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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_2 PartitaIVA_1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_3 C.F._2 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_4 C.F._3 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_5 C.F._4 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti
i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
nato il 23.2.1868 nel Comune di Bagni di Lucca (LU), di nazionalità italiana (doc.8); . Successivamente, il
Sig. emigrava in Brasile ove, in data 23.8.1902, dalla relazione con la Sig.ra Persona_1 nasceva (doc.9);
3. In data 30.4.1928, in Brasile, si univa Persona_2 Persona_3 Persona_3 in matrimonio con (doc.9);
4. In data 23.1.1929, in Brasile, da detta unione Persona_4
matrimoniale nasceva (doc.10);
5. In data 15.9.1950, in Brasile, dalla relazione di Persona_5
con nasceva Persona_5 Persona_6 Persona_7
(doc.11);
6. In data 1.7.1980, in Brasile, dalla relazione di con Persona_7 [...]
nasceva doc.12);
7. In data 9.8.1954, in Brasile, dalla Persona_8 Parte_4 relazione di con nasceva altresì Persona_5 Persona_6 Parte_5
(doc.13);
8. In data 5.6.1982, in Brasile, dalla relazione di
[...] Parte_5
con nasceva (doc.14);
9. In data 6.7.2022, in Brasile, Controparte_2 Parte_1
dalla relazione di con nasceva Parte_1 Persona_9 Persona_10
(doc.15);10.In data 16.6.1987, in Brasile, dalla relazione di con
[...] Parte_5
nasceva altresì (doc.16); 11.In data 12.9.2020, in Controparte_2 Parte_2
Brasile, dalla relazione di con nasceva Parte_2 Persona_11 Persona_12
(doc.17);
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato il 23.2.1868 nel Persona_1
Comune di Bagni di Lucca (LU), non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il 23.2.1868 nel Comune di Bagni di Lucca (LU), cittadino italiano, Persona_1
con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i sigg. con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Parte_2 C.F._5
16 giugno 1987, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], in [...], Persona_12 entrambi ivi residenti in [...], condomínio Aímore, casa 14, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49004-003, Brasile;
- con CPF (Codice Fiscale) Parte_1 numero , nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il 6 luglio Persona_10
2022, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], casa 37, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49004-003, Brasile;
- (da sposata Persona_7 [...]
), con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 15 settembre Parte_3 C.F._2
1950, in Brasile, ivi residente in [...], casa A, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49037-240, Brasile;
- con CPF (Codice Fiscale) Parte_4
numero , nata il [...], in [...], ivi residente in [...], C.F._3
città di Florianópolis, Santa Catarina, CAP 88063-463, Brasile;
- , Parte_5
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
dos Náufragos, numero 8900, casa 37, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49004-003, Brasile ,sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 5 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_2 PartitaIVA_1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_3 C.F._2 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_4 C.F._3 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI Parte_5 C.F._4 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BRAZZINI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni “respinta ogni contraria istanza e/o eccezione e/o domanda,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti
i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti di Persona_1
nato il 23.2.1868 nel Comune di Bagni di Lucca (LU), di nazionalità italiana (doc.8); . Successivamente, il
Sig. emigrava in Brasile ove, in data 23.8.1902, dalla relazione con la Sig.ra Persona_1 nasceva (doc.9);
3. In data 30.4.1928, in Brasile, si univa Persona_2 Persona_3 Persona_3 in matrimonio con (doc.9);
4. In data 23.1.1929, in Brasile, da detta unione Persona_4
matrimoniale nasceva (doc.10);
5. In data 15.9.1950, in Brasile, dalla relazione di Persona_5
con nasceva Persona_5 Persona_6 Persona_7
(doc.11);
6. In data 1.7.1980, in Brasile, dalla relazione di con Persona_7 [...]
nasceva doc.12);
7. In data 9.8.1954, in Brasile, dalla Persona_8 Parte_4 relazione di con nasceva altresì Persona_5 Persona_6 Parte_5
(doc.13);
8. In data 5.6.1982, in Brasile, dalla relazione di
[...] Parte_5
con nasceva (doc.14);
9. In data 6.7.2022, in Brasile, Controparte_2 Parte_1
dalla relazione di con nasceva Parte_1 Persona_9 Persona_10
(doc.15);10.In data 16.6.1987, in Brasile, dalla relazione di con
[...] Parte_5
nasceva altresì (doc.16); 11.In data 12.9.2020, in Controparte_2 Parte_2
Brasile, dalla relazione di con nasceva Parte_2 Persona_11 Persona_12
(doc.17);
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato il 23.2.1868 nel Persona_1
Comune di Bagni di Lucca (LU), non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato il 23.2.1868 nel Comune di Bagni di Lucca (LU), cittadino italiano, Persona_1
con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-che i sigg. con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Parte_2 C.F._5
16 giugno 1987, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...], in [...], Persona_12 entrambi ivi residenti in [...], condomínio Aímore, casa 14, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49004-003, Brasile;
- con CPF (Codice Fiscale) Parte_1 numero , nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il 6 luglio Persona_10
2022, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], casa 37, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49004-003, Brasile;
- (da sposata Persona_7 [...]
), con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il 15 settembre Parte_3 C.F._2
1950, in Brasile, ivi residente in [...], casa A, città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49037-240, Brasile;
- con CPF (Codice Fiscale) Parte_4
numero , nata il [...], in [...], ivi residente in [...], C.F._3
città di Florianópolis, Santa Catarina, CAP 88063-463, Brasile;
- , Parte_5
con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
dos Náufragos, numero 8900, casa 37, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49004-003, Brasile ,sono tutti cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 5 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
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