine RI s.p.a., OB s.r.l., CA s.r.l., CE s.r.l., OA Italia s.r.l., TO s.p.a., OR HE s.p.a., in particolare indicando e facendo risultare fittizi finanziamenti e/o acquisti di quote o partecipazioni azionarie da parte delle società di cui al capo C);
N) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 e 2 CP, 216 n.1 e2, 219 co.1^ e 2^ n.1 e 223 co 1^ e 2^ n. 1 e 2 e 203 RD 267/1942 per avere in concorso tra loro, quali preposti ad organi di amministrazione e controllo ovvero consulenti economico - finanziari o titolari o interessati di fatto al capitale e/o alla gestione della ZA S.p.A., posta in liquidazione c. a. con D.M. 29.10.85 e dichiarata in istato d'insolvenza dal tribunale di Roma il 27.10 - 3.11.87, anche attraverso altre società (oltre a quelle di cui al capo D, è allegato un elenco), facenti parte dello stesso gruppo, cui era preposta la ZA:
1) distratto beni (in particolare denaro) per un importo non inferiore a L. 212.680.904.037, cagionando comunque passivo ingiustificato non inferiore a L. 273.528.286.963 (come da tavole allegate);
2) sottratto e distrutto parte dei libri e delle scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori e falsificato gli altri libri e scritture e tenuto comunque gli stessi in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tra l'altro a tal fine non frazionando nelle scritture stesse glì investimenti in modo da assicurare un collegamento diretto tra le somme versate da ciascun fiduciante ed i valori che con esse venivano acquistati;
3) fraudolentemente esposto in relazioni, bilanci ed altre comunicazioni sociali relative agli anni 1983 - 85, fatti non rispondenti al vero o nascosto fatti veri sulle condizioni economiche della società, in particolare:
a) omettendo di far risultare somme rilevanti di raccolta fiduciaria;
b) indicando fittizi investimenti per somme rilevanti per acquisizione di partecipazioni e/o finanziamenti in numerose società (in particolare quelle di cui al capo D), per acquisti di immobili e valori mobiliari (titoli quotati o non);
c) indicando fittizi trasferimenti o promesse di trasferimento di quote di investimento alle società NT, OS, AM, TI (v. C), nonché fittizie erogazioni di corrispettivi o anticipazioni da parte loro;
d) indicando fittizi pagamenti o accreditamenti di interessi ai fiducianti;
e) indicando comunque attività e passività insussistenti, nonché ricavi e costi non corrispondenti a quelli reali per somme rilevanti;
4) cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose lo stato di insolvenza della società e di conseguenza la sua messa in liquidazione coatta.
Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e della commissione di più fatti di bancarotta f., per tutti ad eccezione di NI, IS, LL e RR - fatti accertati in Roma dal 1983 al 1989 -
e con l'aggravante per gli stessi di cui a capo A, di avere promosso ed organizzato la cooperazione in tutti i reati e diretto l'attività dei concorrenti.
Il Tribunale di Roma, con sentenze entrambe del 25.11.94, ha escluso la sussistenza del reato associativo (A) e assolto o condannato glì imputati per gli altri reati, come di seguito precisato per ciascuno.
La Corte d'Appello (sent. u.p. e c.c. 235 e 236/97 - 11.7.97) accogliendo in parte gli appelli del p.m. ha dichiarato responsabili del reato associativo, nel processo di rito abbreviato LE A., Di CI e FE (anche di quello sub N) ed in quello ordinario D'AN (come FE).
Con la sentenza in c.c. ha rigettato in tutto o in parte gli appelli degl'imputati e ritenuto OZ responsabile anche del reato sub N), LL e RI dei reati sub C, D, N, rideterminando le pene e confermato le condanne degli altri, anche alle spese in favore delle p.c.. Con quella emessa in pubblico giudizio, dichiarato inammissibile l'appello di p.c. (Acquafredda + 513), nei confronti degl'imputati e rigettato le domande contro il Ministero dell'industria, ed in parte dei p.m. (c/o i PO), ha condannato Di MA, CI e ER per il reato sub N, confermando nel resto.
1.2 - La ricostruzione dei fatti nella sentenze è la seguente:
L'istruttoria ha avuto ad oggetto i reati commessi da più persone in operazioni di società collegate, che facevano capo direttamente o per interposte persone e per partecipazioni incrociate, a AN LA, già condannato in Isvizzera per analoghe vicende, e deceduto in corso d'istruttoria. Il gruppo sì incentrava su EN e ZA, società fiduciarie cioè formalmente autorizzate, all'amministrazione di beni per conto terzi, alle quali, si applicano la L. 1996/1939 e il relativo decreto di attuazione 531/1940 (al pari delle società di revisione contabile delle aziende, nonché di rappresentanza di azionisti e portatori di obbligazioni). L'obiettivo dichiarato del gruppo, consisteva nel profitto conseguente ad incremento di valore di beni oggetto d'investimento (partecipazioni societarie ed immobiliari), di somme provenienti da fondi raccolti presso fiducianti, verso l'impegno di alte remunerazioni (25-30%), queste dette P.A.G. (prelievi automatici garantiti).
Le società collegate attuavano i singoli momenti del progetto dichiarato: la raccolta dei fondi, gl'investimenti ed il riacquisto (che, per l'incremento intervenuto del valore originale degl'investimenti, attraverso un prezzo maggiorato, avrebbe dovuto fornire il plusvalore per i P.A.G. alla fiduciaria). Un'ispezione amministrativa della RENO s.p.a. del luglio '83, relevava l'atipicita' delle operazioni (la società non ripartiva utili, ma erogava interessi), che non erano regolarmente registrate (per nulla fino al 1982 e parzialmente dal 1983). Pertanto il 29.10.93 il ministero dell'industria revocava l'autorizzazione. Nel corso del processo, la EN era dichiarata insolvente e, mutata la qualificazione dei reati, se ne disponeva lo stralcio. La stessa EN, nel cui patrimonio, oltre agl'investimenti in valori mobiliari, figuravano immobili per ca. un miliardo, utilizzava la società O.T.C. per la raccolta dei fondi porta a porta che, nel novembre '83, ammontava a ca. 87 miliardi. Ed aveva stipulato con EF, NT e AA i contratti di riacquisto in prossimo futuro di tutte le partecipazioni ad un prezzo maggiorato. Nel frattempo queste versavano acconti, a mezzo dei quali la EN doveva provvedere ai P.A.G..
Appena comunicata la revoca, la fiduciaria chiedeva al ministero di sospenderne la pubblicazione sulla G.U. e di trasferire (a sua attivita' alla società PREVIDENZA. Il ministero aderiva, designando quale commissario per quest'ultima il dr. Liuni, al fine di vigilare sui trasferimenti dei mandati fiduciari.
EL ZA erano soci la NT, di LA e sua moglie GG, e AG IO, e dal 15.12.81 al 19.3.94, lo furono altre società facenti sempre capo a LA, quali la O.T.C., la EF e la OS. Dal marzo 84, soci ne furono lo stesso LA e la GG, amministratrice dall'8 febbraio e sino all'8.10 di quell'anno e LA sino al 27.2.85, essendo tra gli altri amministratori anche A. LE.
L'attività di ZA durò sino a febbraio 1985, quando la OB le vietò l'esecuzione dei servizi fiduciari, ed il ministro nominò una commissione per la verifica, giungendo alla revoca di autorizzazione il 13 giugno. La commissione aveva di nuovo appurato che la fiduciaria non effettuava i servizi tipici, ma svolgeva senza autorizzazione le attività previste dall'art. 45 DPR 449/59 (che approva il t.u. delle leggì sull'esercizio relativo) per le assicurazioni private, corrispondendo un interesse, anziché una quota di utili. In sostanza, con il meccanismo già attuato dalla EN, la ZA, come si evince dal decreto che il 16.10.85 la poneva in l.c.a., non esercitava mera funzione di rappresentanza dei fiducianti, ma disponeva senza limiti delle somme da loro trasferite e delle partecipazioni azionarie con esse acquistate. Nell'aprile '84 LA aveva anche acquistato l'intero pacchetto della societa' FI, pure fiduciaria, di cui già deteneva la metà, intestandolo fiduciariamente all'avv. Caruso. Nell'operazione era intervenuto Di CI, notaio che, pagatone il prezzo, rimaneva creditore per un miliardo. La O.T.C. raccolse fondi per questa società, senza tuttavia trasferirglieli. EL ID è stato amministratore, per quanto si interessa, tra gli altri, LE ON.
EL O.T.C., la società di raccolta del denaro presso i riSPrmiatori, nel 1980 erano divenuti soci la GG ed HA NT. Fu comunque amministrata da persone controllate da LA, che a sua volta ne fu amministratore dal 31.3.82, con LE e UC F.. Costoro dal 1^ 6.83 erano affiancati da HA. Il 20.12.83, LA ridiveniva amministratore, con la stessa GG, LE ed altri. La società, pur disponendo della massa finanziaria dei fondi raccolti, usufruì di finanziamenti da parte dei soci per oltre 5 miliardi in vari anni, e di altre società del gruppo (AM, EF, NT).
La Società d'investimento furono la FI SP e la CA OB srl. Entrambe, non avendo capitali, operavano solo con i mezzi forniti dai soci. La AM dal febbraio 80 apparteneva interamente a Sgariata, e per lui alla EN, ed in piccola parte già alla ZA, poi in tutto succedutale, ed alla OS. Amministrata da CI G.M. (deceduto nelle more d'appello), dal 5.3.82 al 23.7.85 aveva quale procuratore speciale RI. Le sue partecipazioni ed i finanziamenti nel 1983 ebbero il valore di 6,5 miliardi.
La Castle perveniva alla EN ed alla ZA, tra novembre 81 e febbraio 82. La società, finanziata consecutivamente dalle fiduciarie, fu amministrata dal 16.10.81 da IS e dai 18.11.85 da ER HE. Nel 1983 i soci l'avrebbero finanziata con oltre sedici miliardi, investiti in edifici di FO FI, Via Cassia, Genova Formello, cui i periti hanno dato un valore reale di 972 milioni. Le sue partecipazioni, contabilizzate in quasi 13 miliardi, in effetti sfioravano per ED, EG e CA i 9 miliardi.
Le tre società di riacquisto, EF SP, NT TA SP (la cui posizione, dichiarata insolvente nel corso del giudizio d'appello, è stata stralciata) e la AA TA SP, erano anch'esse appartenenti a LA, pro quota la prima a lui ed alla moglie, e in tutto fin dall'origine la seconda. Di esse lo stesso LA e, volta a volta, la moglie GG, LE, IS G. (costoro della Euromanegernent), o LL (della EF) ed altri ne furono amministratori da soli o in collegio. Non è stato possibile ricostruire le vicende patrimoniali della OS, come per le altre società, circa le attività dichiarate e le passività, per le quali vi sono solo modesti riscontri. Va detto infine che i falsi di cui a capo C concernono gruppo, salvo assorbimento nel capo N per quanto concerne la ZAi e che in entrambi i giudizi di merito si sono avuti stralci (EN ed NT già in tribunale) per sopravvenuta insolvenza. I falsi di cui a capo D invece concernono le società partecipate (UN, UN Air SE, Officine RI, IA, OR, CA, CE, EC, OA, TO, OR HE), e si ritengono strumentali alle dimostrazioni circa ZA. 1.3 - Il Tribunale ha segnato il limite temporale dei fatti di causa in due momenti, quello iniziale dell'operatività della EN sino al novembre 83, quello iniziale della ZA, da allora succedutale, la cui attività si è protratta sino all'85. Pertanto ha prosciolto gl'imputati che avevano operato in precedenza. Ha ritenuto insussistente l'associazione, essenzialmente per il ruolo egemone di LA, la cui attività, attraverso le società del gruppo non sarebbe stata per sè criminosa. Egli perpetrò una colossale bancarotta, avvalendosi volta a volta di occasionati collaboratori, con la tecnica dei mordi e fuggi. Non ebbe, tranne forse che con la moglie, vincoli stabili, ed anzi parcellizzò i ruoli altrui. Si tratta di episodi specifici: con il notaio Di CI, la liquidazione degli assegni conferiti dai fiducianti;
con NI le distrazioni riguardanti le società ER e Parco delle Rughe, con appropriazione di oltre 1.700 milioni;
con IS il meccanismo della Castle per nascondere 20 miliardi dell'operazione contabile sulla Plus Quanta, con CI AN la sottrazione di somme circa la OR e LA I;
con RR l'accordo nell'affare TI e ER Sicen, basati su prezzi di acquisto esorbitanti e finanziamenti inesistenti, per accaparrarsi circa 5 mfliardi, e così via. Gli accordi con i vari complici riguardavano singole e specifiche operazioni e non comportavano collaborazione di altri, ne' stabile organizzazione tra loro.
Quanto al capo N, relativo alla bancarotta impropria, il tribunale, a seconda della qualità degl'imputati, ne ha ritenuto il concorso nel reato in presenza di dolo e per omissione di controllo, a sensi dell'art. 40 cpv. CP. Ha ritenuto diretto destinatario della norma incriminatrice anche l'amministratore di fatto e la responsabilità dell'extraneus che, consapevole dello stato d'insolvenza dell'imprenditore, abbia voluto recare pregiudizio ai creditori. Infine ha individuato, negli stessi termini (influenza causale - coscienza della qualità del soggetto principale e volontà di aderire al fatto), il concorso degli amministratori di società collegate e partecipate (nel caso, LA ha sottratto capitali non solo alla ZA, ma alle stesse società in cui essa aveva investito, corresponsabili gli amministratori di queste). Tanto ha desunto dalla L. 430/86, di conversione del DL 233/86, per cui sono sottoposte a liquidazione c. a. non solo le società fiduciarie, ma anche le collegate (controllante o controllata, avente la stessa direzione amministrativa, finanziata in via continuativa o in misura prevalente dalla società sottoposta a l.c.a.), per cui fosse prima prevista la procedura fallimentare.
Le sentenze di 2^ grado accolgono l'appello del p.m., in punto di sussistenza dell'associazione per delinquere, individuandone gli estremi (in particolare la sentenza del giudizio abbreviato):
- nel prevedibile esito negativo dell'intera operazione, durata oltre due anni e che sarebbe andata avanti a tempo indeterminato, ed incentrata sul pagamento dei P.A.G. con gli stessi fondi raccolti, dal momento che gli anticipi, pagati sui contratti di riacquisto da società anch'esse controllate da LA, sono esattamente corrispondenti ai P.A.G..
A riprova dell'accusa non risultava che il gruppo avesse mai operato investimenti produttivi, mentre aveva avuto eccessivi costi di gestione, e distratto somme rilevanti, coprendo sistematicamente le perdite con il denaro dei fiducianti. Sicché, evidente l'impossibilità per i fiducianti di conseguire quanto promesso, il gruppo dirigente sapeva della vera origine dei PAG distribuiti, e dell'apporto dei singoli al fine comune di appropriazione. All'attuazione del meccanismo, fondato sulla raccolta di somme per miliardi, avevano contribuito in misura rilevante Di CI e FE, con atti intrecciati di acquisto e vendita di società ed immobili, e soprattutto con una fitta rete di operazioni, che risultavano incomprensibili alla luce di documenti prodotti e sottoscritti da loro stessi (cosi in perizia Cavalieri), e con lo sconto dei titoli dei fiducianti, tramite O.T.C., solo in parte versati alla fiduciaria.
- nel fatto che le società di riacquisto di proprietà di LA, e cioè dello stesso venditore, avevano acquistato partecipazioni a prezzi gonfiati, assumendo impegni incompatibili con loro reale dimensione patrimoniale ed operativa (come è dimostrato peritalmente a mezzo tabelle, per ciascuna).
Tanto, secondo i periti, innescava automaticamente l'appropriazione indebita della raccolta dei fiducianti. E dimostrava assoluto disinteresse delle società del gruppo per la produzione e i profitti conseguenti, onde era prevedibile che tutta la situazione sarebbe precipitata non appena il flusso di denaro si fosse bloccato. Pertanto la stessa remunerazione dei riSPrmiatori con il denaro successivamente raccolto, in assenza di investimenti, implicava l'adesione dei gestori delle varie società collegate, quantomeno all'epoca in cui esso operava pieno regime, ad una programmatica consumazione di truffe, falsi e bancarotte.
- il ruolo egemone di LA non precludeva la sussistenza di associazione in cui militano promotori, capi e gregari. Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l'intera operazione era per sè illecita, poiché nessuna aspettativa di buon esito era possibile per nessun dirigente o consulente, ferma la costanza delle sottrazioni, falsificazioni di libri ed altre scritture contabili, mancata indicazione dei fatti di gestione, aggiustamenti e ricostruzioni nelle scritture. Tali comportamenti per durata nel tempo, macroscopicità e generalizzazione, erano da ricondursi ad un programma unitario. Anzi la confusione contabile è stata naturale premessa per operazioni illecite, tanto più che ciascuna società si era comportata quale divisione operativa di una sola società. - la stessa entità del danno causato, pure non potuta accertare compiutamente, correlata al tempo impiegato per causarla, era considerata prova di un accordo tra tutti i "cervelli" che operavano nel gruppo. Il liquidatore aveva rilevato che dei 307 miliardi raccolti solo 124 erano stati inventariati in quote o azioni sociali, laddove il valore effettivo di recupero patrimoniale di ZA equivale praticamente a zero. Insomma se il disavanzo finanziario era di 183 miliardi, quello reale era pari alla raccolta. Quanto alla bancarotta, le sentenze confermavano che gli amministratori formati (unico o membro di c.d.a.) e quello di fatto sono destinatari dell'art. 216 L.F.. E si riportano a giurisprudenza consolidata anche circa i direttori generali (vuoi in punto di omesso doloso esercizio dei doveri di controllo che in tema di rapporto di causalità ex art. 40 cpv. CP). Quanto ai numerosi estranei all'amministrazione, premettono che per il concorso è sufficiente l'incidenza causate dell'azione dell'extraneus e la consapevolezza del fatto illecito e della qualità di chi commette il fatto tipico (cass., sez. V, 29.11.90, Bordoni). Il dolo generico è sufficiente, per cui può essere anche indiretto o eventuale (rischio di subire perdita altamente probabile se non certa;
cass. ibidem) e consistere nella consapevolezza di contribuire causalmente alla diminuzione patrimoniale e non necessariamente al fatto che essa produca insolvenza e perciò solo pericolo immediato di fallimento, laddove l'evento consiste nella lesione dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio e non nella dichiarazione di fallimento (cass., sez. V, 20.12.96, Sessegolo). In particolare, analizzando la funzione della OT, i giudici di merito rilevano che le somme raccolte venivano dapprima monetizzate da Di CI e FE in maniera estremamente inutile ed onerosa (v. perizia), trattandosi di assegni di sicura copertura. Quindi la OT non sempre versava gli assegni o le somme a ZA, ma lì dirottava anche alle società di riacquisto, o le faceva risultare fittiziamente, mentre avevano altre destinazioni, come investimenti o finanziamenti, o le intestava o consegnava ad altre società o persone (per esempio lo stesso LA) del gruppo, realizzando in tal modo una appropriazione. E tanto era chiaro ai dirigenti (v. lettera dimissioni Di MA, circa la gestione OT), e costituisce distrazione, di cui deve rispondere chiunque si sia reso conto del depauperamento del capitale ZA, mentre le perizie hanno posto in luce false operazioni. È infine rilevante l'ammontare dei crediti di ZA in relazione agli stati passivi di OT (ca. 183 miliardi), BC (ca. 41), Castle (ca. 35), AP 5 (ca. 11), TI (ca. 1,5).
Finalmente le sentenze hanno ritenuto i falsi societari, caso per caso, in assenza di questioni generali. Essi hanno ad oggetto le scritture sia delle società di gestione che quelle partecipate, sul presupposto che sono stati funzionali e strumentali alle attività distrattive operate nella ZA.
In particolare, il capo C concerne fatti attribuiti, nel giudizio ordinario a LE C., AG, AC M.F.E., PO G. e S. e AN e, nel giudizio abbreviato, a LE A., Di CI, LL, Lupoi, La HI, GG, RI e CI G.M., ciascuno, a seconda dei casi, quale preposto ad organo di controllo, o consulente contabile o comunque concorrente, circa le società ID, OS, Finarx, FCN del gruppo. Il capo D, viceversa, ha per oggetto i falsi, commessi dalle stesse persone anche da altri, relativamente alle società controllate UN, UN Air SE, Officine RI, IA, OR, Edile Imm.re, CA, CE, EC, Finioan, TO, OR HE.
P.C. (avv. P. Pampana, nell'interesse delle p.c., HI EN+513).
Il ricorso denuncia violazione di legge, perché la sentenza, rigettando le domande proposte nei confronti del ministero dell'industria, quale responsabile civile, ne ritiene carente la legittimazione passiva, perché il fatto materiale generatore del danno (associazione per delinquere e banconota) non è lo stesso contestato al responsabile civile (mancanza di controllo). BA GI
SO in 1^ grado, è stato condannato in appello per reati sub N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), con gen. equival. ad a.3, m.6 di reclusione.
Amministratore di Parco delle Rughe dal 29.6.84 al 16.12.85;
socio OA dalla costituzione e a.u. dal 30.6.84; sindaco supplente della Sicamino dal 12.6.84.
Il ricorso denuncia: 1^ - violazione art.110 CP e 254/1^ (?) CPP 1930, perché non è dimostrata la consapevolezza del ricorrente di determinare il dissesto di ZA. La vendita, non una donazione (il rogito dà atto dell'avvenuto pagamento, incassato da atto dell'avvenuto pagamento, incassato da LA quale OT, così come il ricavato della vendita alla Solar Impianti), da parte di Parco de delle Rughe di un villino alla sig. SI BI (al pari della vendita alla Solar Impianti) non è firmata da CI, ma dall'amministratore precedente, NI (v. proc. rito abbr.). Ed è irrilevante il successivo matrimonio dell'imputato con la SI (evento futuro ed incerto all'atto della vendita), peraltro finito con un divorzio. Pertanto la somma di L 606.000.000 non fu mai incassata, ne' distratta da CI. Analogamente la distrazione indimostrata di titoli cambiari rilasciati dagli acquirenti (RI G. RC e RI F. Anello, che poi furono soggetti a procedura esecutiva immobiliare all'esito della quale ripresero i titoli) in pagamento di vendite, e la cessione dei titoli a MDO a.r.l., precedente proprietaria risale all'82, quando CI neppure conosceva LA (tanto era stato precisato in memoria). La "complessa operazione" che riguarda Castle Imm.re, Termine, Quota, NA e OA (di quest'ultima era amm.re per poco) è stata gestita da LA per intero, e conclusa dopo che l'imputato era cessato dalla carica e nessuna parte ha avuto se non quella, in ipotesi denegata, di aver sottoscritto atti di cui tutto ignorava. Perciò non è dimostrata alcuna sua condotta quale extraneus, causalmente efficiente nella bancarotta;
2^ - vizio di motivazione, perché CI, mai menzionato nella parte generale, con titolo di scuola media inferiore e nessuna preparazione specifica, non poteva ipotizzare il "prevedibile esito dell'intera operazione", ed ha svolto il ruolo di passacarte e, per breve tempo, secondo testimonianza ER (che ricevuti i titoli da CI li girava a LA, e successivamente li versava in banca secondo necessità) e come conferma LL G.B. circa il fatto che gli assegni fuori piazza non furono più versati al banco di Roma.; 3^ - violazione art. 367/1 CPP perché, come già eccepito in memoria, manca interrogatorio sul punto che CI, socio FinIoan dal 30.6.84, fosse implicato nell'acquisizione della soc. Quota di EL, cosa che ha comportato distrazione di 20 miliardi, onde non ha potuto apprestare idonei mezzi di difesa, ancorché tanto emergesse da perizie.
TA HE
SO in 1^ grado da tutti i reati, è stato condannato in appello per quelli sub N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), C, D con gen. equiv. ad a.5 reclusione.
Membro del c.d.a. di ZA dal 21.10.83 al 9.12.84 (v. LE, r. abbr.), e OT dal 20.12.83 al 18.10.84; consulente interno del gruppo per le pubbliche relazioni, nel 1981, sottoscrisse contratti EN, tramite l'agente Nicoletti, e partecipo ad incontri di agenti OT a partire dal 1982.
Secondo l'accusa, le funzioni svolte, la sua esposizione verso l'esterno (pubbliche relazioni e intermediazione con ministeri di industria e tesoro, OB, banca d'Italia), e la stessa collocazione del suo ufficio presso la sede di ZA, lo dimostrano consapevole del meccanismo finanziario e responsabile, quale amministratore, quantomeno ex art. 40 cpv. CP. Ma il Tribunale, facendo leva sul fatto che egli stesso aveva investito nei certificati EN e, revocata l'autorizzazione alla società, fu incaricato tramite un agente OT da un gruppo di riSPrmiatori di Matera di seguirne le vicende, ed era un uomo politico, ed un ingenuo avvocato di provincia, ha ritenuto incerta la prova del dolo, vieppiù che il 6.1.84 il c.d.a. conferiva ampia delega di poterì a LA (che in una lettera del 14.12.83, rilevata la sua incompetenza in materia societaria e fiduciaria, gli affidava il settore delle pubbliche relazioni). Ha perciò escluso la sua responsabilità ex art. 40 CP, tanto più che non vi era prova di un suo coinvolgimento nei falsi in scritture del gruppo. La Corte d'Appello, su impugnazione dell'imputato, del pubblico ministero e delle parti civili, pur riconoscendo minor rilevanza al suo operato, rimarca gli obblighi dell'amministratore (nella specie sia della società fiduciaria che di raccolta). E gli riconduce l'attività distrattiva di rilevante mole, ex art. 40 cpv. (controllo del destino delle somme raccolte), benché in proprio investitore (probabilmente per ragioni d'immagine), tanto più che da lettera di dimissioni di Di MA (v. oltre), ritiene provata la consapevolezza di tutti gli amministratori.
Con il ricorso sì denuncia:
1 - violazione artt. 216, 219, 223 L.F., 26211 nr.1 e 2640 CC e art. 40 cpv. CP, mancanza e contraddittorietà di motivazione, perché in effetti la corte ha escluso qualsiasi attività di partecipazione dell'imputato all'associazione (pg. 74), svalutando l'ipotesi che LA non avrebbe potuto agire senza complicì e collaboratori. Inoltre è erroneo ritenerne certe coscienza e volontà (omissione di qualsiasì forma di controllo sulla destinazione delle somme raccolte da O.T.C. a ZA), perché l'omissione di controllo in tal modo è fatta trasmodare in concorso doloso, mentre l'art. 40 cpv. attiene solo alla causalità materiale. E bisognava dunque accertare la sua scelta consapevole di omettere ogni controllo. Peraltro, AN non risponde in questa sede di bancarotta della OT, ma di una diversa società, la ZA appunto. In fatto è poi pacifico che AN si dedicò unicamente alle pubbliche relazioni, ed in ognuna delle due società esisteva un amministratore delegato con ampi poteri, LA) ed i fatti gestionali non furono mai esaminati nelle poche sedute dei c.d.a. cui l'imputato prese parte. Inoltre egli non era munito di alcuna specifica competenza tecnica e ZA, all'atto dell'assunzione del suo incarico, era già sotto vigilanza organica della G.F.. Finalmente dalla sua attività di investitore, ampiamente documentata, la sentenza rifiuta di trarre le dovute implicazioni, ma formula ipotesi congetturali.
È infine assolutamente inesistente qualsiasi prova di concorso in reati propri (C e D) degli amministratori di società cui è stato estraneo, vieppiù, lo si è rimarcato, che si esclude la sua partecipazione al reato associativo.
2 - violazione artt. 62 bis, 69 e 133 CP, mancanza di motivazione in ordine al denegato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti. La sentenza riconosce minor rilevanza della sua posizione ed incensuratezza, ma ne esclude la valenza sotto il profilo indicato e si discosta dal minimo legale;
3 - mancata applicazione dell'indulto ex DPR 16.12.1986/865, in particolare in relazione ai capi C e D (di epoca non successiva a dicembre 1984), sicuramente anteriori alla dichiarazione d'insolvenza di ZA s.p.a. (27.10 -3.11.87).
Con memoria successiva è stato riassunto il 1^ motivo. DI AI DE
SO in 1^ grado, è stato condannato in appello per reati sub N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), con gen. equival. ad a.4 reclusione.
Teorico delle società fiduciarie, è stato sottoscrittore di un impegno con LA nell'agosto '83 (dopo la verifica dell'ispettore Livatino alla EN fu richiesto di riorganizzare l'attivita' amministrativa di EN e ZA, ma, a suo dire, non l'avrebbe mai fatto, perché recatosi presso OT il 1^.12.83, vi trovava la G.F. in corso d'ispezione); membro del c.d.a. di OT dal 1^ dicembre 1983 (giorno in cui iniziano le verifiche della G.F. in ZA) a luglio 1984 e di FI dall'aprile 84 e di IA da gennaio 1984, in precedenza affidatario di altre mansioni.
Il Tribunale ne aveva escluso la responsabilità, osservando che non risultavano suoi concreti atti di amministrazione in OT ricollegabili ad operazioni distrattive di ZA, ne' che fosse consapevole di attività delittuosa perpetrata in questa società (tant'è che il 19.7.94, in una lettera, dichiarava di voler sciogliere il contratto perché era stato volutamente emarginato) e che perciò non era responsabile ex art. 40 cpv. CP, perché non amministratore di ZA.
Il giudice d'appello, pur ritenendo non rilevante che abbia fatto parte di una commissione di studio del ministero dell'industria del 16.12.82 (supposto momento di collegamento tra il gruppo e lo stesso ministero), dà peso alle sue cariche in OT, ID e IA e di fatto in ZA, ed alla non conformità dell'intera attività fiduciaria svolta dal gruppo al modello legislativo.
Il denaro raccolto da OT per conto delle fiduciarie, anzicché esser trasferito a queste, transitava normalmente da una società o persona fisica ad altra società a altra persona fisica, secondo la volontà di LA. E Di MA avrebbe dovuto curare che le somme percepite andassero alla fiduciaria, vieppiù che era accreditato quale futuro presidente di ZA (accordi con LA riferiti dall'imputato e dichiarazioni di coimputati). Pertanto, diretto destinatario di norme, risponde quale autore proprio di reato e non quale extraneus. Ed è provato il dolo, quantomeno eventuale, laddove con la sua lettera lui stesso dimostra di essere consapevole del meccanismo distorto, mentre l'affermazione di estraneità appare tardiva, perché già il 29.10.83 il ministero aveva revocato l'autorizzazione alla EN.
Anche l'essere stato vice presidente ed amministratore delegato di IA, è elemento che induce nello stesso senso. Nonostante il g.i. abbia prosciolto gl'imputati nel merito, la stima eccessiva delle azionì, acquistate prima da LA su incarico di Di CI e quindi da costui su incarico di LA (v. posizioni Di CI - OZ nel processo di rito abbr.), aveva il duplice fine di giustificare uscite di cassa superiori ed estinguere posizioni debitorie verso i fiducianti, specie se la sopravvalutazione delle azioni era dovuta alla compilazione di un bilancio falso, con sovrastima degl'immobili. La sentenza spiega la parte avuta da Di MA, quale amministratore delegato sia nella delibera assembleare, sia negli sviluppi successivi della vicenda che vede protagonisti tutti i menzionati e D'AN, al fine di disporre di un cospicuo numero di azioni IA, provenienti dal progettato aumento di capitale e ritiene irrilevante che la ricapitalizzazione non andò in porto).
Con il ricorso, premessa una ricostruzione delle vicende processuali, si denuncia: 1^ - violazione artt. 216 nn.1 e 2, 219 e 223 L. 1966/1939, in quanto l'oggetto della condotta distrattiva viene individuato in sentenza nel denaro conferito dai fiducianti e non nel patrimonio dell'impresa (la censura è sviluppata con riferimenti di dottrina e giurisprudenza sia civile che penale); 2^ - violazione dell'art. 524 n.3 CP in relazione agli artt. 412 e 185 n. 3 CPP 1930, perché il decreto di citazione non precisa in quale veste (amministratore di fatto o concorrente), Di MA avrebbe contribuito al compimento del reato di bancarotta fraudolenta della ZA. Si tratta di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi nel vigore del nuovo codice, attiene all'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale (l'incertezza è dimostrata dal fatto che il Tribunale, dopo aver vagliato sia l'ipotesi concorsuale che quella della titolarità di fatto, aveva escluso entrambe); 3^ - violazione dell'art. 477 co.2^ per mancata correlazione tra accusa e sentenza, perché il g.i. aveva motivato l'ordinanza di rinvio a giudizio in ipotesi di concorso;
4^ - violazione art. 216 L.F. - mancanza di motivazione, dal momento che, in sentenza, non si spiega quali fossero i poteri gestori di ZA in capo a Di MA, vieppiù che è altrimenti dimostrato che LA era in grado di esautorare anche gli amministratori di diritto, e che la perizia parla di inutilità dell'opera dei consulenti, e dunque la posizione di Di MA è ancor più labile di quella di ex imputati prosciolti in istruttoria che hanno rivestito cariche sociali in seno a ZA;
5^ - violazione art. 110 CPP - mancanza di motivazione, perché i due indici posti in luce "qualifica di consigliere di amministrazione di OT, ID e IA e amministratore di fatto della ZA" e "non conformità dell'intera attività fiduciaria svolta dal gruppo al modello legislativo" sono evidentemente incongruenti quale elementi di prova, vuoi perché l'esercizio delle funzioni di fatto è asserito e non provato, vuoi ancora perché il preteso carattere fittizio e fraudolento dello schema finanziario messo in opera non prova per sè il coinvolgimento di ogni imputato, come vuole il p.m. (e il tribunale aveva già correttamente stabilito che, per quanto giuridicamente discutibile, il meccanismo non era per sè criminoso), mentre era necessaria la prova delle modalità gestorie effettive;
6^ - violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione della condotta causate dell'imputato, perché contesta che la ritenuta dispersione della raccolta fiduciaria ad opera di OT sia idonea a configurare il reato di bancarotta fraudolenta, e perché non è possibile distrarre ciò di cui non si è conseguita la disponibilità e il possesso, mentre sarebbe più confacente la configurazione dell'appropriazione indebita delle somme dei fiducianti ad opera degli amministratori di OT (problematica che rileva nel separato procedimento concernente le altre società del gruppo), e infine perché non esiste in atti alcun elemento da cui possa desumersi la partecipazione dell'imputato all'attività di gestione societaria di OT (Di MA sottoscrive con LA contratto il 30.8.83, con decorrenza 1.12.83, il 19.7.84 lo impugna e denuncia una serie di fatti e rifiuta di sottoscrivere il bilancio 1983 di OT). Sul punto va rilevato che Di MA non poteva certo controllare il destino del denaro raccolto da OT per ZA, onde non è possibile ravvisare responsabilità per art. 40 cpv. CP;
7^ - il ricorso contesta altresì che la qualifica di amministratore delle IA, sia stata ritenuta prova di concorso, escluso che il rivestire la carica sia un'operazione che rientra nel progetto teso ad estinguere le posizionì debitorie verso i fiducianti con la cessione di tali titoli, con danno di questi ultimi, dal momento che il proscioglimento in istruttoria ha riguardato un addebito identico (capi G ed H), rilevando altresì che il tribunale di Torino con sentenza 9.2.88, nel giudizio di conversione del fallimento IA in l.c.a. ai sensi della L.
1.6.96 n. 430, aveva escluso la sussistenza di rapporti di collegamento tra IA e ZA;
8^ - mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine all'asserito carattere fittizio delle dimissioni;
90 - violazione DPR 865186, per mancata concessione di indulto, perché nonostante il diverso avviso della giurisprudenza, secondo dottrina, il momento consumativo della bancarotta coincide con quello del compimento della condotta, perché la sentenza dichiarativa di fallimento non è elemento del reato, ma condizione obiettiva di punibilità.
D'DR RE
SO in 1^ grado, è stato condannato in appello per reati sub A ed N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), con gen. equival. ad a. 6, reclusione.
Non ha ricoperto cariche nel gruppo, ne' ne è stato consulente. Due operazioni rilevanti lo vedono protagonista, la vendita del pacchetto azionario della IA e la cessione della società OR per L 28 miliardi.
L'accusa ha sostenuto questa cessione dalla LE (di D'AN) al gruppo LA, simulata anche con contributo di FE (v. g. abbreviato), perché aveva la funzione di coprire un vistosissimo ammanco di 28 miliardi di CCT, all'atto del trasferimento del patrimonio di EN a ZA.
L'ammanco dei CCT, denunciato dalla relazione del commissario l. (Liuni), è confermato in perizia Cavalieri. Questa esamina dichiarazioni di AN, agente di cambio, e la corrispondenza tra OZ (v. giud. abbr.) e D'AN alla luce dell'inclusione dell'acquisto e vendita di CCT nelle scritture di CT(0, proprietaria di OR, a sua volta proprietaria di OR HE (appezzamento di terreno nel catanese, indicato per 17 miliardi) e TO (stabilimenti alimentari in Sardegna, indicati per 20). Ne induce che D'AN, d'accordo con i predetti, ha fatto risultare che il gruppo di ZA aveva acquistato i titoli e "investito" denaro equivalente in acquisti di nessun valore, stipulati con contratti tortuosi del 2.12.883 (giunti ad OR attraverso contratti obbligatori da Immobilfin, a Strategia). Il Tribunale ha bensì rilevato che la difesa ha offerto prova contraria (valutazioni precedenti ai contratti, perizie estimative private, e fotografie) ma che il problema non è questo. ZA non consegnò mai i CCT a EC, perché per accordi successivi, man mano che fossero scaduti, si impegnava a consegnare alla venditrice certificati di investimento in altre società. Rimase inadempiente anche sotto questo profilo (e il contratto fu sciolto il 19.12.88 dal tribunale di Roma, per inadempienze reciproche). D'AN è estraneo a ZA, e neanche consulente, e non vi sono elementi per ritenere che sia concorso nella SPrizione del CCT, che avvenne già durante la gestione EN.
Diversamente la Corte d'Appello, ferma la SPrizione di CCT al momento del trasferimento del portafoglio di EN a ZA (novembre '83), rileva che il contratto del 2.12.83 si inserisce proprio in quel contesto, che implicava la necessita' di sanare il buco finanziario. E, escludendo valenza alle singole ragioni difensive (CT dr. M. Guerrisi: valore effettivo di TO e OR HE;
modalità dei contratti;
inesistenza dei CCT ignorata da D'AN, inadempimento contestato da EC;
riconoscimento dell'operazione e mancato trasferimento del CCT da parte del tribunale di Roma), fa leva su una missiva del 31.5.84 (di cui riporta il tenore letterale) da EC a ZA, che dimostra che la prima dichiara di aver ricevuto oltre 28 miliardi, per l'incasso dei CCT, dalla seconda, alla quale li ha riconsegnati, perché li gestisca con incarico fiduciario. Il senso della missiva è confermato da A. La HI (la somma è il prezzo pagato alla EC per l'acquisto di OR), che però non è in grado si spiegare perché, la somma, ritrasferita a OT, non sia annotata nelle sue scritture e soprattutto dallo stesso D'AN che dichiara al p.m. (31.5.84) che OT non gli ha mai comunicato gli investimenti effettuati con la somma e rappresenta che, dalla contabilità della EC, risulta il trasferimento in data 2.1.84.
Da tanto i giudici d'appello desumono l'accordo tra l'imputato e LA e l'indizio chiave della sua responsabilità anche per reato associativo. Sotto questo profilo si fa leva anche sulla vicenda IA (ancorché fosse stato escluso dal g.i. che ricorresse il reato di cui all'art. 2628 CC in relazione ai titoli della società) significando che, anche in questa occasione, D'AN aveva prestato la sua collaborazione (v. posizione Di MA;
per quel che interessa si tratta di un fittizio finanziamento di OT, a EC per conto di FI, nella cui posizione subentrerà la stessa la OT, per circa due miliardi secondo la perizia Cavalieri, per l'acquisto a valore fittizio e gonfiato - vi è stata anche una delibera del cda di proporre l'aumento di capitale della IA - al fine di coprire l'ammanco di somme raccolte dal gruppo).
Con il ricorso denuncia:
1 - violazione art 179, in relazione artt. 171, 517 e 519 CPP 1930, perché in data 25.10.85 avanti al g.i., D'AN ha eletto domicilio presso il suo difensore avv. Di Pietropaolo, via Crescenzio 97. In data 1.3.90 confermava l'elezione. Il decreto di citazione in appello è stato invece notificato a Napoli, via Fiorentini 21, quale domicilio dichiarato, ed eseguito a mani di tal MB ON (non convivente) la notifica del decreto di citazione in giudizio di appello. Probabilmente l'individuazione del domicilio è stata fatta sulla scorta di una lettera raccomandata trasmessa in giugno 1985 al g.i.. Ma si tratta di dichiarazione senza effetto, posto che la sottoscrizione non era autenticata;
2 - motivazione apparente in relazione al reato associativo. La motivazione non dà conto degli elementi essenziali (quelli ritenuti sono irrilevanti) dell'associazione ed in particolare di una stabile organizzazione. E non distingue i criteri per stabilire se ciascun imputato, di cui non dimostra consapevolezza di contribuire attivamente alla vita dell'associazione ne' definisce il ruolo, sia un associato o mero concorrente nel reato fine. In particolare individua il comportamento sintomatico di D'AN nella conclusione di vari e rilevanti affari con LA in un significativo arco di tempo. Ma non dimostra che abbia previsto l'esito negativo delle operazioni (elemento in effetti inconcludente), postocché non partecipò a nessuna fase operativa, ne' ebbe nel gruppo, cui era estraneo, alcun incarico. Neanche l'improduttività degl'investimenti è dimostrativa della sussistenza di un'associazione per delinquere, nè dell'affectio societatis. E D'AN ha agito con la finalità di qui certat de lucro captando. Se la prevedibilità del precipitare della situazione si doveva desumere dai conteggi relativi agl'impegni della società, egli non poteva aver conto della foro complessiva inattendibilità, quand'anche in ipotesi concorrente nei falsi in scritture, relativi alle vicende TORRE LACHEA - ORTOGELA, e ciò anche se si sostenesse l'affare antieconomico per il gruppo Sgariata, sua controparte. L'affermazione che si era costruita un'associazione che consentisse la consumazione di truffe e falsi e bancarotte è tautologica, e D'AN è del tutto estraneo al meccanismo di raccolta ed ai reati propri. Inoltre, che il ruolo egemone di LA (a differenza di quanto ritenuto dal tribunale) non escluda che avesse bisogno di collaboratori, i quali (consulenti o dirigenti) all'evidenza non potevano nutrire illusioni sul buon esito dell'operazione, ed insomma non potevano non sapere (elemento in sè erroneo per lo schema di riferimento alla cd. "responsabilità di posizione"), è argomento che non ha a che fare con D'AN. E va precisato che l'ultimo elemento, quello temporale, non aggiunge alcunché, ma appunto rientra nello schema della reiterazione e del delitto continuato. È apparente anche la motivazione circa la sottrazione e falsificazione di scritture contabili (mancata indicazione di fatti di gestione, aggiustamentì e ricostruzioni ad hoc delle scritture), e comunque D'AN è estraneo ai fatti. Se infine si considera che LA e complici riuscirono a perpetrare il misfatto nonostante la presenza pressocché continua di organi di controllo, sia alla EN che alla ZA, non si vede come potesse ritenersi la consapevolezza di D'AN, quando già il sapere non significa per sè prova logica dell'associazione ne' della partecipazione. Finalmente la sentenza non ha rilevato che, esclusa la qualità di promotore ed organizzatore di D'AN (non è indicato in tal senso sub A), non avendo accertato quando il reato si sarebbe consumato e, concesse generiche, il reato è prescritto. 3^ - analoghi rilievi propone in relazione al reato di bancarotta: è apodittica per genericità la premessa generale in motivazione, che l'impossibilità di restituire le somme percepite dai fiducianti e la tenuta irregolare delle scritture del gruppo comportino, necessariamente, la configurabilità del concorso in bancarotta di ZA di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni, richiedendosi soltanto la piena coscienza della distrazione dei beni che esse implicavano. D'AN era estraneo al meccanismo e non poteva prevedere alcunché ne' teneva scritture contabili. La motivazione si basa sulla responsabilità di posizione. Nè dimostra che D'AN sia amministratore di fatto, posta la sua estraneità alla gestione del gruppo.
Circa la sua posizione, la premessa maggiore del sillogismo e quella di fatto non sono in rapporto di consequenzialità logica: non dimostra il concorso "l'aver concluso con LA vari e rilevanti affari in un significativo arco di tempo". Le operazioni consistono nella cessione del pacchetto azionario IA e della società OR per 28 miliardi. Ma circa la prima, D'AN è stato prosciolto in istruttoria con formula piena, e l'illazione ulteriore è palesemente illogica. Dalla seconda operazione D'AN non ha tratto alcuna utilità, se è vero che, secondo la stessa sentenza, aveva ricevuto fittiziamente i 28 miliardi di CCT che, dal gruppo, sarebbero dovuti essere trasferiti a EC e poi restituiti all'OT. La sentenza stima che l'operazione è stata compiuta per coprire somme altrimenti destinate e, perciò D'AN avrebbe contribuito all'operazione di copertura. Ma non è così (a questo punto il ricorso, con riferimento a documenti offre una diversa e dettagliatissima ricostruzione dei fatti per porre in luce l'erroneità del disconoscimento delle ragioni difensive circa la realtà dell'affare ed il valore delle società) e sostiene la distorsione interpretativa della richiesta lecita ed in buona fede dei 28 miliardi di CCT da EC a ZA. Il ricorso fa quindi leva sul fatto che l'inesistenza dei titoli è incontestata e non è riconducibile a D'AN, che è estraneo ad eventuali finalità simulatorie, tanto più che al 31.5.84 la EC non li aveva ricevutì, ed anzi aveva cercato altrimenti di recuperare in parte il dovuto (
4^ - violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena, non potendosi ritenere corretta la quantificazione, trattandosi di un estraneo, a fronte di quanto applicato agl'intranei, per la quantità dei lesi e della plurimità di azioni, laddove D'AN avrebbe posto in essere una sola operazione, consistita in un contratto di cessione di partecipazione, peraltro ineseguito, mentre per il resto la sentenza è ancorata a frasi di stile. Finalmente la sentenza, che ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli di p.c. ha tuttavia, incoerentemente, superando la preclusione di giudicato, condannato l'imputato in solido a risarcire il danno. Con motivi aggiunti, ha denunciato:
1 - mancata contestazione del fatto per cui D'AN ha riportato condanna (violazione del principio di correlazione tra accusa, che si focalizza sulle condotte degl'intranei e sentenza che condanna D'AN quale extraneus);
2 - omessa motivazione in ordine agli elementi costitutivi del concorso in bancarotta (il motivo s'incentra sull'argomento che "ricevere somme a qualsiasi titolo da imprenditore in seguito dichiarato fallito non costituisce concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, neppure se il ricevente abbia il convincimento che ne possano restare pregiudicate le ragioni dei creditori" -
e sulla valutazione di efficienza causale e consapevolezza della qualità del soggetto proprio da parte dell'extraneus, stante la riconosciuta fittizietà dell'esistenza dei CCT);
3 - possibilità di configurare un'ipotesi di ricettazione fallimentare (laddove si voglia sostenere che il valore di OR non corrispondesse ai 28 miliardi);
4 - individuazione del tempus commissi delicti e cause estintive della pena (applicabilità dell'indulto
5 - erroneità nel giudizio di equivalenza (si tratta di una sola operazione).
BE HE
SO in 1^ grado, è stato condannato in appello per reati sub N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), con gen. preval. ad a.2, reclusione.
È stato amministratore di ER Imm.re dal 28.3.85 (succeduto a NI - v. proc. rito abbr.) e FO FI dal 30.11.84 (altre cariche sono state proposte dal commissario liquidatore nel novembre 1985).
È stato ritenuto responsabile in 2^ grado relativamente alla vendita di un garage della ER alla società G81 srl, per 470 milioni di lire. L'atto fu stipulato dal notaio Di CI, che gli rilasciò una ricevuta di LA, per la somma da costui trattenuta a fronte di asseriti ed inesistenti finanziamenti in conto capitale dalla ZA alla ER (LA utilizzò la somma per pagare rate scadute di un mutuo). L'operazione comportò distrazione e false indicazioni per la ER.
Con il ricorso si denuncia: nullità della sentenza per violazione di legge assoluto difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione. La sentenza non dimostra l'apporto causale di ER, quale extraneus, ne' che lui sapesse quanto fatto da LA con la complicità del precedente amministratore, e il tribunale l'aveva difatti escluso, ed anzi sottolineava che era l'unico amministratore ad aver consegnato denaro contante al commissario liquidatore e ad aver guidato una società non dichiarata insolvente. Tanto è ammesso dalla corte d'appello, che tuttavia contraddice erroneamente il rilievo con l'affermazione che ER conosceva gl'illeciti compiuti da LA e ad essi voleva compartecipare. La responsabilità è in sostanza ritenuta perché, vendendo un bene, ne avrebbe consentito la distrazione da parte del terzo, ancorché socio unico, e perché l'operazione sarebbe avvenuta dopo la revoca dell'autorizzazione ministeriale a ZA, che doveva esser nota a ER, tenuto conto dei suoi legami con LA e Di CI. Ma la prima proposizione non prova la consapevolezza di ER circa gì illeciti perpetrati dall'amministratore della società madre. La seconda è erroneamente fondata sul riferimento alla sua sostenuta funzione di direttore dei lavori in complessi immobiliari di ED imm.re, EG Costruzioni, AP, perché, come dimostrato in 1^ grado, non si tratta dell'attuale ricorrente, ma di altra persona che ha in comune con lui solo il cognome. ZI AR FU IC
SO in primo grado, è stato condannato in appello per reato sub N (esclusa aggr. 112 n.2 CP), C, D con gen. equival. ad a.4 reclusione.
Dal 15.5.84 al luglio '85. E' stato amministratore della UN, società che gestiva un servizio di aerotaxi, ceduta dal notaio Di CI (v. proc. rito abbr.) per L 1.100.000.000 alla EN nel 1982, che annotava un pagamento di 3 miliardi (capitale sociale sottoscritto) di cui 50 milioni di ZA, che poì succedeva in tutto alla EN. La società, nel maggio '85, fu oggetto di una trattativa di cessione, passando prima (in aprile) da ZA a EF (irregolarmente per carenza dei poteri formali degli amministratori LA e LE A.), poi al gruppo EL (varie quote a Sema, Termine, NT), che in cambio offriva garanzie per ZA al ministero dell'industria. Questo trasferimento, secondo i periti, e' fittizio e costituisce forma di distrazione, vuoi per carenza dei poteri dei cedenti (passaggio da ZA a EF), vuoi per prezzo assai inferiore al valore reale (dal gruppo a EL). A tanto, secondo l'accusa, avrebbe collaborato AC.
Il Tribunale l'aveva assolto, ritenendo reale la trattativa. Rilevava che in sede civile la vicenda era conclusa con una transazione tra TA, liquidatore della ZA e EL, che pagava 5.562.000, e cioè una somma corrispondente al pattuito per il passaggio, in tal modo consacrato, delle quote sociali UN alle società del suo gruppo (e in precedenza il tribunale di Lucca aveva sequestrato le quote su richiesta di queste ultime). E AC, non poteva impedire a LA il trasferimento delle quote, mentre era corretta la richiesta di EL (a riprova non inquisito a sua volta), cui aveva aderito, di rettifiche al bilancio per adeguare i valori patrimoniali al prezzo.
Tutt'altro ragionamento ha fatto la Corte d'Appello. Lo stesso AC avrebbe ammesso l'incertezza dell'operazione di cessione, prima in garanzia e poi in proprietà, delle quote UN al gruppo EL che, alla luce delle irregolarità, per assenza di firme dei cedenti o per carenza di poteri (LE A. in particolare) e delle contestazioni dello stesso LA (che impugnerà gli stessi deliberati assembleari per non esserne stato avvisato), sarebbe fittizia;
ed avrebbe collaborato a che essa avvenisse sotto costo, laddove la transazione del commissario liquidatore avrebbe avuto il solo fine di recuperare un bene sottratto, anche a costo di rinunce. Ed invero, nello stesso atto di transazione, si premette che è assolutamente simulato il trasferimento a EF da ZA e che ZA è da ritenersi il reale contraente. La responsabilità di AC non è esclusa neppure per la cessione precedente delle quote UN da Di CI, giacché lo stesso imputato ha ammesso che il bilancio al 31.12.83 è stato firmato da lui, e doveva essergli nota la rilevante divergenza tra il prezzo d'acquisto dichiarato e quello messo in bilancio, quale che sia stata poi la transazione. Finalmente, come da accertamenti peritali, circa l'appropriazione di capitali versati dal socio ZA, AC non ha annotato che i versamenti effettuati dalla società in conto capitale venivano acquisiti da Sema e A Termine il 25.4.85 e perciò, dopo la diffida del 30.5.85 di NT (socio pignoratizio), non avrebbe potuto attestare l'appartenenza ai nuovi soci UN dei versamenti in conto capitale per oltre 7,5 miliardi nell'assemblea straordinaria del 5.7.85. AC, infine, seppure in parte avallato dal collegio sindacale, ha azzerato artificiosamente il capitale UN (in contrasto con la stima della flotta).
Con il ricorso si deduce:
1 - violazione art. 524 n.1 CPP 1930, perché a) secondo l'art. 2479 CC, il trasferimento poteva aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta o dichiarazione nel libro soci sottoscritta dall'acquirente e controfirmata da un amministratore. Ciò è tanto vero che il presidente del tribunale di Lucca ha disposto il sequestro conservativo per 7 miliardi nei confronti della Gefis, dunque non era necessario alcun atto scritto come sembra ritenere la sentenza, e con i presunti accordi orali tra le società del gruppo LA e quelle del gruppo EL (il motivo è diffusamente argomentato a prendere le mosse dalle ragioni che spingevano LA alla cessione, e dunque a ritenerne la volontà di LA e l'impossibilità di AC di opporvisi, tra cui scritture private EF - A Termine e Sema, che contraddicono il presupposto dell'assenza di scritturazioni); b) la concessione tra Di CI e EN, a firma del precedente gestore dell'UN non incide sui valori di bilancio di quest'ultima, che non riguardano operazioni avvenute tra terzi estranei (i soci) rispetto alla società (erronea applicazione dell'art. 2424 n.10 CC nel testo allora vigente:
indicazione distinta in bilancio delle partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357, ma la società non deteneva proprie quote e l'operazione relativa a cessione tra soggetti non andava iscritta in bilancio); c) quanto alla simulazione ammessa nello stesso atto transattivo, AC era estraneo ai rapporti menzionati, ed in ogni caso la simulazione concerne il soggetto cedente (ZA è dissimulata da EF) non la vendita in sè; d) circa l'azzeramento di capitale, il principio di prudenza dell'art. 2425 CC implica che il valore contabile di impianti ed immobili non deve mai superare il prezzo di costo e giammai far riferimento al prezzo di mercato in un bilancio ordinario o di esercizio, come nel caso, a differenza del bilancio di cessione o straordinario (art. 2343 CC, che presume perizia);
comunque non v'è stato alcun depauperamento del patrimonio UN, mai dichiarata fallita, bensì diversa valutazione ispirata al codice civile e a direttive emergenti da verbale della g.f. e relazione del collegio sindacale che ha approvato l'assemblea 5.7.95 (segue dettaglio dei vari momenti, delle ragioni che spingono a valorizzare gl'indirizzi indicati e a screditare il parere del perito);
2 - violazione art. 524 n.3, in relazione art. 475 n.3 CPP 1930, a) per contraddittorietà di motivazione circa l'assunto che la responsabilità è temperata, perché la valutazione è in parte attuata dal collegio sindacale a seguito del verbale della G.F; b) per omessa motivazione delle ragioni di convincimento in ordine al capo C, che circa il falso in bilancio riguarda società tra cui non l'UN, laddove AC nulla sapeva e poteva sapere dei dati di formazione del bilancio di altre società del gruppo (e v. difatti assoluzione da capo A ed esclusione aggr. art. 112 n.2 CP); c) per omessa motivazione circa il capo N, vistocché l'UN non è mai stata dichiarata fallita, mentre la sentenza (pg. 84) si limita a rilevare che "doveva essergli noto" (e si tratta di società partecipata, onde va esclusa ogni inferenza sulle vicende della fiduciaria); inoltre non vi è stato depauperamento della UN, tanto più che i corrispettivi delle vendite degli aerei furono messi a disposizione dell'amministrazione straordinaria e che il passaggio delle quote di quest'ultima avvenne a seguito di contratti scritti e fissati bollati posti in essere dallo stesso LA;
d) è ingiustificata la dichiarazione di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti.
Il difensore delle p.c., s.p.a ZA, EN, NT, EF, tutte in l.c.a. ha presentato memorie a sostegno della sentenza impugnata, che analizzano le ragioni dei ricorrenti, per contrastarle.
motivi della decisione
A - Nelle sentenze di merito si ritiene che EN e ZA (come rilevato dagli organi di controllo) non hanno esercitato la funzione fiduciaria, cui erano state autorizzate, e che il denaro o i titoli dei fiducianti hanno costituito deposito irregolare. Perciò alcuni ricorsi (CI - rito abbreviato;
Di MA e D'AN - rito ordinario), in taluni casi escludendo la stessa applicabilità del regime di liquidazione coatta amministrativa, sostengono che i reati di bancarotta sono stati erroneamente ritenuti, perché la bancarotta ha per oggetto il patrimonio sociale, non i conferimenti dei contraenti, qualificati impropriamente fiducianti, mentre si tratterebbe di appropriazione indebita continuata. In effetti, i reati commessi in danno dei fiducianti, qualificati truffe, erano già stati dichiarati estinti per amnistia in istruttoria. E, quand'anche i versamenti dei fiducianti siano stati acquisiti a titolo diverso da quello istituzionale, non si può ritenere un concorso apparente di norme incriminatrici, perché, come è ovvio, i reati in danno dei conferenti sarebbero stati punibili ancorché le società fiduciarie non fossero state sottoposte a procedura concorsuale. Ma, intervenuta la liquidazione (che, data la loro funzione istituzionale, questo e non altro era il regime applicabile alla loro patologia), agli amministratori di diritto e di fatto ed ai concorrenti estranei sono stati correttamente imputati anche reati propri fallimentari, per ulteriori condotte di appropriazioni o distrazioni del patrimonio delle imprese, anche se frutto di truffe.
I ricorsi, a questo punto propongono a contrario un criterio di identificazione dell'oggetto del reato di bancarotta, sulla scorta della giurisprudenza civile, che afferma in via di principio la distinzione del patrimonio dell'impresa dai beni affidatile a titolo fiduciario. Tale criterio, ancorato alla causa negoziale, non è ovviamente disconosciuto dalla giurisprudenza penale. Ma questa che, alla luce della norma incriminatrice, ha di mira l'oggetto di un reato e cioè la condotta dell'imprenditore in relazione ai beni di cui ha disposto, è costante nel ritenere che a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso.
L'oggetto del reato s'individua dunque, sia dalla titolarità di rapporti giuridici nascenti da negozio, che dal possesso esercitato su beni o valori, e cioè oltreché dal diritto che attribuisce la facoltà di disporne, dal suo mero sintomo, onde persino la provenienza da reato implica l'attribuzione dei beni che ne sono oggetto al patrimonio d'impresa. In sintesi il principio è il seguente.
Il patrimonio di una società fiduciaria è distinguibile dai titoli dati in gestione dei fiducianti (cfr. già s.u. civili CED, rv. 438056 e 438059), che non passano in proprietà della fiduciaria se, oltre alla detenzione, la società non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene (cfr. in termini, sez.1 civ., 14.10.97, Modiano F.U.N.D.U.S., 508869, in relazione alla conseguente restituzione dei titoli ai fiducianti, in caso di l.c.a., e perciò già la giurisprudenza civile lascia intendere che la questione non concerne il titolo, ma l'esercizio di potere corrispondente ad un diritto). Tale facoltà è implicita nel possesso dei beni gestiti dall'imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita, che è o etto di reato fallimentare (v. già cass. pen. sez. V, 6.2.87, Modigliani, CED 175009). Pertanto, conseguita per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato (come precisato da cass. pen. sez. III, 3.4.92, Duval ed altri, CED 189802), dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta, la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Nel caso, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito (e v. sopra i rilievi ministeriali già circa la EN), si è rilevata, a monte della gestione dei fondi, l'atipicità dei contratti stipulati in nome della fiduciaria per reperirli. Essi prevedevano quale corrispettivo una remunerazione, dunque un interesse, come altrimenti previsto per le società di assicurazione, e perciò disponibilità e acquisizione al patrimonio sociale dei titoli conferiti, e gestiti come propri. Finalmente, la stessa atipicità degl'investimenti ha impedito, indipendentemente dai falsi, di rappresentare nelle scritture e comunicazioni sociali un rapporto tra partite passive ed attive tale da consentire la sostenuta distinzione patrimoniale. Il rilievo, che storicamente tali titoli spesso non sono materialmente passati per le casse di ZA, non serve ad escludere che abbiano fatto ingresso nei suo patrimonio, perché appunto la pertinenza è significata vuoi dalla titolarità di rapporti giuridici, che dai fatti di conseguente disposizione di quei beni in nome della fiduciaria, essendo impossibile dopo di essi distinguerli da beni già propri della fiduciaria. Peraltro, l'opposta tesi appare manifestamente infondata, sol che si rilevi, dal punto di vista della causa del conferimento, che la fiduciaria ZA (come già EN) era destinataria della raccolta verso corrispettivo, e che la destinazione al suo patrimonio, men che inficiata dal titolo di acquisto, è confermata dalla pacifica funzione di agenzia della società di raccolta, O.T.C.. Pertanto è irrilevante che gli assegni, prima di pervenire alla fiduciaria, fossero liquidati dalla stessa società di raccolta. Passando poi ai principi proclamati circa la responsabilità dell'amministratore di diritto o di fatto e dell'estraneo, le decisioni si riportano correttamente a giurisprudenza di questa corte (v. i riferimenti giurisprudenziali). E non risultano proposte censure di principio (salvo che su implicazioni dall'art. 40 cpv. CP, erroneamente tratte circa estranei all'impresa, di cui si dice oltre), ma questioni di motivazione, ancorché dedotte quali violazioni di legge.
In conclusione, i reati di bancarotta fraudolenta sono stati correttamente ipotizzati e ritenuti da entrambi i giudici di merito, fatta salva la valutazione delle singole responsabilità. B - Le sentenze impugnate individuano in via generale gli aspetti sintomatici dell'associazione per delinquere, senza riferimento alla struttura del reato, ritenendo incontroversa la premessa maggiore del sillogismo. Ma tanto talora implica, nella successiva analisi delle responsabilità per il reato sub A, la confusione degli elementi costitutivi del reato con i temi di prova. A fronte di questa motivazione, i ricorsi, a seconda dei casi, censurano la violazione di legge per insussistenza del reato associativo, perché sostengono, a stregua di quanto rappresentato, che al più potrebbe ravvisarsi il concorso nel reato continuato (v. ad es. ricorso D'AN) o, per converso, quando esclusa la responsabilità per l'art. 416 CP, l'incoerenza con la decisione di condanna relativa agli altri reati (GG, AN ed altri). La censura di mancata dimostrazione di sussistenza dell'associazione è infondata. La motivazione offre in via preliminare una sintesi di valenza del complesso indiziario, con riferimento agli elementi organizzazione - struttura - vincolo, e perciò ruoli dei singoli, programma di una serie indeterminata di delitti, adesione dei singoli al programma o affectio, ancorché non enunciati.
I singoli argomenti (prevedibile esito negativo dell'intera operazione - mancata correlazione finanziaria tra impegni e dimensione delle società del gruppo, ed antieconomicità evidente degl'investimenti - ruolo egemone, ma non preclusivo, di LA - entità del danno causato), si presterebbero a lettura equivoca, se la sentenza non li inquadrasse nella ricostruzione dell'intero meccanismo, prendendo le mosse dal rilievo dell'errore del tribunale, che ha escluso il reato associativo, per il ruolo egemone (dunque non esclusivo, ma dominante) di LA, la cui attività attraverso le società del gruppo non sarebbe di per sè criminosa, perché avrebbe bensi perpetrato una colossale bancarotta, ma attraverso accordi estemporanei, e senza collaborazione altrui, ne' stabile organizzazione.
Questa interpretazione è ripudiata dal giudice d'appello per l'evidenza che la funzione fiduciaria della società capogruppo, che è ragione di collegamento delle altre, è stata tradita in partenza. E lo ha correttamente dimostrato già con il rilievo che il motore dell'intera operazione, l'offerta dei P.A.G. in cambio di finanziamento, implicava collaborazione e organizzazione (allo scopo, in sè lecito, era preposta una società gruppo), ed ha cagionato una serie continua ed indeterminata di truffe.
Si trattava del nucleo di un programma di ampia ed indefinita portata, vuoi per la pluralità attuale e potenziale degli offesi, che per la sua durata nel tempo (sul punto efficacemente la motivazione sottolinea che la stessa promessa dei P.A.G., di entità rilevante, per ottenere i fondi è ragione della continuazione dell'operazione, che innescava la bancarotta per distrazione, per tempo indeterminato e cioè sino a quando i finanziamenti dei fiducianti non fossero cessati). E tanto è avvenuto attraverso una serie di fatti interdipendenti (a partire dall'immediata conversione dei titoli in denaro liquido a costi elevati), cui è stata conseguente la gestione del patrimonio avulsa da criteri di economia negl'investimenti in concreto operati (secondo la sentenza, la massima parte delle operazioni compiute è stata artificiosamente gonfiata, ed è servita da schermo per incanalare i fondi in altre direzioni) e nelle spese di apparato e rappresentanza (e perciò risulta realmente sintomatica la stessa entità del danno) e la copertura dei reali movimenti patrimoniali (da cui i falsi). In sintesi, la stessa atipicità dell'operato della società capogruppo, che per sè avrebbe anche potuto non essere penalmente illecita (e insomma il ragionamento del giudice di primo grado è valido in astratto), ha generato un circolo vizioso. Difatti i cd. P.A.G. sarebbero dovuti provenire da investimenti atipici (e cioè svincolati da quotazioni ufficiali) in beni che, riacquistati da società facenti capo allo stesso gruppo, e senza patrimonio proprio, e cioè per l'appunto finanziate con i conferimenti, avrebbero dovuto fornire il plusvalore per ripagare i fiducianti.
Orbene, se già sul piano strettamente economico, nessuna teoria o analisi di mercato può spiegare come sia possibile ottenere in questo modo un profitto lecito da redistribuire, su quello giuridico nessun amministratore del gruppo, che ne abbia preso conto, poteva seriamente attendersi una soluzione diversa dall'accaduto. Date le sistematiche distrazioni patrimoniali, era prevedibile l'insolvenza non appena il flusso dei fondi dei privati, conseguiti in modo penalmente illecito, si fosse arrestato. È, dunque la stessa connessione finalistica o consequenziale dei comportamenti di più persone, e perciò di plurime condotte di reato, culminanti in una colossale bancarotta, a dar conto degli elementi costitutivi dell'associazione (programma, struttura, mezzi, organizzazione, vincolo tra gli associati).
La sentenza, insomma, dimostra che la valutazione del Tribunale, incentrata sull'egemonia di LA, è elusiva, perché la stessa struttura imprenditoriale, in cui era articolato il gruppo, in sè lecita, risulta essere stata per il suo operato complessivo, l'organizzazione di molti per l'attuazione di un comune scopo criminoso. A riprova, gran parte delle operazioni incriminate è stata compiuta, con operazioni intrecciate di varie società, anche dopo i rilievi OB, le ispezioni ministeriali e la nomina di liquidatore, sebbene ciascun amministratore fosse tenuto a rispondere dei fatti di gestione propria, quale ne fosse l'implicazione della società capogruppo o dei soci di riferimento [proprio per la ragione dell'interdipendenza di diverse attività imprenditoriali, sul versante della tutela dei terzi, la L. 430/86 ha stabilito l'estensione della procedura l.c.a. delle fiduciarie alle collegate. La fiduciaria, difatti, mira al controllo di altre società, che costituiscono i suoi strumenti operativi. Ma, appunto, se il programma dei suoi amministratori è delittuoso, e l'apporto di quelli delle collegate risulta essenziale per la sua attuazione, non si può escludere il contributo di questi ultimi attraverso fatti di gestione specifica].
In conclusione il giudice di 2^ grado non erra nel ritenere che il programma delittuoso, come imputato, è il cardine intorno al quale ruotava l'intera struttura precostituita del gruppo e, perciò, in linea di principio, la responsabilità di coloro che vi hanno dato apporto consapevole, dall'interno delle società o dall'esterno. LA ne è stato l'ideatore. Ma chi ha gestito per tempo apprezzabile le imprese, o fornito loro ancorché dall'esterno un contributo essenziale e permanente ad operazioni chiave, è indiziato di adesione al programma, e cioè ad uno scopo di delitti indefinito nel tempo, ai quali risulta essere stata destinata un'organizzazione permanente, che si è appoggiata ad una per sè lecita struttura imprenditoriale di gruppo [è in astratto corretto anche ritenere che il partecipe non deve necessariamente essere portatore degli stessi interessi personali dei membri del gruppo societario, in relazione a fatti assunti quali sintomatici, come è altrimenti pacifico in materia. Poteva essere un consulente o venditore o compratore da taluna società, o gestore interessato di altri negozi (per esempio lo sconto dei titoli) e insomma controparte in qualsivoglia contratto, purché sapesse e volesse il suo operato quale momento essenziale di attuazione del programma delittuoso. Anche in materia di reato associativo, il movente personale è un prius del dolo, non un suo componente. L'affectio societatis, e cioè la consapevolezza del programma associativo e la volontà di contribuirvi, non diversamente che in qualsiasi altro caso, si desumono essenzialmente dalla condotta e dai suoi aspetti circostanziali. Insomma chi è stato consapevole del meccanismo e dell'entità del guasto che si sarebbe cagionato, contribuendovi con fatti concreti, ha aderito, anche se per motivi propri, al programma ideato da LA. Ed è indifferente che lo abbia fatto quando era già in corso di attuazione].
La motivazione dimostra in concreto l'associazione formata dai preposti in punti chiave del gruppo (v. LE A.) o, benché ad esso estranei (v. Di CI), disposti all'apprestamento di strumenti ordinari di questa enorme ed illecita partita di giro, per esempio lo sconto dei titoli dei fiducianti.
C - Le sentenze, come si dirà, risultano tuttavia erronee nell'esame di alcune posizioni. Quando più fatti imputati a taluno sono accertati quali essenziali per lo scopo criminoso, ne dimostrano concordemente la responsabilità per il reato associativo. Ma è anche vero che il concorso in taluno dei reati sub C, D e N non implica per sè la prova del reato sub A, se non concorda con altri elementi nel senso di cui all'art. 192/2 CPP. Di qui se risulta apodittico l'argomento dell'assoluzione dal reato sub A, per indurre contraddittorietà di motivazione, circa la dichiarazione di responsabilità per gli altri, è anche vero che il giudice d'appello, posto in luce quale sintomo del programma associativo, lo stesso rilievo obiettivo del Tribunale, che esso non poteva non sfociare in una colossale bancarotta, talora si lascia ingannare dal suo stesso linguaggio [la "colossale bancarotta" è (come pone in luce il tribunale) un insieme di fatti in danno del patrimonio d'impresa e della certezza dei suoi movimenti, che si è messo in conto di commettere indeterminatamente ed indefinitamente e che, in caso di inevitabile insolvenza, sarebbero stati qualificati fallimentari. Ma, appunto, quale programma indeterminato, non si identifica con nessuno di questi fatti storicamente individuati]. L'equivoco ha talora portato, nell'esame di talune posizionì, a confondere la il tema della prova del programma associativo con quello dei reati fallimentari, trascurando talora l'ovvia considerazione che se il concorso in un reato di bancarotta può essere sintomo del reato associativo, non è vero l'inverso. In sede specifica sarà precisato quando, per questo errore, non è stata fornita prova di responsabilità di talun imputato, per il reato sub A e quando gli elementi di prova della bancarotta sono stati letti erroneamente, prendendo le mosse dalla presunta adesione al programma criminoso del'l'associazione, anche da parte di chi, estraneo alle imprese del gruppo, è risultato con esse in rapporti estemporanei, ancorché interessato ad operazioni, per cosi dire, avventurose.
In sintesi risultano cagione degli errori talune illazioni dovute alla stessa intelligenza complessiva dei fatti, per cui il programma criminoso dell'associazione (che, per come individuato, concerne già l'epoca di attività della EN) è in particolare denunciato da operazioni di grosso impegno, poi tutte finite nel nulla (v. già le otto enucleate dal Tribunale, ma la Corte d'Appello efficacemente sottolinea che i periti hanno segnalato l'intera antieconomicità e irregolarità della gestione del gruppo). Queste sono state compiute per lo più nel momento chiave del passaggio autorizzato del patrimonio di EN all'altra fiduciaria, ZA (v. sopra: la sentenza impugnata rimarca che proprio in quel momento, e nonostante fossero presenti organi di controllo, le operazioni illegali continuavano). Poiché risultano mancanti rilevanti somme (v. relazioni del liquidatore e perizie), e gli ammanchi si ritengono dissimulati da contratti, spesso risultati incomprensibili agli stessi periti, il giudice d'appello ne ha ritenuto la simulazione e questa attuativa del programma dell'associazione, inducendone la responsabilità di estranei al gruppo.
Sennonché, quando la destinazione di queste somme risulta incerta, o è incerta la stessa ricostruzione e perciò la valenza di talune vicende (in particolare v. IA, nel senso ritenuto nella sentenza incurante del giudicato istruttorio, e OR), pur opinata una simulazione, non se ne può per ciò solo indurre, circa i contraenti esterni, ne' l'adesione al programma associativo, ne' lo stesso dolo del reato di bancarotta. Difatti l'extraneus, a differenza dell'autore proprio di reato fallimentare, non ha doveri istituzionali in relazione all'impresa, e non ha neanche ragione di volere che la controparte, amministratrice d'impresa, violi quelli propri, salvocché non si prefiguri la sua condotta come necessariamente incidente in quella tipica altrui. Ma lo stesso susseguirsi delle vicende e le perplessità rappresentate escludono l'univocità necessaria. Pertanto, in questi casi, la motivazione è manchevole già nel dimostrare che l'extraneus abbia voluto la sua condotta concausa dell'evento di reato fallimentare (sottrazione patrimoniale, falsi in comunicazioni sociali, etc.), sicché l'illazione di simulazione contrattuale, elemento da cui parte l'induzione, risulta tautologica, ancorché significativa della sussistenza di responsabilità quantomeno per bancarotta documentale del soggetto proprio.
Al riguardo, è necessario stabilire quale sia la contropartita che, da quanto dissimulato, l'estraneo ha avuto di mira con il suo contributo, e che essa non risulti in contraddizione con gl'intenti fraudolenti della controparte contrattuale nei propri fatti di gestione, per indurre correttamente la sua ragione di concorso nel reato fallimentare (casi FE, D'AN, Di MA, OZ). Questa premessa di principio esonera da ripetizioni in sede specifica.
1 - Passando all'esame dei ricorsi, sono inammissibili i seguenti ricorsi:
P.C. nei confronti del responsabile civile
Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce degli artt. 185 CP - 2047 CC, per le ragioni indicate nella sentenza impugnata.
Il Ministro dell'industria non è legittimato passivo, quale responsabile civile, perché il fatto per cui si chiede la condanna civile, omissione di controllo (circa l'attività fiduciaria delle autorizzate), è diverso da quello per cui è processo (associazione per delinquere, reati fallimentari e falsi societari dei privati). In altri termini il Ministro, ricorrendone gli estremi, potrebbe essere chiamato a rispondere delle conseguenze di un proprio fatto omissivo, ma non delle altrui omissioni , ne' tanto meno delle "altrui condotte" illecite.
Il ricorso sostiene (pg. 6): "vero è - ne' può essere altrimenti - che se il Ministero dell'industria avesse correttamente vigilato sull'attività delle società fiduciarie di LA e quindi sull'operato dei consiglieri di amministrazione .. i danni a terze persone non si sarebbero verificati". Ma con quel "vero è" assume apodittica prova di un'omissione, che non è il tema del processo, e in quel "quindi" si annida il travisamento della responsabilità di un organo dello Stato, per reati commessi da privati, di cui ben si presume la capacità.
BA
Il primo ed il secondo motivo postulano complessivamente una ricostruzione di fatto alternativa, e valutazioni (circa rapporti tra CI e la moglie, e la valenza di testimonianze) inapprezzabili in questa sede. Di più il secondo travisa manifestamente la motivazione, laddove altra è la tematica di prova del reato associativo (CI è stato assolto dal reato sub A), altra quella di bancarotta, circa la quale è impossibile assumere inconsapevolezza in via generale dell'incidenza della propria attività amministrativa. Quanto al terzo, è pure manifestamente infondato, tenuto conto di quanto la sentenza risponde, nel capoverso di pg. 104, alla doglianza che la questione è proposta per la prima volta nell'atto d'appello dei p.m. (cfr.: Va circostanza non è certamente nuova, come sostenuto dalla difesa, se si considera che la questione è stata già trattata dai periti in primo grado e che la qualità di amministratore della OA - implicata nell'acquisizione della Quota - è stata indicata nella stessa sentenza impugnatà). Ed ovviamente si tratta di tematiche oggetto di indagine istruttoria, poste a base del rinvio a giudizio.
2 - Sono fondati in tutto o in parte i seguenti ricorsi:
TA
Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. Si è detto, in via generale, che l'esclusione del reato associativo non contrasta con la dichiarazione di responsabilità per i reati di bancarotta. Difatti, se la partecipazione ad un'associazione può indursi dalla commissione di reati fine, ed è assiomatico il criterio inverso di deduzione della prova di responsabilità per questi ultimi dalla partecipazione all'associazione, il giudice di merito può correttamente escludere che il concorso in fatti di bancarotta sia univocamente sintomatico di responsabilità per il reato associativo, ma non derivare dall'assoluzione dal reato associativo l'esclusione della prova di responsabilità dal reato fine, salvo ricorrere a quei metodo deduttivo che si è rifiutato in partenza.
In effetti il ricorso avverte il paradosso, tant'è che, a fronte dell'incontestata sussistenza degli eventi di bancarotta, pone l'accento su una esclusione in via di principio della responsabilità personale di AN, che ricalca il ragionamento del giudice di 1^ grado (e insomma l'esautoramento dalla funzione ad opera di LA, dominus delle vicende del gruppo). Sennonché questo argomento è infondato in diritto, perché travisa il principio di responsabilità dell'amministratore di una società, ed in genere dell'autore di reato proprio.
Sul piano eziologico, all'amministratore si attribuisce, per la sua funzione istituzionale, a titolo di reato proprio, l'evento di bancarotta, e secondo l'art. 40 cpv. CP, se conseguente a fatto di gestione altrui, quando egli abbia inottemperato all'obbligo giuridico di impedirlo. L'eccezione fondata sulla limitazione generalizzata delle sue funzioni, da lui consentita, ma non autorizzata dalla legge, implica anche induzione del dolo, quantomeno eventuale, e cioè quale accettazione di rischio dell'evento verificatosi. Pertanto l'amministratore di una società non può accamparla, a dimostrazione della sua inconsapevolezza di talun fatto incriminato quale bancarotta, perché il mancato esercizio dei suoi poteri - doveri è esattamente il fatto da dimostrare e contro il quale è possibile solo l'eccezione che il suo controllo sia stato eluso in quel caso, lui inconsapevole. E questa è esattamente la ragione fondante di responsabilità dell'amministratore di diritto, prestanome o esautorato da quello di fatto.
Tanto premesso, l'argomentare del 1^ motivo relativamente ai reati di cui al capo N è infondato, mentre è generica e appunto elusiva la censura finale di indeterminatezza, a fronte dei fatti verificatosi durante il periodo di partecipazione di AN all'amministrazione della società, di cui la sentenza dà conto, vuoi in linea generale, che trattando specifiche posizioni. Viceversa, la censura è fondata in relazione ai reati sub C e D, che concernono società diverse. A queste, il principio menzionato, che va combinato con quello dell'autonomia giuridica delle singole imprese di un gruppo non si applica, perché concerne solo l'impresa di cui è chiamato a rispondere il soggetto qualificato, mentre va dimostrata dall'accusa, caso per caso, la strumentalizzazione della condotta tenuta quale amministratore di una società ai fatti specifici che concernono altre imprese di uno stesso gruppo. Orbene la motivazione dà per certa (e difatti non rappresenta elementi in contrasto) la carenza di informazione di AN, per cui pacificamente la sua responsabilità per questi reati va esclusa, ed eliminata la relativa pena, secondo il computo svolto in sentenza (il terzo motivo per quanto concerne questi reati è assorbito).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione si fonda proprio sulla valutazione contrapposta dei diversi indici di cui all'art. 133 CP. Il terzo motivo (v. anche D'AN), in relazione ai reati residui, è infondato. Già con s.u. 25.1.58 (Castagno, Giust. pen. 1958; II, 513, nota), si è stabilito che la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo dei delitti di bancarotta. Da allora la giurisprudenza è costante (cfr. sez. V, 28.1.76, Galli;
idem 9.6.87, Piromallo, CED, rv. 176143; sez.I, 17.1.95, FE, proprio in materia di indulto;
id. rv. 200019 e 25.6.96, rv. 205.164).
In sintesi, il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 L.F., giusto l'art. 238 s.L. è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione.
L'assunto teorico che la dichiarazione di fallimento è da considerarsi condizione obiettiva di punibilità, non sposta il problema. Difatti, parte della dottrina ritiene che la condizione obiettiva di punibilità, seppure estranea al fatto (condotta, evento in senso proprio, elemento psicologico), è elemento costitutivo dei reato, di cui la punibilità è carattere indefettibile. Altra distingue gli elementi essenziali della norma penale da quelli costitutivi di reato, e include tra i primi le condizioni previste dall'art. 44 CP. Ma non offre un'alternativa alla regola, ancorata al dato positivo di cui all'art. 158 CP, che quando è prevista una condizione obiettiva di punibilità, il tempo di consumazione del reato si computa a far data dal suo verificarsi. Pertanto, per quanto qui interessa, l'indirizzo giurisprudenziale risulta insuperato. Nella specie il tempo del commesso reato è successivo al termine di efficacia del DPR 865/86. ZI AR FU
Il ricorso è fondato. La condotta di AC è esaminata nell'arco di tempo tra due fatti, che la sentenza impugnata ritiene significativi.
Il trasferimento delle quote UN alla EF, da Di CI a LA, avvenne circa due anni prima che AC assumesse la carica di amministratore. E, senza provare una sua preventiva partecipazione all'accordo, è impossibile ritenere strumentale all'operazione la sua sottoscrizione del bilancio al 31.12.83. Onde il ragionamento svolto è tautologico.
Il secondo fatto consiste nel trasferimento delle quote da LA a EL (questi, in origine, avrebbe dovuto in cambio offrire garanzie per poco più di cinque miliardi al ministero dell'industria). In relazione ad esso AC giunse alle di missioni di settembre 1985, quando, nutrendo dubbi sulla regolarità di quanto rappresentato in assemblea, a fronte d'indugi di EL, richiesto di riscontri, si era già persino rivolto ad un legale (questo comportamento per sè è certo, ma il giudice di II grado lo ritiene implicitamente strumentale, senza dimostrarlo). La lettura della sua condotta, tra questi due estremi, risulta artificiosa. Già non è certo, ma solo ipotizzato, che il trasferimento a EL sia in sè fittizio. Difatti, in sede civile, il tribunale di Lucca dispose il sequestro delle quote, e vì fu transazione tra il liquidatore di ZA e EL, che si concluse con il pagamento di EL di oltre 5 miliardi, ed il liquidatore riconobbe che le quote di UN erano effettivamente passate a EF e da queste a EL e la simulazione, come rileva la difesa, risulta per tabulas circoscritta al cedente (ZA dissimulata da EF). E non è consentita l'induzione del fatto da provare, e cioè da un fatto che per se stesso esige dimostrazione, salvo dimostrare l'uno con l'altro eludendo l'onere probatorio.
Ma, per quanto interessa, AC, che peraltro non aveva titolo per intervenire nella cessione di quote tra soci, non risulta che vi abbia avuto parte, o che avesse titolo per consentirvi, essendo solo un amministratore.
Se poi non è per sè risolutivo che EL non sia stato a sua volta inquisito, e che è stato assolto anche chi ha preceduto AC nella stessa carica, e cioè in costanza delle operazioni compiute prima dell'assemblea, su cui si appunta l'attenzione della corte d'appello, queste emergenze, a fronte del successivo comportamento di AC, contribuiscono a confermare la sua estraneità alle manovre di LA. All'evidenza, il comportamento del ricorrente, che in assemblea accettò secondo il dettato dell'art. 2479 CC la prospettazione fattagli (non era in effetti necessario alcun atto scritto), e che dopo la verifica del libro soci, chiese spiegazioni, risulta proprio quello di chi, estraneo ad ogni accordo a monte, vuole aver conto della regolarità degli atti compiuti, nella misura per lui rilevante, ma non già di chi voglia assecondare altrui intenti fraudolenti. Analogamente, a fronte delle valutazioni fatte dalla G.F., e avutasi la surrogazione del collegio sindacale all'amministratore nella valutazione dei beni sociali, già a prescindere dall'indimostrata irregolarità formale dell'azzeramento, non si vede che parte abbia avuto in questa vicenda l'imputato.
In conclusione, checché sia realmente intercorso tra LA e EL, è evidente che lo stesso giudice di 2^ grado formula della mere supposizioni, sicché non solo è impossibile attribuire a AC responsabilità per reato proprio (tenuto conto delle palesemente fondate obiezioni di cui sub b nel ricorso, circa i capi C e D), ma anche una responsabilità per concorso in reato altrui (capo N).
DI AI
Il ricorso è infondato in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta, per le ragioni già dette in via generale, alle quali si fa espresso rinvio. Circa il primo motivo non è perciò altro da aggiungere. Risulta invece fondato il ricorso in punto di accertamento della responsabilità personale.
Il secondo ed il terzo motivo appaiono a prima vista apodittici, in quanto la sentenza concerne fattì contestati in un processo di vecchio rito, nel corso del quale si è svolta una istruzione formale puntualissma, che ha sottoposto alla difesa tutte le emergenze a carico, onde non si ravvisa astrattamente alcuna violazione di legge. Ma, in effetti, queste censure sono momenti (e, sul piano logico, un punto d'arrivo, non di partenza del ragionamento) di una sola questione di motivazione, e come tali appaiono alla fine rilevanti. Analogamente i motivi quarto, quinto e sesto frammentano quanto è oggetto di analisi in sentenza circa uno stesso punto e partono da un assunto teorico non condivisibile (si rinvia a quanto detto in premessa circa la ravvisabilità della bancarotta, rimarcando che la raccolta di OT è stata distratta dal patrimonio di ZA, giacché aveva quell'unica destinazione istituzionale, essendo OT solo agente della fiduciaria). Ma, nel11nsieme, la censura di motivazione risulta fondata, a stregua di quanto qui di seguito si rimarca.
La sentenza assolutoria di 1^ grado parte dal rilievo che Di MA è stato amministratore di OT per soli 7 mesi. Era bensì un esperto in materia. Ma appunto, quale amministratore, presa cognizione delle vicende societarie e del gruppo, nutrendo dubbi circa l'indirizzo gestionale, li manifestava per iscritto e, resosi conto che non avrebbe ottenuto risposta soddisfacente, si dimetteva. A fronte di tanto, in 2^ grado, la condotta del ricorrente è ritenuta costitutiva di reato a titolo di art. 40 cpv. CP, ed il dolo inteso come eventuale.
Ma la sentenza non dimostra tardiva la presa di distanza di Di MA, se non rifacendosi ad una veste o a qualità di esperto nel settore che non risultano correlate all'attività di amministratore. Inoltre, la corretta premessa teorica circa il principio di responsabilità dell'amministratore di diritto non è risolutiva nel caso, dal momento che, rispetto a ZA, Di MA era un estraneo, per quanto in predicato di divenirne presidente e per quanto OT fosse lo strumento più importante della fiduciaria. Nè il fatto che LA si sia servito in malam partem delle sue teorie e del suo prestigio risulta di qualche rilievo per la prova di responsabilità, se non si dimostra che lo stesso imputato anche perciò abbia contribuito alla strumentalizzazione di determinati fattì della società da lui gestita, in danno di ZA. Perciò anche l'essere stato in una commissione ministeriale di studio, salvo inferenze nelle vicende storiche per cui è processo, di cui non si dice, non risulta in alcuna misura funzionale all'argomentazione di prova.
Insomma, è indimostrato che Di MA abbia dato il suo contributo nell'impedire che le somme raccolte da OT pervenissero a ZA (ma v. la premessa di questa motivazione in punto di pertinenza al patrimonio di ZA), giacché non si dice al riguardo di alcun fatto specifico (di qui ritrova forza la censura proposta con i motivi 20 e 30). E se ci si riferisce al periodo della sua gestione, entrano appunto in giuoco le valutazioni del tribunale circa la sua brevità e la risoluzione finale, di cui non si spiega, se non per i riferimenti esaminati, il risconoscimento. Infine risulta gratuito, e ancor più nel caso, il riferimento alla vicenda IA. È difatti vero che il ragionamento di prova dei g.i. che ha portato al proscioglimento degl'imputati da altri reati non è per se stesso vincolante, al fine di escludere responsabilità per il diverso concorso in bancarotta di ZA (e v. posizione OZ nel procedimento di rito abbreviato). Ma, appunto, questo diverso reato si deve dimostrare sulla scorta di elementi di prova ad esso pertinenti, e concernenti l'operato specifico dell'imputato, ferma la definitività della decisione adottata in istruttoria.
Pertanto la motivazione non ha effettivamente dato conto dei risultati di prova che portano alla condanna di Di MA, e travisa le acquisizioni che l'hanno condotto a giudizio (ecco che l'argomentare iniziale del ricorso assume concretezza, al di là delle questioni di principio) onde, fuori di adesione acritica all'appello dell'accusa, non spiega, se non intuitivamente, il convincimento a base della riforma della sentenza di primo grado. È, dunque, necessario un nuovo esame, alla luce di tutte le risultanze acquisite. D'DR
Il primo motivo è infondato. Già in 1^ grado il decreto è stato notificato al domicilio suindicato e l'imputato è comparso senza nulla eccepire, ed ha reso interrogatorio nell'udienza del 6.3.94. Ciò posto, a mente dell'art. 171/2 codice abrogato, sono valide le successive notificazioni eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, ancorché insufficiente o inidonea la dichiarazione di quel luogo (ed era stato avvertito in istruttoria di tale implicazione di legge).
Il secondo motivo è fondato e parimenti il terzo, che è assorbente (v. in ipotesi, quanto già rilevato circa AN in relazione all'indulto) in punto di motivazione della responsabilità personale dell'imputato, fermo quanto si è detto in linea generale circa la sussistenza dell'associazione, cui si fa rinvio. Intanto il reato sub A, per quanto concerne D'AN sarebbe prescritto, per le ragioni indicate in via subordinata nel ricorso, ma, ex art. 129 CPP, va subito dichiarata la causa di proscioglimento nel merito. D'AN è esterno al gruppo incentrato sulla fiduciaria, e non è dimostrato per nulla inserito nella struttura associativa facente capo a LA. La sua posizione di portatore di interesse contrapposto, in singole contrattazioni, intesa quale motivo personale, non sarebbe per sè elemento tale da escluderne l'affectio societatis. Ma, semplicemente la sentenza non dimostra un suo contributo essenziale e duraturo per la vita dell'associazione, già perché, come nel caso Di MA, la sentenza trae argomento anche dall'affare IA, circa il quale (e v. sopra) non tien conto della decisione dei g.i. (e v. le censure mosse in proposito), e finalmente perché l'unica altra vicenda assunta quale sintomatica, sebbene di proporzioni rilevanti, l'affare EC - OR, non è elemento per sè solo idoneo alla dimostrazione del reato associativo, laddove il concorso in bancarotta, già secondo la motivazione offertane, risulta estemporaneo.
Circa la bancarotta (N), fermo quanto si è detto in linea generale relativamente alla corretta configurazione del reato, il concorso dell'extraneus, e l'infondatezza dell'argomento della non pertinenza dei conferimenti tramite OT al patrimonio di ZA, la motivazione risulta ancora manchevole nella dimostrazione della responsabilità personale. Il caso è emblematico di quanto si è detto in premessa circa la confusione della tematica di prova del reato associativo con quello di bancarotta, la duplicità o concatenazione di illazioni e la carente dimostrazione del dolo. Il giudice d'appello, prescindendo dal valore reale di OR HE e TO, che il tribunale a stregua di allegazioni della difesa non smentisce, ragiona così. Il fatto si colloca al momento del trasferimento della soc. EN alla ZA della massa fiduciaria/debiti, per oltre 87 miliardi (ottobre 83). Mancano all'appello quasi 28 miliardi. La prova del contributo D'AN, che, per parte sua, attraverso l'affare non avrebbe risolto i problemi di EC, trova la premessa nella supposizione che appunto l'affare è fittizio, vieppiù che il suo valore è incerto.
La sentenza rimarca che, contrariamente all'affermazione difensiva che LA non ha mai pagato perché i CCT non esistevano, in una lettera del 31.5.84 da EC (D'AN) a ZA (pg. 116) si dice: "Forniamo la presente per comunicarVi il nostro accordo a consegnarvi l'importo di lire 28.585.357.740 e riveniente dall'incasso dei CCT già in vostre mani con l'incarico di gestire per ns conto la somma in operazioni che man mano Vi indicheremo e/o ci indicherete". La sentenza ne induce che la lettera significa che EC ha dichiarato di aver ricevuto la somma di oltre 28 miliardi in CCT da ZA, cui la riconsegna. Perciò se fosse vero che D'AN non ha mai ricevuto i 28 miliardi ed era "ignaro" dell'inadempienza, non potrebbe essere vero che oltre cinque mesi dopo la stipula del contratto acconsenta a consegnare la somma a ZA, per di più per una gestione fiduciaria. La difesa sul punto assume la lettera come un tentativo di D'AN di parare l'inadempimento di LA. Ma, a riprova della sua interpretazione, la sentenza assume che il dr. IA (consulente contabile, fiscale ed amministrativo del gruppo di LA), conferma bensì che la somma era il prezzo pagato a EC per l'acquisto delle quote di OR, e tuttavia non è in grado di chiarire perché l'importo suddetto, trasferito da EC ad OT, non fosse stato annotato nelle scritture contabili di quest'ultima società (v. perizia Cavalieri). E ritiene risolutivo che D'AN non abbia mai chiesto ragione degl'investimenti. Pertanto, conclude, la SPrizione dei CCT deve essere imputata ad un accordo tra i due soggetti controllanti le rispettive società.
Sennonché tutto l'argomentare per la dimostrazione di concorso nella SPrizione dei titoli (il contratto è di dicembre 83) e perciò innanzitutto la stessa interpretazione della lettera (con cui all'evidenza D'AN scarica su OT il peso della sorte dei 28 miliardi e vi sono state delle controversie legali circa l'inadempimento di LA in seguito), si da escluderne la compatibilità con la tesi difensiva, reggerebbe se fosse certo che i CCT esistevano ancora all'atto del trasferimento tra EN e ZA (novembre 83), se si vuol ritenere che esistessero al momento della contrattazione di D'AN, e ancora in gennaio 1984. Ma quanto dovrebbe consentire l'induzione, a partire dai moventi di D'AN (i bisogni di EC), a finire allo scopo di LA (copertura nella vicenda IA, per la quale veramente i 28 miliardi sono SPriti) risulta ipotetico e incerto, anche per le ragionì rilevate trattando di altri imputati, a stregua di una ricostruzione non unitaria delle vicende, offerta a seconda delle posizioni esaminate (OZ e FE nel processo di rito abbreviato, Di MA e D'AN in questo, e ciascuno per sua parte). Orbene può anche essere brillante l'intuizione, ed il periodo in cui si verificano tutti questi fatti è dimostrato effettivamente significativo, ma è necessaria una ricostruzione unica ed intelligibile dei fatti, sempre procedendo da certezze e mai da illazioni per indurre, e poi far seguire la verifica delle responsabilità personali.
Pertanto circa il reato sub N, per quanto interessa la posizione di D'AN, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame. BE
Anche in questo caso la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Il Tribunale ha considerato che l'imputato fu amministratore della ER dal 28.3.85. Ed ha poi rilevato che dalla perizia contabile emerge che LA, con la complicità di NI (predecessore di ER), negli anni precedenti, aveva prelevato varie somme dalle casse della ER, facendo figurare contabilmente che erano state utilizzate per pagare il mutuo, fatto mai avvenuto. Solo nel 1985 pagò con i 470 milioni della vendita del garage. Il tribunale perciò conclude che le irregolarità della ER erano state perpetrate da NI che lo aveva preceduto nell'incarico. La premessa della c. a. è la stessa, ma la conclusione è che, se l'imputato ER ha accettato di firmare l'atto pubblico di vendita del garage, in cui si dava atto che gli acquirenti avevano già pagato in contanti, dando credito alle assicurazioni di Di CI sulla regolarità dell'operazione ed accettando la dichiarazione liberatoria di LA (aver utilizzato il denaro per pagare i mutui), è responsabile.
Ma tanto, anche alla luce del periodo in cui il fatto avviene (dopo la revoca dell'autorizzazione ministeriale a ZA) non dimostra che ER abbia consapevolmente voluto contribuire alla bancarotta di ZA, accettando che il denaro fosse trattenuto per le ragioni dette.
La motivazione spiega il convincimento di responsabilità in questi termini: "come ha rilevato il p.m., la circostanza non poteva non essere nota al ER tenuto conto dei legami di collaborazione che da anni lo legavano a LA e Di CI e che spiegano quindi la compiacenza del ER stesso nel firmare in modo così disinvolto atti a contenuto patrimoniale che hanno comportato la distrazione delle relative somme". Sennonché questa induzione è contraddetta, laddove la sentenza riconosce che in bilancio figuravano i versamenti delle rate di mutuo (v. pos. NI nel proc. abbreviato) e che ER, verificato poi che il credito non trovava rispondenza nelle scritture, si dava affannosamente alla ricerca presso la cassa di riSPrmio di Roma, per rintracciare gli estratti dei rimborsi dei mutui ricevuti dalla ER e pagati da LA. A fronte di tanto i legami e l'epoca del fatto non provano nulla, e vi è contraddizione nella dimostrazione del dolo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ZI ZA UL IC, in ordine a tutti i reati a lui ascritti, per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di D'DR RE, limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis CP, per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione. Annulla senza rinvio l'mpugnata sentenza nei confronti di TA HE, limitatamente ai capi C e D della rubrica, per non aver commesso il fatto, ed elimina la relativa pena di un anno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di AN. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Di AI DE e BE HE, in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti, nonché nei confronti di D'DR RE, limitatamente alla residua imputazione di bancarotta, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso di BA GI, che condanna alle spese del procedimento. Dichiara altresì inammissibili i ricorsi proposti dall'avv.to Paola Pampana nell'interesse delle parti civili (HI EN + 513) nei confronti del responsabile civile, il Ministero dell'industria e condanna le ricorrenti, in solido alle spese del procedimento. Condanna AN e CI, in solido, alle spese verso le parti civili, così liquidate: lire 5.426.000 per le società ZA, EN, EF ed NT, di cui lire 5.000.000 per onorario;
lire 3.000.000 per HI EN + 513, a titolo di onorario;
lire 2.000.000 a solo titolo di onorario per ES NS.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999