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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/07/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1060/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Vigliotti Stella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, la parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione ordinaria di invalidità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione dell'anamnesi lavorativa.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così accertato: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'ulteriore documentazione presentata si formula la seguente diagnosi: Protrusioni discali cervico-lombari plurime. Gonalgia da meniscopatia mediale ginocchio sinistro in soggetto normopeso, depresso, iperteso, cardiopatico in II classe NYHA. Trattasi di patologie già in parte presenti all'atto della visita eseguita dalla CP_ commissione dell' e dallo scrivente ctu. Nel caso in esame, la ricorrente presenta: - patologia dell'apparato osteo-articolare rappresentata dalle protrusioni discali cervico-lombari e dalla meniscosi al ginocchio di sinistra già analizzate, considerate e relazionate anche in risposta ai chiarimenti, ai quali si rimanda. - patologia cardiaca ipertensiva di nuova documentazione come dalla certificazione del cardiologo del 21-02-2025. - patologia psichiatrica come dal Persona_2 referto del 11-06-2025 data in cui la ricorrente ha effettuato visita psichiatrica presso l'ospedale di
Manfredonia diagnosi Depressione maggiore”.
Le conclusioni del C.T.U. (“La signora in base alla documentazione in atti e alla Parte_1 nuova documentazione prodotta ed esaminata risulta affetta da: Protrusioni discali cervico-lombari plurime. Gonalgia da meniscopatia mediale ginocchio sinistro in soggetto normopeso, depresso, iperteso, cardiopatico in II classe NYHA. Si tratta di patologie già in parte presenti e documentate all'atto della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno/pensione di invalidità/inabilità e ritengo che esse siano di entità tali da determinare il riconoscimento di quanto richiesto e stabilito dall'art. 1 L. 12 giugno 1984 n. 222 decorrenza: 21-02-2025 data del referto della visita cardiologica e dell'elettrocardiogramma eseguiti dal dottor conclusioni: Persona_3
Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Sindrome ansioso depressiva Per tutto quanto detto e considerato ritengo, inoltre, che alla stessa non possa essere riconosciuto quanto richiesto e stabilito dall'art. 2 della medesima legge.”) possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire al 21 febbraio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità da febbraio 2025.
pagina 2 di 3 La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di Parte_1 invalidità, con decorrenza dal 21 febbraio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1060/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Vigliotti Stella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2025, la parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione ordinaria di invalidità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione dell'anamnesi lavorativa.
pagina 1 di 3 Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così accertato: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'ulteriore documentazione presentata si formula la seguente diagnosi: Protrusioni discali cervico-lombari plurime. Gonalgia da meniscopatia mediale ginocchio sinistro in soggetto normopeso, depresso, iperteso, cardiopatico in II classe NYHA. Trattasi di patologie già in parte presenti all'atto della visita eseguita dalla CP_ commissione dell' e dallo scrivente ctu. Nel caso in esame, la ricorrente presenta: - patologia dell'apparato osteo-articolare rappresentata dalle protrusioni discali cervico-lombari e dalla meniscosi al ginocchio di sinistra già analizzate, considerate e relazionate anche in risposta ai chiarimenti, ai quali si rimanda. - patologia cardiaca ipertensiva di nuova documentazione come dalla certificazione del cardiologo del 21-02-2025. - patologia psichiatrica come dal Persona_2 referto del 11-06-2025 data in cui la ricorrente ha effettuato visita psichiatrica presso l'ospedale di
Manfredonia diagnosi Depressione maggiore”.
Le conclusioni del C.T.U. (“La signora in base alla documentazione in atti e alla Parte_1 nuova documentazione prodotta ed esaminata risulta affetta da: Protrusioni discali cervico-lombari plurime. Gonalgia da meniscopatia mediale ginocchio sinistro in soggetto normopeso, depresso, iperteso, cardiopatico in II classe NYHA. Si tratta di patologie già in parte presenti e documentate all'atto della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno/pensione di invalidità/inabilità e ritengo che esse siano di entità tali da determinare il riconoscimento di quanto richiesto e stabilito dall'art. 1 L. 12 giugno 1984 n. 222 decorrenza: 21-02-2025 data del referto della visita cardiologica e dell'elettrocardiogramma eseguiti dal dottor conclusioni: Persona_3
Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Sindrome ansioso depressiva Per tutto quanto detto e considerato ritengo, inoltre, che alla stessa non possa essere riconosciuto quanto richiesto e stabilito dall'art. 2 della medesima legge.”) possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire al 21 febbraio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità da febbraio 2025.
pagina 2 di 3 La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di Parte_1 invalidità, con decorrenza dal 21 febbraio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3