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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
29.05.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter ult. co. c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2338/2024, con contestuale motivazione
TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso come in atti dagli avv.ti Giovanni Battista Mascheretti e
Veronica Mezzasalma
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Elena Sica resistente
OGGETTO: malattia professionale - aggravamento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ritualmente notificato, agiva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell' , CP_1 impugnando il provvedimento con il quale l'Istituto – rigettando la domanda di revisione per aggravamento dallo stesso presentata nel 2023 – confermava la valutazione del 16% quale grado di danno biologico già riconosciuto nel 2021, quale conseguenza di malattia professionale.
L'istante affermava di aver svolto la mansione di ferraiolo dal
1998; in particolare, come dipendente dal 2007 al 2011 dell'impresa individuale Atiqi Sadic, dal 2011 al 2014 di Edil
Alpha in Treviglio, dal 2014 al 2020 dell'impresa Deafer in
Treviglio, da sempre esposto a fattori di sovraccarico per il rachide lombo-sacrale dovuti alla movimentazione di pesi ed a posture scorrette.
Il ricorrente presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale e l' riconosceva nel febbraio 2020 una CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 10% per
“Limitazione funzionale rachide lombare”, aumentata – nell'ottobre 2021 – al 16% a seguito di ricorso amministrativo.
Intanto il ricorrente, in data 02.10.2021 veniva licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica (già in precedenza il medico del lavoro lo riconosceva idoneo ma con limitazioni).
In data 01.09.2021, il ricorrente veniva assunto dalla Styl-comp s.p.a. e, a partire dal gennaio 2023 soffriva un incremento della sintomatologia dolorosa del tratto dorso-lombare (il medico competente formulava, quindi, giudizio di idoneità con limitazioni); formulava infruttuosamente domanda di revisione all' , rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria CP_1
chiedendo la condanna dell'Istituto a corrispondergli le provvidenze ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000 a fronte di un danno quantificabile nella misura del 23-24%, coma da stima del TP.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data CP_1
27.12.2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato stante l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravamento richiesto, riportandosi alle considerazioni del medico;
chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Sulla scorta delle richieste avanzate, il Giudice nominava il CT, dott. affinché appurasse “se il ricorrente risulta Persona_1 affetto dalle patologie indicate in ricorso e riconosciute dall' CP_1
indicando il grado di inabilità eventualmente derivato dalla malattia professionale riconosciuta dall'Istituto”, e rinviava la causa per discussione con le modalità della trattazione scritta, con il consenso delle parti.
***
Condivisibilmente il CT – alla cui relazione si fa espresso rinvio in quanto da considerarsi parte integrande della presente parte motiva – ha affermato:
“Esaminati atti e documenti di causa, visitata il ricorrente, inviata ai TP, con e-mail del 3/3/25 la bozza della relazione peritale ed assegnando termine fino al 23/3/25 per eventuali osservazioni, si ricava che il sig. è affetto da: "Discopatie lombari Parte_1
multiple ed ernia discale L5-S1 con sciatalgia bilaterale”. La patologia lombare è correlata all'attività lavorativa svolta. Allo stato attuale, considerando l'obiettività e gli esami radiologici visionati, viste le tabelle annesse al D.L. 38/00, il danno biologico
è pari al 19%. Per quanto riguarda la decorrenza, considerando
l'esito della RM lombo-sacrale del 3/12/24, che evidenzia la presenza di una nuova ed ulteriore (rispetto a quelle già presenti alla RM del 2020) protrusione discale a L2-L3, si ritiene che
l'aggravamento al 19% sia da riconoscere dal dicembre 2024”; conclusioni che incontravano l'assenso del TP ricorrente e le note critiche del TP , a cui però il CT rispondeva CP_1
congruamente.
Il TP affermava: “Esaminata bozza relazione del CT TT
, la scrivente ritiene di non concordare, ritenendo congrua la Per_1 valutazione del danno biologico effettuata dall poiché in CP_1 collegiale medica concorde del 30/9/2021 era stato già concesso
l'aggravamento dal 10 % al 16 %, tenendo conto che l'esame obiettivo effettuato in sede di CT è pressoché sovrapponibile a quello del 30/9/2021 che si riporta EO rachide lombare… Tenendo conto che la patologia a carico del rachide è una patologia a genesi multifattoriale, si segnala che per concedere un aggravamento successivo bisogna prendere in considerazione
l'esposizione a rischio sovraccarico rachide lombare, ma
l'assicurato a seguito della visita annuale del medico competente del 18/5/2023 ha avuto le limitazioni con cambio mansioni”.
Il CT confermava le proprie conclusioni e, seppur ipotizzando – indebitamente – che “non sempre gli operai si attengono rigidamente a tale prescrizione” [movimentazione di pesi entro i
7kg], ha chiaramente affermato che “l'aggravamento (rispetto alle precedenti valutazioni ed esami) delle discopatie lombari è evidente all'ultima RMN del 3/12/24, inoltre, anche considerando le limitazioni poste dal medico competente aziendale, trattasi comunque di attività lavorativa pesante che comporta
l'esposizione a posture incongrue del rachide…”; ciò basta a giustificare l'aggravamento nella misura accertata dallo specialista nominato, ovvero del 19% con decorrenza dal dicembre 2024.
L' sarà, quindi, tenuto a corrispondere le relative CP_1
provvidenze economiche con decorrenza dell'indennizzo dovuto ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e relativo D.M. di attuazione, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed interessi dal 121° giorno. Non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429 c.p.c. atteso che non si tratta di un credito di lavoro.
Stante la decorrenza dell'aggravamento solo dal dicembre 2024 (in corso di causa), si ritiene congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (le spese di CT che si pongono a carico del l' , si liquidano come da separato provvedimento). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a CP_1
corrispondere a parte ricorrente le provvidenze ex art. 13 d.lgs.
38/2000 relative alle patologie di cui al ricorso, considerando un danno nella misura del 19% a far data dal dicembre 2024; oltre interessi come per legge;
- compensa le spese di lite;
condanna, l' al pagamento delle CP_1
spese di CT (liquidate con separato provvedimento).
Così deciso in Bergamo, il 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
TT. Raffaele Lapenta