Articolo 56 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 55Articolo 57
Versione
18 dicembre 1942
Art. 56.

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorita' giudiziaria.

La domanda non puo' essere promossa dinanzi l'autorita' giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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