Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
L'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. - sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari - non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2010, n. 42010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42010 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2509
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 24923/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO BE N. IL *20/11/1972*;
2) CH O\ N. IL *05/06/1975*;
avverso l'ordinanza n. 1346/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 11/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI Enzo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi;
Udita la relazione del consigliere Dott. Jannelli Enzo;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dottor Riello Luigi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi per i ricorrenti l'avvocato Destito Giovanni che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
OSSERVA
1 - Con ordinanza datata 11/14.5.2010 il tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l'ordinanza cautelare datata 23.4.2010 del Gip presso il tribunale di Tivoli che disponeva la custodia in carcere nei confronti di AS ER, gli arresti domiciliari nei confronti di \L O\ e altro correo, comunque tutti arrestati in flagranza per i reati di detenzione illegale di armi, comuni e da guerra, da fuoco, di cui un fucile con matricola abrasa ed altro con taglio delle canne, e di ricettazione.
Rilevava il tribunale che le armi, in gran numero, erano detenute in una baracca di legno e lamiera ubicata nella pertinenza indivisa dello stabile, posto in luogo isolato, ove i tre arrestati vivevano con le proprie famiglie e dal quale stabile era agevolmente in vista, che le armi erano lubrificate in buon stato di conservazione, che infine - ed il dato era possibile trarlo dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal \L\, anche se in un secondo momento ritrattate - gli indagati accedevano solitamente nella suddetta baracca. Le esigenze cautelari venivano tratte, nel discorso giustificativo giudiziale, dalla considerazioni del gran numero di armi, munizioni e polvere da sparo, custoditi in scatole neanche accuratamente occultate che evidenziavano la pericolosità dei prevenuti, in modo particolare accentuata per il AS\, già agli arresti domiciliari per i delitti di usura ed estorsione e già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso commesso dal 1995 fino all'*Ottobre del 2001*.
2 - Ricorrono per cassazione, con atto congiunto, tramite difensore, AS\ e \L\ e denunciano l'inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità ed inutilizzabilità per l'illegittimità originaria della perquisizione e l'inutilizzabilità successiva dell'atto di sequestro: la perquisizione era stata promossa da uno scritto anonimo di cui non poteva tenersi conto. Denunciano, ancora, i ricorrenti carenza di motivazione in punto di gravità degli indizi per non esserci prova tranquillante della detenzione e della frequentazione dei prevenuti nel locale in cui furono rinvenute le armi, ed, ancora, per la possibilità che la baracca, solo assertivamente qualificata pertinenza dell'immobile abitato dalle famiglie dei prevenuti, potesse essere frequentata da altri che non gli imputati.
3 - Il ricorso non ha fondamento.
Certo non può non condividesi la tesi difensiva secondo cui il documento anonimo non solo non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis. Pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale, ad accezione dei casi indicati dall'ultima parte dell'art. 240 c.p.p., comma 1. Per la verità l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima è quello di stimolare l'attività investigativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis. Ma tutto questo non potrebbe comportare l'inutilizzabilità del sequestro che segue ad una perquisizione, in tesi, illegittima, pena ammettere una palese contraddittorietà nel sistema: a fronte di un obbligato sequestro e di una obbligata confisca di un oggetto costitutivo del corpo del reato, come tale da introdurre sempre obbligatoriamente nel contesto del procedimento, esso oggetto non potrebbe essere utilizzato ai fini della prova. Resta impregiudicata poi la reazione dell'ordinamento al vizio della perquisizione attraverso provvedimenti penali e/o disciplinari a carico degli agenti. Ma nel caso di specie nemmeno è possibile qualificare illegittima la perquisizione per il fatto che essa trova il suo fondamento giustificativo normativo nel R.D. n. 773 del 1931, art.41: invero la disposizione, espressamente mantenuta in vigore dall'art. 225 disp. coord. c.p.p., prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di compiere perquisizioni di iniziativa quando abbia comunque notizia, anche se per indizio, della presenza in un determinato luogo di armi e munizioni abusivamente detenute (Cass. Sez. 4, 4.6/28.9. 1993, Rv. 195189; Sez. 4, 17.5/10.8.2005 Rv. 232021; Sez. 1, 28.4/25.5.2006 R. V. 234672). Invero in tal caso le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico.
La carenza di motivazione, poi, come denunciata dai ricorrenti, non sussiste: i giudici di merito hanno svolto un discorso giustificativo che si impernia sulla rilevazione di circostanze di fatto - accessibilità degli imputati nella capanna dove erano custodite le armi e l'esplosivo in modo tale da poter essere facilmente rinvenibili da chi vi accedeva, posizionamento della capanna in luogo isolato, vicinanza con l'immobile, anch' esso situato in zona non edificata, dove abitavano gli imputati con le loro famiglie, frequentazione del \L\ con AS\, quest' ultimo agli arresti domiciliari e con un precedente allarmante quale la condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso - dalle quali trarre la sussistenza di gravi indizi e, per le modalità del fatto e per la personalità degli imputati, ancora la sussistenza di un allarmante periculum libertatis. A fronte di una tale esplicitazione di fatti e ragioni, non è vincente certo il ragionamento difensivo che mira ad una analisi orientata ad esaminare in modo separato e atomistico le singole circostanze dandone una diversa, assertivamente più congrua giustificazione. Non è possibile in sede di legittimità, a meno di non sconfinare nel campo precluso del merito, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione e ricostruzione dei fatti, a fronte della sicura non manifesta illogicità dell'apparato argomentativo giudiziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010