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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N.R.G. 1494/2023 promossa da
(C.F. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ADS ), P.IVA_2
domiciliataria in Venezia, Piazza San Marco, 63, fax n. 041/5224105, pec:
Email_1
ATTRICE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia CP_1 C.F._1
Silvestri (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Rovigo, via del Sacro Cuore, 3
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia CP_2 C.F._3
Giacometti (C.F. ) e Giulia Chiarato (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Rovigo, via del Sacro Cuore, 3
CONVENUTO
(C.F. ) residente a [...] C.F._6
Mignola Bassa n. 41
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. (d'ora in avanti, per brevità, ), premettendo di Controparte_4 CP_5 essere creditrice nei confronti di della complessiva somma di € 170.154,07, in CP_1 forza di cartelle e avvisi di accertamento, agiva in giudizio per sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti del contratto con cui il debitore donava un immobile di sua proprietà al figlio concluso il 06.07.2018 e trascritto presso Agenzia delle Entrate - Territorio - CP_2
Servizi di pubblicità immobiliare il 27.07.2018, R.G. 6141, R.P. 4335. In via subordinata, per il caso che l'immobile fosse stato alienato dal donatario, chiedeva la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Si costituivano in giudizio e i quali, seppur ciascuno con il CP_1 CP_2 proprio legale, svolgevano difese sostanzialmente sovrapponibili, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Eccepivano preliminarmente la prescrizione dell'azione revocatoria e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, la prescrizione e l'insussistenza dei crediti vantati da e la mancanza dei presupposti per CP_5 esperire l'azione revocatoria, in particolare dell'eventus damni e del consilium fraudis, dal momento che la donazione dell'immobile sito in Lendinara (RO), frazione Ramodipalo, via Cà
Mignola Bassa, 4, era stata posta in essere in adempimento all'accordo di separazione omologato il 14.03.2018 dal Tribunale di Rovigo, intervenuto tra e CP_1 CP_3
, genitori di all'epoca minorenne.
[...] CP_2
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 12.02.2025, previa riassegnazione del procedimento al sottoscritto magistrato, le parti discutevano oralmente.
2. Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
2 2.1. Venendo ad analizzare la controversia, deve essere valutata l'eccezione preliminare svolta dai convenuti costituiti circa la prescrizione dell'azione. Infatti, per espressa previsione legislativa, l'azione revocatoria è sottoposta alla prescrizione breve di cinque anni che decorrono, a mente dell'art. 2903 c.c., “dalla data dell'atto”, che nel caso che ci occupa è stato concluso il 06.07.2018 e trascritto il 27.02.2018, mentre l'atto di citazione è stato notificato il
25.07.2023 a e il 27.07.2023 a . CP_2 CP_1
Sotto questo profilo, si rileva che è pacifico in giurisprudenza che la disposizione appena citata deve essere interpretata, in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia a partire da quando l'atto diviene opponibile ai terzi (così Cass. n. 4049/2023 e C. App. Venezia, sez. II, 19/09/2023, n. 1852), il che si verifica solo al momento della trascrizione nei pubblici registri, che ha – nel nostro ordinamento in cui vale il principio consensualistico – proprio la funzione di rendere opponibile ai terzi l'atto posto in essere.
Il contratto di donazione dell'immobile sopra individuato è stato trascritto il 27.07.2018
(circostanza non contestata, oltre che documentalmente provata, cfr. doc. 7 attrice) e solo da quel momento decorrevano i termini per poter esperire l'azione revocatoria.
Individuato il dies a quo, si comprende, pertanto, che il periodo necessario alla prescrizione non si è concluso al momento della notifica ai convenuti dell'atto di citazione, stante peraltro il disposto dell'art. 149, ult. co., c.p.c. a mente del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, avvenuta pacificamente in data 14.07.2023.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza posto, da un lato, che l'attrice ha indicato e provato l'esistenza del credito che intende tutelare attraverso l'azione revocatoria e, dall'altro, che il suo esatto ammontare non è oggetto di domanda di condanna. Infatti, la funzione propria dell'azione revocatoria non persegue scopi restitutori né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a fornire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Ciò che il Giudice è chiamato ad accertare, allora, è la sussistenza dei presupposti propri dell'azione, mentre le azioni esecutive o conservative nei confronti dei terzi acquirenti possono essere esperite solo successivamente: la sentenza dichiarativa ex art. 2901 c.c. «non costituisce infatti titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo
a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che
3 può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale» (cfr. Cass. n. 11755/2018 e Cass. n. 5246/2016).
3. Tale suddetta eccezione in rito sollevata dai convenuti si collega in modo indissolubile a quella di merito relativa all'assenza del credito vantato dall'attrice per prescrizione, incertezza del suo ammontare e posteriorità rispetto alla donazione.
Passando, dunque, al merito della controversia, deve essere valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
3.1 La contestazione sulla sussistenza del credito vantato dall'attrice è infondata. Anzitutto si rileva che la prescrizione, genericamente dedotta, non può riferirsi alla totalità dei crediti di cui
è titolare, dal momento che essa vanta crediti per anni di imposta anche dal 2014 al CP_5
2018, che non risultano prescritti: sul punto, la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite n.
23397/2016 ha chiarito che «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”, per cui “i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio,
l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati»
(così, Cass. 10549/2019).
Dunque, i crediti erariali in oggetto, la maggior parte dei quali oggetto di avvisi di accertamento e di cartelle in atti (cfr. docc. 9, 10 e 11 attrice, erroneamente indicati come docc. 10, 11 e 12), sono sempre soggetti a prescrizione ordinaria, a meno che la legge disponga diversamente come, ad esempio, nel caso dei contributi previdenziali (la cui prescrizione quinquennale è prevista espressamente dalla legge). Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall' , poi, è Controparte_4 identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce.
3.2. In secondo luogo, quanto al requisito dell'esistenza di un credito, nell'azione revocatoria non è richiesta la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito dell'attore (Cass. n.
4 23208/2016) ma deve ritenersi sufficiente anche la semplice aspettativa, purché “prima facie” probabile, non pretestuosa (cfr. Cass. n. 11755/2018) e non dichiarata inesistente con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 12975/2020; Cass. n. 21100/2004).
Ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria, in altre parole, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente una mera ragione di credito, anche eventuale, e addirittura un c.d. “credito litigioso” o un'aspettativa di credito (cfr. tra le altre, Cass. 28141/2023). Tale considerazione si fonda sulla formulazione dell'art. 2901
c.c., che accoglie una nozione ampia di credito, comprensiva anche della mera ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Sul punto si rileva che le contestazioni dei convenuti in ordine alla duplicazione del credito contenuto nelle cartelle esattoriali e alla quantificazione del suo esatto ammontare esulano dall'accertamento che compete all'organo giudicante nel presente giudizio, posto che, alla luce di quanto sopra, l'azione non mira alla condanna dei convenuti al pagamento di una somma di denaro, ma a dichiarare l'inefficacia di un atto che può comportare, e di fatto ha comportato, il depauperamento patrimoniale del , a fronte di un credito esistente vantato da CP_1
CP_5
3.3. Quanto al requisito dell'atto di disposizione - inteso come quel negozio in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o costituendo su propri beni diritti a favore di terzi – non è contestato che CP_1
abbia donato al figlio con contratto del 06.07.2018, trascritto il
[...] CP_2
27.07.2018, l'immobile sito in Lendinara e identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 4 particelle: 201 sub 5, cat. A/2, cl. 2, vani 9,5; 201 sub 2 cat. C/6, cl. 1 mq 50; 218 cat. C/2, cl. 1 mq 309; 201 sub 4 BCNC ai sub 2 e 5; 235 sub 2 cat. A/10, cl. 1 vani 7,5 mq 217;
235 sub 3 cat. C/2, Cl. 4 mq 290; 235 sub 1 BCNC ai sub 2 e 3 e al Catasto Terreni al Foglio 4 particelle: 39 seminativo;
42 seminativo arboreo;
17 frutteto;
234 frutteto Foglio 5 particelle:
150 seminativo;
783 seminativo.
Con tale contratto, ha di certo modificato la propria situazione patrimoniale, CP_1 trasferendo ad altri un diritto reale immobiliare che gli apparteneva, peraltro senza ricevere
5 controprestazione trattandosi di atto di liberalità, e così riducendo il proprio patrimonio. Deve quindi ritenersi provato anche il secondo requisito richiesto dall'art. 2901 c.c..
3.4. Quanto al requisito del cd. eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio né che lo renda incapiente:
è sufficiente che determini o aggravi il pericolo di danno, consistente in una maggiore difficoltà
o incertezza dell'esecuzione coattiva del credito (sul punto, Cass. n. 26310/2021), «potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore» (Cass. n. 15265/2006, Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 8931/2013;
Cass. n. 3470/2007).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a dimostrare la «variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche». Tuttavia, il debitore deve quanto meno provare «che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà» (Cass. civ., n. 15265/2006. Cfr.
Cass. civ., n. 1902/2015; Cass. civ., n. 8931/2013; Cass. civ., n. 3470/2007).
Nella fattispecie, l'attrice ha provato il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del debitore ( ), con conseguente variazione peggiorativa del suo CP_1
patrimonio personale.
I convenuti, invece, non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo offerto alcun elemento capace di dimostrare che, anche a seguito dell'alienazione sopra menzionata, il patrimonio di abbia mantenuto una consistenza idonea a garantire agevolmente CP_1 il soddisfacimento delle aspettative creditorie dell'attrice. Anzi, elemento contrario in tal senso si ricava anche dalla circostanza che il convenuto, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non gode di redditi sufficienti a ripianare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e, pertanto, la fuoriuscita di un immobile dal proprio patrimonio è di per sé una diminuzione idonea a ledere le ragioni creditorie. A nulla rileva, come pure sostenuto dai convenuti, che tale trasferimento fosse previsto dall'accordo di separazione omologato dal
Tribunale, non potendosi qualificare la fattispecie quale adempimento di un debito scaduto, posto che i crediti vantati da sono quasi tutti precedenti al 14.03.2018, ossia al decreto CP_5
con il quale il giudice rodigino ha omologato gli accordi di separazione.
6 3.5. A questo punto, deve essere esaminato l'aspetto relativo alla posteriorità/anteriorità del credito, poiché l'accertamento dell'una o dell'altra incide sulla configurazione degli altri requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
Come detto, l'attrice ha fondato la sua pretesa su alcune cartelle e su avvisi di accertamento notificati al debitore negli anni precedenti rispetto alla data di stipula del contratto di donazione
(cfr. doc. 4 attrice, da cui si ricava che le notifiche tramite raccomandata A/R sono datate alcune
21.09.2017, altre 28.07.2016), mentre con riferimento a quelli notificati successivamente, ma riferiti a debiti per annualità pregresse, si condivide l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche da parte attrice, secondo cui il credito erariale sorge nel momento in cui si verificano i presupposti nel relativo anno di imposta «e non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento posto in essere dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, ove tali presupposti si siano verificati prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato con
l'"actio pauliana", i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a detto atto, ai sensi dell'art.
2901 c.c., ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati od iscritti nei ruoli» (Cass.
13275/2020).
Orbene, considerato che nel caso di specie il credito deve ritenersi sorto anteriormente all'atto dispositivo di cui trattasi, è sufficiente la scientia damni, ossia la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il suo atto arreca alle ragioni del creditore;
la legge, in siffatti casi, non richiede la dolosa preordinazione in frode alle ragioni del futuro creditore (c.d. animus nocendi) da parte del debitore, bensì la mera consapevolezza che, a seguito dell'atto dispositivo, il suo patrimonio diventi incapiente o tale da rendere più difficile o incerta l'(eventuale) esecuzione. L'onere della prova della scientia fraudis grava su chi agisce in revocatoria e può essere fornita anche tramite presunzioni. Con riferimento alle donazioni dirette, che rientrano nella categoria degli atti a titolo gratuito, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di azione revocatoria ordinaria, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 4077/1996) in considerazione del fatto che tale atto è stato effettuato in favore del figlio, con il quale intercorre uno strettissimo rapporto di parentela (in linea retta di primo grado).
3.6. In conclusione, sussistono i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. nel caso che ci occupa, in cui è stata posta in essere una donazione diretta dal debitore in favore del figlio CP_2
[...]
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di non essendo emersa la prova in ordine all'alienazione del bene. CP_2
7 3.7. Con riferimento alla convenuta contumace , nessun diritto di credito è Controparte_3
stato dedotto da nei suoi confronti, pertanto ella non risulterebbe neppure litisconsorte CP_5 necessaria, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro il debitore. Si precisa che col medesimo atto oggetto di revocatoria ordinaria ella ha acquistato “il diritto di abitazione vitalizio ex artt. 1022 e seguenti c.c. sulla casa già adibita a residenza coniugale (sub. 5 della particella 201 oltre meglio descritta) e il diritto d'uso vitalizio ex artt. 1021 e seguenti c.c. sui locali e le aree cortilive pertinenziali (subb. 2 e 4 della part. 201 e part. 218 oltre meglio descritti) della stessa” (cfr. contratto di donazione sub doc. 7 attrice); la revocatoria non incide direttamente ed immediatamente sulla titolarità del diritto reale minore, ma direttamente ed immediatamente sull'efficacia dell'atto di donazione.
4. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti che, stante la medesima posizione difensiva, vengono condannati in solido al pagamento delle spese in favore di queste si liquidano CP_5
secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), con eccezione delle fasi di studio e introduttiva, che si liquidano secondo il parametro minimo, dal momento che in violazione dell'art. 46, CP_5
comma 4, disp. att. c.p.c., non ha rispettato le tecniche redazionali ivi imposte nell'atto introduttivo e ha inoltre prodotto documentazione con errata indicazione numerica (risultano prodotti due documenti sub n. 9 e il documento citato quale sub n. 12 è depositato con altro numero progressivo), così provocando maggiore sforzo ricostruttivo per la difesa dei convenuti
(anche se, si ribadisce anche in tale sede, ciò non ha comportato la nullità della citazione).
Restano compensate le spese tra e la convenuta la quale non era litisconsorte CP_5 CP_3
necessaria, e tuttavia è rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Revoca e dichiara inefficace, nei confronti di il contratto Controparte_4
di donazione a rogito del Notaio dott. , Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Persona_1
Notarile di Rovigo, stipulato il 06 luglio 2018 (repertorio n. 7737, raccolta n. 5924), trascritto in data 27 luglio 2018 ai nn. 6141 R.G. e 4335 R.P.;
2. Ordina, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al precedente capo 1);
8 3. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € Controparte_4
6.164,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e oneri accessori come per legge;
4. compensa le spese di lite tra e . Controparte_4 Controparte_3
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 22.02.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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