Sentenza 6 luglio 2009
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - non può ritenersi limitato ai contratti collettivi del settore privato, ma deve intendersi riferito, per la portata letterale della disposizione citata e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2009, n. 15815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15815 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8667/2007 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, IN VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AR AT;
- intimato -
sul ricorso 11498/2007 proposto da:
AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO - 15, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHI LUCA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 980/2006 della CORTE D'APPALLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2006 R.G.N. 1375/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2009 dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
udito l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per rigetto del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.6/5.7.2006 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da SA TO, dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di funzionario *C3*, dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 30.6.1998, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere somme a titolo di differenze maturate dall'1.7.1998 al 2.6.1999 a seguito dello svolgimento delle superiori mansioni di dirigente del Tribunale di Firenze.
Osservava in sintesi la corte territoriale che sin dal gennaio 1998 il \TO aveva svolto funzioni dirigenziali non nell'ambito della precaria funzione vicaria prevista per i dipendenti dell'ex 9 qualifica funzionale (e successivamente per la posizione *C3*), ma in via del tutto autonoma, in assenza del titolare non ancora nominato, con conseguente diritto al trattamento economico correlato alle funzioni di fatto espletate, da determinarsi tenendo conto della retribuzione di posizione (in quanto volta a compensare il lavoro insito nella posizione attribuita), ma non pure di quella di risultato (necessariamente conseguente al formale conferimento di un incarico).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia con due motivi.
Resiste con controricorso SA TO, il quale ha, altresì, proposto ricorso incidentale, illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, svolto ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3, il Ministero ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, del D.L. n. 9 del 1986, art. 2 conv. nella L. n. 78 del 1986, dell'art. 24 del CCNL del
Comparto Ministeri del 16.2.1999, del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5.4.2000. In particolare osserva che l'attribuzione al direttore di cancelleria delle funzioni di sostituto del dirigente, nel vigore del vecchio ordinamento, rientrava fra i compiti propri del profilo di appartenenza e, quindi, non costituiva svolgimento di mansioni superiori, prevedendo il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, sia la sostituzione del dirigente in caso di sua assenza o impedimento, sia la reggenza dell'ufficio in attesa della sostituzione del dirigente titolare.
Con il secondo motivo il Ministero prospetta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio osservando come la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare che tanto la retribuzione di posizione che quella di risultato costituiscono emolumenti accessori, che presuppongono il conferimento di un incarico.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale \C OR prospetta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL 5.4.2001 e "degli accordi sindacali" con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (TU) e all'art. 2103 c.c., nonché degli artt. 3, 24, 36, 72 e 76 Cost.. Osserva in particolare che l'art. 44 del CCNL cit. (confermato dalla contrattazione integrativa) , nel prevedere che l'importo annuo della retribuzione di risultato "non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita", ha, in realtà, voluto garantire ai dirigenti un trattamento economico minimo indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi previsti, e, pertanto, utilmente computabile nelle differenze del trattamento economico spettante.
1) Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Per come già affermato da questa Suprema Corte, il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e dei principi generali di tutela del lavoro (art. 35 Cost: art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) , nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che devono escludersi gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, laddove, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta lo svolgimento di mansioni dirigenziali (cfr, Cass. n. 22932/2008; Cass. n. 9130/2007). Si è, altresì, precisato che la situazione non risulta sostanzialmente modificata nemmeno a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione del personale attuata dall'allegato A del CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999, che, nel fare espresso riferimento, con riguardo alla posizione economica *C3*, a "lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare", prende a riferimento una ipotesi di portata più limitata rispetto alle funzioni di reggenza, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla maggiore retribuzione connessa allo svolgimento delle superiori funzioni dirigenziali esclusivamente quando il dipendente inquadrato nella qualifica *C3* abbia assunto solo temporaneamente tali funzioni in sostituzione del titolare dell'ufficio (cfr. Cass. n. 9130/2007; Cass. n. 16469/2007). L'applicazione di tali principi di diritto, che il Collegio ritiene di ribadire, determina il rigetto del motivo di ricorso in esame, che si fonda esclusivamente sull'assunto che, nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento professionale, l'attribuzione al direttore di cancelleria delle funzioni di sostituto del dirigente rientrasse, indiscriminatamente e senza alcun limite, e non solo in ipotesi straordinarie e temporanee, tra le attività proprie del profilo di appartenenza e che una sostanziale modificazione dell'assetto contrattuale si è realizzata solo col nuovo ordinamento, laddove in realtà, per come si è visto, è dato constatare una sostanziale continuità degli assetti professionali.
2) Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., ultima parte, non contenendo l'illustrazione del motivo la sintetica e chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione risulti omessa o contraddittoria ovvero inidonea a giustificare la decisione.
Requisito che non può ritenersi soddisfatto con la mera illustrazione del ricorso, ma attraverso una espressa ed autonoma indicazione riassuntiva del vizio di motivazione denunciato, e che, costituendo un quid pluris rispetto alla mera enunciazione ed argomentazione della censura, consenta al giudice, attraverso la sintesi della questione rilevante operata dal ricorrente, una immediata percepibilità della ammissibilità del ricorso (cfr, Cass. sez. 3, (ord) n. 8897/ 2008; Cass. sez. 3 (ord) n. 16002/2007). 3) Improcedibile è, infine, il ricorso incidentale, non essendo stati insieme allo stesso depositati, per come prescritto dall'art.369 c.p.c., comma 2, n. 4, i contratti e gli accordi collettivi posti a fondamento delle censure svolte.
Ritiene, infatti, la Corte che la norma in questione (introdotta del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7) riflette un onere documentale che non può ritenersi limitato ai contratti collettivi del settore privato, ma si estende, per la sua portata letterale e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico. Vero è che tale disposizione è simmetrica alla novellazione dell'art. 360 c.p.c., comma 2 n. 3, (nella parte in cui ha esteso i motivi del ricorso per cassazione alla denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro) e all'introduzione dell'art. 420 bis c.p.c., (con la possibilità del ricorso diretto in cassazione avverso le sentenze che decidono in via pregiudiziale una questione di interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo) e che tali nuovi riferimenti normativi trovano il loro immediato antecedente nella disciplina del pubblico impiego privatizzato (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 e art. 64) senza che, tuttavia, nell'ambito di quest' ultima, fosse reperibile una disposizione analoga a quella in questione, essendo, in tal contesto, la conoscibilità dei contratti collettivi pubblici assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8). Ma è proprio tale dato, a ben vedere, che conferma l'impossibilità di un'interpretazione riduttiva, dal momento che la norma posteriore, per il suo contenuto processuale e la sua conseguente portata generale, non formula alcuna distinzione ed introduce un onere documentale omnicomprensivo, facendo riferimento, secondo il senso letterale delle parole utilizzate, ad una nozione, quale quella di contratto o accordo collettivo, che risulta riferibile a tutti gli atti di autonomia collettiva, a prescindere dal settore - pubblico o privato - di riferimento. Il che appare coerente con l'obiettivo di fondo perseguito dal legislatore della riforma del 2006, preoccupato più che di rivisitare il paradigma del contratto collettivo, di razionalizzare il giudizio di cassazione, valorizzando la funzione di nomofilachia del giudice di legittimità, anche attraverso la conferma e la specificazione di un principio, quale quello di autosufficienza del ricorso, ritenuto da tempo funzionale a tale obiettivo.
In questo contesto, la previsione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che obbliga il ricorrente ad indicare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, si salda con quella dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che obbliga il ricorrente a depositare, a pena di improcedibilità, i relativi contratti o accordi collettivi, perseguendo un effetto normativo unitario, con l'imposizione di un onere composito, che fa carico al ricorrente di riprodurre nel ricorso la norma contrattuale oggetto dell'interpretazione contestata e di documentare con il prescritto deposito il testo contrattuale, nella sua interezza. Ben si comprende, pertanto, che l'esigenza di descrivere la regola della conoscibilità del contratto collettivo in termini compatibili con la peculiare natura del giudizio di cassazione si esprima attraverso una norma a carattere generale, che non consente di distinguere sulla base del settore (pubblico o privato) regolato e di valorizzare, almeno sotto questo specifico aspetto, la peculiarità del contratto di lavoro pubblico, per come ricostruibile sulla base di noti indici sintomatici (quale la speciale disciplina della rappresentanza negoziale o l'efficacia normativa generalizzata), in questa sede non influenti.
Per venire in rilievo in parte qua un complesso di esigenze, che riflettono la necessaria specificità e completezza del ricorso per cassazione (i cui motivi si vuole siano articolati con la compiuta enunciazione e documentazione di tutte le circostanze ed i fatti rilevanti), che restano, a ben vedere, insensibili rispetto alla natura (pubblica o privata) del contratto collettivo, mentre confermano, anche sotto aspetto, "l'obiettivo prioritario", perseguito dal legislatore, della razionalizzazione del processo di cassazione e della valorizzazione della funzione nomofilattica che compete alla corte di legittimità (così Corte Cost. n. 298/2007;
Corte Cost. n. 404/2008). Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: "la norma dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (introdotta dal D.Lgs. n.40 del 2006, art. 7), che impone al ricorrente di depositare, a pena di improcedibilità, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, determina un onere documentale che non può ritenersi limitato ai contratti collettivi del settore privato, ma si estende, per la sua portata letterale e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico".
Le spese seguono la soccombenza del Ministero ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso principale, dichiara improcedibile quello incidentale, condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00, per onorario, nonché spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009