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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/05/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 07.05.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 116/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Izzi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Perazzelli (C.F.: ) C.F._3
Resistente
E
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 Litisconsorte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la e, quale litisconsorte Controparte_3
necessario, l , domandando accertarsi il suo diritto alla corretta ricostruzione CP_2
formale di carriera, a fini giuridici e previdenziali, del rapporto di lavoro protrattosi Contr con la resistente ed alla regolarizzazione contributiva presso L' , con CP_2
conseguente condanna di parte resistente a riconoscere ed accordare i prefati diritti.
A sostengo delle sue ragioni, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essersi laureata in Psicologia presso l'Università “la Sapienza” di Roma e specializzata in psicoterapia indirizzo Relazionale-Sistemico, nonché di aver conseguito, dall'anno 1996, a seguito del superamento dell'esame di Stato,
l'abilitazione a svolgere la professione di Psicologa, con conseguente iscrizione presso l'ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo a far data dal
15.05.1996;
- di aver partecipato all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, teso all'affidamento tre incarichi libero professionali a n. 3 psicologi, per la durata di due anni, con attività afferenti il Progetto Obiettivo di rilevanza nazionale denominato “Armonia”, da espletarsi presso il Dipartimento di Salute Mentale dell , avviso bandito con Determina del 21.07.2009 Parte_2
della Regione Abruzzo, ; Parte_3
- di essere stata dichiarata vincitrice della suddetta procedura concorsuale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 0071 del 01.12.2009;
Pag. 2 di 13 - di aver, quindi, sottoscritto, in data 28.12.2009, un contratto per incarico
Contr libero-professionale con la resistente della durata di due anni, ossia dal
01.12.2009 al 30.11.2011, poi trasformato in contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente più volte prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 28.02.2015;
- di aver proposto ricorso presso il Tribunale di Vasto al fine di ottenere la declaratoria del ricorso abusivo ed illegittimo delle tipologie contrattuali utilizzate dal datore di lavoro (incarico libero-professionale prima e contratto di collaborazione coordinata e continuativa poi), per il periodo lavorativo compreso tra il 01.12.2009 ed il 28.02.2015, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente, in considerazione delle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con ogni conseguenza dal punto di vista contributivo, economico e di carriera;
- di avere, quindi, ottenuto dal Tribunale di Vasto sentenza di accoglimento integrale del suddetto ricorso, con accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01.12.2009 al
28.02.2015, con mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo in base al CCNL di comparto;
- che, in conseguenza della suddetta pronuncia, passata in giudicato, la resistente procedeva correttamente al pagamento degli emolumenti retributivi in data 09.03.2020;
- che, cionondimeno, la medesima ometteva di dare esecuzione alla sentenza nella parte relativa alla corretta e formale ricostruzione di carriera della lavoratrice ed alla conseguente regolarizzazione contributiva;
Pag. 3 di 13 - che, successivamente, partecipava ad altro avviso pubblico indetto con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, l CP_4
ossia “avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la
Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B), della Legge
n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I”, il quale prevedeva, tra i requisiti di ammissione, quello di “Essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 03.04.2024,
l' escludeva la ricorrente dalla suddetta procedura pubblica per CP_4
“carenza di requisito di cui all'avviso pubblico – sezione “Requisiti di ammissione” lettera B: “essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”, di fatto non considerando il servizio svolto dalla ricorrente medesima presso l' proprio in quanto quest'ultima, non Controparte_5
ottemperando integralmente alla citata sentenza del Tribunale di Vasto, non aveva ricostruito e riqualificato il servizio prestato in concreto nel periodo
01.12.2009 - 28.02.2015;
- che la condotta tenuta dalla resistente, asseritamente illegittima in quanto non integralmente ottemperante a quanto già statuito nella sentenza emessa dal
Tribunale di Vasto e passata in giudicato, le avrebbe ingiustamente precluso la
Pag. 4 di 13 possibilità di ricoprire a tempo indeterminato un incarico di notevole rilevanza curriculare qual è quello del Dirigente Psicologo presso l , procedura CP_4
che, tenuto conto dei titoli posseduti, la avrebbe vista vincitrice, con ogni conseguenza pregiudizievole in termini di avanzamento di carriera e professionale.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale 1) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, il diritto della dott.ssa alla formale ricostituzione del rapporto lavorativo Parte_1
protrattosi con l per il periodo 01.12.2009 - Parte_4 Parte_2 CP_5
28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. 2) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, il diritto della dott.ssa ad ottenere, per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015, la Parte_1
regolarizzazione contributiva presso l in virtù di quanto disposto dalla sentenza CP_2
n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. 3) per l'effetto dei punti che precedono, unitamente e/o disgiuntamente considerati, condannare l Controparte_6
in persona del legale rapp.te p.t. alla ricostruzione della carriera
[...]
della dott.ssa ai fini giuridici e previdenziali, ivi compresa la Parte_1
regolarizzazione contributiva presso gli enti preposti, per il periodo 01.12.2009 –
28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. In ogni caso 4) condannare l in Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t. ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla
Pag. 5 di 13 ricostruzione della carriera della dott.ssa ai fini giuridici, economici e Parte_1
pensionistici, per il periodo 01.12.2009 – 28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 nel giudizio nrg 132/2016 passata in giudicato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. Contr Costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato dichiararsi l'inammissibilità/nullità/infondatezza della domanda volta alla condanna alla ricostruzione di carriera della ricorrente, nonché il rigetto della domanda volta alla condanna alla regolarizzazione contributiva per intervenuta prescrizione del relaivo diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' , citato quale litisconsorte necessario, prestando CP_2
adesione alla domanda proposta da parte ricorrente, ha domandato la condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente e, conseguentemente, al versamento dei contributi omessi. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente e delle conclusioni formulate, richiede di vagliare la legittimità della condotta tenuta dalla Contr resistente che, omettendo di adempiere integralmente a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro - n. 119/2019 nel giudizio rubricato al n.R.G. 132/2016 – non avrebbe provveduto alla corretta e formale ricostruzione di carriera della lavoratrice ed alla sua regolarizzazione contributiva presso l . CP_2
Pag. 6 di 13 1) Sulla domanda volta all'accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera
Partendo dalla domanda volta all'accertamento del diritto alla corretta ed integrale ricostruzione di carriera della ricorrente ed alla conseguente condanna di parte resistente in tal senso, la stessa va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente, deve osservarsi che risultano non controversi – oltre ad essere documentalmente dimostrati da quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, gli elementi di fatto in rilievo nella presente controversia.
Più nello specifico, non è in contestazione che parte ricorrente abbia ottenuto in suo favore la sentenza n. 119/2019 – all'esito del procedimento rubricato al n.R.G.
132/2016 – emessa dal Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente) -, la quale ha riconosciuto il suo diritto alla declaratoria della Contr sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale con la resistente dal 01.12.2009 al 28.02.2015, con mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo in base al CCNL di comparto, ciò che ha determinato la condanna della resistente al pagamento delle dovute differenze retributive, così come accertate in sentenza, la quale poi è passata in giudicato in data 09.06.2020, di talché quanto in essa statuito è ormai incontrovertibile.
Cionondimeno, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è possibile sostenere che parte datoriale abbia omesso di adempiere alla suddetta sentenza, ormai passata in giudicato, atteso che la sentenza in trattazione, tenuto conto del suo dispositivo, previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato a
Pag. 7 di 13 Contr tempo determinato e parziale tra le parti, ha condannato la al pagamento delle differenze retributive determinate in giudizio, condanna alla quale, per stessa Contr ammissione di parte ricorrente, la medesima ha adempiuto, di talché non si pone un problema di inottemperanza a cosa giudicata.
Pertanto, la questione di cui al presente procedimento attiene essenzialmente alla corretta ricostruzione di carriera della lavoratrice.
Tanto premesso, tenuto conto degli elementi di fatto e della documentazione allegata a sostegno da parte ricorrente, deve prestarsi adesione alle censure ed alle difese articolate da parte resistente sul punto.
Invero, dall'analisi della suddetta documentazione non è dato desumersi i motivi e le finalità per le quali la lavoratrice ha domandato la ricostruzione della propria carriera, con specifico riferimento al periodo lavorativo dal 01.12.2009 al 28.02.2015.
Più nello specifico, la domanda in trattazione si appalesa del tutto generica ed indeterminata, non essendo possibile comprenderne a pieno il petitum sostanziale, tenuto conto che la già citata sentenza del Tribunale di Vasto n. 119/2019, pur avendo accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato (a termine ed Contr a tempo parziale) e condannato la alla corresponsione delle differenze retributive così maturate, non ha disposto anche la costituzione del rapporto di lavoro, né è dato comunque desumersi dagli atti di causa che sia stato successivamente costituito un rapporto di lavoro a tempo che giustifichi la necessità di ottenere una ricostruzione di carriera che valorizzi il periodo lavorativo pregresso, ad esempio ai fini di scatti o maturazione del TFR o altri emolumenti retributivi che detta ricostruzione presupporrebbero. In altri termini, non è dato comprendersi a quale finalità ambisca la lavoratrice per conseguire l'invocata ricostruzione di carriera, né Contr quale condotta avrebbe dovuto tenere la resistente in merito, oltre a quella di
Pag. 8 di 13 adempiere alla sentenza di condanna e, quindi, corrispondere alla ricorrente le dovute spettanze retributive – come di fatto avvenuto, in quanto non contestato in giudizio.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte Contr ricorrente, secondo cui l'asserita illegittimità della condotta della le avrebbe precluso chance di progressione di carriera, in particolare di partecipare al concorso pubblico indetto con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, dall CP_4
Invero, detta doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere, al più, in sede di impugnazione di tale esclusione (per la quale, come non contestato in giudizio, pende tuttora altro procedimento introitato con ricorso presso il Tribunale di Campobasso).
Contr Pertanto, l'assenza di un rapporto in essere con la resistente giustificante la richiesta di ricostruzione di carriera (non essendo costitutiva del rapporto di lavoro la pronuncia del Tribunale di Vasto n. 119/2019, né avendo parte ricorrente dimostrato l'avvenuta costituzione aliunde di tale rapporto), l'indeterminatezza e la genericità del petitum sostanziale e delle ragioni alla base della richiesta e della dedotta illegittimità della condotta di parte datoriale, unitamente all'irrilevanza nel presente giudizio delle ragioni alla base dell'esclusione dalla procedura selettiva dedotta in ricorso (per la quale pende altro e diverso giudizio) sono tutti elementi che militano nel senso dell'inammissibilità della domanda in trattazione.
2) Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
Venendo, ora, alla domanda di parte ricorrente volta a conseguire la regolarizzazione della propria posizione contributiva e, quindi, alla condanna di parte resistente al
Pag. 9 di 13 versamento dei relativi e dovuti contributi nei confronti dell' – per tale ragione CP_2
correttamente evocato in giudizio quale litisconsorte necessario –, essa, di contro, va ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo, deve primariamente evidenziarsi che la più volte menzionata pronuncia n. 119/2019 emessa dal Tribunale di Vasto ha comunque accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro per il periodo in contestazione, rapporto durante il quale è stata espletata l'attività lavorativa, nei termini indicati nella sentenza passata in giudicato, e per la quale sono state corrisposte retribuzioni e spettanze retributive, sulle quali, conseguentemente, sono certamente maturati dei contributi.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che, come non contestato in giudizio, oltre che comprovato dalla produzione documentale offerta dal litisconsorte - CP_2
rappresentata dall'estratto contributivo afferente alla posizione della ricorrente (cfr. doc. n. 1 fascicolo ), i contributi sulle maggiori retribuzioni corrisposte negli CP_2
anni di riferimento non risultano essere stati accreditati dalla Amministrazione Pt_5
all'ente di previdenza.
Tanto consente di ritenere fondata anche tale domanda, la quale, quindi, deve essere accolta.
Né – contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente - sul diritto vantato in merito da parte ricorrente con riguardo a tale specifica domanda può dirsi intervenuta alcuna prescrizione.
A tal riguardo, si osserva che l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n.
202/2024 ha differito al 31.12.2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi
Pag. 10 di 13 fino al 31.12., e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 ss., della L. n.
335/1995; inoltre, si evidenzia che l'applicazione del predetto differimento rintraccia il suo alveo operativo nella contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, tenuto conto della natura degli emolumenti invocati da parte ricorrente – i quali devono reputarsi rientranti nel raggio operativo delle disposizioni normative testé citate e, quindi, del suddetto differimento dei termini prescrizionali - non può considerarsi prescritto il diritto azionato in ricorso sul punto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi inammissibile la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del suo diritto alla corretta ricostruzione di carriera ed alla conseguente condanna di parte resistente in tal senso;
di contro, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015 presso l' , CP_2
con conseguente condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015. CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta la declaratoria di inammissibilità della domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera e, di contro,
l'accoglimento della domanda volta all'accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' – giustifica la compensazione CP_2
integrale delle stesse tra tutte le parti in causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92
c.p.c.
Pag. 11 di 13 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara inammissibile la domanda volta alla ricostruzione di carriera;
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva per il periodo
01.12.2009 - 28.02.2015 presso l' ; CP_2
- condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 07.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 07.05.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 116/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Izzi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Perazzelli (C.F.: ) C.F._3
Resistente
E
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. C. Barone (C.F.:
) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 Litisconsorte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la e, quale litisconsorte Controparte_3
necessario, l , domandando accertarsi il suo diritto alla corretta ricostruzione CP_2
formale di carriera, a fini giuridici e previdenziali, del rapporto di lavoro protrattosi Contr con la resistente ed alla regolarizzazione contributiva presso L' , con CP_2
conseguente condanna di parte resistente a riconoscere ed accordare i prefati diritti.
A sostengo delle sue ragioni, la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essersi laureata in Psicologia presso l'Università “la Sapienza” di Roma e specializzata in psicoterapia indirizzo Relazionale-Sistemico, nonché di aver conseguito, dall'anno 1996, a seguito del superamento dell'esame di Stato,
l'abilitazione a svolgere la professione di Psicologa, con conseguente iscrizione presso l'ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo a far data dal
15.05.1996;
- di aver partecipato all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, teso all'affidamento tre incarichi libero professionali a n. 3 psicologi, per la durata di due anni, con attività afferenti il Progetto Obiettivo di rilevanza nazionale denominato “Armonia”, da espletarsi presso il Dipartimento di Salute Mentale dell , avviso bandito con Determina del 21.07.2009 Parte_2
della Regione Abruzzo, ; Parte_3
- di essere stata dichiarata vincitrice della suddetta procedura concorsuale con deliberazione del Commissario Straordinario n. 0071 del 01.12.2009;
Pag. 2 di 13 - di aver, quindi, sottoscritto, in data 28.12.2009, un contratto per incarico
Contr libero-professionale con la resistente della durata di due anni, ossia dal
01.12.2009 al 30.11.2011, poi trasformato in contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente più volte prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 28.02.2015;
- di aver proposto ricorso presso il Tribunale di Vasto al fine di ottenere la declaratoria del ricorso abusivo ed illegittimo delle tipologie contrattuali utilizzate dal datore di lavoro (incarico libero-professionale prima e contratto di collaborazione coordinata e continuativa poi), per il periodo lavorativo compreso tra il 01.12.2009 ed il 28.02.2015, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente, in considerazione delle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con ogni conseguenza dal punto di vista contributivo, economico e di carriera;
- di avere, quindi, ottenuto dal Tribunale di Vasto sentenza di accoglimento integrale del suddetto ricorso, con accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale dal 01.12.2009 al
28.02.2015, con mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo in base al CCNL di comparto;
- che, in conseguenza della suddetta pronuncia, passata in giudicato, la resistente procedeva correttamente al pagamento degli emolumenti retributivi in data 09.03.2020;
- che, cionondimeno, la medesima ometteva di dare esecuzione alla sentenza nella parte relativa alla corretta e formale ricostruzione di carriera della lavoratrice ed alla conseguente regolarizzazione contributiva;
Pag. 3 di 13 - che, successivamente, partecipava ad altro avviso pubblico indetto con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, l CP_4
ossia “avviso pubblico per la stabilizzazione del personale nel profilo professionale di Dirigente Psicologo – Area di psicologia specialisti nella disciplina di psicologia ovvero psicoterapia che ha prestato servizio durante la
Pandemia da COVID 19, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. B), della Legge
n. 234 del 30/12/2021 e S.M.I”, il quale prevedeva, tra i requisiti di ammissione, quello di “Essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 03.04.2024,
l' escludeva la ricorrente dalla suddetta procedura pubblica per CP_4
“carenza di requisito di cui all'avviso pubblico – sezione “Requisiti di ammissione” lettera B: “essere personale che abbia già maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022”, di fatto non considerando il servizio svolto dalla ricorrente medesima presso l' proprio in quanto quest'ultima, non Controparte_5
ottemperando integralmente alla citata sentenza del Tribunale di Vasto, non aveva ricostruito e riqualificato il servizio prestato in concreto nel periodo
01.12.2009 - 28.02.2015;
- che la condotta tenuta dalla resistente, asseritamente illegittima in quanto non integralmente ottemperante a quanto già statuito nella sentenza emessa dal
Tribunale di Vasto e passata in giudicato, le avrebbe ingiustamente precluso la
Pag. 4 di 13 possibilità di ricoprire a tempo indeterminato un incarico di notevole rilevanza curriculare qual è quello del Dirigente Psicologo presso l , procedura CP_4
che, tenuto conto dei titoli posseduti, la avrebbe vista vincitrice, con ogni conseguenza pregiudizievole in termini di avanzamento di carriera e professionale.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale 1) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, il diritto della dott.ssa alla formale ricostituzione del rapporto lavorativo Parte_1
protrattosi con l per il periodo 01.12.2009 - Parte_4 Parte_2 CP_5
28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. 2) accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni dedotte ed argomentate nel presente libello e da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte, il diritto della dott.ssa ad ottenere, per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015, la Parte_1
regolarizzazione contributiva presso l in virtù di quanto disposto dalla sentenza CP_2
n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. 3) per l'effetto dei punti che precedono, unitamente e/o disgiuntamente considerati, condannare l Controparte_6
in persona del legale rapp.te p.t. alla ricostruzione della carriera
[...]
della dott.ssa ai fini giuridici e previdenziali, ivi compresa la Parte_1
regolarizzazione contributiva presso gli enti preposti, per il periodo 01.12.2009 –
28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 - nel giudizio nrg 132/2016 - passata in giudicato. In ogni caso 4) condannare l in Controparte_6
persona del legale rapp.te p.t. ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla
Pag. 5 di 13 ricostruzione della carriera della dott.ssa ai fini giuridici, economici e Parte_1
pensionistici, per il periodo 01.12.2009 – 28.02.2015 in virtù di quanto disposto dalla sentenza n. 119/2019 resa dal Tribunale di Vasto Sezione Lavoro in data 03.10.2019 nel giudizio nrg 132/2016 passata in giudicato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. Contr Costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato dichiararsi l'inammissibilità/nullità/infondatezza della domanda volta alla condanna alla ricostruzione di carriera della ricorrente, nonché il rigetto della domanda volta alla condanna alla regolarizzazione contributiva per intervenuta prescrizione del relaivo diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' , citato quale litisconsorte necessario, prestando CP_2
adesione alla domanda proposta da parte ricorrente, ha domandato la condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione di parte ricorrente e, conseguentemente, al versamento dei contributi omessi. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente e delle conclusioni formulate, richiede di vagliare la legittimità della condotta tenuta dalla Contr resistente che, omettendo di adempiere integralmente a quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro - n. 119/2019 nel giudizio rubricato al n.R.G. 132/2016 – non avrebbe provveduto alla corretta e formale ricostruzione di carriera della lavoratrice ed alla sua regolarizzazione contributiva presso l . CP_2
Pag. 6 di 13 1) Sulla domanda volta all'accertamento del diritto alla corretta ricostruzione di carriera
Partendo dalla domanda volta all'accertamento del diritto alla corretta ed integrale ricostruzione di carriera della ricorrente ed alla conseguente condanna di parte resistente in tal senso, la stessa va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente, deve osservarsi che risultano non controversi – oltre ad essere documentalmente dimostrati da quanto allegato e prodotto da parte ricorrente, gli elementi di fatto in rilievo nella presente controversia.
Più nello specifico, non è in contestazione che parte ricorrente abbia ottenuto in suo favore la sentenza n. 119/2019 – all'esito del procedimento rubricato al n.R.G.
132/2016 – emessa dal Tribunale di Vasto – Sezione Lavoro (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente) -, la quale ha riconosciuto il suo diritto alla declaratoria della Contr sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale con la resistente dal 01.12.2009 al 28.02.2015, con mansioni e compiti di dirigente psicologo ascrivibili alla categoria professionale di dirigente sanitario psicologo in base al CCNL di comparto, ciò che ha determinato la condanna della resistente al pagamento delle dovute differenze retributive, così come accertate in sentenza, la quale poi è passata in giudicato in data 09.06.2020, di talché quanto in essa statuito è ormai incontrovertibile.
Cionondimeno, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è possibile sostenere che parte datoriale abbia omesso di adempiere alla suddetta sentenza, ormai passata in giudicato, atteso che la sentenza in trattazione, tenuto conto del suo dispositivo, previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato a
Pag. 7 di 13 Contr tempo determinato e parziale tra le parti, ha condannato la al pagamento delle differenze retributive determinate in giudizio, condanna alla quale, per stessa Contr ammissione di parte ricorrente, la medesima ha adempiuto, di talché non si pone un problema di inottemperanza a cosa giudicata.
Pertanto, la questione di cui al presente procedimento attiene essenzialmente alla corretta ricostruzione di carriera della lavoratrice.
Tanto premesso, tenuto conto degli elementi di fatto e della documentazione allegata a sostegno da parte ricorrente, deve prestarsi adesione alle censure ed alle difese articolate da parte resistente sul punto.
Invero, dall'analisi della suddetta documentazione non è dato desumersi i motivi e le finalità per le quali la lavoratrice ha domandato la ricostruzione della propria carriera, con specifico riferimento al periodo lavorativo dal 01.12.2009 al 28.02.2015.
Più nello specifico, la domanda in trattazione si appalesa del tutto generica ed indeterminata, non essendo possibile comprenderne a pieno il petitum sostanziale, tenuto conto che la già citata sentenza del Tribunale di Vasto n. 119/2019, pur avendo accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato (a termine ed Contr a tempo parziale) e condannato la alla corresponsione delle differenze retributive così maturate, non ha disposto anche la costituzione del rapporto di lavoro, né è dato comunque desumersi dagli atti di causa che sia stato successivamente costituito un rapporto di lavoro a tempo che giustifichi la necessità di ottenere una ricostruzione di carriera che valorizzi il periodo lavorativo pregresso, ad esempio ai fini di scatti o maturazione del TFR o altri emolumenti retributivi che detta ricostruzione presupporrebbero. In altri termini, non è dato comprendersi a quale finalità ambisca la lavoratrice per conseguire l'invocata ricostruzione di carriera, né Contr quale condotta avrebbe dovuto tenere la resistente in merito, oltre a quella di
Pag. 8 di 13 adempiere alla sentenza di condanna e, quindi, corrispondere alla ricorrente le dovute spettanze retributive – come di fatto avvenuto, in quanto non contestato in giudizio.
Né, sul punto, appaiono meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte Contr ricorrente, secondo cui l'asserita illegittimità della condotta della le avrebbe precluso chance di progressione di carriera, in particolare di partecipare al concorso pubblico indetto con provvedimento del Direttore Generale n. 1026 del 05.12.2023, dall CP_4
Invero, detta doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere, al più, in sede di impugnazione di tale esclusione (per la quale, come non contestato in giudizio, pende tuttora altro procedimento introitato con ricorso presso il Tribunale di Campobasso).
Contr Pertanto, l'assenza di un rapporto in essere con la resistente giustificante la richiesta di ricostruzione di carriera (non essendo costitutiva del rapporto di lavoro la pronuncia del Tribunale di Vasto n. 119/2019, né avendo parte ricorrente dimostrato l'avvenuta costituzione aliunde di tale rapporto), l'indeterminatezza e la genericità del petitum sostanziale e delle ragioni alla base della richiesta e della dedotta illegittimità della condotta di parte datoriale, unitamente all'irrilevanza nel presente giudizio delle ragioni alla base dell'esclusione dalla procedura selettiva dedotta in ricorso (per la quale pende altro e diverso giudizio) sono tutti elementi che militano nel senso dell'inammissibilità della domanda in trattazione.
2) Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
Venendo, ora, alla domanda di parte ricorrente volta a conseguire la regolarizzazione della propria posizione contributiva e, quindi, alla condanna di parte resistente al
Pag. 9 di 13 versamento dei relativi e dovuti contributi nei confronti dell' – per tale ragione CP_2
correttamente evocato in giudizio quale litisconsorte necessario –, essa, di contro, va ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.
A tal riguardo, deve primariamente evidenziarsi che la più volte menzionata pronuncia n. 119/2019 emessa dal Tribunale di Vasto ha comunque accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro per il periodo in contestazione, rapporto durante il quale è stata espletata l'attività lavorativa, nei termini indicati nella sentenza passata in giudicato, e per la quale sono state corrisposte retribuzioni e spettanze retributive, sulle quali, conseguentemente, sono certamente maturati dei contributi.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che, come non contestato in giudizio, oltre che comprovato dalla produzione documentale offerta dal litisconsorte - CP_2
rappresentata dall'estratto contributivo afferente alla posizione della ricorrente (cfr. doc. n. 1 fascicolo ), i contributi sulle maggiori retribuzioni corrisposte negli CP_2
anni di riferimento non risultano essere stati accreditati dalla Amministrazione Pt_5
all'ente di previdenza.
Tanto consente di ritenere fondata anche tale domanda, la quale, quindi, deve essere accolta.
Né – contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente - sul diritto vantato in merito da parte ricorrente con riguardo a tale specifica domanda può dirsi intervenuta alcuna prescrizione.
A tal riguardo, si osserva che l'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n.
202/2024 ha differito al 31.12.2025 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi
Pag. 10 di 13 fino al 31.12., e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 ss., della L. n.
335/1995; inoltre, si evidenzia che l'applicazione del predetto differimento rintraccia il suo alveo operativo nella contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Pertanto, tenuto conto della natura degli emolumenti invocati da parte ricorrente – i quali devono reputarsi rientranti nel raggio operativo delle disposizioni normative testé citate e, quindi, del suddetto differimento dei termini prescrizionali - non può considerarsi prescritto il diritto azionato in ricorso sul punto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi inammissibile la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del suo diritto alla corretta ricostruzione di carriera ed alla conseguente condanna di parte resistente in tal senso;
di contro, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015 presso l' , CP_2
con conseguente condanna di parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015. CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta la declaratoria di inammissibilità della domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera e, di contro,
l'accoglimento della domanda volta all'accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' – giustifica la compensazione CP_2
integrale delle stesse tra tutte le parti in causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92
c.p.c.
Pag. 11 di 13 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara inammissibile la domanda volta alla ricostruzione di carriera;
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva per il periodo
01.12.2009 - 28.02.2015 presso l' ; CP_2
- condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva in favore di parte ricorrente presso l' per il periodo 01.12.2009 - 28.02.2015 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 07.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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