Versione
18 luglio 1962
18 luglio 1962
Art. 13.
Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.
Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e' autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti temuti per legge debbono far fronte.
Possono essere assunti altresi' gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.
Per quanto riguarda le modalita' di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione del mutui occorrenti da parte della. Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634 .
Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.
Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e' autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti temuti per legge debbono far fronte.
Possono essere assunti altresi' gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.
Per quanto riguarda le modalita' di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione del mutui occorrenti da parte della. Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 29 luglio 1957, n. 634 .
Giurisprudenza • 1
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