Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di ricorso per revocazione proposto prima del 30 aprile 1995 (nella specie, avverso sentenza di appello emanata il 23 marzo 1993) trova applicazione, in forza del disposto della legge 4 dicembre 1992, n. 477 e della legge 6 dicembre 1994 n. 673, l'art. 398 cod. proc. civ. nel testo originario, per cui alla proposizione del ricorso per revocazione consegue l'effetto sospensivo automatico del termine per proporre ricorso per cassazione; poiché tale termine ha ripreso a decorrere dal 30 aprile 1995, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato - in caso di mancata notifica della sentenza impugnata e di applicabilità del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - oltre il 14 giugno 1996; infatti, la legge 20 dicembre 1995 n. 534, nel prevedere che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni previgenti, ha compreso l'art. 398, quarto comma cod. proc. civ. tra le norme di immediata applicazione ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NA CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, difeso dall'avvocato CH DI NA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC PE, CO LL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01323/97 proposto da:
AC PE, CO LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO SETTIMO 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
DI NA CH;
- intimato -
avverso la sentenza n. 401/92 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/03/93;
e sul 3^ ricorso n^ 02925/98 proposto da:
DI NA CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, difeso dall'avvocato CH DI NA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC PE, CO LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO SETTIMO 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3426/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Franco PONTORIERI;
udito l'Avvocato CRISTINI, difensore del resistente OL, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso OL e il rigetto dei ricorsi Di AT;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso contro la sentenza di revocazione e inammissibilità del ricorso contro la sentenza revocata;
assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12 dicembre 1986, AC SE e CO EL proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale di MILANO con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di lire 7.355.336, oltre accessori e spese, in favore dell'avv. Michele DI NA che, per un'intera domenica ed al fine di risolvere varie complesse questioni, aveva effettuato in loro favore prestazioni professionali di natura stragiudiziale. Gli opponenti eccepivano, in via pregiudiziale, inefficacia del provvedimento per irregolare notificazione, e contestavano, nel merito, la fondatezza della domanda assumendo di non avere mai conferito al professionista alcun incarico essendo stato egli nominato proprio legale di fiducia da altra persona, Angelo MAURI, con il quale erano entrati in contrasto in relazione alla stipula di un preliminare per 11 acquisto di una villetta in CAPRIATE SAN GERVASIO. Ammettevano di aver promesso e versato prima del ricorso al DI NA il pagamento della somma di lire 1.000.000 senza tuttavia riconoscere 'al professionista alcun diritto nei loro confronti.
Costituendosi in giudizio, il DI NA deduceva di avere avuto mandato anche dal AC e dalla CO, i quali avevano richiesto consulenze separate e che era stato, proprio il AC, a transazione conclusa, ad insistere per un'immediata quantificazione delle competenze professionali nella somma di lire 3.000.000, accettata sul presupposto che fosse pagata subito, e che non essendo stato allora soddisfatto egli aveva riformulato le sue richieste riportandole nell'alveo della legalita' atteso che quelle concordate erano al di sotto dei minimi tariffari.
Insisteva, pertanto, perché gli venisse riconosciuto il doppio dei massimi tabellari in tema di attività stragiudiziale o una diversa somma ritenuta equa.
Con sentenza del 2 giugno 1988, il tribunale di MILANO revocava il decreto opposto e rigettava le altre domande del DI NA riconoscendo validità all'accordo intervenuto fra le parti circa il pagamento di un compenso complessivo di lire 1.000.000. Avverso tale sentenza proponeva appello il DI NA, eccependo l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, nel merito, l'inderogabilità dei minimi tariffari e l'inefficacia dell'accordo per il tardivo pagamento della somma pattuita e perché questa era anche comprensiva di IVA e CPA.
Instauratosi il contraddittorio anche in tale grado del giudizio, AC E CO concludevano per il rigetto del gravame. Con sentenza del 23 marzo 1993, la Corte d'Appello di MILANOrigettava l'impugnazione e condannava il DI NA alle spese.
Tale sentenza veniva, quindi, impugnata dal DI NA per revocazione adducendo che la stessa era frutto di un errore di fatto risultante da documento in atti - una sua lettera del 27 giugno 1986 - e frutto di errata percezione in quanto nella stessa non si assumeva, come invece erroneamente affermato dai giudici della Corte per errata percezione, che "l'appellante avrebbe effettuato prestazioni a titolo di amicizia".
Con sentenza del 6 dicembre 1996, la stessa Corte d'Appello di MILANOrigettava, però, la domanda di revocazione.
Per la cassazione delle due sentenze ha, quindi, proposto ricorso, con atti separati, il DI NA adducendo un motivo avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione e cinque motivi per la prima resa il 23 marzo 1993.
AC e CO hanno resistito con controricorso avverso le due impugnazioni avversarie, proponendo anche ricorso incidentale per due motivi avverso la prima sentenza del 1992/93. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal DI NA avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di MILANOin data 23 marzo 1993. L'art. 398 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, art. 68, è entrato in vigore il 1^ gennaio 1993. Per i giudizi pendenti a tale data la legge 4 dicembre 1992 n. 477, art.2, ha previsto che le disposizioni anteriormente vigenti si applicassero fino al 2 gennaio 1994. Tale data è spostata al 30 aprile 1995 in forza della legge 6 dicembre 1994 n. 673 che ha convertito il d.l. 7 ottobre 1994 n. 571. Orbene,
alla data di emissione della sentenza impugnata, avvenuta il 23 marzo 1993, la proposizione della citazione per revocazione, avvenuta il 4 maggio 1994 valeva a sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione ma tale termine, ripreso a decorrere dal 30 aprile 1995, si è consumato, non essendo stata notificata la sentenza impugnata, entro il giorno 14 giugno 1996 a tale data è decorso il termine lungo, previsto dall'art. 327 c.p.c., di un anno, compreso il periodo feriale di interruzione).
Il ricorso, notificato in data 18 dicembre 1996, è, pertanto, tardivo e va dichiarato inammissibile. A nulla rileva, infatti, che la successiva legge 20 dicembre 1995 n. 534 che ha convertito il d.l. 18 ottobre n.432 abbia previsto che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data in quanto la stessa norma (art. 9 della suddetta legge), ha altresi espressamente voluto che l'art. 398 comma 4 c.p.c., nella sua nuova formulazione, non subisse la previsione di non applicabilità delle nuove norme disposta in via generale dalla prima parte dell'articolo per le cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, ma fosse applicabile, al pari di altre norme del codice di nuova formulazione specificamente indicate, ai giudizi pendenti anche alla data del 1^ gennaio 1993, senza che, per questo, possa ritenersi - in difetto di (necessaria) espressa previsione - ulteriormente prorogato il termine di applicazione della precedente normativa, già fissato dalla legge n. 673//94 al 30 aprile 1995.
Dalla rilevata inammissibilità del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale subordinato proposto dai controricorrenti AC e CO. Passando, quindi, all'esame del ricorso avverso la sentenza del 6 dicembre 1996 della Corte d'Appello di MILANO che ha pronunciato sulla domanda di revocazione della precedente, va osservato che con il motivo di censura, il DI NA, denunciando violazione dell'art. 395 n. 4 e 312 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deduce che l'art. 395 richiede il solo travisamento dei fatti e non anche alcuna evidenza o immediatezza di esso, come indicato in sentenza;
e che il fatto posto a base della revocazione non abbia costituito un punto controverso mentre erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente che sia controvertibile. Sostiene, inoltre, e tanto prospetta quale vizio di motivazione, che la sentenza impugnata abbia rigettato la domanda di revocazione sul presupposto errato che sia irrilevante che dalla lettera 27 giugno 1986 risulti che in via amichevole e bonaria sia stata effettuata solo la quantificazione del compenso e non anche la prestazione professionale. Rileva che debba ritenersi che il punto decisivo della sentenza impugnata per revocazione era l'affermazione della sussistenza di una causa di amicizia fra le parti e che tale causa andava posta a base della gratuità della prestazione sicché era da ritenersi del tutto inconferente quanto sostenuto dai giudici della revocazione e cioè che la rinunzia può legittimamente avvenire anche in un momento successivo alla esecuzione delle prestazioni.
Il motivo va disatteso, essendo entrambi i rilievi infondati. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di revocazione, della precedente sentenza affermando che "nel caso di specie deve escludersi, invero, che la lettera 27.6.1986 integri un documento comprovante l'insussistenza incontestabile di un fatto decisivo ritenuto erroneamente sussistente dalla Corte e, in tale prospettiva, determinante ai fini della decisione". Ha quindi precisato come dalla lettura della sentenza si possa agevolmente rilevare come la Corte sia pervenuta a ritenere la sussistenza di una rinunzia parziale dell'avvocato agli onorari per un accordo intervenuto successivamente alle prestazioni in base alle (considerazioni) complessive dell'appellante. Ed ha soggiunto che il fatto che dalla lettera risulti che in via amichevole e bonaria sia stata effettuata solo la quantificazione del compenso e non anche la prestazione professionale (ma può anche essersi trattato di un mero "error calami" ove possa leggersi effettuata a titolo di amicizia, con riferimento alla rinunzia e non effettuate con riferimento alle prestazioni) dacché l'inciso con il riferimento alla lettera nulla toglie alla validità dell'affermazione, confortata dalla giurisprudenza richiamata in sentenza, che la rinunzia, parziale o totale agli onorari può legittimamente avvenire anche in un momento alla esecuzione delle prestazioni.
Si è trattato, cioè, afferma in sostanza la sentenza impugnata, di un punto non decisivo in quanto la sentenza mantiene la validità delle sue statuizioni anche prescindendo dall'inciso di cui alla lettera e questa, comunque, è stato oggetto di valutazione. La sentenza, inoltre, non si riferisce alla natura controversa o meno del fatto, ma alle caratteristiche dell'errore che era stato dedotto per stabilire se esso avesse o meno natura revocatoria. giungendo così ad escludere - trattandosi di un punto che era stato valutato nel suo complesso dal giudice - che si potesse parlare di una "svista", cioè di quell'errore di percezione, e non di giudizio, che può dar luogo alla revocazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di MILANO del 23 marzo 1993, ed assorbito quello incidentale, va rigettato il ricorso avverso la sentenza revocatoria della stessa Corte di Appello del 6 dicembre 1996.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale avverso la sentenza emessa in sede di appello dalla Corte di MILANO il 23 marzo 1993, assorbito l'incidentale rigetta il ricorso avverso la sentenza di revocazione emessa della stessa Corte il 6 dicembre 1996. Condanna il ricorrente DI NA al pagamento delle spese dei due giudizi riuniti che liquida, in favore dei controricorrenti, in lire 695.600 oltre lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1999