Articolo 2 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 1Articolo 3
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13 aprile 1963
Art. 2.
L' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'Istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Nel decreto di istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.
Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.
Il relativo decreto di istituzione stabilira' altresi' lo ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono".
Entrata in vigore il 13 aprile 1963