Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5391
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Nell'ipotesi di ricorso per revocazione proposto prima del 30 aprile 1995 (nella specie, avverso sentenza di appello emanata il 23 marzo 1993) trova applicazione, in forza del disposto della legge 4 dicembre 1992, n. 477 e della legge 6 dicembre 1994 n. 673, l'art. 398 cod. proc. civ. nel testo originario, per cui alla proposizione del ricorso per revocazione consegue l'effetto sospensivo automatico del termine per proporre ricorso per cassazione; poiché tale termine ha ripreso a decorrere dal 30 aprile 1995, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato - in caso di mancata notifica della sentenza impugnata e di applicabilità del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - oltre il 14 giugno 1996; infatti, la legge 20 dicembre 1995 n. 534, nel prevedere che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni previgenti, ha compreso l'art. 398, quarto comma cod. proc. civ. tra le norme di immediata applicazione ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5391
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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