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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2059/2022
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisone si ritira in camera di consiglio all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice , Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vito
[...]
Galbo (Codice fiscale ), del Foro di Trapani con domicilio eletto presso il CodiceFiscale_2 suo studio in Alcamo, Via Pietro Lombardo N° 98
Attore
CONTRO in persona del Direttore Generale Rag. nato a Controparte_1 Controparte_2
Cassi-no il 13.03.1953 con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2 partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano rap-presentata e difesa dall' Avv. Sergio P.IVA_1
Fiorentino (c.f. giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza CodiceFiscale_3 processuale del 06.07.2011 ai rogiti in Notar di Milano Rep. 28321 Racc. n. 8245 e Persona_1 depositata presso il Notaio rogante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in
Pa-lermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18 convenuta
E
residente in [...], Controparte_3
2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la e chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in occasione del sinistro occorso in data 15/07/2016, alle ore 17,00 circa, a Partinico, nella Via Lanzafame al civico n. 9.
A tal fine, l'attore rappresentava che:
- nel giorno e nel luogo su indicati, mentre egli si stava apprestando a uscire dall'abitacolo dell'autovettura Ford Focus tg. CH781VN di proprietà e condotta da Controparte_3 quest'ultimo, improvvisamente , era ripartito, nonostante lo sportello aperto ( “il sinistro si
è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Focus targata
CH781VN, Sig. in quanto lo stesso, ripartiva da una sosta mentre Controparte_3
l'attore stava uscendo dall'abitacolo del veicolo lato Parte_1 passeggero anteriore, causandogli gravi lesioni fisiche”;
- l'autovettura, quindi, sobbalzava in maniera anomala e lo sportello aveva colpito il suo occhio sinistro ( specificatamente quando l'attore stava Parte_1 scendendo dalla suddetta autovettura il convenuto Sig. ripartiva con Controparte_3 lo sportello suddetto aperto e nel mentre la stessa autovettura sobbalzava in maniera anomala lo sportello colpiva l'occhio sinistro dell'attore).
L'attore aggiungeva di avere riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni fisiche consistenti in
“trauma bulbare all'occhio sinistro con ferita corneale gia' sottoposto ad afachia e vitrectomia chirurgica con impianto secondario, pupilloplastica con perdita di 2,5 diottrie corrette con lenti da vista”, con esiti di invalidità temporanea e permanente, quantificati in: danno biologico 15%; ITA di giorni 60 (sessanta); - ITP al 50% di giorni 180 (centottanta);, come da consulenza medica redatta dal CTP Dott. Persona_2
Ed ancora, parte attrice rilevava di essere stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico presso una clinica milanese , corrispondendo la somma di euro 8000 di cui pure chiedeva il rimborso .
Sulla base di dette premesse parte attrice concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Focus targataCH781VN, Sig. Controparte_3
3 - ritenere e dichiarare che l'odierno attore era trasportato in Parte_1 occasione del verificarsi del sinistro per cui è processo sull'autovettura Ford Focus targata
CH781VN di proprietà del Sig. Controparte_3
- ritenere e dichiarare che l'autovettura Ford Focus targata CH781VN di proprietà del Sig. era all'epoca del sinistro assicurata per la R.C.A. con la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 141 del Nuovo Codice delle Assicurazioni -
Decreto Legislativo N° 209 del 07/09/2005, in capo al convenuto nella Controparte_3 spiegata qualità e alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore nella spiegata qualità;
- ritenere e dichiarare che l'evento per cui e' processo si e' verificato come descritto nella narrativa del presente atto;
- ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto, per le Parte_1 causali sovraesposte, ad avere risarciti i danni anzidetti derivanti dalle lesioni fisiche subite nell'occorso sinistro, danni che ammontano alla somma complessiva di €. 116.661,00 oltre spese mediche future eventualmente da sostenute e da quantificare ed oltre al danno emergente, a qualunque titolo spettantigli o a quella somma veriore che risulterà accertata in corso di causa, comprese le spese mediche sostenute dall'attore , oltre interessi legali Parte_1
a partire dalla data del sinistro al soddisfo, da parte di tutti i convenuti
- condannare in conseguenza, in solido, i convenuti a pagare in favore dell'attore
[...]
i danni anzidetti derivanti dalle lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è Parte_1 causa, danni che ammontano alla somma complessiva di €. 116.661,00 oltre spese mediche future eventualmente da sostenute e da quantificare ed oltre al danno emergente, a qualunque titolo spettantegli o a quella somma veriore che risulterà accertata in corso di causa, comprese le spese mediche sostenute dall'attore , oltre interessi legali a partire dalla Parte_1 data del sinistro al soddisfo;
Con comparsa di risposta del 26.10.22 si costituiva in giudizio la società assicurativa, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, per carenza di prova del fatto storico, essendo, per altro le lesioni riportate incompatibili con la supposta dinamica del sinistro. Infine, parte convenuta contestava anche il quantum debeatur, come prospettato in citazione perché eccessivo, generico, ingiustificato e comunque sfornito di qualunque elemento probatorio processualmente rilevante.
ritualmente citato, restava contumaci. Controparte_3
4 La causa , istruita la causa a mezzo di prove orali e ctu, all'udienza del 24.9.25 è stata posta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata .
Occorre premettere che tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs.
n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. (Ccass. Civ ez. 3 - , Sentenza n.
17963 del 23/06/2021).
Pertanto, nel caso di specie , grava sul trasportato/danneggiato l'onere di provare l'effettivo verificarsi del sinistro , la sua qualità di trasportato ed il nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite mentre;
risultando provati detti elementi , il conducente andrà esente da responsabilità solo laddove dimostri di “ aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ebbene, alla luce delle risultanze processuali, non può ritenersi soddisfatto dall'attore l'onere che gli competeva sia sotto il profilo dell'effettivo verificarsi del sinistro che del nesso causale .
Dalla disamina del contenuto assertivo dell'atto di citazione, dai documenti offerti in produzione da parte attrice, dalle dichiarazioni fornite dal teste, nonché dalle risultanze della c.t.u., emergono numerose incongruenze che non sono state affatto chiarite nel corso dell'istruttoria espletata.
Ed invero, l'attore, in atto di citazione, ha affermato di essere stato colpito dallo sportello del veicolo, dal quale si apprestava a uscire, a causa dell'improvvisa ripartenza del conducente , che aveva determinato un anomalo sobbalzo del mezzo
Dette allegazioni però sono rimaste indimostrate
Invero, l'unico teste citato , , conoscente dell'attore, in quanto “ paesana” Testimone_1 ha dichiarato:“ cap. 1 memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “ero con la mia macchina e andavo in Farmacia verso le 5 ho sentito un botto, sono passati anni, c'era luce non
5 ricordo se era estate o inverno, ho visto la macchina sbandata, in mezzo la strada, il signor
aveva un piede dentro ed uno fuori la macchina ed aveva l'occhio insanguinato, qualcuno Pt_1 ha chiamato il 118 e la moglie;
io non ho visto il 118, ho visto la moglie e poi le ho dato i miei recapiti adr “la strada è pianeggiante” adr “non so dire se il motore era acceso o spento della macchina” adr “ho sentito il botto e siamo usciti dalla farmacia” adr “ non vi erano altre macchine, la strada è stretta”
Ora , le dichiarazioni della teste presentano numerose incongruenze interne.
Ed invero:
- dapprima la teste ha dichiarato di trovarsi in macchina in direzione della farmacia , aggiungendo di avere sentito un botto (ero con la mia macchina e andavo in Farmacia verso le 5 ho sentito un botto, sono passati anni), di avere visto la macchina sbandata, in mezzo la strada nonché il con “ un piede dentro ed uno fuori la macchina” e con l'occhio Pt_1 insanguinato;
- nel corso della medesima deposizione ella però ha poi aggiunto che al momento in cui aveva sentito “il botto” si trovava all'interno della farmacia ( e non quindi nella sua autovettura”) , precisando di essere uscita dalla farmacia dopo avere sentito un botto (.” adr “ho sentito il botto e siamo usciti dalla farmacia).
La deposizione della , oltre ad essere in parte contraddittoria ( non comprendendosi Tes_1 nemmeno se la donna abbia o meno assistito al sinistro sub specie presunto sobbalzo del mezzo
), appare pure imprecisa non avendo la teste saputo indicare né la stagione in cui si sarebbe verificato il sinistro né se il motore del vicolo fosse spento o acceso.
Non va sottaciuto che la donna , in sede di istruttoria svolta dalla ( cfr dichiarazione CP_1 testimoniale riportata nella CTP a pag. 3 ) aveva riferito di avere visto l'auto “ sobbalzare prima in avanti e poi indietro” ; dato questo che si pone in insanabile contraddizione con la dichiarazione resa nel corso del presente giudizio, ove la teste ha riferito che al momento in cui aveva udito “il botto” era all'interno della farmacia .
Ed ancora, il racconto della teste appare contrastante anche con quello del la donna ha, Pt_1 infatti, riferito di un avere udito un botto e che la autovettura era “ sbandata”; tali dati sono compatibili piuttosto con uno scontro del veicolo con un altro veicolo o un ostacolo, piuttosto che con una ripartenza improvvisa.
Inoltre, le dichiarazioni della testimone contrastano con taluni dati - dotati di valore fidefaciente - emergenti dal verbale di pronto soccorso.
In particolare, la teste ha riferito che aveva l'occhio insanguinato, dato questo smentito Pt_1 dal verbale di Ps ove si dà atto dell'assenza di “evidenti alterazioni TDM di natura traumatica a
6 carico delle strutture del massiccio facciale e che , come rilevato dal CTU “nessun rilievo obiettivo a carico delle strutture annessiali (palpebra superiore o inferiore) o dell'occhio era stato segnalato al momento dell'accesso al Pronto Soccorso o dal medico che aveva redatto la cartella clinica presso l'UOC di Oculistica.
La presenza di sangue, riferita dalla teste, dunque, non è compatibile con l' accertata lesione cornea laddove si consideri che, come rilevato dal CTU, la cornea è una struttura completamente avascolare e che nell'esame biomicroscopico dell'occhio traumatizzato non era stato decritto un ipoema (cioè una emorragia intraoculare che possa depositarsi in camera anteriore).
Va, poi, aggiunto che le contraddizioni già emerse nel corso dell'istruzione orale della domanda non sono state affatto dipanate dalla disposta CTU , che , anzi ha escluso la compatibilità tra le lesioni e l'evento.
Nella specie, occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni rese al CTU dal il quale ha Pt_1 riferito “ di aver poggiato il piede dx sul selciato, poi si girava a dx e spingendosi in alto per uscire dall'abitacolo con l'arto e il piede sx si alzava, girandosi a sinistra a livello dello spigolo dello sportello. Improvvisamente l'auto si muoveva facendo un forte sobbalzo e in quel momento Par lo spigolo dello sportello colpiva violentemente l' Dopo il trauma per il dolore si sedeva all'interno dell'autovettura e veniva accompagnato dalla moglie al P.S. dell'ARNAS “Fatebene-
Di Cristina – Benfratelli” di Palermo dove veniva diagnosticato un “trauma bulbare con ferita corneale”;
La dinamica del sinistro come riferita dall'attore ( cfr anche note di trattazione scritta del 16.7.25
) appare del tutto inverosimile
Non si comprende, invero, come lo spigolo dell'autovettura possa avere colpito l'occhio sinistro del laddove si consideri che : Pt_1
- egli al momento del presunto “ sobbalzo del mezzo” si trovava ancora in parte dentro l'abitacolo come emerga da fatto che : 1) il passeggero , come pacificamente emerso, aveva un piede dentro e uno fuori;
2) la ripartenza del era avvenuta non appena il CP_3 Pt_1 aveva messo il piede destro a terra ( cfr dichiarazioni riportata a pag. 6 della CTP “appena il trasportato metteva il piede destro a terra dopo avere aperto lo sportello anteriore inavvertitamente mi scivolava il peide destro dal pedale della frizione e avendo la marcia prima inserita il veicolo subiva un scossone in avanti , spegnendosi il motore”); pertanto, deve ritenersi che il al momento della improvvisa ripartenza fosse ancora in parte all'interno Pt_1 dell'abitacolo;
- l'attore dopo avere fatto una torsione a destra , rivolto la faccia verso sinistra.
7 Sicché la dinamica riferita dall'attore al CTU è del tutto incompatibile con la lesione da punta dello sportello della cornea in considerazione :
- della quota dello sportello: infatti, posto che il come deto la momento della Pt_1 ripartenza ,era ancora in parte dentro l'abitacolo, deve concludersi lo spigolo dello sportello si trovava ad una altezza maggiore del capo dell'attore e, quindi, ad una quota del tutto incompatibile con la possibilità di colpire l'occhio sinistro dello stesso;
- della posizione dello spigolo rispetto a quella del corpo dell'attore; quando l'autovettura ha effettuato il balzo in avanti il , come detto, si trovava ancora in parte dentro Pt_1
l'abitacolo e quindi certamente vicino al sedile lato passeggero;
sicché ,posto che lo spigolo dello sportello si trova nella parte finale dello stesso, lo scossone in avanti non poteva mai cagionare la lesione alla cornea, sia in considerazione della posizione dello spigolo – dietro il corpo del che si trovava davanti al sedile andò ancora un piede dentro dentro Pt_1
l'abitacolo - sia del fatto che egli era voltato a sinistra.
Parte attrice connette il giudizio di compatibilità alla circostanza che il veicolo dopo avere fatto un sobbalzo in avanti ne avrebbe fatto uno anche all'indietro, attingendo così l'occhio sinistro del
Pt_1
Tuttavia :
- non è stato affatto provato che dopo il balzo in avanti l'autovettura abbia fatto un balzo indietro: la teste escussa sul punto è del tutto inattendibile avendo ella dichiarato che, al momento dell'urto, era all'interno della farmacia;
il stesso nella sua dichiarazione CP_3 ha parlato di un balzo in avanti e nel corso dell'interrogatorio formale , rispondendo a specifica domanda, ha confermato solo il verificarsi di un balzo anomalo;
- di “sobbalzo anomalo,” ha sempre parlato l'attore in atto di citazione e nelle successive memorie salvo poi introdurre , solo dopo il giudizio incompatibilità resa dal dott. e con Per_3
l'evidente fine di superare tale valutazione, il tema del presunto balzo del veicolo , prima in avanti e poi indietro;
- pure ipotizzando detto balzo in avanti e indietro la lesione non appare correlabile al sinistro secondo un criterio di verosimiglianza;
invero , in considerazione della già descritta posizione del corpo e di quella dello spigolo, si dovrebbe ipotizzare un - del tutto inusuale- balzo dell'autovettura tanto in avanti da superare con la parte terminale dello sportello tutto il corpo del
; così facendo però difficilmente si potrebbe ritenere che l'attore sarebbe rimasto in Pt_1 piedi dovendosi ritenere, per converso, che egli sarebbe stato trascinato dalla forza del veicolo .
L'inverosimiglianza della dinamica del sinistro trova poi conferma nel giudizio reso dal l CTU il quale , dopo avere esaminato la documentazione sanitaria, la raccolta anamnestica e avere
8 condotto l'esame obiettivo clinico e funzionale sul sig. , ha escluso la sussistenza del Pt_1 nesso causale tra i fatti esposti e le lesioni patie evidenziando che :
- dalle cartelle cliniche del ricovero in oculistica e dal verbale di pronto soccorso allegato, non risultavano lesioni a carico degli annessi oculari (palpebre), né segni indiretti di trauma
(ecchimosi, ferite l.c., tumefazioni); dette lesioni verosimilmente sarebbero coesistite in caso di impatto tra uno mezzo contundente voluminoso quale uno sportello e la regione oculare.;
- dall'analisi della documentazione medica era invece maggiormente verosimile concludere per la sussistenza di un trauma corneale perforante con oggetto contundente di dimensioni minime tali da non determinare lesioni alle regioni annessiali che proteggono il bulbo oculare
(palpebre), anche nella considerazione del c.d. riflesso dell'ammiccamento (il riflesso di ammiccamento, o riflesso palpebrale, è una chiusura involontaria e rapida delle palpebre in risposta a uno stimolo, come un oggetto che si avvicina all'occhio o una luce intensa. Questo riflesso è un meccanismo di difesa per proteggere l'occhio da possibili danni
- anche la dinamica del sinistro era scarsamente compatibile con le lesioni riportate ( non risulta soddisfatto il criterio dell'idoneità lesiva modale sub specie possibilità̀ che l'occhio sinistro potesse essere attinto dallo spigolo dello sportello di sinistra dell'auto mentre il signor scendeva dall'auto con l'arto inferiore destro e si trovasse con l'altro arto inferiore Pt_1 all'interno della macchina (vista anche l'altezza dello spigolo dello sportello rispetto al corpo ancora parzialmente in auto)
L'espletata c.t.u., dunque, fornisce ulteriori elementi che avvalorano l'infondatezza della domanda attorea sembrando le lesioni riportate compatibili più con una caduta autonoma che con un investimento auto /pedone
Non colgono nel segno i rilievi di parte attrice secondo cui:
- non sarebbe significativa l'assenza di lesioni alle palpebre posto che “la reazione individuale di ogni soggetto è diversa da persona a persona ma soprattutto da circostanza a circostanza. Di certo questo tipo di lesione è atipica poiché non abituale, ma non può essere escluso il nesso di causa solo per la sua eccezionalità dell'evento nella sua determinazione
- il giudizio relativo alla incompatibilità delle lesioni rispetto all'urto con lo spigolo dello sportello era carente , non essendosi esaminate le caratteristiche dello sportello ( altezza e tipologia di spigolo )
Il Ctu ha ,infatti, chiarito che , sebbene fosse certa l'origine traumatica della ferita , era del tutto improbabile che fosse stato il colpo allo sportello a determinare la lesione alla cornea alla luce: delle caratteristiche del riferito trauma, delle modalità di accadimento così come riferite, anche dagli stessi testimoni, oltre che dall'analisi modale –seppur di parte - redatta dall'Ingegnere
9 dall'assenza di segni a carico delle strutture poste a difesa del bulbo oculare (palpebre), Pt_3 delle dimensioni dell'oggetto contundente (spigolo di uno sportello di macchina), delle caratteristiche della lesione corneale stessa, dato questo che non consentiva di correlare secondo il principio civilistico del più probabile il riferito trauma a quella lesione.
Appare poi del tutto inverosimile , diversamente da quanto affermato dal CTP, che l'attore non abbia riportato traumi alle strutture poste a difesa del bulbo oculare;
né tale dato è giustificabile sulla base di una ipotesi del tutto improbabile ovvero che egli non abbia avuto la reazione - che è invece del tutto istantanea a naturale – di chiudere le palpebre.
Ed ancora, alla luce delle argomentazioni già svolte in ordine alla inverosimiglianza della dinamica del sinistro rispetto alle lesioni , appare del tutto irrilevante che non sia stato “ periziato lo sportello”.
Infine, a fronte di tali insanabili contraddizioni e incongruenze , ritiene il Tribunale di non dovere attribuire valore probatorio pregnante alle dichiarazioni di conferma rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace la quale, essendo Controparte_3 proprietaria e conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, assume la qualità di litisconsorte necessario.
Invero, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c., rubricato “confessione giudiziale”, “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
In particolare, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, cui si aderisce, “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole
10 del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (in termini di massima Cass. Civ. ord. n. 25770/2019; sent. 10311/2006).”.
Ed ancora “Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore,comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice ”(Cass. Civ. Sez. III. n. 3567/2013).
Le dichiarazioni rese dal convenuto , dunque, possono fungere da meri elementi di CP_3 ausilio per il Giudice nella valutazione del caso concreto, essendo “liberamente apprezzabili dallo stesso”, in aggiunta ad altri elementi.
Ebbene, nel caso di specie - come già detto – non sussistono altri elementi di prova a supporto dell'assunto dell'attrice, tenuto conto del già formulato giudizio di inattendilità della deposizione della teste . Tes_1
Per di più, plurime circostanze depongono negativamente rispetto alla ricostruzione del fatto effettuata dall'attrice e precisamente:
- gli elementi di fatto su indicati che palesano la inverosimiglianza del racconto - per altro mutato in corso di causa - rispetto alle lesioni riportate;
- il giudizio di incompatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta reso dal CTU sulla base dell'esame della documentazione medica offerta in produzione dell'attore ;
- la circostanza che e si conoscessero già prima del sinistro, essendo CP_3 Pt_1 quest'ultimo cliente del primo.
In conclusione, la domanda dell'attore non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 14.103,00 (parametri medi relativi alle cause innanzi al tribunale scaglione sino a 260000
11 Le spese di CTU vanno poste a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_3
-- condanna l'attore al pagamento in favore della . delle spese di lite da Controparte_1 quest'ultima sostenute che liquida in euro € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
- nulla sulle spese in favore del convenuto Controparte_3
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla deposizione di per le valutazioni di competenza Testimone_2
Così deciso in Palermo il 24.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2059/2022
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisone si ritira in camera di consiglio all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice , Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vito
[...]
Galbo (Codice fiscale ), del Foro di Trapani con domicilio eletto presso il CodiceFiscale_2 suo studio in Alcamo, Via Pietro Lombardo N° 98
Attore
CONTRO in persona del Direttore Generale Rag. nato a Controparte_1 Controparte_2
Cassi-no il 13.03.1953 con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2 partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano rap-presentata e difesa dall' Avv. Sergio P.IVA_1
Fiorentino (c.f. giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza CodiceFiscale_3 processuale del 06.07.2011 ai rogiti in Notar di Milano Rep. 28321 Racc. n. 8245 e Persona_1 depositata presso il Notaio rogante, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in
Pa-lermo Via Biagio Petrocelli n. 12/18 convenuta
E
residente in [...], Controparte_3
2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la e chiedendo il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in occasione del sinistro occorso in data 15/07/2016, alle ore 17,00 circa, a Partinico, nella Via Lanzafame al civico n. 9.
A tal fine, l'attore rappresentava che:
- nel giorno e nel luogo su indicati, mentre egli si stava apprestando a uscire dall'abitacolo dell'autovettura Ford Focus tg. CH781VN di proprietà e condotta da Controparte_3 quest'ultimo, improvvisamente , era ripartito, nonostante lo sportello aperto ( “il sinistro si
è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Focus targata
CH781VN, Sig. in quanto lo stesso, ripartiva da una sosta mentre Controparte_3
l'attore stava uscendo dall'abitacolo del veicolo lato Parte_1 passeggero anteriore, causandogli gravi lesioni fisiche”;
- l'autovettura, quindi, sobbalzava in maniera anomala e lo sportello aveva colpito il suo occhio sinistro ( specificatamente quando l'attore stava Parte_1 scendendo dalla suddetta autovettura il convenuto Sig. ripartiva con Controparte_3 lo sportello suddetto aperto e nel mentre la stessa autovettura sobbalzava in maniera anomala lo sportello colpiva l'occhio sinistro dell'attore).
L'attore aggiungeva di avere riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni fisiche consistenti in
“trauma bulbare all'occhio sinistro con ferita corneale gia' sottoposto ad afachia e vitrectomia chirurgica con impianto secondario, pupilloplastica con perdita di 2,5 diottrie corrette con lenti da vista”, con esiti di invalidità temporanea e permanente, quantificati in: danno biologico 15%; ITA di giorni 60 (sessanta); - ITP al 50% di giorni 180 (centottanta);, come da consulenza medica redatta dal CTP Dott. Persona_2
Ed ancora, parte attrice rilevava di essere stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico presso una clinica milanese , corrispondendo la somma di euro 8000 di cui pure chiedeva il rimborso .
Sulla base di dette premesse parte attrice concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Focus targataCH781VN, Sig. Controparte_3
3 - ritenere e dichiarare che l'odierno attore era trasportato in Parte_1 occasione del verificarsi del sinistro per cui è processo sull'autovettura Ford Focus targata
CH781VN di proprietà del Sig. Controparte_3
- ritenere e dichiarare che l'autovettura Ford Focus targata CH781VN di proprietà del Sig. era all'epoca del sinistro assicurata per la R.C.A. con la Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 141 del Nuovo Codice delle Assicurazioni -
Decreto Legislativo N° 209 del 07/09/2005, in capo al convenuto nella Controparte_3 spiegata qualità e alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore nella spiegata qualità;
- ritenere e dichiarare che l'evento per cui e' processo si e' verificato come descritto nella narrativa del presente atto;
- ritenere e dichiarare che l'odierno attore ha diritto, per le Parte_1 causali sovraesposte, ad avere risarciti i danni anzidetti derivanti dalle lesioni fisiche subite nell'occorso sinistro, danni che ammontano alla somma complessiva di €. 116.661,00 oltre spese mediche future eventualmente da sostenute e da quantificare ed oltre al danno emergente, a qualunque titolo spettantigli o a quella somma veriore che risulterà accertata in corso di causa, comprese le spese mediche sostenute dall'attore , oltre interessi legali Parte_1
a partire dalla data del sinistro al soddisfo, da parte di tutti i convenuti
- condannare in conseguenza, in solido, i convenuti a pagare in favore dell'attore
[...]
i danni anzidetti derivanti dalle lesioni subite dall'attore nel sinistro per cui è Parte_1 causa, danni che ammontano alla somma complessiva di €. 116.661,00 oltre spese mediche future eventualmente da sostenute e da quantificare ed oltre al danno emergente, a qualunque titolo spettantegli o a quella somma veriore che risulterà accertata in corso di causa, comprese le spese mediche sostenute dall'attore , oltre interessi legali a partire dalla Parte_1 data del sinistro al soddisfo;
Con comparsa di risposta del 26.10.22 si costituiva in giudizio la società assicurativa, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, per carenza di prova del fatto storico, essendo, per altro le lesioni riportate incompatibili con la supposta dinamica del sinistro. Infine, parte convenuta contestava anche il quantum debeatur, come prospettato in citazione perché eccessivo, generico, ingiustificato e comunque sfornito di qualunque elemento probatorio processualmente rilevante.
ritualmente citato, restava contumaci. Controparte_3
4 La causa , istruita la causa a mezzo di prove orali e ctu, all'udienza del 24.9.25 è stata posta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata .
Occorre premettere che tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs.
n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. (Ccass. Civ ez. 3 - , Sentenza n.
17963 del 23/06/2021).
Pertanto, nel caso di specie , grava sul trasportato/danneggiato l'onere di provare l'effettivo verificarsi del sinistro , la sua qualità di trasportato ed il nesso causale tra il sinistro e le lesioni patite mentre;
risultando provati detti elementi , il conducente andrà esente da responsabilità solo laddove dimostri di “ aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ebbene, alla luce delle risultanze processuali, non può ritenersi soddisfatto dall'attore l'onere che gli competeva sia sotto il profilo dell'effettivo verificarsi del sinistro che del nesso causale .
Dalla disamina del contenuto assertivo dell'atto di citazione, dai documenti offerti in produzione da parte attrice, dalle dichiarazioni fornite dal teste, nonché dalle risultanze della c.t.u., emergono numerose incongruenze che non sono state affatto chiarite nel corso dell'istruttoria espletata.
Ed invero, l'attore, in atto di citazione, ha affermato di essere stato colpito dallo sportello del veicolo, dal quale si apprestava a uscire, a causa dell'improvvisa ripartenza del conducente , che aveva determinato un anomalo sobbalzo del mezzo
Dette allegazioni però sono rimaste indimostrate
Invero, l'unico teste citato , , conoscente dell'attore, in quanto “ paesana” Testimone_1 ha dichiarato:“ cap. 1 memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “ero con la mia macchina e andavo in Farmacia verso le 5 ho sentito un botto, sono passati anni, c'era luce non
5 ricordo se era estate o inverno, ho visto la macchina sbandata, in mezzo la strada, il signor
aveva un piede dentro ed uno fuori la macchina ed aveva l'occhio insanguinato, qualcuno Pt_1 ha chiamato il 118 e la moglie;
io non ho visto il 118, ho visto la moglie e poi le ho dato i miei recapiti adr “la strada è pianeggiante” adr “non so dire se il motore era acceso o spento della macchina” adr “ho sentito il botto e siamo usciti dalla farmacia” adr “ non vi erano altre macchine, la strada è stretta”
Ora , le dichiarazioni della teste presentano numerose incongruenze interne.
Ed invero:
- dapprima la teste ha dichiarato di trovarsi in macchina in direzione della farmacia , aggiungendo di avere sentito un botto (ero con la mia macchina e andavo in Farmacia verso le 5 ho sentito un botto, sono passati anni), di avere visto la macchina sbandata, in mezzo la strada nonché il con “ un piede dentro ed uno fuori la macchina” e con l'occhio Pt_1 insanguinato;
- nel corso della medesima deposizione ella però ha poi aggiunto che al momento in cui aveva sentito “il botto” si trovava all'interno della farmacia ( e non quindi nella sua autovettura”) , precisando di essere uscita dalla farmacia dopo avere sentito un botto (.” adr “ho sentito il botto e siamo usciti dalla farmacia).
La deposizione della , oltre ad essere in parte contraddittoria ( non comprendendosi Tes_1 nemmeno se la donna abbia o meno assistito al sinistro sub specie presunto sobbalzo del mezzo
), appare pure imprecisa non avendo la teste saputo indicare né la stagione in cui si sarebbe verificato il sinistro né se il motore del vicolo fosse spento o acceso.
Non va sottaciuto che la donna , in sede di istruttoria svolta dalla ( cfr dichiarazione CP_1 testimoniale riportata nella CTP a pag. 3 ) aveva riferito di avere visto l'auto “ sobbalzare prima in avanti e poi indietro” ; dato questo che si pone in insanabile contraddizione con la dichiarazione resa nel corso del presente giudizio, ove la teste ha riferito che al momento in cui aveva udito “il botto” era all'interno della farmacia .
Ed ancora, il racconto della teste appare contrastante anche con quello del la donna ha, Pt_1 infatti, riferito di un avere udito un botto e che la autovettura era “ sbandata”; tali dati sono compatibili piuttosto con uno scontro del veicolo con un altro veicolo o un ostacolo, piuttosto che con una ripartenza improvvisa.
Inoltre, le dichiarazioni della testimone contrastano con taluni dati - dotati di valore fidefaciente - emergenti dal verbale di pronto soccorso.
In particolare, la teste ha riferito che aveva l'occhio insanguinato, dato questo smentito Pt_1 dal verbale di Ps ove si dà atto dell'assenza di “evidenti alterazioni TDM di natura traumatica a
6 carico delle strutture del massiccio facciale e che , come rilevato dal CTU “nessun rilievo obiettivo a carico delle strutture annessiali (palpebra superiore o inferiore) o dell'occhio era stato segnalato al momento dell'accesso al Pronto Soccorso o dal medico che aveva redatto la cartella clinica presso l'UOC di Oculistica.
La presenza di sangue, riferita dalla teste, dunque, non è compatibile con l' accertata lesione cornea laddove si consideri che, come rilevato dal CTU, la cornea è una struttura completamente avascolare e che nell'esame biomicroscopico dell'occhio traumatizzato non era stato decritto un ipoema (cioè una emorragia intraoculare che possa depositarsi in camera anteriore).
Va, poi, aggiunto che le contraddizioni già emerse nel corso dell'istruzione orale della domanda non sono state affatto dipanate dalla disposta CTU , che , anzi ha escluso la compatibilità tra le lesioni e l'evento.
Nella specie, occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni rese al CTU dal il quale ha Pt_1 riferito “ di aver poggiato il piede dx sul selciato, poi si girava a dx e spingendosi in alto per uscire dall'abitacolo con l'arto e il piede sx si alzava, girandosi a sinistra a livello dello spigolo dello sportello. Improvvisamente l'auto si muoveva facendo un forte sobbalzo e in quel momento Par lo spigolo dello sportello colpiva violentemente l' Dopo il trauma per il dolore si sedeva all'interno dell'autovettura e veniva accompagnato dalla moglie al P.S. dell'ARNAS “Fatebene-
Di Cristina – Benfratelli” di Palermo dove veniva diagnosticato un “trauma bulbare con ferita corneale”;
La dinamica del sinistro come riferita dall'attore ( cfr anche note di trattazione scritta del 16.7.25
) appare del tutto inverosimile
Non si comprende, invero, come lo spigolo dell'autovettura possa avere colpito l'occhio sinistro del laddove si consideri che : Pt_1
- egli al momento del presunto “ sobbalzo del mezzo” si trovava ancora in parte dentro l'abitacolo come emerga da fatto che : 1) il passeggero , come pacificamente emerso, aveva un piede dentro e uno fuori;
2) la ripartenza del era avvenuta non appena il CP_3 Pt_1 aveva messo il piede destro a terra ( cfr dichiarazioni riportata a pag. 6 della CTP “appena il trasportato metteva il piede destro a terra dopo avere aperto lo sportello anteriore inavvertitamente mi scivolava il peide destro dal pedale della frizione e avendo la marcia prima inserita il veicolo subiva un scossone in avanti , spegnendosi il motore”); pertanto, deve ritenersi che il al momento della improvvisa ripartenza fosse ancora in parte all'interno Pt_1 dell'abitacolo;
- l'attore dopo avere fatto una torsione a destra , rivolto la faccia verso sinistra.
7 Sicché la dinamica riferita dall'attore al CTU è del tutto incompatibile con la lesione da punta dello sportello della cornea in considerazione :
- della quota dello sportello: infatti, posto che il come deto la momento della Pt_1 ripartenza ,era ancora in parte dentro l'abitacolo, deve concludersi lo spigolo dello sportello si trovava ad una altezza maggiore del capo dell'attore e, quindi, ad una quota del tutto incompatibile con la possibilità di colpire l'occhio sinistro dello stesso;
- della posizione dello spigolo rispetto a quella del corpo dell'attore; quando l'autovettura ha effettuato il balzo in avanti il , come detto, si trovava ancora in parte dentro Pt_1
l'abitacolo e quindi certamente vicino al sedile lato passeggero;
sicché ,posto che lo spigolo dello sportello si trova nella parte finale dello stesso, lo scossone in avanti non poteva mai cagionare la lesione alla cornea, sia in considerazione della posizione dello spigolo – dietro il corpo del che si trovava davanti al sedile andò ancora un piede dentro dentro Pt_1
l'abitacolo - sia del fatto che egli era voltato a sinistra.
Parte attrice connette il giudizio di compatibilità alla circostanza che il veicolo dopo avere fatto un sobbalzo in avanti ne avrebbe fatto uno anche all'indietro, attingendo così l'occhio sinistro del
Pt_1
Tuttavia :
- non è stato affatto provato che dopo il balzo in avanti l'autovettura abbia fatto un balzo indietro: la teste escussa sul punto è del tutto inattendibile avendo ella dichiarato che, al momento dell'urto, era all'interno della farmacia;
il stesso nella sua dichiarazione CP_3 ha parlato di un balzo in avanti e nel corso dell'interrogatorio formale , rispondendo a specifica domanda, ha confermato solo il verificarsi di un balzo anomalo;
- di “sobbalzo anomalo,” ha sempre parlato l'attore in atto di citazione e nelle successive memorie salvo poi introdurre , solo dopo il giudizio incompatibilità resa dal dott. e con Per_3
l'evidente fine di superare tale valutazione, il tema del presunto balzo del veicolo , prima in avanti e poi indietro;
- pure ipotizzando detto balzo in avanti e indietro la lesione non appare correlabile al sinistro secondo un criterio di verosimiglianza;
invero , in considerazione della già descritta posizione del corpo e di quella dello spigolo, si dovrebbe ipotizzare un - del tutto inusuale- balzo dell'autovettura tanto in avanti da superare con la parte terminale dello sportello tutto il corpo del
; così facendo però difficilmente si potrebbe ritenere che l'attore sarebbe rimasto in Pt_1 piedi dovendosi ritenere, per converso, che egli sarebbe stato trascinato dalla forza del veicolo .
L'inverosimiglianza della dinamica del sinistro trova poi conferma nel giudizio reso dal l CTU il quale , dopo avere esaminato la documentazione sanitaria, la raccolta anamnestica e avere
8 condotto l'esame obiettivo clinico e funzionale sul sig. , ha escluso la sussistenza del Pt_1 nesso causale tra i fatti esposti e le lesioni patie evidenziando che :
- dalle cartelle cliniche del ricovero in oculistica e dal verbale di pronto soccorso allegato, non risultavano lesioni a carico degli annessi oculari (palpebre), né segni indiretti di trauma
(ecchimosi, ferite l.c., tumefazioni); dette lesioni verosimilmente sarebbero coesistite in caso di impatto tra uno mezzo contundente voluminoso quale uno sportello e la regione oculare.;
- dall'analisi della documentazione medica era invece maggiormente verosimile concludere per la sussistenza di un trauma corneale perforante con oggetto contundente di dimensioni minime tali da non determinare lesioni alle regioni annessiali che proteggono il bulbo oculare
(palpebre), anche nella considerazione del c.d. riflesso dell'ammiccamento (il riflesso di ammiccamento, o riflesso palpebrale, è una chiusura involontaria e rapida delle palpebre in risposta a uno stimolo, come un oggetto che si avvicina all'occhio o una luce intensa. Questo riflesso è un meccanismo di difesa per proteggere l'occhio da possibili danni
- anche la dinamica del sinistro era scarsamente compatibile con le lesioni riportate ( non risulta soddisfatto il criterio dell'idoneità lesiva modale sub specie possibilità̀ che l'occhio sinistro potesse essere attinto dallo spigolo dello sportello di sinistra dell'auto mentre il signor scendeva dall'auto con l'arto inferiore destro e si trovasse con l'altro arto inferiore Pt_1 all'interno della macchina (vista anche l'altezza dello spigolo dello sportello rispetto al corpo ancora parzialmente in auto)
L'espletata c.t.u., dunque, fornisce ulteriori elementi che avvalorano l'infondatezza della domanda attorea sembrando le lesioni riportate compatibili più con una caduta autonoma che con un investimento auto /pedone
Non colgono nel segno i rilievi di parte attrice secondo cui:
- non sarebbe significativa l'assenza di lesioni alle palpebre posto che “la reazione individuale di ogni soggetto è diversa da persona a persona ma soprattutto da circostanza a circostanza. Di certo questo tipo di lesione è atipica poiché non abituale, ma non può essere escluso il nesso di causa solo per la sua eccezionalità dell'evento nella sua determinazione
- il giudizio relativo alla incompatibilità delle lesioni rispetto all'urto con lo spigolo dello sportello era carente , non essendosi esaminate le caratteristiche dello sportello ( altezza e tipologia di spigolo )
Il Ctu ha ,infatti, chiarito che , sebbene fosse certa l'origine traumatica della ferita , era del tutto improbabile che fosse stato il colpo allo sportello a determinare la lesione alla cornea alla luce: delle caratteristiche del riferito trauma, delle modalità di accadimento così come riferite, anche dagli stessi testimoni, oltre che dall'analisi modale –seppur di parte - redatta dall'Ingegnere
9 dall'assenza di segni a carico delle strutture poste a difesa del bulbo oculare (palpebre), Pt_3 delle dimensioni dell'oggetto contundente (spigolo di uno sportello di macchina), delle caratteristiche della lesione corneale stessa, dato questo che non consentiva di correlare secondo il principio civilistico del più probabile il riferito trauma a quella lesione.
Appare poi del tutto inverosimile , diversamente da quanto affermato dal CTP, che l'attore non abbia riportato traumi alle strutture poste a difesa del bulbo oculare;
né tale dato è giustificabile sulla base di una ipotesi del tutto improbabile ovvero che egli non abbia avuto la reazione - che è invece del tutto istantanea a naturale – di chiudere le palpebre.
Ed ancora, alla luce delle argomentazioni già svolte in ordine alla inverosimiglianza della dinamica del sinistro rispetto alle lesioni , appare del tutto irrilevante che non sia stato “ periziato lo sportello”.
Infine, a fronte di tali insanabili contraddizioni e incongruenze , ritiene il Tribunale di non dovere attribuire valore probatorio pregnante alle dichiarazioni di conferma rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace la quale, essendo Controparte_3 proprietaria e conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, assume la qualità di litisconsorte necessario.
Invero, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c., rubricato “confessione giudiziale”, “In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
In particolare, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, cui si aderisce, “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole
10 del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.” (in termini di massima Cass. Civ. ord. n. 25770/2019; sent. 10311/2006).”.
Ed ancora “Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore,comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.
2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice ”(Cass. Civ. Sez. III. n. 3567/2013).
Le dichiarazioni rese dal convenuto , dunque, possono fungere da meri elementi di CP_3 ausilio per il Giudice nella valutazione del caso concreto, essendo “liberamente apprezzabili dallo stesso”, in aggiunta ad altri elementi.
Ebbene, nel caso di specie - come già detto – non sussistono altri elementi di prova a supporto dell'assunto dell'attrice, tenuto conto del già formulato giudizio di inattendilità della deposizione della teste . Tes_1
Per di più, plurime circostanze depongono negativamente rispetto alla ricostruzione del fatto effettuata dall'attrice e precisamente:
- gli elementi di fatto su indicati che palesano la inverosimiglianza del racconto - per altro mutato in corso di causa - rispetto alle lesioni riportate;
- il giudizio di incompatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta reso dal CTU sulla base dell'esame della documentazione medica offerta in produzione dell'attore ;
- la circostanza che e si conoscessero già prima del sinistro, essendo CP_3 Pt_1 quest'ultimo cliente del primo.
In conclusione, la domanda dell'attore non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 14.103,00 (parametri medi relativi alle cause innanzi al tribunale scaglione sino a 260000
11 Le spese di CTU vanno poste a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di : Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_3
-- condanna l'attore al pagamento in favore della . delle spese di lite da Controparte_1 quest'ultima sostenute che liquida in euro € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
- nulla sulle spese in favore del convenuto Controparte_3
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla deposizione di per le valutazioni di competenza Testimone_2
Così deciso in Palermo il 24.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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