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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 913/2023 R.G., avente ad oggetto: “graduatorie ATA”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Rosaria Santina Sciotto;
- RICORRENTE -
contro
- Controparte_1 Controparte_2
e , in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3
rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò;
-RESISTENTI-
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
-CONVENUTO CONTUMACE-
E nei confronti di
1 tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del “Personale Amministrativo, Tecnico e
Ausiliario”, per l;
Controparte_3
CONTROINTERESSATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.02.2023, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' , l' Controparte_1 CP_5 CP_6
e l' , chiedendo il riconoscimento del punteggio di 6 per ogni
[...] Controparte_7
anno di servizio CIVILE svolto e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto, previa disapplicazione del D.M. 50/2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”.
Esponeva: che in data 17.05.2022 aveva presentato, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021,
tramite il portale telematico, domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA
24 mesi, profilo A.A. e profilo C.S. per l'anno scolastico 2022/2023; che a seguito della domanda alla stessa, sulla base dei titoli posseduti, le veniva attribuito il punteggio di
34,60 per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo AA- Assistente
Amministrativo; che era stata pertanto collocata al posto 48 della graduatoria permanente di prima fascia ATA;
con riferimento invece al profilo CS- Collaboratore scolastico, alla stessa veniva attribuito il punteggio di 10,75 e veniva collocata al posto 180 della graduatoria permanente di prima fascia ATA;
che dopo aver svolto servizio, dapprima presso una scuola paritaria e successivamente presso la scuola pubblica, in data 09.09.2022 la stessa sottoscriveva con l' , contratto di lavoro a tempo determinato in Controparte_7
qualità di personale ATA profilo Assistente amministrativo, dal 09.09.2022 al 30.06.2022.
Evidenziava che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, aveva arrecato (ed arrecava) alla stessa un grave nocumento in quanto la stessa si era vista
2 scavalcare nelle assunzioni a tempo indeterminato, da altro personale ATA con punteggio
(di fatto) inferiore.
Ciò premesso, parte ricorrente, stante la dedotta violazione dell'art. 569, comma 3, del D.
Lgs. n. 297/1994, dell'art. 52, comma 2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, chiedeva di riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza, il giusto punteggio per il titolo di servizio di civile espletato dal 01.08.2003 al 31.08.2004 e di attribuirle nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di I fascia del personale
ATA, pubblicate dall'I.C. Terzo di , valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad CP_4
un punteggio complessivo di: 40,00 con riferimento al profilo AA (assistente
Amministrativo), punti 16,15 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico ).
Il del merito- si Controparte_1 Controparte_8
costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
L' , nonostante regolare notifica del ricorso, rimaneva contumace. Controparte_7
Anche i controinteressati, cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
rimanevano contumaci.
Sostituita l'udienza del 14.01.2025 con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito.
****
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei controinteressati, che non si sono costituiti nonostante l'avvenuta notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni convenute.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , del quale Controparte_7
va comunque rilevato il difetto di legittimazione passiva. Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1
legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n.
3 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib.
Milano n. 2964/2015).
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato, in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di merito (vedi tra le altre (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023,
Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib. Frosinone sez. lav sent. n. 286/2023, Trib.
Roma sez. lav 4607/2023 Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022) che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un inferiore punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina, peraltro fornendo una corretta interpretazione delle pronunce della Cassazione previamente richiamate da questo
Ufficio a sostegno dell'accoglimento del ricorso- cui il ricorrente a sua volta fa richiamo- ritenendole irrilevanti con riferimento alle previsioni del D.M. 50/2021, in questa sede contestate.
La ricorrente con la domanda di inserimento nelle graduatorie di III^ fascia del personale
ATA concernenti la qualifica di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e
Collaboratore scolastico per il triennio 2021/2024 ha dichiarato di aver effettuato il servizio civile, non in costanza di nomina, dal 01.08.2003 al 31.08.2004.
Rileva che il ai sensi dell'allegato A del predetto DM n. 50/2021, sez. CP_1
“Avvertenze”, lett. A, pag. 17: a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”
e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano, a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti 0,60.
Il ricorrente contesta la legittimità di tale previsione.
Sul punto si annoverano numerose pronunce sia di merito che di legittimità nonché del
Consiglio di stato. In particolare con le sentenze 3432/2022 e 1720/22 il CdS ha riformato la sentenza impugnata e accolto il ricorso proposto
contro
: a) l'atto ministeriale n. 9256 del
18.03.2021 di trasmissione del DM n. 50/2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale AT. per il triennio scolastico 2021-23 ed era reso noto il rinnovo degli elenchi di nomina, b) il DM
50/2021 stesso, nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i
4 servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se «prestati in costanza di rapporto di impiego».
Il CdS ha ritenuto che «come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n.
8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n.
197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il
, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte CP_1
in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso “il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, “nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni”, sul presupposto che
“sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”. Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR La. nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte
5 di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati».
Anche la S.C. ha rilevato che «secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva CP_1
6 prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della
Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI,
18 settembre 2015, n. 4343);» (vedi Cass. L., 5679/2020).
7 Tuttavia le pronunce sopra richiamate fanno riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina:
l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 – e non 44/2001 – prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero «valutati solo se prestati in costanza di nomina», ed ugualmente il DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 («Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»).
Invece la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM
50/2021 allegato A ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, in tal caso viene valutato come servizio effettivo (6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, ed in tal caso viene valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici ( punti
0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs 66/2000.
Sicché il problema che si pone è dunque quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, e quindi comunque conformemente all'art. 2050 d.lgs.
66/2000.
La giurisprudenza citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000. Come ha affermato l'amministrazione: una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
L'orientamento finora assunto sulla questione deve quindi essere rivisto alla luce della sentenza del CdS 5218/2022 pubblicata il 29.12.2022, che ha affrontato la specifica questione oggetto di causa “facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n°2743 del 29 aprile 2020”.
Ha invero statuto il CdS “ Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
8 di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre
2017, n. 2612)”.
Il CdS ha dunque ribadito che “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
9 prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato, così conformandosi alla giurisprudenza di merito sopra citata, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Considerati in contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa e il mutamento dell'orientamento dell'Ufficio al riguardo in periodo successivo al deposito del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 15.01.2025
10 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 913/2023 R.G., avente ad oggetto: “graduatorie ATA”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Rosaria Santina Sciotto;
- RICORRENTE -
contro
- Controparte_1 Controparte_2
e , in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3
rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa
Alessandra Meliadò;
-RESISTENTI-
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
-CONVENUTO CONTUMACE-
E nei confronti di
1 tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del “Personale Amministrativo, Tecnico e
Ausiliario”, per l;
Controparte_3
CONTROINTERESSATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.02.2023, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' , l' Controparte_1 CP_5 CP_6
e l' , chiedendo il riconoscimento del punteggio di 6 per ogni
[...] Controparte_7
anno di servizio CIVILE svolto e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto, previa disapplicazione del D.M. 50/2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”.
Esponeva: che in data 17.05.2022 aveva presentato, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021,
tramite il portale telematico, domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA
24 mesi, profilo A.A. e profilo C.S. per l'anno scolastico 2022/2023; che a seguito della domanda alla stessa, sulla base dei titoli posseduti, le veniva attribuito il punteggio di
34,60 per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo AA- Assistente
Amministrativo; che era stata pertanto collocata al posto 48 della graduatoria permanente di prima fascia ATA;
con riferimento invece al profilo CS- Collaboratore scolastico, alla stessa veniva attribuito il punteggio di 10,75 e veniva collocata al posto 180 della graduatoria permanente di prima fascia ATA;
che dopo aver svolto servizio, dapprima presso una scuola paritaria e successivamente presso la scuola pubblica, in data 09.09.2022 la stessa sottoscriveva con l' , contratto di lavoro a tempo determinato in Controparte_7
qualità di personale ATA profilo Assistente amministrativo, dal 09.09.2022 al 30.06.2022.
Evidenziava che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, aveva arrecato (ed arrecava) alla stessa un grave nocumento in quanto la stessa si era vista
2 scavalcare nelle assunzioni a tempo indeterminato, da altro personale ATA con punteggio
(di fatto) inferiore.
Ciò premesso, parte ricorrente, stante la dedotta violazione dell'art. 569, comma 3, del D.
Lgs. n. 297/1994, dell'art. 52, comma 2, della Costituzione e dell'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, chiedeva di riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza, il giusto punteggio per il titolo di servizio di civile espletato dal 01.08.2003 al 31.08.2004 e di attribuirle nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di I fascia del personale
ATA, pubblicate dall'I.C. Terzo di , valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad CP_4
un punteggio complessivo di: 40,00 con riferimento al profilo AA (assistente
Amministrativo), punti 16,15 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico ).
Il del merito- si Controparte_1 Controparte_8
costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
L' , nonostante regolare notifica del ricorso, rimaneva contumace. Controparte_7
Anche i controinteressati, cui il ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
rimanevano contumaci.
Sostituita l'udienza del 14.01.2025 con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito.
****
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei controinteressati, che non si sono costituiti nonostante l'avvenuta notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni convenute.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , del quale Controparte_7
va comunque rilevato il difetto di legittimazione passiva. Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1
legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011;
Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n.
3 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib.
Milano n. 2964/2015).
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato, in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di merito (vedi tra le altre (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023,
Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib. Frosinone sez. lav sent. n. 286/2023, Trib.
Roma sez. lav 4607/2023 Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022) che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un inferiore punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina, peraltro fornendo una corretta interpretazione delle pronunce della Cassazione previamente richiamate da questo
Ufficio a sostegno dell'accoglimento del ricorso- cui il ricorrente a sua volta fa richiamo- ritenendole irrilevanti con riferimento alle previsioni del D.M. 50/2021, in questa sede contestate.
La ricorrente con la domanda di inserimento nelle graduatorie di III^ fascia del personale
ATA concernenti la qualifica di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e
Collaboratore scolastico per il triennio 2021/2024 ha dichiarato di aver effettuato il servizio civile, non in costanza di nomina, dal 01.08.2003 al 31.08.2004.
Rileva che il ai sensi dell'allegato A del predetto DM n. 50/2021, sez. CP_1
“Avvertenze”, lett. A, pag. 17: a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”
e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano, a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti 0,60.
Il ricorrente contesta la legittimità di tale previsione.
Sul punto si annoverano numerose pronunce sia di merito che di legittimità nonché del
Consiglio di stato. In particolare con le sentenze 3432/2022 e 1720/22 il CdS ha riformato la sentenza impugnata e accolto il ricorso proposto
contro
: a) l'atto ministeriale n. 9256 del
18.03.2021 di trasmissione del DM n. 50/2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale AT. per il triennio scolastico 2021-23 ed era reso noto il rinnovo degli elenchi di nomina, b) il DM
50/2021 stesso, nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i
4 servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se «prestati in costanza di rapporto di impiego».
Il CdS ha ritenuto che «come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n.
8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n.
197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il
, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte CP_1
in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso “il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, “nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni”, sul presupposto che
“sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”. Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR La. nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte
5 di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati».
Anche la S.C. ha rilevato che «secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva CP_1
6 prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della
Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI,
18 settembre 2015, n. 4343);» (vedi Cass. L., 5679/2020).
7 Tuttavia le pronunce sopra richiamate fanno riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina:
l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 – e non 44/2001 – prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero «valutati solo se prestati in costanza di nomina», ed ugualmente il DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 («Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»).
Invece la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM
50/2021 allegato A ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, in tal caso viene valutato come servizio effettivo (6 punti/anno), oppure non in costanza di rapporto, ed in tal caso viene valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici ( punti
0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs 66/2000.
Sicché il problema che si pone è dunque quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, e quindi comunque conformemente all'art. 2050 d.lgs.
66/2000.
La giurisprudenza citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000. Come ha affermato l'amministrazione: una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
L'orientamento finora assunto sulla questione deve quindi essere rivisto alla luce della sentenza del CdS 5218/2022 pubblicata il 29.12.2022, che ha affrontato la specifica questione oggetto di causa “facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n°2743 del 29 aprile 2020”.
Ha invero statuto il CdS “ Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
8 di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons.
Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre
2017, n. 2612)”.
Il CdS ha dunque ribadito che “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
9 prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva,
l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato, così conformandosi alla giurisprudenza di merito sopra citata, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Considerati in contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa e il mutamento dell'orientamento dell'Ufficio al riguardo in periodo successivo al deposito del ricorso, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 15.01.2025
10 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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