CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi
Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con “ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione” depositato al Tribunale di
Benevento, Sezione Lavoro, in data 04.03.2022, esponeva di aver ricevuto, in data CP_1
08.02.2022, l'ordinanza ingiunzione n. OI 000031944, con la quale l' gli intimava di pagare la Pt_1 somma complessiva di euro 24.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di agosto e settembre 2010.
Deduceva che detta ordinanza ingiunzione traeva origine dall'atto di accertamento prot.
0800.10/03/2017.0060799 notificatogli in data 22.3.2017 quale legale rappresentante della società società che, tuttavia, era stata già dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento CP_2
con sentenza n. 78/2016. A fondamento dell'opposizione poneva in evidenza l' “inefficacia del pagamento per violazione della par condicio creditorum a seguito della intervenuta declaratoria di fallimento”. Ritenuto
“pacifico che l' avrebbe dovuto innanzitutto notificare l'avviso di accertamento al Pt_1
rappresentante legale ed alla curatela, obbligati in solido al pagamento e successivamente avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo”, sosteneva che egli, al fine di evitare la sanzione, non CP_1 avrebbe potuto assolutamente adempiere, anche nei tre mesi dalla notifica dell'atto accertamento, dal momento che l'eventuale pagamento sarebbe stato inefficace per palese violazione della par condicio creditorum e la curatela avrebbe, poi, dovuto richiedere all' la restituzione delle Pt_1 somme versate;
pertanto, l'unico strumento di tutela che l'istituto previdenziale avrebbe potuto adottare era rappresentato dall'insinuazione al passivo.
In ogni caso, trattandosi di violazioni riferite ai mesi di agosto e settembre del 2010, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , essendo decorso, già al momento della Pt_1 notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 22.03.20217, più di un quinquennio a decorrere dall'epoca di omesso versamento delle ritenute, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento e della successiva ordinanza ingiunzione.
Infine, si doleva della nullità dell'intimazione per difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché per omessa indicazione degli elementi identificativi.
Rassegnava, pertanto, al giudice adito le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare si richiede di dichiarare illegittima e di conseguenza annullare l'Ordinanza di
Ingiunzione n. OI – 000031944 per € 24.000,00 emessa dall' , relativa all'atto di Controparte_3
accertamento prot. n. 0800.10/03/2017.0060799 del 22.3.2017, per intervenuto fallimento Pt_1
della di cui il Sig. era legale rappresentante. CP_2 CP_1
- in subordine nel merito, nella denegata ipotesi di superamento delle argomentazioni preliminarmente esposte, la sospensione dell'esazione dell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI –
000031944 per € 24.000,00, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 legge n. 335/95 dei crediti contributivi indicati nell'Avviso di Accertamento prot. n. 0800.10/03/2017.0060799 Pt_1 del 22.3.2017 e per l'effetto annullare nell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 000031944 per €
24.000,00;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di superamento delle argomentazioni preliminarmente esposte, annullare l'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi”. Si costituiva in giudizio l' , che contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Con sentenza n. 745/2022 dell'8.07.2022, il giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'atto impugnato e condannava l'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione, osservava il Tribunale che le violazioni contestate riguardavano i mesi di agosto e settembre del 2010 mentre la notifica dell'avviso di accertamento risaliva al marzo del
2017, “per cui il credito contributivo, alla data della notifica, era già prescritto. Pertanto l' Pt_1 non poteva emanare l'impugnata ordinanza sulla base di un avviso di accertamento relativo a crediti già prescritti, in assenza di validi atti interruttivi” (cfr. sentenza di primo grado).
Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato il 9.01.2023, proponeva appello l'istituto previdenziale e ne invocava la riforma, con rigetto delle domande avanzate da CP_1
.
[...]
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva, inoltre, la “Illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio del favor rei ex D.Lgs. 8/2016 art. 8 comma 3”, avendo l' intimato il pagamento di una somma Pt_1
(euro 24.000,00) nettamente superiore ai due milioni di lire previsti come pena massima applicabile al Genca prima della depenalizzazione.
Eccepiva, altresì, la nullità e l'inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per decorrenza del termine di 90 giorni, a partire dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, per la contestazione della sanzione amministrativa.
Infine, riproponeva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e doglianze avanzate in primo grado e non esaminate dal Tribunale.
All'udienza del 5.2.2025, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Con un unico articolato motivo di gravame l' censura la sentenza impugnata per violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art.2, comma 1 bis, del decreto legge n.463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.638 del 1983, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, nonché degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 8 del 2016, in relazione all'art.2935 c.c. ed all'art.41 della legge n.689/81, per erronea applicazione dell'art. 3, commi 9 e
10, della legge n.335 del 1995 ed erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Premesso che l'ordinanza ingiunzione di cui si discute riguarda il versamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa applicata a per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del CP_1
decreto-legge n. 463/1983, in considerazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative alle mensilità di agosto e settembre 2010, l'ente appellante sostiene che, integrando la condotta dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali fattispecie già penalmente sanzionata e successivamente depenalizzata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06.02.2016), il termine di prescrizione del credito , avente ad Pt_1 oggetto l'importo preteso a titolo di sanzione amministrativa, non potesse che cominciare a decorrere dal momento in cui detto credito poteva essere fatto valere e, dunque, non a decorrere dall'agosto e dal settembre 2010, ma solo da epoca successiva a quella in cui l'illecito era stato depenalizzato e punito con sanzione amministrativa e, in particolare, dal momento in cui i relativi atti era pervenuti alla competente autorità amministrativa, in quanto trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Reputa l'appellante che il richiamo all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, operato dal giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, sia erroneo ed inconferente, poiché una cosa è la prescrizione della contribuzione (per la quale rileva sicuramente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge
335/1995), altra cosa è invece la prescrizione della sanzione amministrativa di cui si discute nel presente giudizio, per la quale, in conformità al richiamato art. 2935 c.c., assume rilevanza non già il momento in cui la violazione è stata commessa, bensì, trattandosi di fatto già sanzionato penalmente e successivamente depenalizzato, il momento nel quale gli atti sono trasmessi all'autorità amministrativa da parte di quella giudiziaria a norma dell' art. 41 legge n. 689 del 1981, momento che necessariamente risulta essere successivo alla data, 6 febbraio 2016, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
Il motivo è fondato.
E' opportuno premettere che l'ordinanza ingiunzione n. OI 000031944, notificata dall' in data Pt_1
8.02.2022 alla persona fisica e da costui opposta in questo giudizio, ha ad oggetto il CP_1 pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di agosto e settembre 2010.
Non costituisce, invece, oggetto di questo giudizio il credito dell' nei confronti della società Pt_1
relativo alle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate. Del resto, qualsivoglia CP_2
questione attinente a tale credito, alla sua entità e alla sua eventuale estinzione per decorso del termine di prescrizione vedrebbe quali unici soggetti dotati di legittimazione ad agire, oltre all' , la curatela fallimentare o la società, ove tornata in bonis. Pt_1
In ogni caso, anche laddove accertata, in via meramente incidentale, la prescrizione del credito dell' da omesso versamento delle ritenute, questa non comporta la prescrizione del credito Pt_1
avente ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa, né determina l'estinzione o l'inapplicabilità della sanzione stessa.
Essa, al più, può comportare, in considerazione della irricevibilità dei contributi prescritti, che il datore di lavoro, che abbia omesso di versare le ritenute previdenziali entro il termine di scadenza e non vi abbia provveduto neppure nel quinquennio successivo, non potrà avvalersi della condizione di non punibilità o di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa, prevista all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983 (“Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), ferma restando, in ogni caso, la possibilità di avvalersi di altri strumenti agevolatori, quali quello previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. 8/2016 e quello dettato dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, espressamente richiamato dal predetto comma 5.
Tanto premesso, nel caso in esame deve escludersi che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta il credito avente ad oggetto l'importo rivendicato dall' a titolo di Pt_1
sanzione amministrativa fosse prescritto.
A tal fine, è opportuno ricordare che il d.lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra i reati interessati dalla depenalizzazione figura anche quello, di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro, laddove l'omissione riguardi importi pari o inferiori ad euro 10.000,00.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, dopo aver stabilito al comma 1 l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge n.153/1969, al comma 1 bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, ha previsto che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 solo in caso di importi superiori a euro 10.000 annui;
se, invece,
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in materia di sanzioni amministrative ha avuto modo di chiarire che “… «la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa» (Cass. n. 19897 del 27/07/2018; conf. Cass. n. 29776 del
29/12/2011; Cass. n. 18168 del 16/08/2006; Cass. n. 19529 del 19/12/2003)” (cfr. Cass., sez. trib, sentenza n. 11386/2024).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa non poteva che essere successiva all'entrata in vigore del d. lgs.
n. 8/2016, poiché soltanto da tale data la violazione in esame è stata configurata quale illecito amministrativo e, dunque, soltanto da tale data, ai sensi degli articoli 8 comma 1 (“1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”) e 9 (“1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. …”) del d. lgs. n. 8/2016, l'autorità giudiziaria poteva disporre la trasmissione degli atti all' . Pt_1
Del resto, lo stesso opponente in primo grado ha depositato la sentenza, di non luogo a procedere
(ex art. 129 c.p.p.), n. 249/2016 dell'8.3.2016, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Benevento ha “assolto” dal reato contestatogli “perché il fatto non è più previsto dalla legge CP_1 come reato” ed ha disposto la trasmissione di copia della sentenza e di copia della denuncia in atti
“all' sede provinciale di , per l'attivazione del procedimento sanzionatorio Pt_1 CP_3 amministrativo” (cfr. sentenza n. 249/2016 del G.i.p. del Tribunale di Benevento).
Ed allora, dovendosi individuare il dies a quo in epoca certamente non anteriore al 6.2.2016
(data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016) e all'8.3.2016 (data in cui è stata pronunciata la sentenza n. 249/2016 e disposta la trasmissione degli atti all' ), si osserva che, al momento Pt_1 della notifica (8.2.2022) dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso, essendo stato tempestivamente interrotto dalla notifica a , effettuata in data 22.03.2017, dell'atto prot. n. 0800.10/03/2017.0060799, CP_1 avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”.
Né da tale data del 22.3.2017 può dirsi decorso un ulteriore quinquennio prescrizionale, poiché
l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata l'8.02.2022, entro i cinque anni dalla notifica dell'atto di accertamento, dovendosi, in ogni caso, considerare quanto disposto dall'art. 103, comma
6-bis, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Appare, quindi, chiara la fondatezza del motivo d'appello proposto dall' . Pt_1
3. Accolto il motivo di gravame dell'istituto previdenziale, prima di analizzare le questioni ed eccezioni sollevate in primo grado dall'opponente, non esaminate dal Tribunale e riproposte dall'odierno appellato, occorre rilevare l'inammissibilità delle doglianze, formulate dal solo CP_1 in questo grado di giudizio, di “Illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio del favor rei ex D.Lgs. 8/2016 art. 8 comma 3” e di nullità e inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per decorrenza del termine di 90 giorni, dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, per la contestazione della sanzione amministrativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado;
ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale
(Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-02-2018, n. 2529; Cass. civ., 13-10-2015, n. 20502; Cass. civ., sez. lav., 28-02-2014, n. 4854).
4. Per quanto concerne, invece, le questioni già prospettate dal nel ricorso in CP_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione e riproposte in questo grado di giudizio, esse sono infondate e vanno respinte.
Sostiene l'odierno appellato che, essendo stata la società dichiarata fallita in data, 19.7.2016, anteriore alla notifica del 22.3.2017 dell'atto di accertamento, l'ente impositore, pur conservando il potere di determinare la sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto far valere il proprio credito secondo le regole concorsuali, ovvero attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare, e non già notificare l'atto al solo nella sua qualità di legale rappresentante di una società ormai fallita. CP_1
L'assunto è infondato.
In punto di diritto, occorre osservare che il già citato l'articolo 9, rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, del d. lgs 8/2016, dopo aver stabilito, al comma 1, che “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”, ai commi 4, 5 e 6 ha disposto che:
“4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Nel caso in esame, la notifica del 22.3.2017 a dell'atto avente ad oggetto CP_1
“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” costituisce uno snodo della procedura amministrativa, come imposto dalla previsione di cui al quarto comma dell'art. 9 del d. lgs. 8/2016.
Correttamente l' ha notificato detto atto all'autore della violazione, destinatario della sanzione Pt_1
amministrativa.
Quanto alla mancata insinuazione al passivo, deve evidenziarsi che in tema di sanzioni amministrative comminate a legali rappresentanti di società dichiarate fallite, la Suprema Corte ha affermato che “In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981” (Cass. 19371/2023; Cass. n. 26274/2005).
Ed infatti, l'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981 stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel caso di specie, le violazioni riportate nell'atto di accertamento, a sua volta richiamato nella successiva ordinanza ingiunzione, che pure fa espresso riferimento al sopra citato articolo 6 della legge 689/1981, riguardano l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi agosto e settembre 2010, illecito commesso da quale legale rappresentante della CP_1
società in epoca in cui non era ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento, di talché, rilevata la sua responsabilità diretta e personale, quale rappresentante legale della società all'epoca dell'omissione, legittimamente l' ha emesso e notificato l'avviso di accertamento con Pt_1 comunicazione della sanzione amministrativa, prima, e, poi, l'ordinanza ingiunzione, entrambi a
, in quanto autore delle violazioni contestate e destinatario della sanzione. CP_1
La pretesa creditoria dell' al pagamento della sanzione amministrativa è stata correttamente Pt_1 esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società di capitali, anche se nelle more la società era stata dichiarata fallita (cfr. Cass. 19371/2023).
5. Quanto al rilievo secondo il quale il non avrebbe in alcun modo potuto, nei tre mesi CP_1 dalla notifica dell'atto di accertamento, adempiere ai versamenti a suo tempo omessi al fine di evitare la sanzione, ciò in quanto in tal caso il pagamento sarebbe stato inefficace per palese violazione della par condicio creditorum, anche questo è privo di pregio.
In punto di diritto, è opportuno ricordare che la disposizione di riferimento è costituita dal già citato articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, che prevede che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In punto di fatto, occorre ribadire che l'illecito (ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai mesi di agosto e settembre 2010), di cui qui si discute e per il quale, in data 22.3.2017, è stato notificato l'accertamento della violazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa, è stato commesso dal nella sua qualità di legale rappresentante della società, in epoca - CP_1
certamente antecedente alla dichiarazione di fallimento - coincidente con il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute relative, termine attualmente fissato, ex art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (oltre a S.U. 1855/11, Sodde, cit. v. anche Sez. 3^ 16.4.2009 n.
20251, , Rv. 243628; idem 14.12.2010 n. 615, altro, Rv. 249164). Per_1 CP_4
Stante il carattere istantaneo dell'omissione in questione, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge per il versamento delle ritenute, è evidente che l'apertura del fallimento in epoca successiva al momento in cui si era già cristallizzata l'omissione non elide in alcun modo la responsabilità del legale rappresentante, venutasi a configurare già al momento della scadenza del termine per il versamento.
Tanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, nell'esaminare la questione circa i limiti scaturenti dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro che si frappongono al pagamento delle somme dovute all'istituto a titolo di ritenute previdenziali riguardanti periodi in cui (come nel caso in esame) quel datore di lavoro non era ancora stato dichiarato fallito, ha osservato che, “come non scrimina, sotto l'aspetto soggettivo, la situazione di grave crisi economica dell'imprenditore che, per propria consapevole scelta, decida di corrispondere le retribuzioni, omettendo di versare le ritenute previdenziali, così non scrimina la situazione del fallimento in relazione alla possibilità riconosciuta all'imprenditore oculato di ripartire, mentre è ancora in bonis, le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, privilegiando il versamento delle ritenute che costituisce un preciso obbligo al pari della corresponsione delle retribuzioni”. Quale corollario di tali affermazioni, la Corte ha rilevato che “l'impossibilità di adempiere conseguente alla situazione di fallimento non può concettualmente definirsi assoluta, nel senso che l'imprenditore fallito è tenuto a sollecitare il curatore frattanto nominato (o in alternativa, il giudice cui può pure rivolgersi) ad adempiere con mezzi propri all'esclusivo fine di poter beneficiare della condizione di non punibilità che altrimenti gli verrebbe preclusa. Senza dire che in caso di imprenditore che non sia stato dichiarato fallito personalmente, ben può (ed anzi deve) lo stesso attivarsi per provvedere al pagamento con risorse proprie, nell'ottica di una successiva esenzione di responsabilità conseguente al precedente omesso versamento” (cfr. Cass. penale, sentenza n. 19574/2014; cfr., altresì, Cass. penale, sentenza 16102/2015).
Alla stregua di tali considerazioni, enunciate dalla giurisprudenza penale in relazione alla condizione di non punibilità di cui al predetto comma 1 bis, ma applicabili anche alla non assoggettabilità alla sanzione amministrativa prevista dalla stessa disposizione normativa, deve escludersi che il versasse, dopo la notifica del 22.3.2017 dell'atto di accertamento, in una CP_1 situazione di impossibilità ad adempiere a causa dell'intervenuto fallimento della società. Ed invero, l'autore della violazione avrebbe potuto sollecitare il curatore frattanto nominato o, addirittura, adempiere egli stesso, con proprie risorse personali, al versamento delle ritenute previdenziali (tra l'altro, nel caso in esame, di importo non elevato, pari ad euro 2.707,53), al fine di poter beneficiare della condizione di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
Né il può dolersi della impossibilità di avvalersi della disposizione di cui articolo 2, CP_1
comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983 per incolpevole impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute a causa della irricevibilità da parte dell' dei contributi in quanto Pt_1
prescritti, trattandosi di situazione proprio a lui imputabile quale autore della violazione oggetto di sanzione, non avendo egli ottemperato all'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali alla scadenza del termine stabilito dalla legge ed avendo scelto di non provvedervi neanche negli anni successivi, lasciando decorrere il quinquennio di prescrizione. Va, comunque, osservato che, pur non potendo avvalersi della disposizione di cui al predetto comma 1 bis, resta, in ogni caso, ferma la possibilità, per il responsabile della violazione, di usufruire degli altri strumenti agevolatori previsti dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. 8/2016 e dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, espressamente richiamato dal predetto comma 5.
6. Prive di pregio risultano, infine, le doglianze, riproposte dall'odierno appellato, di nullità
e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. 12503/2018; Cass. n. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, deve perciò escludersi che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne comporti ex se la nullità.
In ogni caso, la censura di parte opponente è anche infondata in punto di fatto in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, all'atto di accertamento prot.
n. 0800.10/03/2017.0060799, avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, atto pacificamente notificato a in data 22.3.2017 e contenente CP_1 analitica indicazione delle violazioni contestate, nonché dei periodi e degli importi corrispondenti ai versamenti omessi.
7. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della gravata sentenza, deve essere disposto il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da . CP_1
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle questioni esaminate e l'esito contrapposto del doppio grado inducono a disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dispone il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 000031944 proposta in primo grado da;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 5.02.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi
Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con “ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione” depositato al Tribunale di
Benevento, Sezione Lavoro, in data 04.03.2022, esponeva di aver ricevuto, in data CP_1
08.02.2022, l'ordinanza ingiunzione n. OI 000031944, con la quale l' gli intimava di pagare la Pt_1 somma complessiva di euro 24.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di agosto e settembre 2010.
Deduceva che detta ordinanza ingiunzione traeva origine dall'atto di accertamento prot.
0800.10/03/2017.0060799 notificatogli in data 22.3.2017 quale legale rappresentante della società società che, tuttavia, era stata già dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento CP_2
con sentenza n. 78/2016. A fondamento dell'opposizione poneva in evidenza l' “inefficacia del pagamento per violazione della par condicio creditorum a seguito della intervenuta declaratoria di fallimento”. Ritenuto
“pacifico che l' avrebbe dovuto innanzitutto notificare l'avviso di accertamento al Pt_1
rappresentante legale ed alla curatela, obbligati in solido al pagamento e successivamente avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo”, sosteneva che egli, al fine di evitare la sanzione, non CP_1 avrebbe potuto assolutamente adempiere, anche nei tre mesi dalla notifica dell'atto accertamento, dal momento che l'eventuale pagamento sarebbe stato inefficace per palese violazione della par condicio creditorum e la curatela avrebbe, poi, dovuto richiedere all' la restituzione delle Pt_1 somme versate;
pertanto, l'unico strumento di tutela che l'istituto previdenziale avrebbe potuto adottare era rappresentato dall'insinuazione al passivo.
In ogni caso, trattandosi di violazioni riferite ai mesi di agosto e settembre del 2010, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' , essendo decorso, già al momento della Pt_1 notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 22.03.20217, più di un quinquennio a decorrere dall'epoca di omesso versamento delle ritenute, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento e della successiva ordinanza ingiunzione.
Infine, si doleva della nullità dell'intimazione per difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché per omessa indicazione degli elementi identificativi.
Rassegnava, pertanto, al giudice adito le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare si richiede di dichiarare illegittima e di conseguenza annullare l'Ordinanza di
Ingiunzione n. OI – 000031944 per € 24.000,00 emessa dall' , relativa all'atto di Controparte_3
accertamento prot. n. 0800.10/03/2017.0060799 del 22.3.2017, per intervenuto fallimento Pt_1
della di cui il Sig. era legale rappresentante. CP_2 CP_1
- in subordine nel merito, nella denegata ipotesi di superamento delle argomentazioni preliminarmente esposte, la sospensione dell'esazione dell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI –
000031944 per € 24.000,00, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 legge n. 335/95 dei crediti contributivi indicati nell'Avviso di Accertamento prot. n. 0800.10/03/2017.0060799 Pt_1 del 22.3.2017 e per l'effetto annullare nell'Ordinanza di Ingiunzione n. OI – 000031944 per €
24.000,00;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di superamento delle argomentazioni preliminarmente esposte, annullare l'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi”. Si costituiva in giudizio l' , che contestava l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Con sentenza n. 745/2022 dell'8.07.2022, il giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'atto impugnato e condannava l'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione, osservava il Tribunale che le violazioni contestate riguardavano i mesi di agosto e settembre del 2010 mentre la notifica dell'avviso di accertamento risaliva al marzo del
2017, “per cui il credito contributivo, alla data della notifica, era già prescritto. Pertanto l' Pt_1 non poteva emanare l'impugnata ordinanza sulla base di un avviso di accertamento relativo a crediti già prescritti, in assenza di validi atti interruttivi” (cfr. sentenza di primo grado).
Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato il 9.01.2023, proponeva appello l'istituto previdenziale e ne invocava la riforma, con rigetto delle domande avanzate da CP_1
.
[...]
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.
Eccepiva, inoltre, la “Illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio del favor rei ex D.Lgs. 8/2016 art. 8 comma 3”, avendo l' intimato il pagamento di una somma Pt_1
(euro 24.000,00) nettamente superiore ai due milioni di lire previsti come pena massima applicabile al Genca prima della depenalizzazione.
Eccepiva, altresì, la nullità e l'inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per decorrenza del termine di 90 giorni, a partire dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, per la contestazione della sanzione amministrativa.
Infine, riproponeva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e doglianze avanzate in primo grado e non esaminate dal Tribunale.
All'udienza del 5.2.2025, la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Con un unico articolato motivo di gravame l' censura la sentenza impugnata per violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art.2, comma 1 bis, del decreto legge n.463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.638 del 1983, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, nonché degli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 8 del 2016, in relazione all'art.2935 c.c. ed all'art.41 della legge n.689/81, per erronea applicazione dell'art. 3, commi 9 e
10, della legge n.335 del 1995 ed erronea ricostruzione dei fatti di causa.
Premesso che l'ordinanza ingiunzione di cui si discute riguarda il versamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa applicata a per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del CP_1
decreto-legge n. 463/1983, in considerazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative alle mensilità di agosto e settembre 2010, l'ente appellante sostiene che, integrando la condotta dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali fattispecie già penalmente sanzionata e successivamente depenalizzata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (06.02.2016), il termine di prescrizione del credito , avente ad Pt_1 oggetto l'importo preteso a titolo di sanzione amministrativa, non potesse che cominciare a decorrere dal momento in cui detto credito poteva essere fatto valere e, dunque, non a decorrere dall'agosto e dal settembre 2010, ma solo da epoca successiva a quella in cui l'illecito era stato depenalizzato e punito con sanzione amministrativa e, in particolare, dal momento in cui i relativi atti era pervenuti alla competente autorità amministrativa, in quanto trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Reputa l'appellante che il richiamo all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, operato dal giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, sia erroneo ed inconferente, poiché una cosa è la prescrizione della contribuzione (per la quale rileva sicuramente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge
335/1995), altra cosa è invece la prescrizione della sanzione amministrativa di cui si discute nel presente giudizio, per la quale, in conformità al richiamato art. 2935 c.c., assume rilevanza non già il momento in cui la violazione è stata commessa, bensì, trattandosi di fatto già sanzionato penalmente e successivamente depenalizzato, il momento nel quale gli atti sono trasmessi all'autorità amministrativa da parte di quella giudiziaria a norma dell' art. 41 legge n. 689 del 1981, momento che necessariamente risulta essere successivo alla data, 6 febbraio 2016, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
Il motivo è fondato.
E' opportuno premettere che l'ordinanza ingiunzione n. OI 000031944, notificata dall' in data Pt_1
8.02.2022 alla persona fisica e da costui opposta in questo giudizio, ha ad oggetto il CP_1 pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di agosto e settembre 2010.
Non costituisce, invece, oggetto di questo giudizio il credito dell' nei confronti della società Pt_1
relativo alle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate. Del resto, qualsivoglia CP_2
questione attinente a tale credito, alla sua entità e alla sua eventuale estinzione per decorso del termine di prescrizione vedrebbe quali unici soggetti dotati di legittimazione ad agire, oltre all' , la curatela fallimentare o la società, ove tornata in bonis. Pt_1
In ogni caso, anche laddove accertata, in via meramente incidentale, la prescrizione del credito dell' da omesso versamento delle ritenute, questa non comporta la prescrizione del credito Pt_1
avente ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa, né determina l'estinzione o l'inapplicabilità della sanzione stessa.
Essa, al più, può comportare, in considerazione della irricevibilità dei contributi prescritti, che il datore di lavoro, che abbia omesso di versare le ritenute previdenziali entro il termine di scadenza e non vi abbia provveduto neppure nel quinquennio successivo, non potrà avvalersi della condizione di non punibilità o di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa, prevista all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983 (“Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”), ferma restando, in ogni caso, la possibilità di avvalersi di altri strumenti agevolatori, quali quello previsto dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. 8/2016 e quello dettato dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, espressamente richiamato dal predetto comma 5.
Tanto premesso, nel caso in esame deve escludersi che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta il credito avente ad oggetto l'importo rivendicato dall' a titolo di Pt_1
sanzione amministrativa fosse prescritto.
A tal fine, è opportuno ricordare che il d.lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra i reati interessati dalla depenalizzazione figura anche quello, di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro, laddove l'omissione riguardi importi pari o inferiori ad euro 10.000,00.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, dopo aver stabilito al comma 1 l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge n.153/1969, al comma 1 bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, ha previsto che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 solo in caso di importi superiori a euro 10.000 annui;
se, invece,
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria.
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in materia di sanzioni amministrative ha avuto modo di chiarire che “… «la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa» (Cass. n. 19897 del 27/07/2018; conf. Cass. n. 29776 del
29/12/2011; Cass. n. 18168 del 16/08/2006; Cass. n. 19529 del 19/12/2003)” (cfr. Cass., sez. trib, sentenza n. 11386/2024).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa non poteva che essere successiva all'entrata in vigore del d. lgs.
n. 8/2016, poiché soltanto da tale data la violazione in esame è stata configurata quale illecito amministrativo e, dunque, soltanto da tale data, ai sensi degli articoli 8 comma 1 (“1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”) e 9 (“1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. …”) del d. lgs. n. 8/2016, l'autorità giudiziaria poteva disporre la trasmissione degli atti all' . Pt_1
Del resto, lo stesso opponente in primo grado ha depositato la sentenza, di non luogo a procedere
(ex art. 129 c.p.p.), n. 249/2016 dell'8.3.2016, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Benevento ha “assolto” dal reato contestatogli “perché il fatto non è più previsto dalla legge CP_1 come reato” ed ha disposto la trasmissione di copia della sentenza e di copia della denuncia in atti
“all' sede provinciale di , per l'attivazione del procedimento sanzionatorio Pt_1 CP_3 amministrativo” (cfr. sentenza n. 249/2016 del G.i.p. del Tribunale di Benevento).
Ed allora, dovendosi individuare il dies a quo in epoca certamente non anteriore al 6.2.2016
(data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016) e all'8.3.2016 (data in cui è stata pronunciata la sentenza n. 249/2016 e disposta la trasmissione degli atti all' ), si osserva che, al momento Pt_1 della notifica (8.2.2022) dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso, essendo stato tempestivamente interrotto dalla notifica a , effettuata in data 22.03.2017, dell'atto prot. n. 0800.10/03/2017.0060799, CP_1 avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”.
Né da tale data del 22.3.2017 può dirsi decorso un ulteriore quinquennio prescrizionale, poiché
l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata l'8.02.2022, entro i cinque anni dalla notifica dell'atto di accertamento, dovendosi, in ogni caso, considerare quanto disposto dall'art. 103, comma
6-bis, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Appare, quindi, chiara la fondatezza del motivo d'appello proposto dall' . Pt_1
3. Accolto il motivo di gravame dell'istituto previdenziale, prima di analizzare le questioni ed eccezioni sollevate in primo grado dall'opponente, non esaminate dal Tribunale e riproposte dall'odierno appellato, occorre rilevare l'inammissibilità delle doglianze, formulate dal solo CP_1 in questo grado di giudizio, di “Illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del principio del favor rei ex D.Lgs. 8/2016 art. 8 comma 3” e di nullità e inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per decorrenza del termine di 90 giorni, dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa, per la contestazione della sanzione amministrativa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado;
ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale
(Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-02-2018, n. 2529; Cass. civ., 13-10-2015, n. 20502; Cass. civ., sez. lav., 28-02-2014, n. 4854).
4. Per quanto concerne, invece, le questioni già prospettate dal nel ricorso in CP_1
opposizione all'ordinanza ingiunzione e riproposte in questo grado di giudizio, esse sono infondate e vanno respinte.
Sostiene l'odierno appellato che, essendo stata la società dichiarata fallita in data, 19.7.2016, anteriore alla notifica del 22.3.2017 dell'atto di accertamento, l'ente impositore, pur conservando il potere di determinare la sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto far valere il proprio credito secondo le regole concorsuali, ovvero attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare, e non già notificare l'atto al solo nella sua qualità di legale rappresentante di una società ormai fallita. CP_1
L'assunto è infondato.
In punto di diritto, occorre osservare che il già citato l'articolo 9, rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, del d. lgs 8/2016, dopo aver stabilito, al comma 1, che “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”, ai commi 4, 5 e 6 ha disposto che:
“4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Nel caso in esame, la notifica del 22.3.2017 a dell'atto avente ad oggetto CP_1
“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” costituisce uno snodo della procedura amministrativa, come imposto dalla previsione di cui al quarto comma dell'art. 9 del d. lgs. 8/2016.
Correttamente l' ha notificato detto atto all'autore della violazione, destinatario della sanzione Pt_1
amministrativa.
Quanto alla mancata insinuazione al passivo, deve evidenziarsi che in tema di sanzioni amministrative comminate a legali rappresentanti di società dichiarate fallite, la Suprema Corte ha affermato che “In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981” (Cass. 19371/2023; Cass. n. 26274/2005).
Ed infatti, l'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981 stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Nel caso di specie, le violazioni riportate nell'atto di accertamento, a sua volta richiamato nella successiva ordinanza ingiunzione, che pure fa espresso riferimento al sopra citato articolo 6 della legge 689/1981, riguardano l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi agosto e settembre 2010, illecito commesso da quale legale rappresentante della CP_1
società in epoca in cui non era ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento, di talché, rilevata la sua responsabilità diretta e personale, quale rappresentante legale della società all'epoca dell'omissione, legittimamente l' ha emesso e notificato l'avviso di accertamento con Pt_1 comunicazione della sanzione amministrativa, prima, e, poi, l'ordinanza ingiunzione, entrambi a
, in quanto autore delle violazioni contestate e destinatario della sanzione. CP_1
La pretesa creditoria dell' al pagamento della sanzione amministrativa è stata correttamente Pt_1 esercitata nei confronti della persona fisica dell'amministratore della società di capitali, anche se nelle more la società era stata dichiarata fallita (cfr. Cass. 19371/2023).
5. Quanto al rilievo secondo il quale il non avrebbe in alcun modo potuto, nei tre mesi CP_1 dalla notifica dell'atto di accertamento, adempiere ai versamenti a suo tempo omessi al fine di evitare la sanzione, ciò in quanto in tal caso il pagamento sarebbe stato inefficace per palese violazione della par condicio creditorum, anche questo è privo di pregio.
In punto di diritto, è opportuno ricordare che la disposizione di riferimento è costituita dal già citato articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, che prevede che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In punto di fatto, occorre ribadire che l'illecito (ovvero omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai mesi di agosto e settembre 2010), di cui qui si discute e per il quale, in data 22.3.2017, è stato notificato l'accertamento della violazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa, è stato commesso dal nella sua qualità di legale rappresentante della società, in epoca - CP_1
certamente antecedente alla dichiarazione di fallimento - coincidente con il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute relative, termine attualmente fissato, ex art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (oltre a S.U. 1855/11, Sodde, cit. v. anche Sez. 3^ 16.4.2009 n.
20251, , Rv. 243628; idem 14.12.2010 n. 615, altro, Rv. 249164). Per_1 CP_4
Stante il carattere istantaneo dell'omissione in questione, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge per il versamento delle ritenute, è evidente che l'apertura del fallimento in epoca successiva al momento in cui si era già cristallizzata l'omissione non elide in alcun modo la responsabilità del legale rappresentante, venutasi a configurare già al momento della scadenza del termine per il versamento.
Tanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, nell'esaminare la questione circa i limiti scaturenti dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro che si frappongono al pagamento delle somme dovute all'istituto a titolo di ritenute previdenziali riguardanti periodi in cui (come nel caso in esame) quel datore di lavoro non era ancora stato dichiarato fallito, ha osservato che, “come non scrimina, sotto l'aspetto soggettivo, la situazione di grave crisi economica dell'imprenditore che, per propria consapevole scelta, decida di corrispondere le retribuzioni, omettendo di versare le ritenute previdenziali, così non scrimina la situazione del fallimento in relazione alla possibilità riconosciuta all'imprenditore oculato di ripartire, mentre è ancora in bonis, le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, privilegiando il versamento delle ritenute che costituisce un preciso obbligo al pari della corresponsione delle retribuzioni”. Quale corollario di tali affermazioni, la Corte ha rilevato che “l'impossibilità di adempiere conseguente alla situazione di fallimento non può concettualmente definirsi assoluta, nel senso che l'imprenditore fallito è tenuto a sollecitare il curatore frattanto nominato (o in alternativa, il giudice cui può pure rivolgersi) ad adempiere con mezzi propri all'esclusivo fine di poter beneficiare della condizione di non punibilità che altrimenti gli verrebbe preclusa. Senza dire che in caso di imprenditore che non sia stato dichiarato fallito personalmente, ben può (ed anzi deve) lo stesso attivarsi per provvedere al pagamento con risorse proprie, nell'ottica di una successiva esenzione di responsabilità conseguente al precedente omesso versamento” (cfr. Cass. penale, sentenza n. 19574/2014; cfr., altresì, Cass. penale, sentenza 16102/2015).
Alla stregua di tali considerazioni, enunciate dalla giurisprudenza penale in relazione alla condizione di non punibilità di cui al predetto comma 1 bis, ma applicabili anche alla non assoggettabilità alla sanzione amministrativa prevista dalla stessa disposizione normativa, deve escludersi che il versasse, dopo la notifica del 22.3.2017 dell'atto di accertamento, in una CP_1 situazione di impossibilità ad adempiere a causa dell'intervenuto fallimento della società. Ed invero, l'autore della violazione avrebbe potuto sollecitare il curatore frattanto nominato o, addirittura, adempiere egli stesso, con proprie risorse personali, al versamento delle ritenute previdenziali (tra l'altro, nel caso in esame, di importo non elevato, pari ad euro 2.707,53), al fine di poter beneficiare della condizione di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa.
Né il può dolersi della impossibilità di avvalersi della disposizione di cui articolo 2, CP_1
comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983 per incolpevole impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute a causa della irricevibilità da parte dell' dei contributi in quanto Pt_1
prescritti, trattandosi di situazione proprio a lui imputabile quale autore della violazione oggetto di sanzione, non avendo egli ottemperato all'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali alla scadenza del termine stabilito dalla legge ed avendo scelto di non provvedervi neanche negli anni successivi, lasciando decorrere il quinquennio di prescrizione. Va, comunque, osservato che, pur non potendo avvalersi della disposizione di cui al predetto comma 1 bis, resta, in ogni caso, ferma la possibilità, per il responsabile della violazione, di usufruire degli altri strumenti agevolatori previsti dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. 8/2016 e dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, espressamente richiamato dal predetto comma 5.
6. Prive di pregio risultano, infine, le doglianze, riproposte dall'odierno appellato, di nullità
e/o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. 12503/2018; Cass. n. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, deve perciò escludersi che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne comporti ex se la nullità.
In ogni caso, la censura di parte opponente è anche infondata in punto di fatto in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, all'atto di accertamento prot.
n. 0800.10/03/2017.0060799, avente ad oggetto “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, atto pacificamente notificato a in data 22.3.2017 e contenente CP_1 analitica indicazione delle violazioni contestate, nonché dei periodi e degli importi corrispondenti ai versamenti omessi.
7. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere accolto e, in riforma della gravata sentenza, deve essere disposto il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da . CP_1
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle questioni esaminate e l'esito contrapposto del doppio grado inducono a disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dispone il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 000031944 proposta in primo grado da;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 5.02.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Carmen Lombardi