Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4814 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, in riassunzione, ai sensi dell'art. 392 cpc, a seguito di rinvio con ordinanza della Corte di Cassazione numero
20468 pubblicata il 17 luglio 2023, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
1) (cf , 2) (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), 3) (cf , 4) C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf ), 5) (cf Parte_4 C.F._4 Parte_5
, 6) (cf ), 7) C.F._5 Parte_6 C.F._6
(cf ), 8) (cf Parte_7 C.F._6 Parte_8
), 9) (cf ), 10) C.F._7 Parte_9 C.F._8
(cf ), 11) (cf Parte_10 C.F._9 Controparte_1
), 12) (cf , 13) C.F._10 Controparte_2 C.F._11
(cf , 14) (cf Controparte_3 C.F._12 Controparte_4
1
(cf ), 17) (cf Parte_11 C.F._15 Controparte_6
), 18) (cf ), 19) C.F._16 Controparte_7 C.F._17
(cf ), 20) (cf Controparte_8 C.F._18 Controparte_9
, 21) (cf ) e C.F._19 Controparte_10 C.F._20
(cf ), , 22) Parte_12 C.F._21 Parte_13
(cf ), 22) (cf Parte_14 C.F._22 Parte_15
), 24) (cf ), 25) C.F._23 Parte_16 C.F._24
(cf ), 26) (cf Parte_17 C.F._25 Parte_18
), 27) (cf ), 28) C.F._26 Parte_19 C.F._27
(cf , 29) (cf Parte_20 C.F._28 Parte_21
), 30) (cf ), 31) C.F._29 Parte_22 C.F._30
(cf ), 32) Parte_23 C.F._31 Parte_24
(cf ), 33) (cf
[...] C.F._32 Parte_25
), 34) (cf ), C.F._33 Parte_26 C.F._34 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Centola (cf non indicato), Roberto Centola (cf non indicato) e Gian Luca Lemmo (cf non indicato), elettivamente domiciliati nello studio dei difensori in Napoli, Centro Direzionale Is.B/8, giusta mandati alle liti a margine dell'atto di citazione del 13/01/2000, dell'atto di appello del 3/01/2006, degli atti di intervento, del ricorso per Cassazione del 27/12/2010, del ricorso per Cassazione del 30.01.17, nonché a margine dell'atto di riassunzione per e Controparte_10
(per le comunicazioni: pec Parte_12 Parte_13
- ; Email_1 Email_2
appellanti in riassunzione
e in persona del pro tempore, ope Controparte_11 CP_12 legis rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf
, elettivamente domiciliata nei suoi uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 (per P.IVA_1 le comunicazioni: pec;
Email_3 appellata in riassunzione
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano
2 come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza numero 20468 pubblicata il 17 luglio 2023, la Corte di Cassazione, su ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli 3084/2016, accoglieva parzialmente il terzo motivo di impugnazione, rigettava i primi due, cassando la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
La Cassazione disponeva, con rilievo nel presente giudizio, quanto segue.
“Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa
Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir.
75/362/CEE. In applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve dunque riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all'art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione, ai ricorrenti che l'abbiano iniziata anteriormente al 1° gennaio
1983, sia che l'abbiano iniziata nel corso del 1982, sia che l'abbiano iniziata prima di tale anno.
Spetterà al giudice del rinvio, prima di procedere alla liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell'ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE”.
Con riguardo alla censura con la quale si criticava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva accertato il carattere equipollente delle specializzazioni effettuate dai medici che non avevano frequentato una scuola di specializzazione riconosciuta a
3 livello europeo o comunque istituita in almeno due paesi dell'Unione, la Corte ha affermato che “La censura è solo parzialmente fondata... giova altresì nuovamente puntualizzare che, con riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (ovverosia, con riferimento all'equipollenza) può bensì operare il principio di non contestazione
(determinando l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda), soltanto però a condizione che l'allegazione in fatto posta a fondamento della domanda sia stata specifica: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica.
Tanto premesso – e ribadito altresì che nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato – la censura in esame è fondata unicamente con riguardo alla critica concernente il rigetto della domanda proposta dai dottori
( , , Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8 Parte_13 [...]
, , , salvo altri) specializzatisi in Pt_14 Parte_15 Parte_24
“Igiene e medicina preventiva”, ai quali deve riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri dell'art.11 della legge n. 370 del 1999 ... è già stato reiteratamente riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva», osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione: in quelli anglosassoni con la denominazione
«Community medicine», specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975; in Francia con la corrispondente specializzazione in «Santé publique et médicine sociale», espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 ... È stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto
«corrispondente» (e non meramente «equipollente») alle categoria di specializzazione denominata «Community Medicine», inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e – a conferma di tale affermazione – si ricorda che la versione italiana della direttiva
93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria «Community Medicine», in parentesi,
l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come «Igiene e Medicina
Preventiva»”.
La Corte, infine, riteneva, altresì, fondate le doglianze afferenti alla specializzazione
4 in Oftalmologia poiché “... non solo il corso di specializzazione in parola, con la denominazione di “Oculistica”, è compreso nell'elenco di cui all'art.5 della direttiva n.
75/362/CEE ma, inoltre, e non è contestata la comunanza della specializzazione in
“Ophtalmology” a due o più Stati membri”.
Entro tale perimetro va valutata la domanda, riassunta nel presente giudizio, tempestivamente effettuata con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6 novembre
2023, col quale gli appellanti indicati in epigrafe rassegnavano le seguenti conclusioni:
“- accogliere l'appello come formulato e le conclusioni ivi rese, anche alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e nelle veci di Primo Giudice accogliere le richieste e conclusioni tutte, anche istruttorie, di cui all'atto di citazione e di appello nonché a quelle riportate nei relativi atti e verbali che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte con la condanna, altresì, previa declaratoria di responsabilità dello Stato, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche quelli relativi al mancato riconoscimento delle specializzazioni quale titolo concorsuale, quanto meno nella misura prevista dalla
L.370/99 per ciascun anno di corso in favore di ognuno dei comparenti, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, o, comunque, in quella somma maggiore o minore che
l'On.le Corte vorrà ritenere di sua giustizia spettante a ciascun comparente;
- condannare sempre e comunque esso convenuto al pagamento delle dette somme in favore degli istanti;
- condannare sempre e comunque l'appellato al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio di legittimità nonché del presente con attribuzione, ivi compreso il presente”.
Con comparsa depositata il 28 novembre 2023, si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato riproponendo l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto, chiedendo il rigetto della domanda formulata da , specializzato in Parte_16
Endocrinochirugia, non rientrante tra i corsi individuati negli elenchi di cui alle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, riconosciute da due o più paesi dell'Unione
Europea, invocando non liquidarsi rivalutazione monetaria e interessi.
Il processo, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo con ordinanza del
3 luglio 2024, per consentire diversa composizione del Collegio, poiché il Consigliere
5 Relatore era temporaneamente esonerato dal servizio.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti depositavano comparsa conclusionale e sia l'appellante che l'appellata memorie di replica conclusionali. Controparte_11
Con riguardo all'eccezione di prescrizione del diritto, per decorso del termine quinquennale, sollevata dalla difesa erariale, va osservato che sulla questione si è formato il giudicato con sentenza 21832/2013 della Cassazione con la quale, con efficacia vincolante nel presente giudizio, si è affermato che il termine prescrizionale ha durata decennale a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l
370/1999, rinviando il processo alla Corte territoriale, la quale provvedeva con sentenza 3084/2016, per la liquidazione del risarcimento del danno, se dovuto, sulla base del parametro di cui alla menzionata normativa.
Questa Corte, pertanto, sulla scorta e nei limiti del provvedimento di rinvio, deve, dunque, valutare il diritto, e in quale misura esso vada eventualmente compensato, dei singoli appellanti in riassunzione iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'anno
1982, al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria
82/76/CEE, per mancata corresponsione della remunerazione prevista per la frequentazione ai corsi, se comuni a due o più Stati membri.
Quanto alla posizione di , specializzato in endocrinochirurgia, la Parte_16 difesa appellante ha argomentato, con memoria di replica conclusionale, “che tutte le specializzazioni di coloro che hanno intrapreso il corso rientrano nelle Direttive
Comunitarie richiamate e, che, comunque, nessun motivo di ricorso venne all'epoca proposto sul punto, dovendosi pertanto ritenere la questione coperta dal giudicato, ivi compresa la specializzazione in endocrinochirurgia del dott. che Parte_16 in ogni caso è equipollente e/o comunque equivalente ed equiparata a CP_13
in virtù della normativa vigente, come dedotto e richiamato in atti”.
[...]
Come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, la specializzazione in
“Endocrinochirurgia” non rientra nell'elenco di cui alle Direttive CEE 75/362 e 75/363,
6 tant'è che l'appellante la definisce espressamente “equipollente” o “equivalente”.
Sul punto l'ordinanza di rinvio ha chiaramente statuito che “Spetterà al giudice del rinvio, prima di procedere alla liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell'ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE”. La Corte ha affermato, con riguardo alla censura mossa alla sentenza impugnata di non aver accertato il carattere equipollente delle specializzazioni effettuate dai medici che non avevano frequentato una scuola di specializzazione riconosciuta a livello europeo o comunque istituita in almeno due paesi dell'Unione, che “La censura in esame è, invece, infondata nella parte in cui critica il rigetto della domanda proposta con riguardo alle altre specializzazioni allegate come equipollenti a quelle indicate negli nell'elenco di cui agli artt.5 e 7 della c.d. Direttiva «riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE
... Ben vero, infatti, come si è già sopra osservato, l'accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi di merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione”.
L'esame delle questioni afferenti all'equipollenza o equivalenza dei diplomi di specializzazione è, pertanto, ormai preclusa e, con riguardo alla posizione del , Pt_16 la domanda va rigettata.
Peraltro, anche ove si potesse entrare nel merito, e ciò non è, dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 18/20 gennaio 2000, e della successiva memoria ai sensi dell'art. 183 cpc del 2 luglio 2001, l'equipollenza o equivalenza del diploma non risulta mai neanche allegata in punto di fatto né, conseguentemente, provata.
Con riguardo alle posizioni degli altri appellanti in riassunzione, i cui corsi di specializzazione sono, in effetti, tutti ricompresi nell'elenco di cui alle note Direttive
CEE, dunque, comuni a due o più Stati membri, i quali hanno, altresì, documentato la frequentazione e il conseguimento del titolo mediante produzione di certificazioni delle rispettive Scuole di specializzazione, diplomi, autocertificazioni, documentazione non
7 oggetto di contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, occorre fissare i principi generali in base ai quali dovrà essere liquidata la misura del risarcimento del danno.
Per consolidata giurisprudenza, e come richiamato anche dall'ordinanza di rinvio, il risarcimento deve essere determinato adottando come criterio di riferimento quello previsto dal legislatore con la L 370/1999 (disciplina applicata agli specializzandi iscritti ai corsi ante 1991/1992 che avevano proposto con successo ricorso al TAR), da considerare congruo - per la contiguità temporale e per la identità della situazione sostanziale – all'epoca delle formazioni in esame, e quindi utilizzando quale parametro per la liquidazione in via equitativa l'importo annuo di Lire 13.000.000, pari a € 6.713,94, somme sulle quali, trattandosi di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale a decorrere dalla data di messa in mora, nel caso di specie da individuarsi nella citazione in giudizio in primo grado del 18 gennaio 2000, non essendo stati prodotti precedenti atti di diffida (Cass. 1641/2020).
Procedendo all'esame delle singole posizioni:
1) si è specializzato in ortopedia, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_1 accademico 1982/1983, conseguendo il titolo in data 25 novembre 1986, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
2) si è specializzato in Chirurgia Pediatrica, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_19 accademico 1981/1982, conseguendo il titolo in data 22.07.1986 (4 anni), va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
3) si è specializzato in Psichiatria, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_2 accademico 1982/1983, conseguendo il titolo in data 22 luglio 1986 (4 anni), va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
4) si è specializzato in Oftalmologia iscrivendosi al corso nell'anno Parte_3 accademico 1983/1984 conseguendo il titolo in data 11 giugno 87, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
5) si è specializzato in Ortopedia iscrivendosi al corso nell'anno Parte_18 accademico 1982/1983 conseguendo il titolo in data 18 ottobre 1988, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 33.569,70 (5 anni);
8 6) si è specializzato in Psichiatria iscrivendosi al corso nell'anno Parte_4 accademico 1982/1983, conseguendo il titolo in data 30 novembre 1987, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
7) si è specializzato in Oftalmologia, iscrivendosi al corso Parte_5 nell'anno accademico 1987/1988, conseguendo il titolo in data 11.06.91, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
8) si è specializzata in Chirurgia Generale, iscrivendosi al corso Parte_6 nell'anno accademico 1981/1982, conseguendo il titolo in data 19.06.86, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
9) si è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Parte_23 iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981, conseguendo il titolo in data
22.12.86, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
10) si è specializzato in Oculistica, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_7 accademico 1980/1981, conseguendo il titolo in data 27.11.84, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 13.427,88 (2 anni);
11) , si è specializzato in Ginecologia ed Ostetricia, iscrivendosi al corso Parte_8 nell'anno accademico 1980/1981, conseguendo il titolo il 25 luglio 1984, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 13.427,88 (2 anni);
12) , si è specializzato in Oftalmologia, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_9 accademico 1985/1986, conseguendo il titolo in data 13.06.89, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
13) si è specializzato in Ostetricia e Ginecologia, iscrivendosi al corso Parte_10 nell'anno accademico 1981/1982, conseguendo il titolo in data 17.07.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
14) si è specializzato in Oftalmologia, iscrivendosi al corso nell'anno Controparte_1 accademico 1985/1986, conseguendo il titolo in data 13.06.89, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
15) si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscrivendosi al Controparte_2 corso nell'anno accademico 1983/1984, conseguendo il titolo in data 20.7.87, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
9 16) si è specializzato in Oftalmologia, iscrivendosi al corso nell'anno Controparte_3 accademico 1981/1982, conseguendo il titolo in data 2.7.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
17) si è specializzato in Medicina Interna iscrivendosi al corso Controparte_4 nell'anno accademico 1982/1983, conseguendo il titolo in data 27.11.87, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 33.569,70 (5 anni);
18) si è specializzato in Fisioterapia iscrivendosi al corso nell'anno Parte_25 accademico 1984/1985, conseguendo il titolo il 21.7.88 (4 anni), nonché in Ortopedia, iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1980/1981- 84/85, conseguendo il titolo il
28.1.86 (anni 3), va, dunque liquidata in suo favore la somma di € 46.997,58;
19) si è specializzato in Otorinolaringoiatria iscrivendosi al corso Parte_17 nell'anno accademico 1982/1983, conseguendo il titolo il 27.06.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
20) si è specializzato in Chirurgia Vascolare iscrivendosi al corso Parte_11 nell'anno accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 12.7.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
21) si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, iscrivendosi al corso Parte_15 nell'anno accademico 1984/1985, conseguendo il titolo il 21.07.88, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
22) si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscrivendosi al corso Controparte_8 nell'anno accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 19.07.84, va, quindi, riconosciuta in suo favore la somma di € 13.427,88 (2 anni);
23) si è specializzato in Oftalmologia, iscrivendosi al corso nell'anno Controparte_9 accademico 1984/1985, conseguendo il titolo il 9.06.1988, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
24) si è specializzato in Radiodiagnostica, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_22 accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 26.06.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
10 25) si è specializzata in Malattie Infettive iscrivendosi al corso nell'anno Controparte_6 accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 18.11.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
26) si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva iscrivendosi al Controparte_7 corso nell'anno accademico 1985/1986 – 88/89, conseguendo il titolo il 10.7.89, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
27) si è specializzato in Otorinolaringoiatria iscrivendosi al corso Parte_20 nell'anno accademico 1982/1983, conseguendo il titolo il 27.6.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
28) si è specializzato in Cardioangiochirurgia, iscrivendosi al corso Parte_21 nell'anno accademico 1988/1989, conseguendo il titolo il 30.09.93, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 33.569,70 (5 anni);
29) si è specializzato in Biologia Clinica, iscrivendosi al corso nell'anno Parte_26 accademico 1982/1983, conseguendo il titolo il 16.06.86, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
30) si è specializzato in Psichiatria iscrivendosi al corso nell'anno Controparte_5 accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 13.6.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
31) si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva Parte_24 iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1983/1984, conseguendo il titolo il 20.07.87, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 26.855,76 (4 anni);
32) specializzato in Igiene e Medicina Preventiva – Indirizzo Igiene e Parte_13
Medicina Scolastica iscrivendosi al corso nell'anno accademico 1981/1982, conseguendo il titolo il 15.7.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni);
34) si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva iscrivendosi al corso Parte_14 nell'anno accademico 1981/1982, –84/85, conseguendo il titolo il 15.7.85, va, quindi, in suo favore liquidata la somma di € 20.141,82 (3 anni).
Sui detti importi, come accennato, sono dovuti gli interessi in misura del tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.
11 Per ciò che attiene al regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, in relazione al quale possono applicarsi le tariffe previste dal dm 55/2014 e succ. mod. per i giudizi di valore indeterminabile di complessità media, con riguardo all'attività svolta dalle parti e all'esito solo parzialmente favorevole del grado, si determinano secondo i valori medi del corrispondente scaglione tariffario in € 1.242,53 per esborsi ed € 6.585,00 per onorari, compensate per la metà, ponendo il restante 50% a carico della oltre al 15% per rimborso forfettario delle Controparte_11 spese generali, cpa e iva, se dovuta, come per legge, distratte in favore dei difensori,
Avv.ti Angelo Centola, Roberto Centola e Gian Luca Lemmo, dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i medesimi criteri con riferimento ai valori minimi del richiamato scaglione tariffario, in € 804,00 per esborsi ed € 6.079,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, se dovuta, come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Angelo Centola, Roberto Centola e Gian Luca Lemmo, dichiaratisi antistatari. La complessità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla controversia consente di disporre la compensazione delle spese del grado nel rapporto processuale tra e l'appellata . Parte_16 Controparte_11
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, ai sensi dell'art. 392 cpc, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione numero 20468 pubblicata il 17 luglio 2023, proposto da e altri nei confronti di Parte_1
così dispone: Controparte_11
1) rigetta la domanda formulata da;
Parte_16
2) accoglie, per il resto, la domanda e condanna la Controparte_11
in persona del pro tempore a pagare le seguenti somme in favore
[...] CP_12 di:
1) € 26.855,76; 2) € 26.855,76; 3) € Parte_1 Parte_19 Parte_2
26.855,76; 4) € 26.855,76; 5) € 33.569,70; 6) Parte_3 Parte_18 [...]
€ 26.855,76; 7) € 26.855,76; 8) € Parte_4 Parte_5 Parte_6
26.855,76; 9) € 26.855,76; 10) € 13.427,88; 11) Parte_23 Parte_7
€ 13.427,88; 12) € 26.855,76; 13) € Parte_8 Parte_9 Parte_10
12 26.855,76; 14) € 26.855,76; 15) € 26.855,76; 16) Controparte_1 Controparte_2
€ 20.141,82; 17) € 33.569,70; 18) Controparte_3 Controparte_4 Parte_25
€ 46.997,58; 19) € 20.141,82; 20) € 20.141,82;
[...] Parte_17 Parte_11
21) € 26.855,76; 22) € 13.427,88; 23) Parte_15 Controparte_8 Controparte_9
€ 26.855,76; 24) € 20.141,82; 25) € 20.141,82 (3 anni); Parte_22 Controparte_6
26) € 26.855,76; 27) € 20.141,82; 28) Controparte_7 Parte_20 Pt_21
€ 33.569,70 (5 anni); 29) € 26.855,76; 30) €
[...] Parte_26 Controparte_5
20.141,82; 31) € 26.855,76; 32) € Parte_24 Parte_13
20.141,82; 34) € 20.141,82, oltre interessi in misura del tasso legale dalla Parte_14 data della domanda giudiziale;
2) condanna la in persona del pro Controparte_11 CP_12 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore degli appellanti in riassunzione, liquidate, per il giudizio di legittimità, in € 1.242,53 per esborsi ed € 6.585,00 per onorari, compensate per la metà, ponendo il restante 50% a carico della
[...]
e, per il presente grado, in € 804,00 per esborsi ed € 6.079,00 Controparte_11 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, se dovuta, come per legge, distratte per entrambi i gradi in favore dei difensori, Avv.ti
Angelo Centola, Roberto Centola e Gian Luca Lemmo, dichiaratisi antistatari;
compensa integralmente le spese del presente grado tra e la Parte_16
Controparte_11
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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