Sentenza 21 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2020, n. 22952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22952 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2020 |
Testo completo
22952-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2918/2020 MIRELLA CERVADORO -Presidente- UP 21/12/2020 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 28067/2020 IE RO NC TUTINELLI -Relatore - ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OU nato il [...] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC TUTINELLI;
udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso (conclusioni scritte) udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza 04/10/2019 del GIP del Tribunale di FORLÌ in relazione a fattispecie di rapina.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato DI KR con l'Avv. Roberto D'Errico articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine alla contestata rapina (capo 1). Secondo la difesa, non vi è la prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio dell'esistenza della res che si presume essere stata rubata e che non è mai stata rinvenuta e comunque gli atti posti in essere dall'imputato non sarebbero stati sicuramente diretti ad ottenere l'impossessamento di qualcosa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine alle contestate lesioni (capo 2). -La difesa afferma che essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non poteva ritenersi sussistente l'aggravante contestata e quindi non poteva ritenersi sussistente la possibilità di procedere d'ufficio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 cod pen. La difesa afferma che il danno andava considerato lieve essendo l'oggetto della condotta un paio di occhiali da sole e che vi sarebbe stato risarcimento del danno ad opera dell'imputato ricorrente anche se, per ragioni di opportunità, la dazione economica era stata posticipata a dopo l'udienza. Risulta infatti dal verbale del giudizio abbreviato la volontà espressa del SA e la remissione della querela della persona offesa rimanendo irrilevante che il quantum pattuito sia stato consegnato successivamente. -3. Il Procuratore Generale in persona del sostituto Franca ZACCO -ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto. In sostanza, le 2 ㅏ dichiarazioni della persona offesa possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489-01). Nel caso di specie in sede di ricorso non vengono articolate contestazioni né in ordine alla credibilità intrinseca del dichiarante né in ordine ai profili di credibilità estrinseca. Nemmeno si confronta il ricorrente con l'ulteriore specificazione dei giudici territoriali per cui le dichiarazioni della persona offesa risultano riscontrate dalle dichiarazioni dei due testi che hanno assistito all'aggressione e in particolare del teste TI che aveva affermato che "in quel frangente la vittima lamentò l'avvenuta sottrazione degli occhiali, che ricercava per terra".
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ribadirsi il consolidato principio di diritto per cui, in tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (Sez. 5, Sentenza n. 44555 del 28/05/2015 Rv. 265083-01). In conseguenza di tale principio, risulta irrilevante nel caso di specie, ai fini della procedibilità d'ufficio la - ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche posto che tale giudizio integra una valutazione quoad poenam e non si concreta nella negazione della sussistenza dell'aggravante medesima che pur minusvalente rimane idonea a - svolgere effetti penali.
4. Il terzo motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile.
4.1. La determinazione del danno economico operata dalla Corte è conseguenza della ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, come visto oggetto di contestazioni meramente labiali in sede di ricorso. Per il resto, sussiste sul punto una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che per tali caratteri non risulta - suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
4.2. Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod pen, risulta dagli stessi verbali richiamati dalla difesa e dalle esplicite ammissioni in sede di ricorso che il risarcimento è avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio con conseguente impossibilità di riconoscere l'attenuante stessa. Deve al proposito ribadirsi il consolidato principio di diritto per cui, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la 3 riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3 -, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Rv. 279270 - 01) 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Mirella Cervadoro) (Vincenzo Tutinelli) DEPOSTATO IN CANCELLERIA 10 GIU. 2021 IL GANE E R P U S 4