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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO NO CE EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5777/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058630001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058140001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058150001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento degli avvisi di liquidazione: 2022/005/EM/000005863/0/001, notificata il 13.6.2025; n. 2022/005/EM/000005814/0/001 e n. 2022/005/EM/000005815/0/001, entrambe notificate il 20.6.2025, su credito preteso da Agenzia delle Entrate, in relazione all'imposta di registro relativa alle procedure esecutive n. 3389/22, n. 3191/22, n. 3193/22.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'applicazione del regime di esenzione dell'imposta di registro ex art. 46 L. 374/1991, trattandosi di procedimenti in cui il titolo è inferiore ad € 1.033,00; l'omessa richiesta preventiva al debitore principale: Regione Calabria.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che rilevava la cessata materia del contendere in esito al pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/005/EM/000005863/0/001 da parte della Regione Calabria;
quindi, argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione all'avviso di liquidazione n. 2022/005/
EM/000005863/0/001, per il quale il co-obbligato Regione Calabria ha onerato il debito. Per il resto, il ricorso
è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che il valore della controversia da valutare ai fini dell'esenzione dell'imposta di registro, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice, comprensivo delle spese e non già in base alla domanda. L'ordinanza di assegnazione, infatti, produce una modificazione soggettiva del rapporto creditorio, generante l'obbligo del pagamento di una prestazione che è inclusiva anche della spese;
sicché ne deriva un nuovo credito onnicomprensivo del totale delibato dal giudice. Con l'assegnazione del credito vantato dal terzo, a favore dell'esecutante, infatti, si realizza un effetto traslativo dell'intero nuovo credito
(che è maggiore rispetto a quello originario, a cagione delle spese di lite), giustificando la sua sottoposizione ad imposta. In conclusione, la base imponibile è data dal valore finale della procedura esecutiva, riportato nel dispositivo giudiziale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, infine, alle ordinanze di assegnazione di somme antecedenti a tale normativa, non si applica la disciplina in essa contenuta che impone la preventiva richiesta di pagamento dell'imposta al debitore principale e al terzo pignorato.
Ne consegue il rigetto del ricorso, tuttavia le spese vanno compensate atteso come il debitore principale sia la Regione Calabria che ha già provveduto al pagamento di un avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere, in relazione all'avviso di liquidazione n. 2022/005/
EM/000005863/0/001; rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
NO NO CE EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5777/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058630001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058140001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000058150001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento degli avvisi di liquidazione: 2022/005/EM/000005863/0/001, notificata il 13.6.2025; n. 2022/005/EM/000005814/0/001 e n. 2022/005/EM/000005815/0/001, entrambe notificate il 20.6.2025, su credito preteso da Agenzia delle Entrate, in relazione all'imposta di registro relativa alle procedure esecutive n. 3389/22, n. 3191/22, n. 3193/22.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'applicazione del regime di esenzione dell'imposta di registro ex art. 46 L. 374/1991, trattandosi di procedimenti in cui il titolo è inferiore ad € 1.033,00; l'omessa richiesta preventiva al debitore principale: Regione Calabria.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che rilevava la cessata materia del contendere in esito al pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/005/EM/000005863/0/001 da parte della Regione Calabria;
quindi, argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione all'avviso di liquidazione n. 2022/005/
EM/000005863/0/001, per il quale il co-obbligato Regione Calabria ha onerato il debito. Per il resto, il ricorso
è infondato e va rigettato.
Ritiene la Corte che il valore della controversia da valutare ai fini dell'esenzione dell'imposta di registro, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice, comprensivo delle spese e non già in base alla domanda. L'ordinanza di assegnazione, infatti, produce una modificazione soggettiva del rapporto creditorio, generante l'obbligo del pagamento di una prestazione che è inclusiva anche della spese;
sicché ne deriva un nuovo credito onnicomprensivo del totale delibato dal giudice. Con l'assegnazione del credito vantato dal terzo, a favore dell'esecutante, infatti, si realizza un effetto traslativo dell'intero nuovo credito
(che è maggiore rispetto a quello originario, a cagione delle spese di lite), giustificando la sua sottoposizione ad imposta. In conclusione, la base imponibile è data dal valore finale della procedura esecutiva, riportato nel dispositivo giudiziale.
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, infine, alle ordinanze di assegnazione di somme antecedenti a tale normativa, non si applica la disciplina in essa contenuta che impone la preventiva richiesta di pagamento dell'imposta al debitore principale e al terzo pignorato.
Ne consegue il rigetto del ricorso, tuttavia le spese vanno compensate atteso come il debitore principale sia la Regione Calabria che ha già provveduto al pagamento di un avviso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere, in relazione all'avviso di liquidazione n. 2022/005/
EM/000005863/0/001; rigetta nel resto. Compensa le spese.