Articolo 55 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 62Articolo 64
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 55. (( 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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