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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 23 settembre 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.466/2024 R.G.A.C.L., vertente TRA
rappresentata e difesa dell'avv. Cococcia Simone del Foro di Tivoli ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...] c.p.c., dalla dott.ssa Paola Iachini che si domicilia presso la sede in Via dell'Arcivescovado n. 6/8/10, CP_2 fax n. 0862-361325; PEC Email_1 RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Dichiara il diritto della ricorrente, alla fruizione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione della docente limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
- Condanna il ad attribuire al medesimo in riferimento agli anni Controparte_1 scolastici sopra indicati, detto beneficio;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente, , dopo aver premesso di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze dello stesso in forza di contratto di Controparte_1 supplenza sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannarsi il
[...]
[..
[...] al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. b) Condannare, in4.04.2025, fine, la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario..”
Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2024, si è costituita in giudizio l' Controparte_4
, deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse pretese e concludeva, quindi, chiedendo il rigetto
[...] della domanda.
All'odierna udienza, istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti, la causa, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo della sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Considerato che le implicazioni della questione posta sono molteplici, appare opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di 6 prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
2 L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
” CP_1
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea
è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L.
n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
Come noto, sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato e non al
3 personale docente a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli 9 impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare
«gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
4 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_5
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente 11 funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla
5 docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo (omissis)ro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando
6 svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso. Ma sul punto si 13 tornerà di seguito, nella parte dedicata alla disamina delle supplenze temporanee, brevi e saltuarie, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della L. 124/1999.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre
2016, n. 22558).
7 Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto D.L. n. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo, ed in particolare al docente con supplenza annuale. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo,
a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Per quanto riguarda, invece, le supplenze brevi e saltuarie, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del
16.02.2024, in quanto, ancorché ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha dato atto della presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra i giudici di merito.
Ed infatti, per il Tribunale di (omissis) la connessione tra programmazione didattica e l'assegnazione dell'incarico di supplenza priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche;
questa circostanza non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto abbia durata almeno annuale. Per il Tribunale di (omissis), invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell'importo della carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte
8 nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l'attribuzione del beneficio, per l'intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.
A fronte di tali premesse la Prima Presidente della Corte di Cassazione, pur ritenendo che la varietà delle situazioni fattuali non potesse legittimare lo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., ha comunque ritenuto che i principi espressi nella sentenza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro valessero come linea guida orientativa.
In primo luogo, ha sottolineato che il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando come in tale contenzioso l'abuso era stato escluso, salvo che non fosse allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi fosse stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, 17 delegato dal legislatore al CP_17 , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata, nella pronuncia n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La Corte, come sopra ricordato, ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni”.
Dal contenuto del provvedimento appare, dunque, chiaro ed imprescindibile il collegamento che deve sussistere tra insegnamento annuale e programmazione della formazione a cui è funzionale la carta docente, la
9 quale, per definizione, non c'è negli incarichi temporanei, destinati a sopperire ad esigenze del tutto brevi e contingenti, salvo le situazioni di abuso che devono essere provate dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, il giudizio di piena comparabilità ai fini del riscontro di un trattamento differenziato e, quindi, discriminatorio ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, deve tener conto della scelta legislativa
– espressione di discrezionalità “normativa” non sindacabile in sede giurisdizionale – di delimitare il beneficio a chi compartecipa annualmente alla didattica.
Se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha di recente esteso la Carta docente, ai sensi dell'art. 15 d.l. 69/2023 cit.) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
Al riguardo appare estremamente significativo il richiamo effettuato alla sentenza del 07/11/2016,
n.22552 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in connessione con quanto espresso nella ordinanza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, in quanto funzionale ad affermare che una prestazione pienamente comparabile con i docenti di ruolo, che giustifica la rimozione del trattamento discriminatorio, può essere ravvisata nel caso di specie solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, a dispetto, invece, delle supplenze temporanee, per le quali manca quella necessaria programmabilità annuale ex ante.
Fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie.
Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Dai documenti di causa, risulta che la ricorrente ha prestato servizio di docenza come supplente, in quanto inserito nelle relative graduatorie per le supplenze e/o d'istituto.
Quanto al merito della domanda, si ritiene che la pretesa fatta valere dalla ricorrente debba essere limitata alle supplenze annuali o a quelle svolte fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 prestate in riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 rispetto alle quali sussiste effettivamente una situazione di comparabilità con i docenti di ruoli, tale da legittimare la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Di converso, per le ragioni esposte in punto di diritto, non può essere riconosciuta la pretesa al beneficio formativo per le supplenze temporanee, o comunque brevi e saltuarie, stipulate dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L. n. 124 del 1999 in riferimento all'a.s. 2019/2020, stante la diversità delle situazioni prospettate e considerata l'assenza di collegamento causale ex ante tra programmazione annuale della formazione e docenza.
Ne consegue che in mancanza di specifica allegazione circa la abusività del ricorso alle supplenze brevi, di cui era onerata la parte ricorrente, non è possibile affermare la piena comparabilità del servizio ivi svolto
10 con quello prestato dal docente di ruolo, mancando, appunto, quel collegamento programmatico tra docenza e formazione annuale. Sotto tale profilo la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
La domanda va, dunque, accolta limitatamente alle annualità nelle quali la ricorrente ha prestato servizio di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali non è dato dubitare della piena assimilabilità della sua posizione a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Di converso, non può essere accolta rispetto alle restanti supplenze, aventi natura temporanea, breve e saltuaria o stipulate per la sostituzione del titolare assente, per le quali manca, come sopra dedotto, quel nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Per tutte le considerazioni sopra esposte va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 limitatamente agli anni scolastici di svolgimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex articolo 4 commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna, per l'effetto, il
, in persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il CP_1 godimento, nel valore nominale di €.500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, rigettando per il resto la domanda.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, vanno integralmente compensate.
Sulmona, 23 settembre 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
11
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 23 settembre 2025 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.466/2024 R.G.A.C.L., vertente TRA
rappresentata e difesa dell'avv. Cococcia Simone del Foro di Tivoli ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
Controparte_1 [...]
Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis
[...] c.p.c., dalla dott.ssa Paola Iachini che si domicilia presso la sede in Via dell'Arcivescovado n. 6/8/10, CP_2 fax n. 0862-361325; PEC Email_1 RESISTENTE Definitivamente pronunciando ha emesso, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, mediante lettura della stessa, la seguente SENTENZA
- Dichiara il diritto della ricorrente, alla fruizione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione della docente limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
- Condanna il ad attribuire al medesimo in riferimento agli anni Controparte_1 scolastici sopra indicati, detto beneficio;
- Compensa per intero le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente, , dopo aver premesso di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze dello stesso in forza di contratto di Controparte_1 supplenza sino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannarsi il
[...]
[..
[...] al pagamento della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a Controparte_3 titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. b) Condannare, in4.04.2025, fine, la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario..”
Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2024, si è costituita in giudizio l' Controparte_4
, deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse pretese e concludeva, quindi, chiedendo il rigetto
[...] della domanda.
All'odierna udienza, istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti, la causa, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo della sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Considerato che le implicazioni della questione posta sono molteplici, appare opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di 6 prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
2 L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
” CP_1
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea
è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L.
n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
Come noto, sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato e non al
3 personale docente a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli 9 impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare
«gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
4 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_5
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente 11 funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla
5 docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo (omissis)ro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15
d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando
6 svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso. Ma sul punto si 13 tornerà di seguito, nella parte dedicata alla disamina delle supplenze temporanee, brevi e saltuarie, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della L. 124/1999.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre
2016, n. 22558).
7 Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto D.L. n. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo, ed in particolare al docente con supplenza annuale. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo,
a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Per quanto riguarda, invece, le supplenze brevi e saltuarie, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del
16.02.2024, in quanto, ancorché ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha dato atto della presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra i giudici di merito.
Ed infatti, per il Tribunale di (omissis) la connessione tra programmazione didattica e l'assegnazione dell'incarico di supplenza priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche;
questa circostanza non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto abbia durata almeno annuale. Per il Tribunale di (omissis), invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell'importo della carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte
8 nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l'attribuzione del beneficio, per l'intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.
A fronte di tali premesse la Prima Presidente della Corte di Cassazione, pur ritenendo che la varietà delle situazioni fattuali non potesse legittimare lo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., ha comunque ritenuto che i principi espressi nella sentenza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro valessero come linea guida orientativa.
In primo luogo, ha sottolineato che il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando come in tale contenzioso l'abuso era stato escluso, salvo che non fosse allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi fosse stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, 17 delegato dal legislatore al CP_17 , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata, nella pronuncia n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La Corte, come sopra ricordato, ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni”.
Dal contenuto del provvedimento appare, dunque, chiaro ed imprescindibile il collegamento che deve sussistere tra insegnamento annuale e programmazione della formazione a cui è funzionale la carta docente, la
9 quale, per definizione, non c'è negli incarichi temporanei, destinati a sopperire ad esigenze del tutto brevi e contingenti, salvo le situazioni di abuso che devono essere provate dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, il giudizio di piena comparabilità ai fini del riscontro di un trattamento differenziato e, quindi, discriminatorio ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, deve tener conto della scelta legislativa
– espressione di discrezionalità “normativa” non sindacabile in sede giurisdizionale – di delimitare il beneficio a chi compartecipa annualmente alla didattica.
Se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha di recente esteso la Carta docente, ai sensi dell'art. 15 d.l. 69/2023 cit.) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
Al riguardo appare estremamente significativo il richiamo effettuato alla sentenza del 07/11/2016,
n.22552 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in connessione con quanto espresso nella ordinanza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, in quanto funzionale ad affermare che una prestazione pienamente comparabile con i docenti di ruolo, che giustifica la rimozione del trattamento discriminatorio, può essere ravvisata nel caso di specie solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, a dispetto, invece, delle supplenze temporanee, per le quali manca quella necessaria programmabilità annuale ex ante.
Fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie.
Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Dai documenti di causa, risulta che la ricorrente ha prestato servizio di docenza come supplente, in quanto inserito nelle relative graduatorie per le supplenze e/o d'istituto.
Quanto al merito della domanda, si ritiene che la pretesa fatta valere dalla ricorrente debba essere limitata alle supplenze annuali o a quelle svolte fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999 prestate in riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 rispetto alle quali sussiste effettivamente una situazione di comparabilità con i docenti di ruoli, tale da legittimare la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Di converso, per le ragioni esposte in punto di diritto, non può essere riconosciuta la pretesa al beneficio formativo per le supplenze temporanee, o comunque brevi e saltuarie, stipulate dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L. n. 124 del 1999 in riferimento all'a.s. 2019/2020, stante la diversità delle situazioni prospettate e considerata l'assenza di collegamento causale ex ante tra programmazione annuale della formazione e docenza.
Ne consegue che in mancanza di specifica allegazione circa la abusività del ricorso alle supplenze brevi, di cui era onerata la parte ricorrente, non è possibile affermare la piena comparabilità del servizio ivi svolto
10 con quello prestato dal docente di ruolo, mancando, appunto, quel collegamento programmatico tra docenza e formazione annuale. Sotto tale profilo la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
La domanda va, dunque, accolta limitatamente alle annualità nelle quali la ricorrente ha prestato servizio di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, rispetto alle quali non è dato dubitare della piena assimilabilità della sua posizione a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Di converso, non può essere accolta rispetto alle restanti supplenze, aventi natura temporanea, breve e saltuaria o stipulate per la sostituzione del titolare assente, per le quali manca, come sopra dedotto, quel nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa.
Per tutte le considerazioni sopra esposte va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 limitatamente agli anni scolastici di svolgimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex articolo 4 commi 1 e 2, della L. n. 124 del
1999, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna, per l'effetto, il
, in persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il CP_1 godimento, nel valore nominale di €.500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente, rigettando per il resto la domanda.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, vanno integralmente compensate.
Sulmona, 23 settembre 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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