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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Parte_1
Inghirami, n. 76, presso lo studio dell'Avv. Gina Carugno, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Carugno, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via Marsala, n. Controparte_1
18, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1725 del 01.12.2023, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 11.699,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di onorari per l'attività difensiva prestata.
Con comparsa di costituzione, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 2
Con istanza congiunta del 04.03.2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute alla composizione bonaria della controversia, con accordo transattivo puntualmente eseguito.
Conseguentemente, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, con note di trattazione e discussione della causa, confermando il raggiungimento di accordo transattivo per la definizione della controversia e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle convergenti prospettazioni delle parti e stante il pacifico raggiungimento di accordo per la definizione transattiva della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alla regolazione delle spese di lite, come congiuntamente richiesto dalle parti e stante il raggiungimento di accordo per la definizione del presente giudizio, le stesse devono formare oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Tivoli, 27.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Parte_1
Inghirami, n. 76, presso lo studio dell'Avv. Gina Carugno, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Carugno, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via Marsala, n. Controparte_1
18, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1725 del 01.12.2023, emesso per il pagamento dell'importo di Euro 11.699,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di onorari per l'attività difensiva prestata.
Con comparsa di costituzione, si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 2
Con istanza congiunta del 04.03.2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute alla composizione bonaria della controversia, con accordo transattivo puntualmente eseguito.
Conseguentemente, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, con note di trattazione e discussione della causa, confermando il raggiungimento di accordo transattivo per la definizione della controversia e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle convergenti prospettazioni delle parti e stante il pacifico raggiungimento di accordo per la definizione transattiva della controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alla regolazione delle spese di lite, come congiuntamente richiesto dalle parti e stante il raggiungimento di accordo per la definizione del presente giudizio, le stesse devono formare oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Tivoli, 27.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli