Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di prova dichiarativa, le situazioni disciplinate, rispettivamente, dall'art. 384, comma primo e comma secondo, cod. pen., sono diverse e tra loro alternative. Ne discende che, ove sia configurabile la causa di esclusione della punibilità prevista dal secondo comma della su citata disposizione, deve ritenersi irrilevante la circostanza della spontanea presentazione al P.M. da parte del dichiarante, poichè la stessa non esclude l'applicazione delle disposizioni di garanzia previste dagli artt. 197 ss. cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 362 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo necessario chiarire la veste assunta dai dichiaranti al momento della loro spontanea presentazione dinanzi al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2011, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
469 0 /12 M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. sez. 1815 Presidente - Antonio Stefano Agrò
UP 01/12/2011- Giovanni Conti
R.G.N. 19682/2011 Giacomo Paoloni
Giorgio Fidelbo
- Relatore - Ersilia Calvanese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1. LI ER, nata a [...] il [...]
2. ME PI, nato a [...] il [...]
3. VE LI, nato a [...] il [...]
4. RD LA, nato a [...] il [...]
5. Parti civili: NE PE, BI Onlus, BI C.R.S.
avverso la sentenza del 15/10/2010 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
VELLA uditi per LI,V l'avv. M. Mellini, che ha concluso, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
per le partiçi civili, l'avv. D. Ciancimino, che ha concluso, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e la conferma della sentenza di primo grado nei confronti di LO, VE e RD.
G
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva assolto ER
LI, PI ME, LI VE e LA RD dai reati di cui all'art. 371-bis cod. pen. agli stessi rispettivamente ascritti ai capi a), b), c) e d), affermava la responsabilità civile di LI, VE e RD in favore delle parti civili BI Nazionale e LE e PE NE, confermando nel resto.
2. Esponevano in fatto i Giudici di merito che la vicenda giudiziaria in esame si inquadrava in una complessa indagine condotta dalla Procura di Agrigento negli anni '90, per i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in località
Villaggio Peruzzo di Agrigento, all'interno del parco archeologico della Valle dei
Templi. Nell'ambito di siffatta indagine, nel gennaio 1996, era stata tratta in arresto AZ NI, Sovrintendente ai Beni Culturali di Agrigento, con l'accusa di avere abusato del suo ufficio, nel sospendere i lavori di realizzazione del suddetto impianto e nel rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione di un circolo privato "Sporting Club" di proprietà degli imprenditori agrigentini Filippo
LA e Giovanni CH. Era stato poi incriminato, con l'accusa di essere stato il mandante e l'ispiratore della NI, PE NE, esponente regionale dell'associazione BI. I due erano stati accusati di avere agito per favorire gli interessi di una lobby di affari, di cui facevano parte anche il
SA e il CH, titolari della suddetta struttura sportiva vicina all'impianto, e di un giornalista, Giovanni Taglialavoro, direttore di un'emittente televisiva, EA, facente capo a questi ultimi imprenditori, che aveva un'abitazione nei pressi del depuratore.
In data 1° ottobre 1998 il G.u.p. del Tribunale di Agrigento per tali imputazioni emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti della
NI e dell'NE.
A fondamento dell'ordinanza cautelare a carico della NI erano state poste una serie di dichiarazioni rese al P.M. da ER LI, PI
ME, LA RD e LI VE, che avevano poi costituito oggetto dell'imputazione degli stessi per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen.
In particolare, la LI e il RD, quest'ultimo all'epoca dei fatti consigliere di Forza Italia, si erano presentati spontaneamente più volte al P.M. inquirente, anche producendo un'ampia mole di documenti giudiziari ed amministrativi.
2 G +
La LI aveva dichiarato che PE NE aveva posto in essere una campagna televisiva a sostegno della propria iniziativa finalizzata alla revoca della autorizzazione concessa dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento ai lavori di realizzazione del depuratore in esame, avvalendosi dell'emittente televisiva EA di proprietà degli imprenditori Filippo
LA e Giovanni CH (capo A.1); che il provvedimento di sospensione aveva determinato la perdita del finanziamento disposto dall'ex "Agensud" per la realizzazione della struttura (capo A.2) e la diretta immissione degli scarichi dei liquami del Villaggio Peruzzo nel fiume Akragas (capo A.3); che l'NE aveva difeso la realizzazione delle opere di riempimento a mare, da parte della ditta
MP di Filippo SA e Giovanni CH, ricevendo a tal fine ampio spazio dall'emittente televisiva EA.
L'imputato LA RD aveva dichiarato al P.M. che la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione del depuratore in questione da parte della
Soprintendenza era pretestuosa e certamente frutto di pressioni da parte di una lobby politico-imprenditoriale giornalistica (capo D.1); che NE aveva goduto di ampi spazi su EA, perché vicino al gruppo imprenditoriale di EA e che era sul libro paga dell'MP (capo D.2), e nei quali aveva condotto una campagna televisiva contro il depuratore (Capo D.4), e che ancora NE non aveva partecipato al sit-in organizzato a San Leone per denunciare le opere di riempimento a mare (capo D.3).
LI VE, che era stato convocato dal P.M. su indicazione della
LI che lo aveva indicato come il soggetto che poteva utilmente riscontrare le accuse mosse dalla stessa, aveva dichiarato che l'NE, nel corso di uno spazio autogestito su EA, aveva difeso le opere di riempimento a mare, assumendo che non comportavano impatto ambientale (capo C.1), e che
BI fosse stata l'unica associazione ambientalista assente al sit-in organizzato nell'aprile 1995 a San Leone (capo C.2).
ME, all'epoca dei fatti, assessore ai lavori pubblici ed all'Urbanistica del comune di Agrigento, convocato per autonoma iniziativa del P.M., aveva dichiarato che la ditta CO, appaltatrice dei lavori di costruzione del depuratore, aveva chiesto al Comune il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori (capo B.1); che i lavori di costruzione del predetto depuratore non vennero ripresi, dopo l'autorizzazione alla ripresa dei lavori rilasciata dal sindaco di Agrigento in data 16/12/94 a causa della sospensione disposta il giorno stesso dalla Soprintendenza ai beni culturali e Ambientali di
Agrigento (capo B.2); che i pennelli a mare in funzione a San Leone costituivano
3 G una soluzione provvisoria al sistema di smaltimento dei liquami provenienti da San Leone e dalla zona di Cannatello (capo B.3) e che scaricavano a mare senza trattamenti di depurazione con conseguente inquinamento (capo B.4), mentre il P.A.R.F. aveva subordinato la realizzazione dell'impianto di depurazione all'esistenza di pennelli a mare capaci di smaltire 10.000 abitanti ciascuno (capo
B.5); che con le suddette modalità di smaltimento restava parte del materiale organico disperso nell'acqua marina e sulla battigia, con fenomeni di gravissimo inquinamento e conseguenze negative sulla salute pubblica e sul turismo (capi
B.6 e B.7); che la NI aveva illegittimamente autorizzato la ristrutturazione dello Sporting Club sito nel parco archeologico di Agrigento, evidenziando circostanze di riscontro di carattere tecnico ed urbanistico che esulavano dalle attribuzioni di questa (capo B.8); che il sindaco aveva inviato un telegramma all'ex Agensud, chiedendo se, nelle more del rinnovo della convenzione con detta
Agenzia, fosse possibile riprendere i lavori per la realizzazione del depuratore, prospettando come l'Agensud avesse aderito oralmente alla proroga del finanziamento, essendo il rinnovo della convenzione un atto puramente formale
(capo B.9).
3. In primo grado, gli imputati LO, VE, ME e RD era stati tutti assolti dai reati contestati.
La LI era stata assolta, in quanto, per alcuni fatti (segnatamente, capo A.1), pur risultando accertata la difformità tra quanto dichiarato e il patrimonio conoscitivo della GI, il reato ascrittole non era punibile a norma dell'art. 384, comma secondo, cod. pen., in quanto, quest'ultima era stata imputata in altro procedimento collegato probatoriamente per aver diffuso la falsa notizia del grave inquinamento del litorale sanleonino nell'estate 1994, dovuto al mancato funzionamento del depuratore, e pertanto non poteva essere assunta come testimone;
per altri (capi A.2 e A.3), si trattava di apprezzamenti e valutazioni (ragioni della perdita del finanziamento dell'Agensud; inquinamento derivante dalla mancata realizzazione del depuratore) non demandabili al testimone e comunque la diversa ricostruzione dei fatti (cessazione del finanziamento per scadenza dei termini di utilizzo e non per il provvedimento della Sovraintendente;
effetti dello scarico in mare delle fogne del villaggio
Peruzzo) si fondava sulle sole dichiarazioni dell'NE, non assistite da riscontri;
per altre (capo A.4), si trattava di valutazioni legittime per quanto opinabili - della posizione assunta da NE nel dibattito politico.
Quanto ad ME, la sentenza di primo grado aveva accertato in ordine ad alcune contestazioni (capo B.1), che l'imputato aveva ritrattato le affermazioni fatte;
in ordine ad altre (capo B.2) che si trattava di valutazioni tecniche, non demandabili al testimone (ragioni della perdita del finanziamento dell'Agensud) e comunque smentite dalle sole dichiarazioni di NE, non assistite da riscontri;
in ordine ad altre ancora (capo B.3, B.4, B.5, B.6, B.7) che si trattava di affermazioni tratte dal P.M. da una relazione tecnica prodotta dall'imputato, non sussumibile nella fattispecie legale contestata e comunque relative ad apprezzamenti di ordine tecnico;
in ordine ad altre (capo B.8), che i fatti contestati non avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni effettivamente rese dall'imputato; che altre infine (capo B.9) erano dichiarazioni rese alla P.G. e pertanto non sussumibili nella fattispecie contestata.
In ordine alle dichiarazioni di VE, era stato stabilito in prime cure che si trattava in realtà di valutazioni di tipo squisitamente politico (capo C.1), non suscettibili di essere giudicate sotto il parametro della verità-falsità; o di affermazioni («fra tutte le forze politiche sindacali e ambientaliste presenti al sit- in solo BI era assente»), che quant'anche smentite (non erano presenti anche il WWF e la LIPU), erano il frutto di un ragionamento politico, volto ad evidenziare la totale assenza della più importante associazione ambientalista effettivamente operante nel territorio (capo C.2).
Quanto infine alla posizione del RD, il primo Giudice aveva rilevato che, in ordine alle pressioni subite dal Sovraintendente per sospendere i lavori del depuratore, non vi era prova che le stesse pressioni non vi fossero state, avendo la sentenza di proscioglimento del G.u.p. solo affermato che, pur essendo la sospensione illegittima per eccesso di potere, non vi fosse la prova del collegamento tra la NI ed i soggetti asseritamente favoriti (capo D.1); che, in ordine al godimento di ampi spazi su EA, non vi era la prova della falsità delle affermazioni, e che, in ordine alla vicinanza alla MP, si trattava di apprezzamenti dei comportamenti e posizioni di un avversario politico, mentre doveva ritenersi falsa la dichiarazione secondo cui NE era a libro paga dell'MP, ma non punibile a norma dell'art. 384, comma secondo, cod. pen., in quanto costui era all'epoca imputato per la diffusione di notizie false circa il presunto inquinamento nel mare di San Leone e, insieme con la GI, per l'assunzione di pubbliche iniziative a sostegno della costruzione del depuratore e della immediata ripresa dei lavori (capo D.2); che, quanto alla partecipazione dell'NE al sit-in, si trattava di apprezzamenti e valutazione dei comportamenti e posizioni di un avversario politico (capo D.3); che, infine, le dichiarazioni circa la campagna giornalistica fatta dall'NE contro il depuratore sull'emittente EA (capo D.4), pur risultate false, non erano punibili, ex art. 384, comma secondo, cod. pen., per le motivazioni
5 G suddette.
4. La sentenza di primo grado era impugnata dal P.M. e dalle parti civili. La
Corte di appello, dichiarata l'inammissibilità del gravame del P.M., decideva unicamente sull'appello proposto dalle parti civili e ai fini delle pretese risarcitorie delle stesse, derivanti dalla responsabilità civile per i fatti ascritti agli imputati.
I Giudici dell'appello pervenivano, agli effetti civili, a diverse conclusioni quanto alla responsabilità di LI, VE e RD per i fatti a loro ascritti.
Ritenevano, quanto alla posizione della LI, che non fosse applicabile la scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., non tanto per la circostanza che all'epoca dei fatti la stessa non risultasse indagata, quanto piuttosto per il fatto che si era recata spontaneamente, di sua iniziativa e senza alcuna preventiva convocazione presso l'Ufficio del P.M. ed aveva dunque reso dolosamente le dichiarazioni per cui è processo. Dovevano ritenersi false tutte le dichiarazioni fatte da costei: così, la dichiarazione circa la richiesta di NE di bloccare il depuratore fatta per tramite di una campagna su EA (capo A.1) secondo quanto già accertato dal primo Giudice, essendo risultato da varie fonti testimoniali che nessuna campagna era stata fatta dall'NE fino all'arresto della NI;
così, l'affermazione circa la causa della sospensione del finanziamento, essendo risultato che era stato causato dalla scadenza dei termini e non per la sospensione dei lavori (capo A.2); così, la dichiarazione che la sospensione dei lavori del depuratore aveva provocato lo scarico dei liquami nel fiume Akragas (capo A.3), posto che la diversa versione fornita da NE era risultata confermata da atti amministrativi, riguardanti il piano della rete fognante del Comune di Agrigento;
così infine le dichiarazioni sulla posizione assunta da NE sulle opere di riempimento a mare (capo A.4), essendo emerso che costui si era opposto all'opera ribadendo la richiesta di BI di bloccarla.
Relativamente al VE, il Giudice di appello riteneva false le sue dichiarazioni sia quanto alla posizione assunta da NE sulle opere di riempimento a mare (capo C.1), essendo emerso, come detto poco prima, che costui si era opposto all'opera ribadendo la richiesta di BI di bloccarla;
sia quanto alla assenza di BI al sit-in (capo C.2), essendo emersa l'assenza anche di altre associazioni ambientalistiche.
A medesime conclusioni pervenivano i Giudici palermitani in ordine alla posizione del RD, ritenendo false, per i motivi sopra indicati, le dichiarazioni nella parte in cui tendevano ad avvalorare il dato che NE
6 G avesse condotto una campagna su EA tesa a contrastare la realizzazione del depuratore in questione, considerato anche che il G.u.p., nel valutare la posizione della NI, aveva escluso tassativamente che l'operato della
Sovrintendente fosse stato funzionale a qualsiasi pressione politica ed imprenditoriale e che fosse esistente una lobby tra imprenditori e giornalisti, mentre furono accertati illeciti nella costruzione del depuratore. Escludeva la
Corte di appello che fosse applicabile la scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., per le ragioni indicate per la imputata LI.
La Corte di appello confermava invece la sentenza del primo Giudice in ordine alla posizione di ME, ribadendone sostanzialmente le argomentazioni.
In particolare, rilevava che la prima dichiarazione (capo B.1) era stata ritrattata.
La seconda (capo B.2), relativa alla causa di sospensione dei lavori di costruzione del depuratore, doveva considerarsi una valutazione riportata e non una vera e propria falsa dichiarazione. La terza dichiarazione (capo B.3), relativa alla circostanza che i pennelli a mare in funzione a San leone costituivano una soluzione provvisoria» al sistema di smaltimento dei liquami provenienti da San
Leone e dalla zona di Cannatello, non era stata in realtà resa dall'ME, ma era stata tratta dalla relazione, da lui sottoscritta in qualità di assessore ai LL.PP. del comune di Agrigento, e comunque ricadeva nella sfera delle interpretazioni di tipo normativo, più che nella descrizione di circostanze di fatto. La quarta dichiarazione (capo B.4), relativa allo scarico a mare dei pennelli senza trattamenti di depurazione, era stata tratta al pari dalla relazione, e comunque aveva trovato conformi riscontri nelle dichiarazioni di altri testi. La quinta dichiarazione (capo B.5), relativa agli standard richiesti dal PARF per la realizzazione del depuratore, si era in presenza ancora una volta in valutazioni contenute nella relazione di tipo tecnico-normativo e non sono demandabili al testimone. La sesta dichiarazione (capo B.6), sull'inquinamento determinato dalle modalità di smaltimento dei liquami, era stata anch'essa tratta dalla relazione ed in ogni caso non vi era prova della falsità di quanto asserito, emergendo comunque dagli atti livelli preoccupanti di inquinamento marino del litorale di San Leone. La settima dichiarazione (capo B.7), sul pericolo per la salute dei bagnanti, si trattava anche per essa di un passo della relazione e comunque di mere valutazioni e previsioni non suscettibili di essere sottoposte a giudizio di verità/falsità. La ottava dichiarazione (B.8), relativa all'illegittima autorizzazione della NI alla ristrutturazione dello Sporting Club, in realtà aveva ad oggetto soltanto la personale sorpresa dell'ME, allorché aveva appreso della concessa autorizzazione, vista l'ubicazione dell'immobile. La nona dichiarazione (B.9), si trattava di dichiarazioni rese alla P.G. e dunque non integranti il reato ipotizzato.
7 S 5. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione con atti distinti
ER LI, LI VE, LA RD, e le parti civili PE
NE, BI C.R.S, BI ONLUS, deducendo:
LI e VE,
- la violazione di legge, in relazione agli artt. 568, 576, 593 cod. proc. pen.
L'appello delle parti civili era da considerarsi inammissibile, perché
l'impugnazione era agli effetti penali», avendo esplicitamente chiesto l'affermazione della responsabilità penale degli imputati.
LI, VE e RD
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 372 e
371-bis cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe ritenute false le dichiarazioni rese dai ricorrenti sol perché non rispondenti al vero, non valutando la personale conoscenza dei fatti da parte degli imputati e la circostanza che si trattava di valutazioni di tipo tecnico, non demandabili ad un testimone, o di valutazioni politiche. Il Giudice dell'appello non avrebbe preso in considerazione la diversa conclusione cui era pervenuto il primo Giudice, non motivando al riguardo.
RD inoltre rileva che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua consapevolezza nel dire il falso in quanto accertato dal G.u.p. nel processo a carico della NI.
LI
- la violazione di legge, in relazione all'art. 384 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la suddetta esimente per il fatto che l'imputata si era presentata spontaneamente a deporre.
Le parti civili PE NE, BI C.R.S, BI ONLUS:
·la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 371-bis cod. pen., quanto al mancato riconoscimento della responsabilità civile per PI
ME. Secondo i ricorrenti, anche quest'ultimo, non diversamente dagli altri imputati, e in alcuni casi con le stesse argomentazioni utilizzate nella sentenza per ritenere false le dichiarazioni di alcuni di essi, doveva essere ritenuto responsabile del mendacio e la sentenza, nell'assolverlo, avrebbe disatteso le inconfutabili prove raccolte a suo carico, erroneamente non valutandolo come soggetto qualificato a fornire informazioni tecniche. ME aveva prodotto all'uopo al P.M. persino una relazione apparentemente redatta dagli uffici comunali, firmata congiuntamente dallo stesso con un funzionario tecnico. I ricorrenti evidenziano diffusamente i punti da ritenersi falsi della relazione e delle dichiarazioni rese dall'ME. - la violazione di legge ed il vizio della motivazione, in relazione agli artt.
576 e 541 cod. proc. civ. e all'art. 74 cod. proc. pen.. La sentenza di appello, pur riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo la responsabilità civile di
LI, RD e VE, condannandoli a risarcire il danno cagionato alle parti civili costituite, da liquidare in separata sede, e condannando gli stessi alla liquidazione delle spese relative al giudizio di appello, avrebbe omesso di condannarli anche alle spese sostenute dalle parti civili costituite per il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Agrigento.
-la violazione di legge ed il vizio della motivazione, in relazione agli artt.
576 e 541 cod. proc. civ. e all'art. 74 cod. proc. pen. In subordine, si lamenta che la somma liquidata per le spese legali in secondo grado, laddove dovesse considerarsi comprensiva di quelle sostenute davanti al primo Giudice, sarebbe assolutamente insufficiente e disancorata a qualsiasi criterio di riferimento.
In data 4 novembre 2011, per LI è stata depositata una memoria integrativa dei motivi, contestando talune affermazioni fatte dalle parti civili nel ricorso e illustrando i motivi di ricorso già versati nell'atto di impugnazione
In data 25 novembre 2011 sono state depositate due memorie delle parti civili, con le quali si chiede, articolando motivate deduzioni, il rigetto dei ricorsi di
VE, RD e LI, insistendo nei motivi del propri ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve ritenersi infondata la censura di LI e VE con cui si deduce l'inammissibilità degli appelli delle parti civili, posto che nei gravami, pur tendenti ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati, vi erano riferimenti specifici e diretti agli effetti di carattere civile che si intendevano conseguire.
2. Devono invece ritenersi fondate le restanti censure di VE e LI e quelle del RD.
E' principio più volte affermato da questa Corte che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (tra le tante, Sez. U, n.
33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Orbene, la sentenza impugnata non ha soddisfatto tale requisito di motivazione rafforzata». In primo grado, infatti, l'assoluzione degli imputati
VE, LI e RD dalla gran parte dei fatti oggetto di imputazione era stata basata sul rilievo che le dichiarazioni rese al P.M., anche laddove era stata accertata la oggettiva falsità delle circostanze riferite, dovevano ritenersi conformi al patrimonio cognitivo degli imputati o espressione di apprezzamenti legittimi, perché relativi al dibattito politico in corso ad Agrigento, o comunque valutazioni soggettive non demandabili al testimone.
Il Giudice di secondo grado, nel pervenire ad opposte conclusioni, ha ritenuto provata la responsabilità dei predetti, basandosi esclusivamente sulla dimostrazione della falsità oggettiva dei fatti riferiti, senza tener conto delle valutazioni effettuate in prime cure e senza indicare le ragioni per le quali da esse ha inteso da esse discostarsi.
Ma il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, oltre che gravemente carente per quanto ora evidenziato, appare in ogni caso non far buon governo dei principi più volte affermati in tema di falsa testimonianza e di false dichiarazioni al pubblico ministero.
L'elemento materiale dei suddetti delitti consiste infatti non nella mera difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti e la realtà vera e propria (ex multis, Sez. 6, n. 2124 del 25/05/1989, dep. 16/02/1990,
RD, Rv. 183350; Sez. 6, n. 8639 del 30/05/1995, Rossi, Rv. 202563;
Sez. 6, n. 35329 del 14/07/2003, Maiotti, Rv. 226688; Sez. 6, n. 7358 del
26/01/2010, Tedeschi, Rv. 246175), bensì «nella difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è
interrogata», dovendo in ogni caso trattarsi di manifestazione di scienza e non di apprezzamenti personali.
L'art. 362 cod. proc. pen. prevede invero che il pubblico ministero assuma informazioni» e l'art. 194 cod. proc. pen. stabilisce espressamente il divieto del testimone di esprimere «apprezzamenti personali», con l'unica eccezione costituita da valutazioni su fatti direttamente percepiti» dal testimone che sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale. In tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il filtro» delle conoscenze tecniche e professionali del teste (Sez. 2, n. 44326 del
11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180).
Di tutti tali aspetti non vi è traccia nella sentenza impugnata, che, come si è detto, ha ritenuto sufficiente accertare la falsità obiettiva delle circostanze riferite dai dichiaranti per ritenere provata la loro responsabilità.
10 Ne consegue, pertanto, che, in ordine alle dichiarazioni suddette, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale dovrà provvedere ad una valutazione, alla luce dei principi sopra enucleati, della responsabilità in sede civile dei ricorrenti LI, VE
e RD.
3. Analogo vizi si rinvengono nella sentenza impugnata in ordine alle restanti dichiarazioni rese da LI e RD (segnatamente A.1, D.2 e
D.4) per le quali il Giudice dell'appello non ha ritenuto applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.
Come si è detto in premessa, in prime cure il Giudice aveva ritenuto gli imputati LI e RD non punibili per tali dichiarazioni, in quanto all'epoca sottoposti ad indagini della stessa Procura della Repubblica di
Agrigento, per aver diffuso false notizie relative alla sussistenza di gravi pericoli per la salute dei bagnanti del litorale di San Leone causati dall'inquinamento marino dovuto per la mancata realizzazione del depuratore e per aver assunto iniziative politiche a sostegno della costruzione del depuratore e dell'immediata ripresa dei lavori sospesi, anche inviando dossier a varie autorità. Secondo il primo Giudice, entrambi non avrebbero dovuto assumere la veste di testimoni
(rectius di persone informate sui fatti), posto che le informazioni rese al P.M. relativamente al procedimento a carico della NI ed altri erano pertinenti proprio al tema di prova del procedimento a carico degli stessi dichiaranti.
In appello, la Corte distrettuale ha invece affermato che l'esimente in questione non era applicabile «non tanto perché costoro non erano indagati», ma in quanto si erano presentati spontaneamente al P.M., senza alcuna sollecitazione da parte di quest'ultimo.
La laconica affermazione della Corte di appello sulla mancanza della qualità di indagati da parte dei dichiaranti non offre alcun elemento dimostrativo in merito, a fronte della dettagliata motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ripercorso l'intero iter dei procedimenti penali a loro carico. La considerazione espressa dalla Corte appare, per come è formulata, piuttosto evocare un argomento ultroneo (la mancanza della qualità di indagati) rispetto alla ratio decidendi, centrata essenzialmente sulla spontaneità della presentazione. Per cui sembrerebbe che la sentenza impugnata abbia voluto ritenere irrilevante la qualità assunta da costoro al momento in cui hanno reso le dichiarazioni incriminate, posto che la situazione giustificativa di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., era stata creata dagli stessi dichiaranti.
Sul punto vale effettuare alcune precisazioni.
11 G Le Sezioni unite hanno chiarito che l'art. 384, commi primo e secondo, cod. pen. regola situazioni diverse (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep.
14/02/2008, Genovese, Rv. 238383).
Il secondo comma, per quanto riguarda la le dichiarazioni testimoniali o le dichiarazioni al P.M., è circoscritto a situazioni connesse alla posizione soggettiva del dichiarante e prescinde dalla finalità ispiratrice della condotta da costui tenuta, in particolare a nulla rilevando che la condotta possa o non arrecare grave nocumento all'agente o a un suo congiunto. Quindi, in queste ipotesi, il dichiarante non è punibile, quale che sia la dichiarazione falsa e la ragione che l'ha determinata.
Come è stato sottolineato da attenta Dottrina, nel secondo comma si è voluto...determinare quali formalità nell'assunzione della testimonianza debbano essere considerate indispensabili per configurare il delitto», giacché l'avere interrogato chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimonio o l'avere omesso di avvisare chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi implica la mancanza di un requisito essenziale per il fatto tipico della falsa testimonianza». Pertanto, i reati di cui all'art. 371-bis e 372 cod. pen. contemplati, tra gli altri, dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen., in tanto sono configurabili in quanto il soggetto agente sia stato legittimamente assunto come persona infornata sui fatti o come testimone, legittimità appunto esclusa nelle situazioni tipizzate dalla norma, ove il soggetto non avrebbe dovuto essere assunto in tale qualità o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi.
Sul punto vale ricordare quanto di recente affermato dalle Sezioni unite in tema di prova dichiarativa. Nello stabilire la veste che può assumere il dichiarante, va in ogni caso verificata «in termini sostanziali» l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, e quindi al di la' del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato (Sez. U n. 15208 del
25/02/2010, Mills, Rv. 246584).
L'ambito di applicazione dell'art. 384, comma primo, cod. pen. è diverso e riguarda le persone che sono assunte legittimamente come testimoni o come persone informate dei fatti, e che non hanno facoltà di astenersi.
Le due diverse sfere di applicazione dell'art. 384, comma primo e secondo, cod. proc. pen. inducono quindi a ritenere che le due norme sono alternative e non si possono combinare.
Pertanto, laddove sia ravvisata l'ipotesi del secondo comma dell'art. 384 cod. pen., è irrilevante la circostanza della spontanea presentazione al P.M. del
12 dichiarante, posto che la stessa non esclude l'applicazione delle disposizioni di garanzia ex artt. 197 e ss., espressamente richiamate dall'art. 362 cod. proc. pen. Colui che volontariamente si presenta al P.M. non assume per ciò solo la veste di persona informata sui fatti.
Conclusivamente, anche su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata perché in un nuovo giudizio sia chiarito, con adeguata motivazione, la veste che i dichiaranti avevano assunto nel momento in cui hanno reso le dichiarazioni, con conseguente corretta applicazione dei principi sopra richiamati in tema di non punibilità ex art. 384 cod. pen.
4. Devono essere invece rigettati, perché infondati in ogni loro articolazione,
i ricorsi delle parti civili.
I ricorrenti, invero, prescindendo del tutto dalla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione di ME, si sono diffusi in argomentazioni tese allá dimostrazione della responsabilità di quest'ultimo, richiamando il contenuto di atti processuali, a loro dire, pretermessi o non correttamente interpretati dai Giudici di merito.
Va a tal riguardo ribadito che il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova decisiva ha l'onere, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione degli atti processuali richiamati (tra le tante,
Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141).
In secondo luogo, il vizio di travisamento deve avere ad oggetto una palese controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti e non dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia
inopinatamente tratto, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (tra le tante, Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011,
Molinario, Rv. 250133).
Infine, il travisamento deve riguardare fatti decisivi, ovvero circostanze che, se convenientemente valutate anche in relazione all'intero contesto probatorio,
avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (ex plurimis, Sez. 4, n.
35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).
Orbene, nessuno dei suddetti requisiti è stato soddisfatto dai ricorrenti, posto che, non solo non hanno assolto all'onere di autosufficienza del ricorso, ma
13 hanno soprattutto omesso di dare dimostrazione della decisività della prova travisata.
Deve rilevarsi, come in premessa riportato, che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio espresso in prime cure per gran parte delle imputazioni contestate all'ME sul rilievo, giuridicamente corretto, che si trattava in realtà di circostanze non riferite da costui al P.M., bensì tratte dalla relazione tecnica redatta dal suo Ufficio e da lui firmata, in qualità di assessore, e che pertanto la sua mera produzione al P.M. non poteva integrare la condotta della fattispecie contestata. Pertanto, le diffuse doglianze dei ricorrenti in ordine alla falsità della relazione appaiono essere del tutto irrilevanti.
Relativamente alle restanti contestazioni, e segnatamente quelle indicate sub B.1 e B.9, la sentenza impugnata resiste alle critiche dei ricorrenti, posto che
è stata esclusa per esse la responsabilità dell'ME rispettivamente per ritrattazione e perché la dichiarazione era stata resa alla P.G. e non la P.M.
In ordine all'imputazione B.8, i ricorrenti si limitano ad argomentare la piena falsità» delle sue dichiarazioni, richiamando ancora una volta il contenuto della suddetta relazione e non confrontandosi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva escluso la sua responsabilità perché costui in realtà non aveva dichiarato quanto riportato nel capo di imputazione.
Per la contestazione B.2, infine, i ricorrenti mirano a dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese da ME e la sua capacità professionale, richiamando prove a loro dire non valorizzate (in particolare, la testimonianza dell'NE).
Sul punto la sentenza impugnata aveva concluso che la falsità delle dichiarazioni dell'ME era stata smentita dai testi IZ e PL, mentre le diverse dichiarazioni dell'NE non avevano trovato riscontro. Attraverso la apparente denuncia del vizio di motivazione per travisamento, i ricorrenti hanno proposto, in realtà, una diversa interpretazione degli elementi probatori, sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità.
5. L'annullamento in sede di legittimità della sentenza impugnata, estendendosi alle statuizioni relative alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite, rende prive di interesse le restanti doglianze delle parti civili ricorrenti con riferimento alla condanna alle spese ex art. 592 cod. proc. pen..
6. Conclusivamente, devono rigettarsi i ricorsi delle parti civili nei confronti di PI ME, con la condanna di dette parti al pagamento delle spese
14 6. Conclusivamente, devono rigettarsi i ricorsi delle parti civili nei confronti
DI PI ME, con la condanna di dette parti al pagamento delle spese processuali. Deve essere invece annullata la sentenza impugnata nei confronti di
LI, VE e RD con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi delle parti civili nei confronti di ME PI e condanna le dette parti al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI, VE e RD e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 01/12/2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calyanese Antonio Stef
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 FEB 2012 IL FUNZIONARIO GUDZAdasiario ALICA Funzion
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