Ordinanza collegiale 3 novembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 03/11/2015, n. 12397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12397 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 12397/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10738/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10738 del 2015, integrato con motivi aggiunti, proposto da VI CE, in qualità di legale rappresentante della società CE VI & C. Snc, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Gemma e Marco Tronci, per legge domiciliata in Roma via Flaminia n. 189 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
- il Comune di Otranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bruni, con domicilio eletto in Roma, Via Giulio Venticinque n. 6, presso RA Polimeno;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Hbg Connex Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 1 presso l’avvocato Federico Mazzella;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento del Comune di Otranto prot. n. 5739 in data 27 maggio 2015, con il quale è stato confermato il precedente provvedimento del Comune di Otranto prot. n. 5620 in data 4 giugno 2014 recante una diffida all’esercizio dell’attività di scommesse sportive presso il locale ubicato in Otranto, via Idro n. 16, nonché di tale provvedimento di diffida e – ove occorra – dei seguenti atti: A) provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 377/RU in data 5 gennaio 2015, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro; B) provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 in data 15 gennaio 2015, con il quale è stata data attuazione all’art. 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190/2014; C) chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla predetta procedura di regolarizzazione; D) provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. RU 1308 in data 3 febbraio 2015, avente ad oggetto l’istituzione di una procedura semplificata; E) circolari del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2015; F) ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento del Comune di Otranto prot. n. 11123 in data 23 settembre 2015, con il quale è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 8, di cui alla legge regionale n. 43/2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Otranto, del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Ministero dell’Interno e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della società Hbg Connex Spa;
Visto l’art. 15 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che le parti sono state avvisate della sussistenza di possibili profili di incompetenza di questo Tribunale;
CONSIDERATO che, sebbene con il ricorso in esame siano stati formalmente impugnati anche provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dell’Interno, tuttavia dall’esame delle censure dedotte dalla società ricorrente si evince, ictu oculi , che: A) tal censure riguardano solo ed esclusivamente provvedimenti adottati dal Comune di Otranto, i cui effetti sono limitati all’ambito territoriale della Regione nella quale ha sede il rispettivo Tribunale Amministrativo Regionale; B) non viene, invece, sollecitata la verifica della legittimità di atti a contenuto generale, che giustificherebbe lo spostamento della competenza in favore di questo Tribunale ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, in applicazione degli articoli 13, comma 1, e 15, comma 4, cod. proc. amm. il giudice competente ai fini della delibazione della presente controversia deve essere individuato nel Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce;
CONSIDERATO altresì che, in ragione di quanto disposto dell’art. 55, comma 13, cod. proc. amm., il Collegio non può procedere all’esame della domanda cautelare proposta unitamente al ricorso in epigrafe indicato;
CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) dichiara la propria incompetenza e indica nel Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il giudice competente a decidere sulla controversia.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO