Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 luglio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1994 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3134Provvedimento: ADI CASSAZIONE031 34 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 13341/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron. 6540 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 1013 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN T ENZA - 5 MAR. 2001 per diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PUNTA VOLPE SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente 13000 CANCELLERIA 155 …Leggi di più...
- inefficacia atto·
- eventus damni·
- revocatoria ordinaria·
- opponibilità sentenza·
- art. 2901 C.C.·
- trascrizione azione revocatoria·
- art. 45 L.F.·
- art. 67 L.F.·
- revocatoria fallimentare·
- scientia decoctionis
- 2. Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/1999, n. 7814Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Udienza pubblica Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 22.3.1999 1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA 2. " Pierfrancesco MARINI Consigliere N.598 3. " Andrea COLONNESE Consigliere REGISTRO GENERALE 4. " Mario ROTELLA Consigliere N.22462/98 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsi proposti da p.c. (TEDESCHI + 513), rappr. Avv. P. Pampana e da 1) DI AI DE, n.2237 a Milano; 2) D'DR RE, n. 1.1.46 a Napoli; 3) ZI AR FU IC, n. 10.2.27 a Verona; 4) TA HE, n. 31.1.29 a Matera; 5) BA GI, n. 27.2.45 a Varese; 6) BE HE, n. 14.6.52 a Roma; avverso sentenza 11.7.97 C. A. Roma; - Sentita in u.p. la relazione fatta dal Cons. …Leggi di più...
- reati fallimentari·
- titoli e valori conferiti·
- patrimonio·
- oggetto di bancarotta fraudolenta·
- sentenza·
- tempo di commissione·
- individuazione del momento consumativo·
- conseguenze·
- società fiduciaria·
- amnistia o indulto·
- disponibilità anche in conseguenza di reato·
- amnistia·
- estinzione (cause di)·
- bancarotta in genere·
- bancarotta fraudolenta
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 521Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente - Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere - Dott. Laura MILANI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: ZO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 60/B/9, presso l'avvocato PLACCO GIOVAN VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOTTINELLI BERNARDO MARIA, FEDERICO DI MAIO, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro VISCONTEA COMMISSIONARIA SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro …Leggi di più...
- sussistenza·
- esclusione di responsabilità per il danno subito dal patrimonio della fiduciaria·
- configurabilità·
- esenzione da responsabilità anche per il danno subito dal patrimonio dell'altra società del gruppo·
- esclusione·
- gruppo di società fiduciaria·
- autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società del gruppo·
- amministratore della fiduciaria rivestente tale carica anche in altra società del gruppo·
- di capitali·
- verso la società·
- organi sociali·
- amministratori·
- società per azioni·
- responsabilità·
- società
- 4. Corte d'Appello Venezia, decreto 25/10/2021Provvedimento: N. 641/2021 V.G. La Corte d'Appello di Venezia Prima sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Domenico Taglialatela Presidente Dott. Caterina Passarelli Consigliere rel. Dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato il seguente DECRETO a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/10/21, nel procedimento iscritto al n. 641/2021 V.G. promosso da (C.F. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso in giudizio dall'avv. Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce al ricorso introduttivo; reclamante contro (C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari 1. E' istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell' articolo 82 della Costituzione , una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Palamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all' articolo 416- bis del codice penale .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 82 della Costituzione , e' il seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria".
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
- Il testo dell' art. 416-bis del codice penale (aggiunto dall' art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ), come modificato dall' art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e dall' art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' il seguente:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". - Art. 2. Composizione della commissione 1. La commissione e' composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. - Art. 3. Audizioni e testimonianze 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale .
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, puo' essere opposto il segreto di Stato.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni. Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' art. 366 del codice penale :
"Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione della professione o dell'arte".
La misura della multa e' stata aggiornata con gli aumenti disposti dall' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 , nonche' dall' art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
- Il testo dell'art. 372 del medesimo codice penale , come modificato dall' art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e' il seguente:
"Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni".