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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.16724/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16724/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BOCCHIARDI GIANLUCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO il Parte_1 Parte_2
27/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 26 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14.02.2001, maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/05/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la SI.ra perda il cognome he per effetto del matrimonio Parte_2 Pt_1 aveva aggiunto al proprio.
ASSEGNA la casa coniugale di Pinerolo, piazza Foro Boario,1, in affitto, al marito, il quale conserverà
l'uso dei beni mobili, arredi ed ogni altra dotazione ivi esistente, dandosi atto che la moglie SI.ra portando con sé solo effetti di natura personale. Parte_3
DA' ATTO che il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vive Persona_2 con il padre che provvede esclusivamente al suo mantenimento ed alle sue necessità di vita.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato prima d'ora tutti i rapporti patrimoniali fra i medesimi e di nulla avere a pretendere a tale titolo.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
DA' ATTO che l'autovettura di proprietà del marito, tg. BS 850 DB, rimane di proprietà esclusiva del marito.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16724/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BOCCHIARDI GIANLUCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO il Parte_1 Parte_2
27/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 26 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14.02.2001, maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/05/2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la SI.ra perda il cognome he per effetto del matrimonio Parte_2 Pt_1 aveva aggiunto al proprio.
ASSEGNA la casa coniugale di Pinerolo, piazza Foro Boario,1, in affitto, al marito, il quale conserverà
l'uso dei beni mobili, arredi ed ogni altra dotazione ivi esistente, dandosi atto che la moglie SI.ra portando con sé solo effetti di natura personale. Parte_3
DA' ATTO che il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, vive Persona_2 con il padre che provvede esclusivamente al suo mantenimento ed alle sue necessità di vita.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato prima d'ora tutti i rapporti patrimoniali fra i medesimi e di nulla avere a pretendere a tale titolo.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
DA' ATTO che l'autovettura di proprietà del marito, tg. BS 850 DB, rimane di proprietà esclusiva del marito.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025. pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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