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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 21/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa
R.G. n. 4142 dell'anno 2018 sono presenti l'avv. Flavio Di Vita in sostituzione degli avv.ti
SANFRATELLO LAURA e Catalano Simona per parte attrice e l'avv. Raffaella Guttilla in sostituzione dell'avv. BADALAMENTI MARIA NINFA per parte convenuta, i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Bonsangue, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4142/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore; ditta individuale (C.f. ); Controparte_1 P.IVA_2
(C.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
( ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
D'accorso ( ) nata a [...] il [...], tutti CP_1 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Laura Sanfratello e Simona
Catalano ; Email_1 Email_2
Attori
E
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti;
Email_3
Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
, la ditta individuale nonché , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
chiedendo il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – asseritamente subiti a
[...] seguito di un incendio verificatosi il 30 giugno 2017 nei terreni siti in Piana degli
Albanesi, contrade Jenkeria e Sant'Agata.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'incendio sarebbe stato causato da scintille sprigionatesi dalla cabina di un palo elettrico posto in un'area condotta in locazione dall'azienda agricola a seguito di un corto circuito. Il fuoco – Parte_1 spento dopo quattro ore grazie l'intervento dei proprietari e delle guardie forestali - avrebbe danneggiato colture pronte per la mietitura, i terreni di altre aziende e mezzi agricoli.
Ritenendo la responsabilità di controparte ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., parte attrice ha concluso chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 18.700,00 per ed Parte_1
€ 3.670,00 per la ditta individuale D' oltre a un importo pari a € Controparte_1
100,00 per ettaro per l'interruzione dell'attività agricola nonché la condanna al pagamento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dagli attori in proprio.
Con comparsa di risposta del 7 maggio 2019 si è costituita in giudizio
[...] chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate ritenendo, Controparte_3
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per un verso, l'assenza del nesso causale tra il danno patito e l'impianto e, per altro, che non vi era stato alcun rilievo di anomalie tecniche.
La causa è stata istruita tramite testimoni;
sostituito per ragioni d'ufficio il Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non merita accoglimento, non avendo la stessa soddisfatto l'onere della prova posto a suo esclusivo carico.
In linea generale va premesso che nella domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile dedotto a fondamento dell'obbligazione risarcitoria della quale si chiede l'accertamento incombe sul danneggiato, tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., quanto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Secondo l'orientamento della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone, da un lato, il potere di governo e controllo della cosa da parte del custode e, dall'altro, la prova – a carico del danneggiato – che il danno sia stato determinato dalla cosa in custodia (Cass., sez.
II, 10 giugno 2020, n. 11096; Cass., sez. II, 23 maggio 2014, n. 11532; Cass., sez. II, 26 maggio 2020, n. 9694).
Nel caso specifico, a fronte della contestazione formulata da parte convenuta in ordine alla causa che ha dato origine dell'incendio, la prospettazione di parte attrice
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relativamente all'origine del rogo e, quindi, la provenienza dalla struttura di proprietà della convenuta, risulta completamente priva di adeguato riscontro probatorio.
Del tutto insufficiente, infatti, risultano le dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice;
quest'ultimo non ha saputo riferire in merito alla causa dell'incendio e alla derivazione causale dall'impianto di proprietà della convenuta (“ho visto la chiazza di fuoco che si allargava vicino al palo, non mi sono accorto delle scintille”. E ancora, Sub 5): “E' vero, il terreno era coltivato a grano ed era già pronto per la mietitura quando è stato colpito dall'incendio.
Ribadisco che non ho visto le scintille”, cfr. verbale d'udienza del 27 maggio 2021).
Nessun rilievo, poi, assumono sul punto i documenti offerti da parte attrice: la circostanza che si è provveduto in data successiva alla sostituzione di alcuni pali nulla prova in merito alle cause dell'incendio verificatosi in data 30 giugno 2017.
Parte convenuta, poi ha prodotto l'estratto applicativo AIRE, nel quale sono eventualmente indicati tutti gli eventi interruttivi che hanno interessato la linea elettrica.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese da si ricava che nessuna Testimone_1 anomalia sulle reti in questione si è verificata prima immediatamente prima dell'incendio.
Tanto evidenziato, deve ritenersi – all'esito dell'espletata istruttoria - non raggiunta la prova - gravante, come detto in premessa, su parte attrice - della derivazione causale dell'incendio per cui è causa dal corto circuito relativo alla cabina o al palo elettrico di proprietà della convenuta, non risultando sufficiente la circostanza riferita dal testimone che il rogo si è verificato nei pressi del palo.
Conclusivamente, l'istruttoria svolta non consente di ricondurre con certezza il fattore causale dell'incendio all'impianto in custodia della convenuta.
Tantomeno la domanda può essere accolta né ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché difetta sia l'allegazione sia la prova di una condotta colposa o negligente riferibile alla società convenuta, né ai sensi dell'art. 2050 c.c., posto che la presunzione iuris tantum di quest'ultima disposizione riguarda il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (circostanza, come detto, non verificatasi nel presente giudizio).
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Alla luce dei rilievi svolti, dunque, tutte le domande vanno rigettate.
***
Al rigetto delle domande segue, ex art. 91 c.p.c., la condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate), secondo i valori minimi in ragione della semplicità in fatto e diritto della fattispecie concreta e della reiterazione degli argomenti negli atti processuali di parte, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice.
Termini Imerese, 21 maggio 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
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