Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
Il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 quarto comma cod. proc. pen., non ha alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma deve limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta; l'imputato, conseguentemente, non può dolersi - con il ricorso per Cassazione - dell'omessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Gli atti provenienti da autorità giudiziaria straniera, a seguito di apposita rogatoria, possano essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati da giudice; va tuttavia precisato che la mera allegazione al fascicolo, di un atto o documento, ha funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale, di per sè, ad "acquisizione" dei relativi contenuti; il momento al quale deve aversi riguardo, sia per verificare la correttezza dell'inserimento nel fascicolo sia per l'effettiva attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti, è -invece- quello in cui il giudice manifesta la decisione di volersi avvalere di quell'atto o documento e la decisione sulla "utilizzabilità" non può prescindere dalla "tipicità" dell'atto volta a volta considerato. (vedi Corte Cost. sent. 379 del 25.7.1995). (Fattispecie relativa a verbale di interrogatori resi all'estero, ritenuti dalla Cassazione ritualmente inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma inutilizzabili ai fini della decisione perché assunti con modalità contrarie ai principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale: dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi senza le garanzie apprestate dall'art. 63 comma secondo cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1999, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 14.1.1999
1. Dott. CI DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. " IO MB " N. 107
3. " CI DERIU " rel. REGISTRO GENERALE
4. " AN ON " N. 30950/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) AI MA (29-10-63); 2) NE GI (27-12-49); 3) DI NI IE MO (5-4-56); 4) RO IC (3-5-55); 5) IN PP (17-12-60); 6) TT NN (1-7-66); 7) ZI PA (21-5-51); 8) NO CI (29 -11-51); 9) OR AN (6-11-68); 10) NI AS (15 - 12 - 69); 11) IO UC (26-8-69); 12) OL LO (8-6-53); 13) IA AR (29-6-68); 14) ZE ST (22-9-67); 15) RE EN (27-8-50); 16) CO NT (19-10-66), 17) CO FF (6-9-39); 18) IC LI (28-12-47);
avverso la sentenza in data 16-1-1998 della Corte d'appello di MA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere CI DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VINCENZO GALGANO che ha concluso: per l'inammissibilità dei ricorsi AI, NE, RO, IN, TT, NO, NI, OL, RE, CO A., CO R., IC;
per il rigetto dei ricorsi DI NI, ZI, OR, IO, IA, ZE;
manifesta infondatezza eccezione di incostituzionalità (ZI);
Uditi i difensori avv. BAFFA e LUZI (per TU), avv. DI DONATO (per Di RO), avv. MACCARONE (per RR), avv. MADIA (per ZO), avv. PETRELLI e GIANZI (per ZI), avv. SPINELLI P. (per OR e IN), avv. ARICÒ (per YL), avv. FORTUNA (per NO), avv. MARTELLIA (per IA), avv. ALES (per LI), avv. LOMBARDO (per i due AC), Avv. SPINELLI G. (per CU), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
A seguito di segnalazioni circa il coinvolgimento di OR NC, ZI UA e IA LL in attività di traffico di stupefacenti, i carabinieri riscontravano elementi indicativi di comportamenti illeciti anche a carico di DI NI PI IM e DI NI IA IO.
Presso l'abitazione di costoro (a seguito di intercettazioni ambientali) venivano rinvenuti 700 grammi di cocaina "tagliata" e 250 grammi di cocaina pura, e risultava presente al momento della perquisizione NE IR (già individuato durante le intercettazioni come facente parte del gruppo - costituito dai due DI NI, da OR, da NI Naser, da IO UC - che aveva effettuato il "taglio" della stupefacente mediante un frullatore). Dalle intercettazioni emergeva anche che DI NI PI IM, con la mediazione di RE NN, aveva pattuito con OL LO la vendita di un chilogrammo di cocaina.
Lo stesso DI NI ammetteva le proprie responsabilità e descriveva in dettaglio il coinvolgimento nelle attività illecite di numerose altre persone (tra gli altri, TT NI, RO CO, IN GI, NO LU, AI SI. Gran parte delle dichiarazioni del DI NI venivano confermate dal padre (DI NI IA IO) e trovavano riscontri nelle intercettazioni eseguite e nelle indagini espletate;
ulteriori riscontri emergevano dalle dichiarazioni di CO IO e CO FA (decisisi a collaborare e che avevano riferito, in particolare, del coinvolgimento nel traffico anche di ZE AN e della cessione di gr. 300 di cocaina dal IA a IC Aurelio). Altro filone di indagine (anche attraverso intercettazioni sull'utenza dello ZI e le dichiarazioni rese in sede di rogatoria internazionale da GA EZ Luis RE) riguardavano l'importazione di stupefacenti dal Sud America e i rapporti tra gli AC e il duo ZI - IA (utili elementi su tale ultima circostanza venivano forniti anche dal teste PA). Con sentenza in data 29-1-1997, il Tribunale di MA affermava - tra l'altro - la penale responsabilità dei diciotto imputati indicati in epigrafe per gran parte dei reati loro rispettivamente ascritti, condannando ciascuno alle pene ritenute di giustizia. A seguito di impugnazione del Pubblico ministero e di numerosi imputati, la Corte d'appello di MA, tra l'altro (sentenza 16-1-98) - in riforma della decisione di primo grado - dichiarava inammissibile (per rinuncia da parte del Procuratore generale) l'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti del RO (pena concordata ex art. 599 CPP); assolveva dai reati associativi (ex art. 74 DPR 309/90) tutte coloro che ne erano stati imputati;
rideterminava o riduceva le pene inflitte a molti impugnanti (modificando anche le statuizioni accessorie); ordinava talune rettifiche del dispositivo di primo grado;
confermava nel resto (condannando LL LU, AC IO e AC FA - in solido - al pagamento delle spese del grado).
In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza come mancasse ogni possibilità di ravvisare gli estremi oggettivi e soggettivi dei reati associativi contestati (per essere all'uopo scarsamente significativi gli elementi di fatto emersi;
per la mancanza di prova della predisposizione di mezzi;
per essere il linguaggio criptico di per sè insufficiente;
per non essere dimostrate adeguatamente la stabilità della struttura, la suddivisione di compiti, la comunanza di interessi;
per essere solo apparente la coesione tra le persone coinvolte in comportamenti illeciti;
per essere gli elementi emersi, compatibili con l'ipotesi di mero concorso, tra singoli e tra gruppi, in relazione ai diversi episodi esaminati).
La corte passava, quindi, all'esame delle posizioni individuali, esponendo per ognuno degli imputati le ragioni che la indicevano a determinate conclusioni in ordine alla penale responsabilità e al correlativo trattamento sanzionatorio.
Venivano proposti ricorsi per cassazione nell'interesse di tutti gli imputati indicati in epigrafe (AI, NE, DI NI PI IM, RO, IN, TT NI, ZI, NO, OR, NI, IO, OL, IA, ZE, RE, CO IO, CO FA, IC), successivamente integrati per NI da "motivi aggiuntivi" e per OR da una "memoria difensiva".
MOTIVI DELLA DECISIONE
In numerosi ricorsi sono state proposte doglianze in tema di "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione" e in tema di asserita "violazione ELart. 192 CPP". Appare pertanto opportuno - prima ancora di passare all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti e delle specifiche ulteriori censure da ciascuno dedotte - ricordare e ribadire che il difetto di motivazione è valutabile in IO (a norma ELart. 606/E CPPP) solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se, a parere del ricorrente, più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della IO, infatti, quello di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi (dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti), e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. per tutte: Cass. VI, sent. 10751 del 13-12-96, Zini). Quanto alle disposizioni ELart. 192 CPP, occorre ricordare che le chiamate in correità possono assumere valore probatorio solo se connotate dal requisito ELattendibilità, sia intrinseca che estrinseca;
conseguentemente gli "altri elementi di prova" (che, a norma ELart. 192 c.3 CPP, confermano l'attendibilità della dichiarazione) non devono valere a provare il fatto - reato e la responsabilità ELimputato, ma sono "in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità", avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma appunto in riferimento alla chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità ELimputato, non entra in gioco la regola in esame (art. 192 c.3 CPP), ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. È opportuno ribadire, altresì, che è possibile e lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto;
con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non è necessariamente compromessa per le altre parti "che reggano alla verifica giudiziale della conferma", in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno;
così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte della accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione (v. in particolare: Cass. II, sent. 474 del 15-1-98, Greco e altri;
Cass. VI, sent. 5649 del 13-6-97, Dominante e altri;
Cass. I, sent. 5036 del 29-5-97, Pesce a altri). Proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati, l'esame delle singole posizioni comporta le considerazioni e le puntualizzazioni seguenti:
AI AS
Era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni sei di reclusione e L. 40.000.000= di multa, per i reati di cui ai capi 69 (acquisto di gr. 70 di cocaina da PI Di RO) e 70 (vendita al Di RO di gr. 100 di cocaina).
La Corte d'appello rideterminava la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione e L. 36.000.000 di multa, sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Di RO PI e dei riscontri oggetti emersi.
Nel ricorso per IO (sottoscritto dall'avvocato Nicola Lippi) sono state dedotte:
1) "Violazione ELart. 606/E CPP in relazione ai reati di cui ai capi 69) e 70)": la motivazione sarebbe solo apponente;
la compravendita della vettura "AL 33" non assumerebbe rilievo alcuno per rapporto agli episodi incriminati;
mancherebbero riscontri alle generiche dichiarazioni del Di RO;
2) "Violazione ELart. 606/1 CPP in relazione all'art. 530/2 CPP e all'art. 73/5 DPR 309/90": sarebbe stata omessa ogni motivazione su entrambi i punti (ritualmente proposti in appello). Entrambe le doglianze sono da disattendere.
a) Dalla doverosa "correlazione - integrazione" fra le decisioni di primo e secondo grado (v. in particolare alle pagg. 18 e ss. sent. trib.) risulta evidente che le precise dichiarazioni accusatorie di PI Di RO in ordine ai due episodi ricriminati trovarono validi riscontri negli accertamenti di P.G. (v. deposizione NI sulla identificazione del prevenuto), nei verificati passaggi di proprietà EL"AL 33" fra diversi personaggi coinvolti nel traffico illecito, nel riconoscimento fotografico del AI (operato da Di RO), nelle intercettazioni telefoniche (in ordine ai rapporti tra D RO e "SI" relativi al traffico di droga).
b) La ribadita penale responsabilità ELimputato esonerava, ovviamente, la Corte territoriale dalla necessità di motivare specificamente in ordine alla inapplicabilità del disposto di cui all'art. 530 c. 2 CPP. L'obiettiva gravità dei reati (chiaramente comprovata dalla notevole quantità di stupefacente compravenduta in ciascuno dei due episodi) spiega agevolmente perché la Corte d'appello abbia respinto "per ritenuta infondatezza" la richiesta di applicazione della attenuante ex art. 73 c.5 DPR 309/90. NE GI
In primo grado era stato condannato ad anni sei di reclusione per il reato associativo (capo 2: art. 74 c. 2 DPR 309/90) e per i reati di cui al capo 4 (art. 73 c.1 e 6 DPR 309/90; acquisto, in concorso con Di RO e AV, di gr. 250 di cocaina da ZO NI) e al capo 51 (artt. 81 CP - 73 DPR 309/90: acquisto da di RO P.R., al fine di spaccio, in due occasioni, di gr. 25 di cocaina ogni volta).
In appello veniva assolto dal reato associativo, e per i reati residui la pena veniva determinata in anni quattro e mesi quattro di reclusione e L. 40.000.000 di multa (interdizione dai pubblici uffici per anni 5; revoca interdizione legale durante esecuzione pena). La Corte territoriale sottolineava: come la responsabilità per il reato di cui al capo 4 risultasse dalle precise accuse di PI Di RO, dalla testimonianza del LL NI, dalle dichiarazioni rese in appello da IA Di RO;
come la colpevolezza apparisse "adeguatamente accertata" anche per il capo 51 "attraverso le attendibili dichiarazioni rese dallo stesso Di RO". Con due distinti ricorsi per IO (sottoscritti rispettivamente dall'avv. Baffa e dall'avv. Luzi), è stata denunciata "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione - violazione degli artt. 192, 546/1, 530 CPP": il discutibile riconoscimento della voce del prevenuto (da parte del NI) avrebbe dovuto indurre all'espletamento dei una perizia fonica (tanto più che lo stesso Di RO aveva parlato di "riscontri in senso di amicizia fuori dallo stupefacenti"); la droga sarebbe stata sempre e soltanto nella disponibilità del Di RO;
il capo 51 avrebbe riguardato il complessivo quantitativo di gr. 25 di cocaina, acquistato dal TU per uso personale (giacché all'epoca tossicodipendente); l'assenza di precise indicazioni circa la "percentuale di principio attivo presene nello stupefacente" avrebbe consentito di ritenere sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 c.5 DPR 309/90; mancherebbe una adeguata motivazione in ordine alla misura della pena irrogata (e, in particolare, all'aumento per la continuazione).
Osserva in proposito la Corte che i giudici del merito non mancarono di motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità del TU per entrambe dette ipotesi di reato, ponendo opportunamente e convincentemente in evidenza:
a) quanto all'imputazione di cui al capo 4: come il LL NI si fosse detto "sicuro" del riconoscimento vocale effettuato;
come Di RO PI avesse formulato accuse precise in relazione al molo svolto nella vicenda dal prevenuto;
come Di RO IA avesse confermato la partecipazione attiva del TU alle operazioni di taglio dello stupefacente "con della mannite fino alle tre di mattina" (f. 28 trascr. verb. II grado);
b) quanto all'imputazione di cui al capo 51: come fossero attendibili le dichiarazioni del Di RO circa le cessioni al TU di droga da reimmettere sul mercato (v. in particolare alle pagg.
4-5 e 56-57 Sent. Trib.); come la tesi ELacquisto per uso personale fosse smentita anche dalla considerazione del "cospicuo dato ponderale" (e il conseguente rilevante numero di dosi ricavabili) e dalla assenza di sicure e verificabili risultanze probatorie in ordine all'asserito stato di tossicodipendenza;
come l'assenza di più precise indicazioni circa la percentuale di principio attivo fosse da ritenere ininfluente - atteso il cospicuo dato ponderale già menzionato - "ai fini della qualificazione giuridica degli episodi de quibus".
Le doglianze del ricorrente sono da ritenere fondate, invece, per quanto attiene alla determinazione della pena irrogatagli: non è dato comprendere, infatti, in base a quale procedimento di calcolo la Corte territoriale sia pervenuta a quantificare la pena (essendo stata omessa, tra l'altro, qualsiasi indicazione della pena - base e ELentità ELaumento per la ribadita continuazione). Si impongono, conseguentemente, in relazione al solo punto appena indicato, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di MA.
DI NI IE MO
In primo grado era stato ritenuto responsabile di quasi tutti i reati ascrittigli (ben trenta capi di imputazione su un totale di trenta cinque) e condannato ex art. 81 cpv. CP - ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 c. 7 DPR 309/90, concesse le attenuanti generiche prevalenti, operata la riduzione ex art. 442 CPP - alla pena di anni quattro di reclusione.
La Corte d'appello escludeva il reato associativo (capo 1) e rideterminava la pena in anni due mesi otto di reclusione e L. 20.000.000 di multa, revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Nel ricorso per cassazione (avv. Di Donato) si è dedotto:
1) "violazione di legge - artt. 606 CPP e art. 133 CP": per non esser stata irrogata la pena nel minimo assoluto, malgrado l'enorme contributo fornito dall'imputato;
2) "art. 606/E CPP in relazione all'art. 133 CP. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione"; per non esser stata motivata l'irrogazione di una pena superiore al minimo assoluto;
3) "art. 606/B CPP in relazione all'art. 81 CP. Violazione di legge", per esser stata omessa la indicazione ELaumento di pena ex art. 81 CP e ELentità della pena - base per il reato ritenuto più grave (con possibili riflessi negativi in sede esecutivo e nell'ipotesi di eventuali provvedimenti di clemenza). Le doglianze sono fondate giacché effettivamente la Corte territoriale non ha indicato ne' il reato ritenuto più grave, ne' la misura della correlativa pena - base, ne' l'entità ELaumento operato per la continuazione ex art. 81 cpv. CP (rendendo ipotizzabili gli effetti negativi paventati nel ricorso). La statuizione impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di MA per una nuova e corretta rideterminazione della pena.
RO IC
In primo grado era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e L. 60.000.000= di multa (con interdizione perpetua dai pubblici uffici) per diversi episodi di acquisto e/o vendita di cocaina e/o hashish (capi di imputazione 28, 33, 39, 35, 37, 78). In appello, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 CPP (e previa rinuncia agli altri motivi di impugnazione), la Corte territoriale ha applicato la pena di anni cinque di reclusione e L. 26.666.666= di multa (con interdizione dai pubblici uffici ridotta ad anni cinque e con revoca ELinterdizione legale durante l'esecuzione della pena).
Ha proposto ricorso per IO il difensore (avv. Maccarone), lamentando "mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed eccessività della pena": la Corte territoriale non avrebbe opportunamente valutato la "preventiva" applicazione delle disposizioni di cui all'art- 129 CPP;
la pena sarebbe comunque eccessiva, anche in relazione alle concesse attenuanti generiche (che avrebbero potuto essere reputate prevalenti).
Dette doglianze sono manifestamente infondate.
Devesi, invero, ritenere: che il giudice d'appello, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599 c. 4 CPP, non abbia alcun potere in ordine alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze attenuanti, ma debba limitarsi a controllare la congruità e legalità della pena richiesta (Cass. I, sent. 5172 del 9-5-95, De Santis); che l'imputato, conseguentemente, non possa dolersi - con il ricorso per IO - ELomessa motivazione in ordine alle questioni che hanno formato oggetto della rinuncia, salvo che vengano denunciate nullità assolute relative al rito o la violazione ELart. 129 CPP (Cass. I, sent. 7060 del 20 - 6 - 95, Sortato;
Cass. IV, sent. 5319 del 5-6-97, Molino e altro;
Cass. I, sent. 6181 del 25-6-97, Stazzone). Non pare revocabile in dubbio che la Corte di appello di MA si sia rigorosamente attenuta proprio ai principi enunciati, sottolineando opportunamente: a) che i termini ELaccordo erano "storicamente e giuridicamente esatti"; b) che la pena proposta era da ritenere congrua;
c) che era da escludere, sulla scorta di una preliminare valutazione delle emergenze processuali più significative, la possibilità di far luogo alla pronuncia ex art. 129 c.1 CPP. Il ricorso proposto dal RR deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile;
consegue la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che stimasi di giustizia indicare in L. 2.000.000 (lire duemilioni).
IN PP
Era stato condannato dal Tribunale alla pena di anni quattro di reclusione e L. 30.000.000= di multa (con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque) per il rato di cui al capo 22 (artt. 81 CP - 73 c. 1 DPR 309/90: acquisto, in due occasioni, di gr. 200 di cocaina da PI Di RO).
In appello, la pena pecuniaria veniva ridotta a L. 26.666.666=. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore (avv. Elena Del Trono), denunciando "carenza di motivazione e falsa applicazione della norma" sarebbe stata, a torto, ritenuta veritiera l'unica fonte d'accusa (dichiarazioni Di RO), pur in assenza di qualsiasi ulteriore elemento probatorio, non potendosi all'uopo considerare ne' la notorietà di un soprannome, ne' gli asseriti acquisti di droga mai spacciata, ne' il possesso di una pressa (utilizzata per la propria attività edile e artigianale).
Tali doglianze, ai limiti della ammissibilità (per genericità) sono da ritenere infondate, avendo i giudici del merito opportunamente e convincentemente sottolineato;
che le concordi chiamate in correità di PI e IA Di RO avevano trovato validi riscontri nel soprannome col quale l'ND era noto nel suo quartiere ("Pino il Roscio"), nell'esser stato visto il prevenuto consegnare un pacchetto con diversi milioni in pagamento di cocaina, nell'esser stata rinvenuta nella sua abitazione una "pressa" (secondo Di RO utilizzata per confezionare lo stupefacente in "mattoni" e/o "mattoncini": v. a pag. 20 sent. imp.).
Appare, dunque, evidente che il ricorrente si è limitato a riproporre - in sede di legittimità - una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già correttamente operata dai giudici del merito.
TT NN
La sentenza di primo grado lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui al capo 2 (art. 74 DPR 309/90- Associazione), al capo 3 (art. 73/1 DPR 309/90; vendita a Di RO P. di gr. 250 di cocaina) e al capo 5 (art. 73 c.1 DPR 309/90: vendita al Di RO P. di kg. 1 di cocaina, non consegnata per l'arresto del Di RO), e condannato alla pena di anni otto di reclusione (con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena).
La Corte d'appello, escluso il reato associativo e concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa (con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e revoca della interdizione legale), ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del Di RO PI avessero trovato puntuale riscontro nelle intercettazioni eseguite. Nel ricorso per IO, la difesa deduceva "mancanza, contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale - Art. 606/B-E CPP": la Corte territoriale avrebbe "forzato il contenuto degli atti, con inaccettabili e illogiche alternative probabilistiche "per tentare di superare i rilievi difensivi in ordine alla discrepanza di orari (l'utilizzazione del "frullatore" prima della ricezione della sostanza - avvenuta secondo Di RO dopo la mezzanotte - Non avrebbe avuto alcun senso);
conseguentemente la tesi accusatoria non sarebbe affatto "riscontrata" dalle intercettazioni.
Le censure non sono condivisibili.
E, invero, la Corte territoriale fornì una spiegazione logica e accettabile della "segnalata incompatibilità", non escludendo che vi fossero state "imprecisioni" nella deposizione NI, ma soprattutto ipotizzando che il frullatore fosse stato utilizzato per macinare altre sostanze "prima di quella portata in casa dal Di RO dopo il suo incontro col ZO".
La stessa Corte, del resto, sottolineò la decisiva rilevanza del fatto che il frullatore fosse stato usato "fino alle tre di mattina" per tagliare la droga poco prima prelevata da PI Di RO (secondo quanto confermato nel corso del giudizio d'appello, da Di RO IA).
Correttamente, dunque, i giudici del merito giunsero a ritenere che le circostanziate dichiarazioni accusatorie del Di RO PI in relazione ai due episodi di compravendita di cocaina dal ZO (v. sul punto anche alle pagg. 3-4-5-16 Sent. Trib.) avessero trovato conferma e riscontro nelle dichiarazioni di IA Di RO e nel contenuto delle intercettazioni dei giorni immediatamente precedenti l'operazione del 24 maggio (che portò anche al rinvenimento del "frullatore" di questione).
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
ZI PA
Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui al capo 1 (delitto associativo) e al capo 19 (importazione, a fini di spaccio, di oltre 300 ovuli contenenti cocaina).
La Corte d'appello escludeva il reato associativo e rideterminava la pena in anni otto di reclusione e L. 80.000.000 di multa, sottolineando in motivazione: come l'impianto accusatorio apparisse lineare e coerente, nella successione temporale delle varie fasi (segnalazione del RO e conseguenti indagini convergenti sulle utenze telefoniche in uso allo ZI;
acquisizione di elementi, attraverso le intercettazioni, sia sui viaggi di esso ZI in Sud America;
particolare attenzione a un viaggio effettuato tra il 1994 e il 1995, preceduto da una telefonata intercontinentale per la programmazione di un incontro col trafficante internazionale di stupefacenti De EO AR TO IO;
telefonate intercontinentali dello ZI con istruzioni al coimputato NN ER per l'invio in Sud America di L. 8.000.000, e per l'organizzazione di un incontro con OR e IA al rientro in Italia di esso ZI;
intercettazione ambientale della conversazione tra NN e ZI, durante il tragitto dall'aeroporto a MA, con riferimenti alle tecniche adottate in Sud America per il trasporto della cocaina;
riferibilità logica dei detti elementi al traffico della cocaina, con rifiuto della tesi di un possibile acquisto di un albergo prospettata dall'imputato, disponibilità di due avvocati, manifestata alla vigilia del Natale 1994, a raggiungere ZI in Sud America in caso di necessità); come gli elementi indiziari testè indicati avessero trovato preciso e valido riscontro nelle dichiarazioni rese in Germania, ove all'epoca era detenuto, da GA EZ IS RE (che aveva confessato di essere un corriere della droga, di aver effettuato con altri corrieri ben quattro viaggi in Italia per trasportarvi cocaina con il sistema degli ovuli ingeriti e poi espulsi, indicando come destinatari OR NC e ZI UA); come il Tribunale avesse minuziosamente ricostruito gli spostamenti dei corrieri in territorio italiano durante tre delle spedizioni con le quali la cocaina venne consegnata ai destinatari;
come il verbale ELinterrogatorio GA EZ (oggetto della rogatoria del PM in Germania) fosse stato correttamente inserito, ex art. 431/d CPP, nel fascicolo per il dibattimento al momento della formazione di questo;
come, dunque, non apparisse pertinente il richiamo alla norma di cui all'art. 513 CPP;
come, insomma, dovesse ritenersi "adeguatamente acquisita non soltanto la prova della colpevolezza dello ZI in ordine al delitto addebitatogli, ma anche la certezza in ordine al ruolo primario rivestito da costui .. nell'ambito di una serie di episodi di importazione illecita di sostanze stupefacenti dal Sud America".
Avverso la decisione venivano proposti, nell'interesse dello ZI, due distinti ricorsi.
A) Nell'atto di impugnazione sottoscritto dagli avvocati Giorgio LL Petrelli e GI Gianzi, venivano proposte le seguenti doglianze:
1) "Nullità ELordinanza emessa dal Tribunale di MA in data 29-10-96, i cui contenuti venivano confermati dalla Corte d'appello, con la quale si rigettava l'istanza di declaratoria di nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GA EZ IS RE nel corso degli interrogatori resi in data 14/11/94, 22/11/94, 7/12/94, 16/2/95, 7/3/95, 31/5/95 e della rogatoria internazionale svolta dal P.M."; detti interrogatori sarebbero nulli perché resi senza l'assistenza di un difensore;
l'inutilizzabilità ELinterrogatorio assunto con rogatoria 31/5/95, deriverebbe anche dal fatto che gli atti relativi alla posizione GA avrebbero dovuto esser trasferiti nel nuovo fascicolo formatosi all'atto dello stralcio della detta posizione (disposto all'udienza del 22-10-96), a seguito del quale esso GA aveva assunto "la formale veste di imputato di procedimento connesso" (con acquisibilità e utilizzabilità solo nei limiti consentiti dalla specifica disciplina dettata dall'art. 238 CPP); in caso di ritenuta infondatezza di tali profili di nullità, la questione dovrebbe esser posta in termini di legittimità costituzionale ELart. 431/d CPP, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione (sotto il profilo della irragionevolezza);
2) "Nullità della sentenza ai sensi ELart. 606/E CPP, per mancanza di motivazione in riferimento all'art. 73 DPR 309/90": per avere il GA reso le dichiarazioni senza l'assistenza di un suo difensore;
3) "Violazione ELart. 192 n. 3 CPP in relazione all'art. 6 Legge 267/97": l'attendibilità delle dichiarazioni GA avrebbe dovuto essere confermata da altri elementi di prova;
avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6 n. 5 Legge 267/97;
4) "Violazione ELart. 192 n. 3 CPP. Mancanza e illogicità della motivazione": la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ritenuto sussistenti, a carico dello ZI, "autonomi elementi di prova" rispetto alle dichiarazioni GA (in realtà costituenti l'unico elemento direttamente addebitabile all'imputato);
5) "Violazione ELart. 606 lett. e) CPP. Mancanza, illogicità e contraddittorietà di motivazione": la Corte territoriale avrebbe apoditticamente riconosciuto valore indiziario a tutta una serie di elementi equivoci e suscettibili di "mille spiegazioni" (contatti con coimputati, conversazioni intercettate, viaggi in Sud America), e perciò del tutto inidonei a costituire "autonoma fonte di prova". Il ricorso è fondato.
La norma richiamata dalla Corte territoriale (art. 431/d CPP) si riferisce a una molteplicità di ipotesi, con il solo limite posto dall'art. 31 Disp. Gen., secondo il quale "in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero .. possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume"; ciò premesso, non è revocabile in dubbio che - in generale - gli atti provenienti da autorità giudiziaria straniera, a seguito di apposita rogatoria, possano essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e utilizzati da giudice (sul punto la Corte d'appello ha espressamente citato: Cass. I, sent. 7879 del 13-7-95, Neirotti e altro); occorre, tuttavia, precisare che la mera allegazione al fascicolo, di un atto o documento, ha funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale, di per sè, ad "acquisizione" dei relativi contenuti;
il momento al quale deve aversi riguardo, sia per verificare la correttezza ELinserimento nel fascicolo sia per l'effettiva attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti, è - invece - quello in cui il giudice manifesta la decisione di volersi avvalere di quell'atto o documento (Cass. III, sent. 5593 del 17-5-95, Fucci); e la decisione sulla "utilizzabilità" non può prescindere dalla "tipicità" ELatto volta a volta considerato (Cass. II, sent. 7622 del 7-7-94, Leitner e altro;
Cass. VI, sent. 7962 del 24-8-93, Terranova;
Cass.I, sent. 4807 del 21-8-97, Ibba e altro).
Come opportunamente rilevato dai ricorrenti, sui temi in discussione ha avuto modo di esprimersi - di recente - la Corte Costituzionale, ponendo in evidenza: a) come, ai fini della utilizzabilità di un atto, non basti che questo risulti compiuto secondo le regole vigenti nello Stato di cui è stato assunto, ma occorra anche che dette modalità non si pongano in contrasto con le leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle che in qualsiasi modo riguardino l'ordine pubblico, tra le quali - prime fra tutte - quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa;
b) come, conseguentemente, non sia in alcun modo precluso all'autorità giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarietà, ai principi fondamentali del nostro ordinamento, ELatto assunto per rogatoria, e quindi di accertare caso per caso se il contenuto dello stesso, per le modalità con cui si è formato, possa o meno essere utilizzato (Corte Cost. 25-7-95 n. 379). Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che sia "manifestazione irrinunciabile proprio del diritto di difesa" la assicurazione all'imputato della possibilità - salvo che egli stesso vi abbia rinunciato - di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in conformità al metodo di formazione dialettica della prova dinanzi al giudice chiamato a decidere: ne costituiscono significativa conferma le disposizioni normative di cui alla Legge 7-8-97 n. 267, le precisazioni e puntualizzazioni della decisione n. 361/98 del 26-10-98 (dep. il 2 - 11 - 98) della Corte Costituzionale, l'orientamento di gran lunga prevalente nelle pronunce di questa stessa Corte di legittimità. Nè può riconoscersi fondatezza all'asserzione dei giudici del merito (v. ordinanza 23 ottobre 1996 del Tribunale di MA), secondo la quale le dichiarazioni accusatorie del GA - pur se viziate da nullità, e perciò inutilizzabili, nei confronti di esso dichiarante (perché rese senza l'assistenza di un difensore) - avrebbero comunque piena efficacia nei confronti dei terzi: devesi ritenere, invero, che le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto esser sentita come indagata o imputata, siano inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, e quindi anche nei confronti dei coimputati dello stesso reato o degli imputati di reato connesso o collegato, poiché l'art. 63 c. 2 CPP appresta una tutela anticipata per il diritto al silenzio riconosciuto a tali soggetti (Sez. Un. sent. 1282 del 13-12-96, Carpanelli e altri). Le considerazioni svolte consentono di ritenere,
conclusivamente: 1) che i verbali degli interrogatori resi in Germania da GA EZ IS RE siano stati ritualmente inseriti nel fascicolo per il dibattimento (ex art. 431/d CPP); 1) che detti verbali, tuttavia, fossero "inutilizzabili" ai fini della decisione, perché assunti con modalità contrarie ai principi di ordine pubblico vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni GA rende gravemente carente la motivazione dei giudici del merito in ordine alla penale responsabilità dello ZI, e comporta l'annullamento nei confronti di costui della decisione impugnata (con assorbimento di tutte le ulteriori ragioni di doglianze proposte).
L'asserzione del giudice di secondo grado circa la sussistenza di precedenti elementi d'accusa, autonomamente valutabili e di per sè sufficienti a costituire un complessivo quadro probatorio a carico dello ZI, infatti, è decisamente smentita dalle risultanze degli atti, e segnatamente dal testo della decisione di primo grado:
appare chiaro, infatti, che solo gli elementi riferiti dal GA assunsero valore determinante ai fini ELaffermazione di responsabilità dello ZI in ordine al reato di cui al capo 19, stante l'obbiettiva genericità ed equivocità delle circostanze e dei particolari fino ad allora emersi dalle indagini svolte (del tutto insufficienti, pur se globalmente considerati, a giustificare una sentenza di condanna).
È appena il caso di aggiungere che l'accoglimento, nel senso appena esposto, delle tesi del ricorrente, rende del tutto "irrilevante" la proposta questione di illegittimità costituzionale ELart. 431/d CPP.
Nei confronti di PA ZI si impongono, pertanto e conclusivamente, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per nuova decisione (sulla penale responsabilità di esso prevenuto) ad altra Sezione della Corte d'Appello di MA.
NO CI
La Corte d'appello ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva condannato LL alla pena di anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa (con interdizione dai pubblici uffici per anni 5) per i reati di cui al capo 24 (acquisto di gr. 300 di cocaina da PI Di RO) e al capo 79 (acquisto da Di RO e ES di gr. 500 di cocaina, in concorso con altri), ritenendo attendibili le dichiarazioni accusatorie del Di RO PI, non decisivi i pretesi errori del LL NI, non concedibile l'attenuante di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90. Col ricorso per IO (sottoscritto personalmente) il LL ha proposto le seguenti doglianze:
1) "Inosservanza delle leggi penali ex art. 606/B-C CPP": la motivazione della Corte, tautologica e scarna, non avrebbe indicato "riscontri obbiettivi" (non bastando la conoscenza del soprannome;
essendo errata l'indicazione ELabitazione da parte del NI;
essendo risultato intestato ad altri il numero telefonico indicato da Di RO;
non coincidendo le versioni rispettivamente rese da PI e IA Di RO);
2) "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606/E CPP": non si comprenderebbe perché mai PI Di RO, ritenuto inattendibile in ordine alla costituzione del rapporto associativo, dovrebbe essere credibile in ordine alle accuse rivolte al LL. Pare alla Corte che le argomentazioni proposte (ai limiti ELammissibilità, giacché in buona parte risolventisi in censure di fatto e in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito) non valgono a intaccare la complessiva coerenza logica e la sostanziale condivisibilità delle considerazioni svolte dalla Corte d'appello. Il giudice di secondo grado, infatti, non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come le circostanze dichiarazioni accusatorie di PI Di RO fossero caratterizzate da attendibilità intrinseca (perché lineari, coerenti, prive di ansia accusatoria, non tendenti ad alleggerire la propria posizione: v. in proposito anche alle pagg. 31 e ss. Sent. Trib.); come dette dichiarazioni fossero riscontrate pure da elementi di fatto significativi, quali il soprannome del prevenuto ("Gesù"), il riconoscimento da parte di IA Di RO, le conferme di costui circa l'abitazione del LL (a poca distanza dalla sua) e i rapporti di quest'ultimo con suo figlio (con specifico riferimento alla consegna di un involucro a forma di pallina, secondo la Corte territoriale "contenente con tutta probabilità .. droga da valutare nella sua composizione qualitativa"); come l'univoca portata di siffatte risultanze consentisse di considerare irrilevanti i presunti errori o equivoci in cui sarebbe incorso il NI. È appena il caso di aggiungere che - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - il riferimento da parte del Di RO "padre" a una "pallina" non esclude che la sostanza contenuta fosse di due - tre grammi (come dichiarato dal Di RO PI).
In ordine al secondo motivo di doglianza, può e deve ribadirsi - anche sulla scorta dei già ricordati orientamenti giurisprudenziali in tema di "valutazione frazionata" (v. supra, in questa stessa sentenza) - la totale irrilevanza e ininfluenza della statuizione in ordine alla insussistenza nel caso di specie di reati associativi (ex art. 74 DPR 309/90) per rapporto alla valutazione dei delitti specificamente ascritti al LL (tra l'altro, mai imputato del menzionato reato associativo).
Il ricorso proposto dal LL, in conclusione, non merita accoglimento.
OR AN
Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui al capo 1 (art. 74 DPR 309/90), ai capi 10, 11, 13, 15, 17 (acquisto e vendita, in diverse occasioni, di eroina e cocaina), al capo 19 (importazione, in concorso con altri, di oltre 300 ovuli contenti cocaina), condannandolo alla pena di anni quattordici di reclusione (oltre a sanzioni accessorie).
La Corte territoriale, escluso il reato associativo, determinava la pena per le imputazioni residue in anni otto di reclusione e L. 80.000.000 di multa (con revoca della libertà vigilata), sottolineando in motivazione: come le dichiarazioni accusatorie del Di RO fossero confortate da adeguati e significativi riscontri (in relazione ai vari episodi, singolarmente analizzati); come le attenuanti generiche fossero state giustamente rifiutate dal Tribunale.
Proponeva ricorso per IO il difensore (avvocato Patrizio Spinelli), lamentando nell'ordine:
1) "Manifesta illogicità e inosservanza di legge": per avere la Corte territoriale considerato "riscontro esterno" le testimonianze dei carabinieri che aveva effettuato le intercettazioni, senza considerare la "trascrizione" del contenuto di queste da parte di un perito;
2) "Mancata assunzione di prova decisiva in ordine al capo 10 ELimputazione (art. 606/D CPP)": la veridicità delle accuse Di RO sarebbe stata ribadita in appello sulla base EL"esclusivo riferimento al ricordo degli agenti opranti"; sarebbe stata rifiutata, a torto, la "perizia fonica" per accertare se almeno una delle voci registrate fosse effettivamente del OR;
3) "Erronea applicazione legge penale e manifesta illogicità motivazione, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62 bis CP": la sentenza impugnata avrebbe a torto fatto riferimento, sul punto, "a precedenti gravi e anche specifici"; il OR, viceversa, sarebbe assolutamente incensurato e immune da pendenze giudiziarie.
Con "memoria" del 5-1-99, il difensore ha ripreso e sviluppato ulteriormente il terzo motivo di ricorso (allegando documenti). Pare a questa Corte che i primi due motivi di doglianza (entrambi afferenti, peraltro, solo al reato di cui al capo 10), siano da disattendere: a) perché non risultano indicate significative "discordanze" fra le deposizioni dei carabinieri e le trascrizioni delle intercettazioni;
b) perché il sicuro riconoscimento della voce del OR (da parte dei militari operanti) rendeva superflua l'invocata perizia fonica;
c) perché l'imputato fu visto incontrarsi con Di RO e recarsi a casa di costui (v., sul punto, anche alle pagg. 17-78 Sent. Trib.); d) perché la stessa Corte d'appello non mancò di menzionare specificamente, quali elementi di riscontro, le intercettazioni eseguite (v. alle pagg. 22 ss. Sent. imp.).
È appena il caso di sottolineare, del resto, come il giudice di secondo grado abbia dettagliatamente indicato i "riscontri esterni", che consentivano di ritenere attendibili le accuse del Di RO al OR, anche in riferimento ai capi 11), 13), 15), 17) e al capo 19 (v. infatti alle pagg. 24-25-26 Sent. App.).
Appare, invece, fondata la doglianza relativa al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis CP. Nell'affermare la gravità dei reati, infatti, la Corte territoriale menzionò esplicitamente anche "il fatto che a carico dello stesso imputato figurano precedenti penali gravi e anche specifici" (pag. 26), attribuendo al particolare una specifica rilevanza ai fini del rifiuto del richiesto beneficio. In realtà, come risulta evidente dagli atti (e in particolare dalla documentazione allegata alla memoria 5-1-99), a carico ELattuale ricorrente - OR NC, nato a [...] il [...] - non risultavano "nè precedenti condanne ne' pendenze giudiziarie"; è perciò da ritenere che la Corte d'appello di MA abbia fatto confusione fra detto attuale ricorrente e in omonimo con diversa data di nascita (OR NC, nato a [...] il [...]).
Si impone conseguentemente, sul punto, l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di MA.
NI AS
In primo grado era stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione (oltre interdizione e spese) per i reati di cui al capo 1 (art. 74 DPR 309/90) e ai capi 10-13-15 (acquisto, detenzione, offerta, vendita - in concorso con OR - di vari quantitativi di eroina).
La Corte d'appello lo assolveva dal reato associativo, confermava la responsabilità per le residue imputazioni, rideterminava la pena in anni otto di reclusione e L. 66.000.000= di multa, sottolineando: come fosse infondata la richiesta di perizia fonica;
come la posizione dello YL - quanto ai riscontri probatori in relazione ai reati specifici - non fosse sostanzialmente dissimile da quella del OR;
come le dichiarazioni accusatorie del Di RO fossero confortate da adeguati riscontri;
come fossero comprensibili e marginali le imprecisazioni e le incongruenze rilevate;
come fosse infondata la doglianza riferita alla mancata concessione di generiche attenuanti.
Proponeva ricorso per IO il difensore (avv. Aricò), denunciando "manifesta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dello YL nei reati di cui ai capi 10, 13, e 15 della rubrica": motivando per retationem, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi indagine personalizzata (pur non essendo le due posizioni sovrapponibili, attesa la diversità delle imputazioni); il riferimento ai "passaggi" della "AL RO" non proverebbe alcunché; l'affermazione del Di RO circa la presenza dello YL, delle autovetture PE e AL RO (in ordine alle quali il prevenuto avrebbe comunque fornito sufficienti spiegazioni); in ordine al rato di cui al capo 10, sarebbe stata a torto disattesa la richiesta difensiva di perizia fonica o di ascolto delle intercettazioni (per essersi la Corte "appiattita" sulle argomentazioni del Tribunale). Il ricorso non è fondato.
Devesi ritenere, anzitutto, che la Corte territoriale non abbia mancato ai propri doveri di motivazione per aver richiamato - nel valutare la posizione YL - tesi già accolte dal primo giudice e/o argomenti già svolti nel trattare l'impugnazione del OR:
dal testo della decisione risulta, invero, in maniera inequivocabile, che la Corte d'appello prese comunque in esame le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale;
ne' può condividersi l'asserzione del ricorrente circa la pretesa "sovrapposizione" di situazioni (OR - YL), giacché la Corte non solo diede esplicitamente atto del particolare che le imputazioni ascritte a entrambi erano esclusivamente quelle di cui ai capi 10, 13, 15, ma precisò pure che le due posizioni "non erano sostanzialmente dissimili .. per quanto concerne le deduzioni difensive circa i riscontri probatori in relazione ai reati specifici" (e, perciò, con ovvio riferimento solo ai delitti contestati a entrambi).
D'altro canto, il giudice d'appello sottolineò e ribadì esplicitamente: che la richiesta di perizia fonica era da disattendere alla stregua delle considerazioni già svolte nel trattare altre posizioni (le voci dei partecipanti all'incontro in casa Di RO erano state riconosciute "con sicurezza" dai carabinieri); che i riscontri probatori in ordine ai reati specifici erano gli stessi già indicati dal Tribunale e ricordati nella valutazione della posizione OR (intercettazioni, constatazioni dirette da parte dei militari operanti, dichiarazioni di IA Di RO); che, in particolare, erano da condividere le valutazioni del Tribunale in ordine ai passaggi di proprietà ELAL RO (definiti "vero anello di congiunzione tra diversi imputati e riscontro delle relazioni tra essi intercorrenti": v. alle pagg. 18 - 19 sent. 1^ grado), indicati da Di RO PI e verificati dal LL NI;
che lo spessore del complessivo quadro accusatorio emerso non era scalfito dalle comprensibili incertezze e imprecisioni dei coimputati collaboranti.
Può ritenersi, in conclusione, che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione congrua e immune da visi logico - giuridici (pur se piuttosto stringata) su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto. IO UC
Il Tribunale lo aveva condannato ad anni sei di reclusione (con sanzioni accessorie) per i reati di cui al capo 2 (art. 74 c. 2 DPR 309/90) e ai capi 4, 41, 49, 80 (acquisti di quantità varie di cocaina da differenti fornitori).
La Corte d'appello lo assolveva dal reato associativo (capo 2) e rideterminava la pena per i delitti residui in anni quattro di reclusione e L. 28.000.000 di multa (con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e revoca ELinterdizione legale). Ha proposto ricorso per cassazione il difensore (avv. NC Saverio Fortuna), deducendo:
1) "Violazione di legge - art. 606/c CPP in relazione agli artt. 601/5, 180, 182/2 CPP, per omesso avviso ELudienza fissata per il dibattimento d'appello al secondo difensore fiduciario";
2) "Violazione di legge - art. 606/c CPP in relazione all'art. 597 c. 2 CPP" (per esser stata irrogata in appello anche la pena della multa);
3) "Mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta - art. 606/D CPP" (per esser stata la difesa dichiarata decaduta - asseritamente a torto - dal diritto di far assumere le testimonianze di ER ZI e ON IO), 4) "Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606/E CPP" (in ordine alla ritenuta attendibilità di PI e IA Di RO). Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta, invero, dagli atti: che il AV, all'atto ELarresto, aveva nominato suo difensore il dott. proc. IR EL AL;
che successivamente lo stesso AV nominò altro difensore nella persona ELavv. NC Saverio Fortuna, senza però revocare la precedente nomina del dott. EL AL (che aveva partecipato all'udienza di convalida e a quella dinanzi al Tribunale del riesame); che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado fu ritualmente notificato anche al predetto EL AL;
che nell'"elenco difensori" per il giudizio d'appello furono indicati sia l'avv. Fortuna (al 15^ posto) sia l'avv. EL AL (al 31^ posto, ma col prenome IU anziché GI), quali difensori del AV (imputato n. 22); che il decreto di citazione per l'appello fu notificato solo all'avv. Fortuna e non anche all'avv. EL AL (con tutta probabilità in conseguenza della errata indicazione del prenome); che l'eccezione di nullità del decreto di citazione (per omessa notifica al codifensore avv. IR EL AL) fu sollevata dall'avv. Fortuna all'udienza del 12-1-1998 (v. verb. ud. e "foglio di conclusioni", a ff. 375 e 377 fasc. Appello). Devesi ritenere, pertanto, che il mancato avviso di udienza a uno dei due difensori di fiducia, dai quali il AV era assistito, abbia determinato una "nullità assoluta a regime intermedio" (v. per tutte: SU 25-6-97 Gattellaro: Cass. VI, sent. 5187 del 3-6-97, Corso e altri;
Cass. III, sent. 7697 del 30-7-97, Cangemi e altro) e che quest'ultima sia stata ritualmente dedotta prima della deliberazione della sentenza (v. per tutte: Cass. III, sent. 529 del 17-1-98, Laezza;
Cass. III, sent. 3028 del 2-4-97, Chiriro C.; Cass. III, sent. 1597 del 1-2-96, Bocchiola). L'accoglimento della doglianza comporta l'annullamento della decisione impugnata nei confronti del AV (con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso) e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di MA.
OL LO
In primo grado era stato riconosciuto colpevole del delitto associativo (capo 2), del reato di cui al capo 7 (tentato acquisto di kg. 1 di cocaina dai Di RO;
operazione non conclusasi per l'arresto di costoro) e di quello di cui al capo 9 (acquisto da PI Di RO di gr. 50 di cocaina), e condannato alla pena di anni otto di reclusione (oltre sanzioni accessorie).
La Corte d'appello escludeva il delitto associativo e determinava la pena per i reati residui in anni cinque mesi sei di reclusione e L. 36.000.000= di multa.
Ha proposto ricorso per IO il difensore (avv. NI Cipollone), deducendo "nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (contestata ipotesi del tentativo), art. 606/D-B, art. 73 L. Stupefacenti, art. 56 CP"; le accuse del Di RO non sarebbero attendibili;
mancherebbe ogni prova che l'incontro fra i due avesse come oggetto l'acquisto di stupefacenti;
nel caso di specie non si sarebbe realizzato neppure il momento perfezionativo del delitto tentato (NO non parlò col PI, ma solo con il padre IA, per l'acquisto di un "camper"); il capitano AP aveva precisato che "nelle telefonate non era mai stato identificato il NO"; il LL NI avrebbe espresso una semplice impressione (per cui l'asserito riconoscimento della voce non potrebbe ritenersi certo); in ordine all'episodio di cui al capo 9, mancherebbero riscontri idonei.
Il ricorso non è fondato.
Le doglianze proposte appaiono ai limiti ELammissibilità, giacché prevalentemente risolventisi in censure di fatto e in una "rilettura" delle risultanze processuali "opposta" a quella già operata dai giudici del merito.
Esse doglianze non valgono, comunque, a intaccare la complessiva valenza probatoria degli elementi esposti dalla Corte d'appello, che sottolineò correttamente e convincentemente: come le dettagliate accuse di PI Di RO avessero trovato puntuali riscontri nella telefonata intercettata il 22 maggio (LI aveva fatto il nome di "LO" come possibile acquirente di qualcosa), nella visita del NO nell'abitazione Di RO proprio la mattina del 24 maggio (visita significativamente preannunciata da una telefonata del LI), nella contestuale intercettazione ambientale della conversazione tra Di RO e NO (con esplicito riferimento alla quantità e al prezzo dello stupefacente oggetto della compravendita); come fosse attendibile il sicuro riconoscimento della voce del NO da parte del LL NI (al quale era ben noto come pluripregiudicato per reati gravi e anche specifici); come le dette risultanze processuali confortassero anche la genuinità ed il buon fondamento della chiamata di correo concernente l'episodio di cui al capo 9 ELimputazione.
È appena il caso di aggiungere, quanto all'imputazione di cui al capo 7, che gli atti compiuti (contatti telefonici, visita all'abitazione Di RO, accordo su quantità e prezzo della cocaina) erano "idonei e diretti in modo non equivoco" alla compravendita dello stupefacente (non andata a buon fine solo per l'intervento dei militari operanti e l'arresto dei Di RO)" onde non può dubitarsi della sussistenza del tentativo di reato ipotizzato. IA AR
In primo grado era stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui ai capi 11 (vendita a Di RO P.R. di kg. 2 di cocaina), 62 (vendita di gr. 300 di eroina a CU Aurelio), 17 (vendita a Di RO P.R. di Kg. 8 di hashish), 1 (delitto associativo).
La Corte territoriale, escluso il reato associativo, rideterminava la pena in anni otto di reclusione e L. 80.000.000= di multa, ponendo in evidenzia: come le dichiarazioni accusatorie di Di RO P.R. e AC A. avessero trovato riscontro in numerosi elementi (rapporti IA - ZI, indagini R.O.A.D. di AN, intercettazioni telefoniche, esiti di indagini parallele, deposizione PA); come apparissero marginale le eventuali imprecisioni del Di RO (con reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere a sopraluogo); come fosse da ribadire l'attendibilità del Di RO PI (confortata anche dalle dichiarazioni del Di RO IA); come gli arresti domiciliari del CU non valessero a escludere la commissione del reato di cui al capo 62; come meritasse conferma il diniego delle attenuanti generiche.
Col ricorso per IO, il difensore (avv. Domenico Martelli) ha proposto le seguenti ragioni di doglianza:
1) "Violazione ELart. 606/B-E in relazione all'art. 192 CPP":
in relazione al capo 11, mancherebbero riscontri esterni alla chiamata in correità; quanto alla compravendita di hashish, la richiesta di rinnovazione del dibattimento sarebbe stata respinta illogicamente;
l'elemento della "stretta collaborazione con ZI" sarebbe stato, contraddittoriamente, negato per il reato associativo ma ritenuto valido supporto alla chiamata in correità da parte del Di RO;
dalle intercettazioni telefoniche non potrebbero trarsi elementi di riscontro (non risultando alcuna comunicazione diretta tra IA d Di RO); le indagini del RO di AN attenevano a persone diverse;
2) "Erronea, illogica e manifesta contraddittorietà della motivazione, ai sensi ELart. 606/E CPP, in relazione al capo 62 della rubrica": la tesi dello stretto legame col OR e lo ZI sarebbe contraddetta dalla genericità e irrilevanza delle intercettazioni eseguite;
AC avrebbe negato di essere acquirente abituale dal prevenuto;
il CU non avrebbe potuto commettere il reato, giacché trovavasi agli arresti domiciliari;
avrebbe dovuto tenersi conto, ai fini ELattendibilità, che Di RO PI era tossicodipendente ed era stato espulso dalla Polizia per indeguità;
3) "Erronea applicazione della legge penale per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606/E CPP e ELart. 62 bis CP": l'esclusione del reato associativo, l'effettiva mancanza di collegamenti, la giovane età, avrebbero dovuto comportare un ridimensionamento della pena.
Le censure proposte appaiono, in buona parte, ai limiti ELammissibilità, giacché si risolvono in una sostanziale "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dai giudici del merito.
La corte d'appello, d'altro canto, non aveva mancato di fornire una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame, ponendo in particolare evidenza:
a) che convincenti ed esaustivi elementi di colpevolezza a carico del IA (indicato come "anello di congiunzione" tra il Di RO e altri personaggi coinvolti nel traffico illecito) erano rappresentati per un verso dalle dichiarazioni Di RO (intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, come ribadito in più punti della decisione di secondo grado) e per altro dagli stretti rapporti con ZI (dettagliatamente descritti alle pagg. 44 ss. Sent. imp.);
b) che le eventuali imprecisioni del Di RO nella indicazione del luogo di consegna ELhashish (da parte del IA) non scalfivano minimamente la "complessiva e sostanziale attendibilità ELaccusa" concernente i fatti di cui al capo 17, e non giustificavano - quindi - la riapertura del dibattimento per un sopralluogo alla ricerca del "garage" in questione;
c) che la ritenuta insussistenza del reato associativo non valeva, certo, a escludere che tra i soggetti ai quali detto delitto era stato addebitato, vi fossero stati comunque rapporti e contatti, anche in relazione alla commissione di altri specifici reati;
d) che proprio attraverso le intercettazioni telefoniche era stato possibile dare seguito alla segnalazione del RO di AN (in cui si menzionava un "NI E") e individuare i collegamenti tra i vari personaggi coinvolti, compreso proprio il IA (il relativo "intreccio" è descritto alle pagg. 45-46 sent. imp.), confermati anche dal LL PA (pag. 46 sent. app. e pag. 40 sent. trib.);
e) che IO AC non solo aveva indicato il IA come suo abituale fornitore di cocaina, ma ne aveva anche precisato i recapiti telefonici (pag. 46 sent. imp.; pag. 40 sent. trib., ove sono richiamate anche le dichiarazioni degli AC sulla compravendita di eroina di cui al capo 62);
f) che la condizione di "detenuto agli arresti domiciliari" del CU (all'epoca dei fatti), non poteva considerarsi argomento insuperabile (attesa la comune esperienza sulle insufficienti modalità di vigilanza, i tempi di percorrenza tra S. Benedetto del Tronto e MA, la mancata dimostrazione di controlli particolarmente puntigliosi e frequenti), onde giungere a escludere la presenza dello stesso CU agli incontri descritti dagli AC e tantomeno alla trattativa con il IA tramite i predetti (v. a pagg. 36-37 sent. imp,; v. anche a pag. 42 sent. trib.);
g) che le illazioni circa la "estrazione di tossicodipendente" e/o la "espulsione, per indeguità, dalla Polizia di Stato", erano argomenti palesemente generici e inidonei a scalfire gli elementi di convincimento in ordine alla ribadita attendibilità del Di RO P.R. Corretta e ineccepibile appare anche la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale opportunamente considerato - sul punto - la "rilevantissima" gravità dei reati (per la reiterazione nell'arco di un anno, i quantitativi di droga compravenduti, l'inserimento nel traffico, i precedenti penali specifici) e la particolare propensione ELimputato a delinquere.
Il ricorso del IA, in conclusione, deve essere rigettato. ZE ST
Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione (oltreché a sanzioni accessorie) per le imputazioni di cui al capo 2 (reato associativo) e al capo 62 (vendita di gr. 300 di eroina al CU, in concorso con IA e con gli AC). La Corte d'appello, escluso il reato associativo, rideterminava la pena in anni cinque mesi quattro di reclusione e L. 35.000.000 di multa, sottolineando: come la penale responsabilità in ordine all'episodio di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capo 62) emergesse chiaramente dalle dichiarazioni accusatorie di AC IO;
come la versione accusatoria fosse confortata da adeguati riscontri. Questi i motivi di ricorso (sottoscritti dall'avv. Spinelli):
1) "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese ai sensi ELart. 192/3 CPP in relazione all'art. 606/E CPP": mancherebbe ogni valutazione sull'attendibilità intrinseca dello AC;
mancherebbero, inoltre, validi riscontri esterni (essendosi limitata l'asserita presenza agli incontri "a una sola occasione .. durante la quale IN rimase sull'auto .. a circa dieci metri di distanza dal luogo ove si incontravano gli altri"; non avendo AC FA "mai riferito o indicato il nome" ELimputato;
essendosi lo stesso AC IO detto "non certo" che IN sapesse il perché del viaggio a DO);
2) "Erronea applicazione della legge penale per la mancata configurazione ELipotesi delittuosa contestata nel capo di imputazione nella fattispecie prevista dall'art. 378 CP, in relazione all'art. 606/B CPP": i giudici non avrebbero riferito in che modo si sarebbe atteggiato l'apporto causale dello IN, limitandosi sul punto a un laconico giudizio apodittico;
la ipotesi del favoreggiamento apparirebbe più adeguata al caso (anche con riferimento al viaggio a DO).
Anche in questa occasione pare alla Corte che le argomentazioni proposte si risolvano pressoché esclusivamente in censure di merito, in relazione a punti già correttamente affrontati e risolti dalla Corte territoriale, che non mancò di sottolineare (ribadendo quanto già rilevato dal Tribunale): come, secondo AC IO, lo IN avesse partecipato agli incontri e alle trattative che avevano preceduto la cessione di eroina da IA a CU;
come il fatto che in una di tali occasioni il prevenuto fosse rimasto seduto in auto (a circa dieci metri di distanza dagli altri) non valesse a dimostrare la sua estraneità alle trattative (giacché, se non cointeressato, non gli sarebbe stato concesso neppure di presenziare); come all'incontro di DO (per incassare da AC, per conto del IA, l'assegno in pagamento ELeroina: v. dichiarazioni AC in atti) avesse assistito un carabiniere;
come lo AC, lungi dall'escludere il coinvolgimento dello IN nel traffico, si fosse limitato a dichiarare di ignorare che cosa realmente il coimputato sapesse sulla "imputazione di quel pagamento a quella specifica vendita di droga"; come, pertanto, la penale responsabilità in ordine al reato contestato non apparisse revocabile in dubbio.
RE EN
Il Tribunale lo aveva dichiarato colpevole delle imputazioni di cui al capo 2 (reato associativo) e al capo 7 (intermediazione nel tentato acquisto di kg. 1 di cocaina, da Di RO, da parte di NO) e condannato alla pena di anni sei di reclusione (oltre sanzioni accessorie).
La Corte territoriale escludeva il delitto associativo e rideterminava la pena di anni tre mesi otto di reclusione e L. 24.000.000= di multa (con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e con revoca ELinterdizione legale), rimarcando in motivazione: che la posizione era sostanzialmente analoga a quella del NO;
che la penale responsabilità era comprovata dalle dichiarazioni Di RO e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Ha proposto ricorso il difensore (avv. E. Ales), deducendo "omessa, carente e illogica motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità", nonché "travisamento dei fatti": la presenza del LI nella vicenda sarebbe stata del tutto occasionale (la sua estraneità sarebbe stata, anzi, riconosciuta da Di RO PI); il prevenuto, semplice conoscente dei Di RO, avrebbe del tutto ignorato l'argomento della conversazione tra i Di RO e il NO (forse vestiti o "camper") e si sarebbe limitato a dire a quest'ultimo "che il signor IO voleva parlargli di una cosa non meglio specificata"; ciò in quanto, trovandosi spesso in negozio, era da considerarsi "punto di facile riferimento" per gli interlocutori.
Le argomentazioni del ricorrente (ancora una volta ai limiti ELammissibilità, giacché sostanzialmente e prevalentemente risolventisi in censure di merito) appaiono del tutto inidonee a Scalfire lo spessore logico - deduttivo delle considerazioni svolte dal giudice d'appello, che pose opportunamente in evidenza: come valessero le medesime ragioni già svolte nell'esame della posizione NO;
come dunque, anche per il LI, l'affermazione di colpevolezza trovasse fondamento nelle dichiarazioni accusatorie del Di RO, puntualmente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche (interessamento del LI per trovare un acquirente, preannuncio al Di RO della visita del NO) e ambientali (contestuale conversazione tra Di RO e NO, con esplicito riferimento alla quantità e al prezzo dello stupefacente da acquistare). Le ipotesi prospettate in contrario dal ricorrente non possono considerarsi che frutto di mere illazioni.
Si impone, pertanto, la reiezione del ricorso.
IC LI
In primo grado era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e L. 45.000.000= di multa, per il reato di cui al capo 63 (acquisto di gr. 300 di eroina da IA, IN, AC). La Corte d'appello riduceva la pena ad anni cinque mesi quattro di reclusione e L. 40.000.000= di multa, ribadendo nel contempo: che gli arresti domiciliari non valevano, di per sè, a escludere la commissione del reato;
che le dichiarazioni accusatorie degli AC erano riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche espletate.
Proponeva ricorso per IO il difensore (avvocato Giangiacomo Lattanzi), deducendo che i pretesi "riscontri da intercettazioni" sarebbero in realtà inesistenti;
che le accuse degli AC sarebbero imprecise e contraddittorie su diversi punti (sostanza, prezzo, modalità di pagamento); che in ordine all'alibi indicato (arresti domiciliari, con conseguente impossibilità di commettere il reato) si sarebbe addirittura invertito l'onere della prova;
che si sarebbe prospettato "un improprio rapporto - raffronto" (del tutto ininfluente ai fini della prova del reato) fra "quantità e qualità della droga" e "precedenti penali ELimputato". Osserva in proposito la Corte:
a) costituisce "riscontro" alle dichiarazioni accusatorie AC il fatto stesso (esplicitamente ammesso nel ricorso per cassazione) che CU comparisse nelle telefonate intercettate (a conferma dei suoi rapporti con IA);
b) le imprecisioni e le divergenze nelle dichiarazioni rese dagli AC (iniziale indicazione di cocaina anziché eroina, prezzo unitario e modalità di pagamento) appaiono di carattere marginale e non intaccano il complessivo quadro probatorio emerso a carico del prevenuto;
c) della non decisività del preteso alibi (detenzione agli arresti domiciliari) si è già detto nell'esame della posizione IA (v. supra, in questa stessa sentenza);
d) non pare ravvisabile alcuna "improprietà" nel fatto che, ai fini della quantificazione della pena, la Corte territoriale abbia attribuito particolare valenza ai precedenti penali del CU. Il ricorso proposto, dunque, deve essere disatteso. CO NT e CO FF
Il Tribunale li aveva riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo 62 (concorso con IA e IN nella vendita di gr. 300 di eroina al CU), infliggendo a ciascuno - previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, ELattenuante speciale ex art. 73/7 DPR 309/90, della diminuente ex art. 442 CPP - la pena di anni uno mesi quattro di reclusione e L. 10.000.000= di multa. Detta decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello.
Nei due distinti ricorsi per cassazione proposti i difensori (avv. Colosino e avv. Chiappalone) hanno dedotto "inosservanza delle leggi penali di cui agli artt. 62 n. 6, 62 bis, 132, 133 CP e processuali, 606/B-E, 546 c. 1/e CPP. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione": la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata riduzione della pena ex art. 62 bis CP. Nel ricorso per CO FF, i difensori hanno lamentato anche la carenza di motivazione su ordine alla mancata concessione ELattenuante ex art. 8 Legge 203/91. Le doglianze non sono fondate.
a) la Corte territoriale sottolineò come il trattamento sanzionatorio indicato dal primo giudice (compresa la "riduzione di circa un terzo per le attenuanti generiche") fosse da ritenere equo e proporzionato in relazione a tutte le circostanze del caso (e in particolare alla quantità e qualità della droga e alla collocazione degli imputati nella catena di distribuzione degli stupefacenti): non pare, dunque, revocabile in dubbio che essa Corte abbia correttamente ottemperato all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 c. 3 CPP (v. su proposito: Cass. I, sent. 1059 del 10/3/97, Gagliano;
Cass. VI, sent. 8156 del 3/9/96, PM e Moscato);
b) il richiamo all'art. 8 Legge 203/91 non è affatto pertinente allo spaccio di stupefacenti, essendo detta attenuante applicabile solo "per i delitti di cui all'art. 416 bis CP e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso" (condizioni del tutto insussistenti nel presente procedimento). Le considerazioni svolte consentono, conclusivamente di ritenere:
1) che la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo ZI debba essere dichiarata, "non rilevante";
2) che il ricorso proposto da RO IC debba essere dichiarato inammissibile;
3) che la sentenza impugnata debba essere annullata nei confronti di ZI PA e IO UC, nonché - limitatamente al diniego delle attenuanti generiche - nei confronti di OR AN, e - limitatamente alla determinazione della pena - nei confronti di NE GI e DI NI IE MO, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di MA (e con rigetto nel resto dei ricorsi OR, TU, Di RO);
4) che debbano essere rigettati i ricorsi di AI AS, IN PP, MA NN, NO CI, NI AS, OL LO, IA AR, ZE ST, RE EN, IC LI, CO NT e CO FF, con condanna di tutti costoro, in solido fra loro e con il RO, al pagamento delle spese processuali;
5) che il RO debba essere condannato anche al versamento di L. 2.000.000= (somma che stimasi di giustizia) alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara non rilevante la questione di costituzione ELart. 431 lett. d) CPP, sollevata da ZI PA.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso di RO IC. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di ZI PA e IO UC, nonché - limitatamente al diniego delle attenuanti generiche - nei confronti di OR AN, e - limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di NE GI e di DI NI MO, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di MA;
rigetta nel resto i ricorsi del MARABITO, del NE e del DI NI.
Rigetta i ricorsi di AI AS, IN PP, MA NN, NO CI, NI AS, OL LO, IA AR, ZE ST, RE EN, IC LI, CO NT, e CO FF, che condanna in via tra loro solidale, nonché in solido con il RO, al pagamento delle spese processuali.
Condanna il RO al versamento della somma di L. 2.000.000= alla cassa delle ammende.
Così deciso in MA, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999