Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL 1 02/01 8 63 LA CORT SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 8694/99 Cron.4610 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CIRIO RICERCHE RICERCA AGRO ALIMENTARE DEL GRUPPO CIRIO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AI LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato PINTO, 2001 G . FERRARI 11, 4392 ALDO, rappresentata e difesa dall'avvocato RICIGLIANO -1- MAURIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 74/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 26/02/99 R.G.N.; 243/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.10.1994 al Pretore di Piedimonte Matese, CI OR, premesso di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. SME Ricerche, dal 31.3.1988 al 19.10.1993 con frequenti soluzioni di continuità, chiedeva che, accertata l'unitarietà del rapporto, a tempo indeterminato, la predetta società venisse condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro oltre a corrisponderle differenze retributive pari a £. 157.201.485, ovvero alla minor somma di £. 14.719.363. Si costituiva la società convenuta deducendo che tra le parti erano intercorsi meri rapporti di collaborazione autonoma. Con sentenza del 6.3.1996 il Pretore adito rigettava la domanda. Proposto appello da parte della OR, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere, sentenza notificata il 19.4.1999, riformava la decisione pretorile, con dichiarando la nullità del ricorso proposto in primo grado, con compensazione integrale delle spese del doppio grado. Osservava il Tribunale che il ricorso della OR non era completo né esaustivo nella esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. In particolare nulla veniva ivi specificato circa l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, né venivano esposte in maniera compiuta le mansioni svolte dalla ricorrente e quant'altro consentisse di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato. Avverso detta sentenza la società Cirio Ricerche, subentrata alla SME Ricerche, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la OR con controricorso. In prossimità dell'udienza la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. 3 D MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la società ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver la stessa dichiarato la nullità del ricorso introduttivo pur in presenza di un "petitum" chiarissimo e definito mancando se mai una allegazione compiuta dei fatti idonea a condurre all'accoglimento della domanda. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, la dedotta nullità, non essendo stata eccepita in primo grado, non avrebbe potuto essere rilevata di ufficio per la prima volta in appello. L'intimata replica invocando il rigetto del ricorso, non ritenendo sussistente la violazione dell'art. 414 c.p.c. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va anzitutto rilevato che la nullità del ricorso può formare oggetto di accertamento in cassazione trattandosi di error in procedendo (conf. Cass., 12.11.1991, n. 12067); né può dirsi che nel corso dei gradi di merito si sia formato un giudicato implicito sul punto, dal momento che sulla validità formale dell'atto introduttivo, secondo le prescrizioni dell'art. 414, n.4 c.p.c. non v'è stata alcuna statuizione da parte del giudice di primo grado che, in quanto non contestata dall'appellante, possa considerarsi definitivamente acquisita. Deve, peraltro, aggiungersi che, pur in assenza di una espressa censura di nullità del ricorso espressa nell'atto di appello, il Tribunale ha riformato la sentenza pretorile ritenendo che dalle carenze rilevate nell'esposizione dei fatti contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non discendeva il rigetto della domanda (formula adottata dal pretore) ma la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4 c.p.c. Come si vede, dunque, la nullità del ricorso è stata rilevata d'ufficio dal Giudice di appello senza che vi sia stata alcuna eccezione in tal senso formulata 4 dalla società appellata neanche in primo grado, sicché non ha pregio l'argomento esposto dalla società Cirio ricerche in seconda battuta rispetto al motivo principale del ricorso che fa leva sull'inammissibilità dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto eccezione affatto nuova in appello, come tale non consentita dall'art. 437 c.p.c. Pur con tale precisazione, questa Corte ritiene fondato il ricorso. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., 25.7.2001, n. 10554; Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296) nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non tanto quando taluno di tali elementi non sia formalmente indicato, ma piuttosto quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata, sia impossibile l'individuazione esatta della domanda L'accertamento di tale impossibilità è riservato al giudice di merito, ma esso è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione. E così, ad es., è stata esclusa da questa Corte, quella nullità nell'ipotesi di un ricorso avente ad oggetto spettanze retributive, nel quale venga indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto con l'indicazione degli importi complessivamente reclamati, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.). Parimenti è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato d'ufficio la nullità del ricorso introduttivo il quale, pur essendo esplicitamente inteso al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, non aveva specificato, in sede di conclusioni, se tale riconoscimento dovesse ricollegarsi al regime ordinario ex R.D.L. n. 1827 del 1935 ovvero a quello dell'indennità a requisiti ridotti ex D.L. n. 86 del 1988 (Cass., 1.3.2000, n. 2257 cit.). 5 In sostanza la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art.414 c.p.c.) può essere affermata allorchè tale atto esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa. Il che, ad es., ancora secondo questa Corte, non si verifica quando, con riferimento ad una prestazione di lavoro straordinario, lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni, non siano stati indicati con precisione analitica gli orari e le eccedenze della prestazione lavorativa giornaliera nel settore del trasporto pubblico, essendo nella disponibilità della controparte datoriale i prospetti giornalieri di percorrenza dei singoli automezzi (Cass., 7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.) Venendo al caso di specie, dalla narrativa della sentenza impugnata si evince che la domanda della OR, qualificatasi come tecnico-analista di laboratorio, ha ad oggetto anzitutto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte di una sequenza di rapporti di lavoro a termine svolti - in periodi contrassegnati da precise date iniziali e finali alle dipendenze della s.p.a. CRAI indicata quale datrice di lavoro. Sulla base - di questa situazione, la ricorrente fonda la espressa pretesa volta ad ottenere la reintegra nel posto occupato, con la percezione delle retribuzioni arretrate che si assumono dovute. Chiari, pertanto, sono sia la “causa petendi” sia il “petitum” in cui si sostanzia la domanda giudiziale, sufficiente, come tale, a fornire una rappresentazione complessiva dei presupposti di fatto e di diritto sicuramente percepibile dalla controparte la quale è certamente posta in grado di difendersi sia in fatto che in diritto. Appare, in particolare, confliggente con la previsione dell'art. 414 c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che "nel 6 ricorso nulla si specifica circa l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, né si espongono in maniera completa ed esauriente le mansioni svolte dalla ricorrente e quant'altro permetta di qualificare un rapporto di lavoro come subordinato". A ben vedere, infatti, le carenze rilevate dal Tribunale riguardano non tanto la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato che si assume svolto tra le parti, cui sono conferenti i titoli-base del petitum, quanto, se mai, l'adempimento degli oneri (di deduzione e probatori) spettanti all'attore per sostenere, nel merito, la domanda giudiziale. Quest'ultima, dunque, non ricorrendo alcuna violazione dell'art. 414 c.p.c., avrebbe dovuto trovare ingresso nel giudizio di appello per la verifica, nel merito, della fondatezza o meno della decisione pretorile, compito, questo, che - una volta cassata la sentenza impugnata - dovrà essere svolto dalla Corte di appello di Napoli, cui il presente giudizio va rimesso quale giudice di rinvio. La medesima Corte di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 13.11.2001 Il Consigliere estensore Il Presidentę в ити рецити I D A 0 S , 3 1 S 3 O . A 5 L T T Phill L R , . O A A B ' N S I L E L 3 D P E S 7 - D A I IL CANCELLED) 8 T I N - S S 1 G Deposi Sterin O N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D Phillie O E O E T L R T T T I S N R I A I E L G S D L E E E R O D 7