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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28651 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Morelli e Luca Parrilo del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Modena, indirizzi pec e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Broglia del Foro di CP_1 C.F._1
Ascoli Piceno, indirizzo pec: Email_3
-convenuto opposta-
Conclusioni: parte opponente: “ In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere della prova e per mero tuziorismo difensivo, si insiste anche in questa sede per l'ammissione dei capitoli di prova come articolati in sede di memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c., che di seguito si riportano: 1) Vero che è stata impossibilitata, fino al momento, causa mancato reperimento di alcuna banca o Parte_1 società disponibile ad acquistarli, a cedere, e conseguentemente monetizzare, i crediti oggetto del contratto di appalto relativo ai lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà del Sig. ubicato in Tavullia (PU), in Strada del Piano n. 24, cui fa Parte_2 riferimento la fattura n. 4 del 7.2.2024 emessa dalla ditta ? 2) Vero che i suddetti crediti sono tuttora presenti sul CP_1 cassetto fiscale di ? 3) Vero che l'operazione di cartolarizzazione dei crediti di tramite è Parte_1 Parte_1 Controparte_2 tuttora in corso e nulla è stato al momento incassato? Su tutti i capitoli si indica a teste la Sig.ra c/o In Testimone_1 Parte_1 via principale e nel merito: accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 7898/2024 - R.G. n. 19564/2024 - emesso dal Tribunale di Milano in data 29.5.2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti negli atti depositati: In via principale: 1) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
2) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.San Benedetto del Tronto, 13 giugno 2025
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7898/2024 del 4.06.2024, emesso dal Tribunale di Milano a favore di CP_1
1 per l'importo di euro 125.157,49 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavorazioni di riqualificazione energetica presso l'immobile di proprietà del committente Parte_2
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il credito azionato dalla subappaltatrice non è esigibile in quanto, alla clausola n. 4 del contratto di subappalto, le parti concordarono che B-110 avrebbe versato a i corrispettivi a quest'ultimo spettanti CP_1
entro il termine di 5 giorni dalla data in cui la società opponente avrebbe ricevuto il pagamento dei crediti ceduti dal committente principale;
d) la somma ingiunta non è a tutt'oggi esigibile in quanto a seguito del blocco operato dagli istituti di credito relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal c.d. non ottenne il pagamento di nessun credito relativo al cantiere oggetto Parte_3 Pt_1 del contratto di subappalto, neanche a seguito dell'avvio della successiva operazione di cartolarizzazione;
e) peraltro, il corrispettivo pattuito dalle parti nel contratto di subappalto era pari ad euro 85.967,75 iva inclusa e la clausola 4 escludeva costi aggiuntivi rispetto al prezzo onnicomprensivo;
di conseguenza, non può essere riconosciuto alla controparte l'importo azionato nella procedura monitoria pari ad euro 125.157,49.
Si è costituito tempestivamente in giudizio in data 4.10.2024, , chiedendo il rigetto CP_1 della opposizione, in quanto, da un lato, sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, il credito è esigibile, dall'altro, la titolarità dell'importo di euro 125.157,49 si desume dalle stesse fatture emesse dalla appaltatrice nei confronti del committente e dal quadro economico Parte_1 generale elaborato dall'ing. Per_1
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti.
All'esito della discussione orale e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. La parte ingiungente in qualità di subappaltatrice, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte di della fattura n. 4/2024 emessa in esito Parte_1 all'esecuzione, presso l'immobile del committente principale, lavorazioni di riqualificazione energetica.
2 La subappaltatrice ha allegato specificatamente di aver realizzato le opere commissionate da Pt_1
e di non aver ricevuto il pagamento del corrispettivo pari ad euro 125.157,49, portato dalla fattura n.
4/2024.
La parte opponente - che non ha contestato specificamente nè la sussistenza della fonte negoziale, né l'esecuzione delle opere da parte della società subappaltatrice - si è limitata ad allegare in via principale, entro il termine delle preclusioni assertive, che, ai sensi della clausola 4 del contratto di subappalto, il credito della subappaltatrice non è esigibile.
Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, l'inesigibilità del credito deriva dal fatto che B-
110 – in seguito al blocco generalizzato operato dagli istituti bancari – non ha ancora ricevuto la liquidazione dei crediti fiscali ceduti dal committente principale e che neanche la successiva operazione di cartolarizzazione avviata ha a tutt'oggi avuto esito positivo.
Orbene, la clausola 4 prevede che “Il corrispettivo sarà pagato all'impresa entro il termine di 5 giorni dalla data in cui riceverà il pagamento della cessione del credito d'imposta Pt_1 corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”.
Il contenuto letterale della pattuizione e la collocazione della stessa portano ad escludere che l'evento del “pagamento della cessione del credito di imposta” configuri una vera e propria condizione ovvero un termine di efficacia e conduce, al contrario, a ritenere che, con tale clausola, le parti avessero voluto disciplinare esclusivamente il tempo del pagamento.
Né in tale clausola, né nelle ulteriori clausole, né negli allegati al contratto, viene espressamente subordinata l'efficacia del contratto – il quale ha prodotto effetti dalla data della sottoscrizione attesa l'attività svolta e non contestata da parte attorea - al verificarsi “ del pagamento della cessione del credito d'imposta corrisposto dai beneficiari per l'esecuzione del contratto di appalto”, nè tantomeno viene previsto che la monetizzazione del credito di imposta costituisca una condizione per l'insorgere del diritto al compenso.
Tale interpretazione delle clausole contrattuali si reputa incompatibile con la previsione di una condizione, elemento accessorio dei contratti che si caratterizza per l'incertezza in ordine all'insorgere del diritto al corrispettivo, ma appare per l'appunto significativa della volontà delle parti di correlare soltanto il tempo dell'adempimento all'evento futuro sopra indicato.
A ciò deve aggiungersi che è fatto pacifico, non contestato a norma dell'art. 115 c.p.c., che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di subappalto: trattasi, quindi, di contratto tipico, a prestazioni corrispettive in cui il subappaltatore assume a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri l'obbligazione di eseguire, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del sub committente,
l'esecuzione di determinate opere pattuite.
3 Si è, quindi, al cospetto di un contratto che prevede obbligazioni corrispettive certe e determinate dalle parti: l'esecuzione delle opere da parte del subappaltatore fa sorgere il diritto a ricevere il pagamento dei corrispettivi pattuiti, poiché la loro corresponsione – per la natura del contratto stipulato tra le parti - non può essere subordinata all'avverarsi di alcun evento aleatorio.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte: (Sez. 2 - , Ordinanza n. 12115 del 06/05/2024 (Rv.
671487 - 01): “Il contratto d'appalto prevede la prestazione di un'opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso pagamento di un corrispettivo, cosicché, ove dalle emergenze di causa non consti che le parti, nonostante il nomen iuris, abbiano inteso concludere un contratto atipico aleatorio, l'espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata escludendo che all'appaltatore possa essere negato il diritto al corrispettivo, ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”
Alla stregua dei formulati rilievi, la controversia va risolta in applicazione delle regole stabilite dall'art. 1183 c.c.: a) in caso di termine pattuito sine die termine spetta al giudice stabilire un termine per l'adempimento tenendo conto della natura del contratto e della qualità delle parti, senza parti, senza necessità di proposizione da parte del creditore di una domanda autonoma, in quanto ritenuta implicita nella domanda di condanna al pagamento (cfr. Cass.civ. II, 21 maggio 2001
n.6909 in un caso di corrispettivo di contratto di appalto dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo); b) anche qualora manchi la previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, la parte adempiente non è sempre onerata dell'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ, ma in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. civ. II, 27 gennaio 2003 n.1149).
Il termine di adempimento può considerarsi, nel caso di specie, ormai spirato, tenuto conto della natura del contratto di subappalto, del notevole tempo ormai trascorso dal completamento delle opere eseguite e non contestate dalla sub committente, nonché della data della emissione delle fatture sia da parte della società appaltatrice al committente principale, sia da parte del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.
Sul punto, non vi sono motivi per discostarsi dalla recente Ordinanza n. 4037/2025 emessa in composizione collegiale dal Tribunale di Milano, sez. VII civile: “ (…) osserva al riguardo il
Collegio che la sopra riportata clausola n. 4 dei contratti di subappalto inter partes (interpretata secondo i comuni criteri ermeneutici previsti negli artt. 1362 e ss c.c.) sembra da intendere come clausola volta alla fissazione di un termine per l'adempimento (non essendovi elementi per ritenere
4 che le parti abbiano concluso contratti aleatori) e che il termine previsto risulta sostanzialmente indeterminato e, almeno in parte, rimesso alla iniziativa e alla volontà del subcommittente/debitore, con la conseguenza che nel caso concreto spetterebbe al giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la determinazione di un termine congruo per l'adempimento (termine che, ad una sommaria valutazione propria del presente procedimento, non può che ritenersi ormai elasso, trattandosi di
[... lavori conclusi al più tardi nel novembre 2023, secondo quanto risulta dalle fatture emesse dalla
Part
).”.
Parte opponente ha, altresì, allegato specificatamente che, come emerge dal contratto di Pt_1
subappalto, il corrispettivo pattuito dalle parti era pari ad euro 85.967,75 iva inclusa e non ad euro
125.157,49 e che lo stesso, a norma della clausola n. 4, venne qualificato come a corpo, fisso e invariabile, non assoggettabile a revisione.
Orbene, parte opposta, sulla quale gravava la relativa prova, non ha dimostrato di aver eseguito ulteriori opere rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, né che le stesse fossero da qualificare come varianti in corso d'opera necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera ex art. 1660 c.c.
In primo luogo, il c.d. quadro economico (doc. 11 fasc. opposta) è un mero file, privo di sottoscrizione e, comunque, non idoneo a provare l'esecuzione di opere in variante ex art. 1660 c.c. da parte del subappaltatore, rispetto a quelle oggetto del capitolato.
In secondo luogo, le fatture emesse dall'appaltatore nei confronti del committente (doc. 12 fasc. opposta), per un importo superiore rispetto al corrispettivo pattuito tra appaltatore e subappaltatore, non rappresentano la prova, neppure presuntiva, dell'esecuzione di opere aggiuntive da parte di
. CP_1
Difatti, la prospettazione di quest'ultimo tralascia di considerare che il corrispettivo minore spettante al subappaltatore – peraltro oggetto di pattuizione espressa tra le parti - rispetto a quello dell'appaltatore rappresenta il vantaggio economico che quale General Contractor, Parte_1 consegue dall'operazione economica di subappalto.
In terzo luogo, le prove costituende per testimoni sul punto (da 5 a 8) sono inammissibili in quanto genericamente formulate e valutative, come anche inammissibili i capitoli per interrogatorio formale in quanto non sono idonei a provocare la confessione su fatti rilevanti ai fini della decisione.
2. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma deve essere Parte_1
comunque condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore dell'opposta, della somma di euro 85.967,75 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 sulla base del decisum (euro 85.967,75), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione applicabile, attesa la natura documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7898/2024 del 4.06.2024;
2) condanna al pagamento, a favore della parte opposta, a titolo di corrispettivo, della Parte_1
somma di euro 85.967,75 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano Parte_1
in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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