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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 442/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona de l.r.p.t., assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI
appellante
e
(C.F. Controparte_1 C.F._1 appellata - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.01.2024, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , al
[...] Parte_1
fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: <previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/23 e 2023/2024; conseguentemente condannarsi il al Parte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e
2023/2024 condannarsi il al pagamento della somma di € Parte_1
2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre>>.
2. Il non si è costituito, restando contumace. Parte_1
3. Con sentenza n. 2052/2024 del 21.05.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso, così definendo la controversia: <accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024; condanna la parte resistente
a riconoscere alla parte ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di euro 2.500,00 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario>>.
pag. 2/8 4. Avverso la citata decisione ha interposto appello il Parte_1
, con ricorso depositato in data 29.05.2024, chiedendone la parziale riforma. La
[...]
parte privata appellata non si è costituita, restando contumace.
5. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo
II. Motivi di appello.
II.
1. Con l'appello proposto, il impugna la Parte_1
decisione di primo grado limitatamente alla parte con la quale il Tribunale ha condannato l'Amministrazione anche al pagamento in favore del docente di € 2.500,00, in aggiunta all'eguale importo attribuito allo stesso mediante la Carta Docente.
Rileva che il dispositivo della decisione, contenente tale duplice attribuzione, contrasta con la motivazione (sulla quale – a detta dell'appellante – prevarrebbe) che non esplicita alcun accenno a una siffatta statuizione di condanna.
Evidenzia che la parte motiva della sentenza argomenta solo in ordine alla ragione per la quale il è tenuto a riconoscere al ricorrente la somma di € 2.500,00 (in Parte_1
relazione agli anni scolastici dedotti in causa) da utilizzare mediante lo strumento della carta elettronica per l'aggiornamento del docente, sicché neppure sussistono passaggi argomentativi da sottoporre a revisione, ma esclusivamente la statuizione di condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro priva di supporto motivazionale e, comunque, di fondamento alla luce dei principi di diritto affermati dalla Cassazione (n.
R.G. 10072/2023 del 27.10.2023), secondo cui ai docenti (quali l'appellata) che permangono nel sistema scolastico può essere riconosciuto solo il diritto all'adempimento dell'obbligazione di mettere a disposizione la somma di € 500,00 annui da utilizzare ai fini dell'aggiornamento professionale, mentre non sarebbe conforme a diritto nessuna statuizione risarcitoria, con conseguente condanna al pagamento dell'equivalente, soprattutto se aggiunta alla prima.
Rimarca che la stessa ricorrente aveva formulato la domanda risarcitoria in via subordinata a quella di adempimento e dunque non cumulabile a quest'ultima, evidenziando che, in tal senso, sussisterebbe vizio di extrapetizione per aver il Tribunale
pag. 3/8 pronunciato due statuizioni di condanna a fronte di un'unica domanda volta a ottenere la
Carta del docente.
Conclude chiedendo l'annullamento e la riforma, previa esclusione dei relativi presupposti, del capo della sentenza contenuto nel dispositivo con il quale, oltre al riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di carta del docente, viene pronunciata condanna al pagamento di € 2.500,00 in favore della docente appellata, nonché la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
II.
1.a. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
II.
1.b. Giova premettere che il appellante ha espressamente dichiarato di non Parte_1 aver impugnato la sentenza nella parte relativa all'accertamento del diritto della docente al riconoscimento della Carta del docente per gli anni richiesti con il ricorso di primo grado (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024) e neppure quella riguardante la condanna a riconoscere alla predetta docente l'attribuzione del bonus per il relativo importo spettante con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla
L. n. 107/2015, bensì, esclusivamente, quella con la quale il Tribunale ha condannato l'Amministrazione all'ulteriore pagamento di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, adducendo, in estrema sintesi, che tale ulteriore condanna - contenuta nel dispositivo della decisione - non è sorretta da alcuna argomentazione nella parte motiva della decisione e neppure trova giustificazione alla luce dei principi espressi sulla tematica oggetto di causa dalla Suprema Corte (n. 29961/2023 cit.), di cui pure il primo giudice aveva affermato di voler fare applicazione.
II.
1.c. La doglianza è fondata e deve essere accolta.
II.
1.d. La questione dedotta in giudizio concerne l'accertamento del diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio della cd. Carta del docente, ossia la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
II.
1.e. Al riguardo la Suprema Corte (n.29961/2023), pronunciando a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., dopo aver compiutamente esaminato le norme ed i principi relativi alle questioni di diritto sostanziale sottoposte al suo scrutinio, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai pag. 4/8 sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il Parte_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
pag. 5/8 II.
1.f. Ciò posto, dunque, a , in ragione della permanenza nel sistema CP_1
scolastico – come accertata dal primo giudice sulla base di argomentazioni qui non censurate dal appellante – spetta l'adempimento in forma specifica, per Parte_1
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte;
tanto è stato in sostanza riconosciuto dalla stessa amministrazione che, infatti, non ha appellato la decisione né con riferimento all'accertamento del diritto, né alla condanna all'attribuzione della
Carta del docente per l'importo dovuto in relazione alle annualità dedotte in causa.
II.
1.g. Alcuna ulteriore statuizione risarcitoria spetta, invece, alla docente, che non potrebbe in alcun caso, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte sopra menzionati, ottenere cumulativamente sia l'attribuzione dell'importo per il tramite della
Carta del docente, sia il risarcimento del danno, come, invece, statuito nel dispositivo della decisione impugnata.
Peraltro, nessuna argomentazione risulta addotta in motivazione dal primo giudice a sostegno di tale ulteriore elargizione risarcitoria, sicché sussiste un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della pronuncia, da far valere mediante impugnazione
(Cass. Sez. lav. 14 aprile 2010 n.8894; Cass. Sez. lav. 12 maggio 2008 n.11668; Cass.
Sez. Sez. lav. 29 ottobre 2007 n.22661; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 37079 del 19 dicembre 2022).
Nella motivazione della decisione impugnata, infatti, il primo giudice, dopo aver ripercorso l'iter argomentativo della Suprema Corte (n.29961/2023) ha così statuito nelle “conclusioni” a pag. 23 della sentenza : <Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00
(ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Va condannata, di conseguenza, la parte resistente all'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e
pag. 6/8 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo>>.
Dunque, nelle ragioni della decisione il primo giudice aveva concluso per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla attribuzione della Carta docenti e condannato l'amministrazione alla sola attribuzione della predetta Carta per ciascun anno di servizio a tempo determinato, oltre accessori ai sensi dell'art.22 comma 36 l. n.
724/1994, così come statuito dalla Suprema Corte, statuizioni alle quali il ha Parte_1
prestato piena acquiescenza, non proponendo appello avverso le stesse.
II.
1.g. Ne consegue che, per le ragioni in precedenza diffusamente esposte, solo la citata attribuzione è conforme a diritto e va confermata e non l'ulteriore pagamento della somma di € 2.500,00, indicata in dispositivo.
III. In tal senso, l'appello deve essere accolto, con riforma nei suindicati termini della decisione impugnata, che va confermata nel restante capo relativo all'accertamento del diritto al riconoscimento della Carta docente, capo anch'esso non attinto da gravame.
IV. Anche la statuizione sulle spese relative al primo grado (attribuite dal primo giudice nella misura minima rispetto al valore della causa) può essere confermata, atteso che la docente, all'esito complessivo del giudizio, vede comunque riconosciuto il diritto, originariamente negatole, all'attribuzione della Carta del docente per gli anni rivendicati in ricorso.
Le spese del presente grado possono invece essere interamente compensate, tenuto anche conto che parte appellata – il cui diritto all'attribuzione della Carta Docenti resta confermato nei termini anzidetti – non ha resistito al proposto gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del con ricorso depositato il 29.5.2024, avverso la
[...] Parte_2
sentenza emessa in data 21.5.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a riconoscere a l'attribuzione della Parte_1 CP_1
Carta Docente per un importo pari al valore di € 2.500,00 con funzionamento secondo il pag. 7/8 sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994 dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, con esclusione dell'ulteriore pagamento di € 2.500,00 oltre al maggior importo tra interessi e al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 3.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 442/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona de l.r.p.t., assistito e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI
appellante
e
(C.F. Controparte_1 C.F._1 appellata - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.01.2024, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , al
[...] Parte_1
fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: <previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/23 e 2023/2024; conseguentemente condannarsi il al Parte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e
2023/2024 condannarsi il al pagamento della somma di € Parte_1
2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre>>.
2. Il non si è costituito, restando contumace. Parte_1
3. Con sentenza n. 2052/2024 del 21.05.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso, così definendo la controversia: <accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024; condanna la parte resistente
a riconoscere alla parte ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di euro 2.500,00 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario>>.
pag. 2/8 4. Avverso la citata decisione ha interposto appello il Parte_1
, con ricorso depositato in data 29.05.2024, chiedendone la parziale riforma. La
[...]
parte privata appellata non si è costituita, restando contumace.
5. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 3.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo
II. Motivi di appello.
II.
1. Con l'appello proposto, il impugna la Parte_1
decisione di primo grado limitatamente alla parte con la quale il Tribunale ha condannato l'Amministrazione anche al pagamento in favore del docente di € 2.500,00, in aggiunta all'eguale importo attribuito allo stesso mediante la Carta Docente.
Rileva che il dispositivo della decisione, contenente tale duplice attribuzione, contrasta con la motivazione (sulla quale – a detta dell'appellante – prevarrebbe) che non esplicita alcun accenno a una siffatta statuizione di condanna.
Evidenzia che la parte motiva della sentenza argomenta solo in ordine alla ragione per la quale il è tenuto a riconoscere al ricorrente la somma di € 2.500,00 (in Parte_1
relazione agli anni scolastici dedotti in causa) da utilizzare mediante lo strumento della carta elettronica per l'aggiornamento del docente, sicché neppure sussistono passaggi argomentativi da sottoporre a revisione, ma esclusivamente la statuizione di condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro priva di supporto motivazionale e, comunque, di fondamento alla luce dei principi di diritto affermati dalla Cassazione (n.
R.G. 10072/2023 del 27.10.2023), secondo cui ai docenti (quali l'appellata) che permangono nel sistema scolastico può essere riconosciuto solo il diritto all'adempimento dell'obbligazione di mettere a disposizione la somma di € 500,00 annui da utilizzare ai fini dell'aggiornamento professionale, mentre non sarebbe conforme a diritto nessuna statuizione risarcitoria, con conseguente condanna al pagamento dell'equivalente, soprattutto se aggiunta alla prima.
Rimarca che la stessa ricorrente aveva formulato la domanda risarcitoria in via subordinata a quella di adempimento e dunque non cumulabile a quest'ultima, evidenziando che, in tal senso, sussisterebbe vizio di extrapetizione per aver il Tribunale
pag. 3/8 pronunciato due statuizioni di condanna a fronte di un'unica domanda volta a ottenere la
Carta del docente.
Conclude chiedendo l'annullamento e la riforma, previa esclusione dei relativi presupposti, del capo della sentenza contenuto nel dispositivo con il quale, oltre al riconoscimento dell'importo dovuto a titolo di carta del docente, viene pronunciata condanna al pagamento di € 2.500,00 in favore della docente appellata, nonché la condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
II.
1.a. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
II.
1.b. Giova premettere che il appellante ha espressamente dichiarato di non Parte_1 aver impugnato la sentenza nella parte relativa all'accertamento del diritto della docente al riconoscimento della Carta del docente per gli anni richiesti con il ricorso di primo grado (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024) e neppure quella riguardante la condanna a riconoscere alla predetta docente l'attribuzione del bonus per il relativo importo spettante con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla
L. n. 107/2015, bensì, esclusivamente, quella con la quale il Tribunale ha condannato l'Amministrazione all'ulteriore pagamento di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, adducendo, in estrema sintesi, che tale ulteriore condanna - contenuta nel dispositivo della decisione - non è sorretta da alcuna argomentazione nella parte motiva della decisione e neppure trova giustificazione alla luce dei principi espressi sulla tematica oggetto di causa dalla Suprema Corte (n. 29961/2023 cit.), di cui pure il primo giudice aveva affermato di voler fare applicazione.
II.
1.c. La doglianza è fondata e deve essere accolta.
II.
1.d. La questione dedotta in giudizio concerne l'accertamento del diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio della cd. Carta del docente, ossia la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
II.
1.e. Al riguardo la Suprema Corte (n.29961/2023), pronunciando a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., dopo aver compiutamente esaminato le norme ed i principi relativi alle questioni di diritto sostanziale sottoposte al suo scrutinio, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai pag. 4/8 sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il Parte_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
pag. 5/8 II.
1.f. Ciò posto, dunque, a , in ragione della permanenza nel sistema CP_1
scolastico – come accertata dal primo giudice sulla base di argomentazioni qui non censurate dal appellante – spetta l'adempimento in forma specifica, per Parte_1
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte;
tanto è stato in sostanza riconosciuto dalla stessa amministrazione che, infatti, non ha appellato la decisione né con riferimento all'accertamento del diritto, né alla condanna all'attribuzione della
Carta del docente per l'importo dovuto in relazione alle annualità dedotte in causa.
II.
1.g. Alcuna ulteriore statuizione risarcitoria spetta, invece, alla docente, che non potrebbe in alcun caso, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte sopra menzionati, ottenere cumulativamente sia l'attribuzione dell'importo per il tramite della
Carta del docente, sia il risarcimento del danno, come, invece, statuito nel dispositivo della decisione impugnata.
Peraltro, nessuna argomentazione risulta addotta in motivazione dal primo giudice a sostegno di tale ulteriore elargizione risarcitoria, sicché sussiste un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della pronuncia, da far valere mediante impugnazione
(Cass. Sez. lav. 14 aprile 2010 n.8894; Cass. Sez. lav. 12 maggio 2008 n.11668; Cass.
Sez. Sez. lav. 29 ottobre 2007 n.22661; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 37079 del 19 dicembre 2022).
Nella motivazione della decisione impugnata, infatti, il primo giudice, dopo aver ripercorso l'iter argomentativo della Suprema Corte (n.29961/2023) ha così statuito nelle “conclusioni” a pag. 23 della sentenza : <Pertanto, deve essere accolta la specifica domanda avanzata dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00
(ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato) e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Va condannata, di conseguenza, la parte resistente all'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e
pag. 6/8 rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo>>.
Dunque, nelle ragioni della decisione il primo giudice aveva concluso per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla attribuzione della Carta docenti e condannato l'amministrazione alla sola attribuzione della predetta Carta per ciascun anno di servizio a tempo determinato, oltre accessori ai sensi dell'art.22 comma 36 l. n.
724/1994, così come statuito dalla Suprema Corte, statuizioni alle quali il ha Parte_1
prestato piena acquiescenza, non proponendo appello avverso le stesse.
II.
1.g. Ne consegue che, per le ragioni in precedenza diffusamente esposte, solo la citata attribuzione è conforme a diritto e va confermata e non l'ulteriore pagamento della somma di € 2.500,00, indicata in dispositivo.
III. In tal senso, l'appello deve essere accolto, con riforma nei suindicati termini della decisione impugnata, che va confermata nel restante capo relativo all'accertamento del diritto al riconoscimento della Carta docente, capo anch'esso non attinto da gravame.
IV. Anche la statuizione sulle spese relative al primo grado (attribuite dal primo giudice nella misura minima rispetto al valore della causa) può essere confermata, atteso che la docente, all'esito complessivo del giudizio, vede comunque riconosciuto il diritto, originariamente negatole, all'attribuzione della Carta del docente per gli anni rivendicati in ricorso.
Le spese del presente grado possono invece essere interamente compensate, tenuto anche conto che parte appellata – il cui diritto all'attribuzione della Carta Docenti resta confermato nei termini anzidetti – non ha resistito al proposto gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del con ricorso depositato il 29.5.2024, avverso la
[...] Parte_2
sentenza emessa in data 21.5.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a riconoscere a l'attribuzione della Parte_1 CP_1
Carta Docente per un importo pari al valore di € 2.500,00 con funzionamento secondo il pag. 7/8 sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994 dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, con esclusione dell'ulteriore pagamento di € 2.500,00 oltre al maggior importo tra interessi e al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 3.4.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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