Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
L'elezione di domicilio presso un'ambasciata straniera - stante l'impossibilità di procedere a notificazioni presso le ambasciate, le quali godono di extraterritorialità - è invalida e deve essere equiparata al rifiuto di eleggere domicilio, per il quale l'art. 161, comma primo, cod.proc.pen., prevede che le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2007, n. 29517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29517 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/05/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1339
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 012857/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB TA BE ER, N. IL 10/01/1977;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO G., che ha chiesto annullamento con rinvio.
SE
DE AH EN DE AT, cittadino tunisino, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del reato ex artt. 110, 477, 482 c.p., per aver falsificato il permesso di soggiorno esibito alla autorità di polizia in sede di controllo.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza 1.12.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell'art. 143 c.p.p., perché all'imputato non è stato nominato un interprete,
violazione degli artt. 160 e 171 c.p.p., in quanto all'imputato, una volta divenuta impossibile la notificazione al domicilio eletto (ambasciata di Tunisia) gli atti sono stati notificati con il rito degli irreperibili. E tuttavia il decreto di irreperibilità risulta emesso solo in primo grado e non anche in appello, carenza motivazionale in quanto la Corte non ha minimamente giustificato il suo convincimento ne' ha chiarito come possa essere pervenuta a sentenza di condanna in violazione della normativa - costituzionale, ordinaria e internazionale - che garantisce all'imputato il diritto al contraddittorio.
La prima censura è infondata. Invero si legge nella sentenza impugnata che da nessun atto è possibile dedurre che l'imputato non comprendeva la lingua italiana. Anzi il giudice di secondo grado indica da quali atti egli ha tratto il contrario convincimento. Sul punto il ricorrente non replica se non con un evidente paralogismo, sostenendo che poiché l'imputato elesse domicilio presso l'ambasciata del suo Paese, ciò proverebbe la mancata conoscenza della lingua italiana. Viceversa non è sufficiente lo status di straniero perché il giudice sia tenuto a nominare un interprete, dovendo viceversa risultare acquisiti elementi in base ai quali possa dedursi che l'indagato/imputato non comprenda la lingua italiana (ASN 200005187 - RV. 217350).
La seconda censura, argomentata per altro con citazioni relative al previgente codice di rito (come reso evidente dalla menzione del contenuto degli artt. 171 e 170, e dalla citazione di sentenza - ASN 198902796 - RV. 180587), appare infondata atteso che l'imputato non ha mai operato una valida eiezione di domicilio. Invero qualsiasi notifica presso ambasciate è impossibile, godendo detti edifici di extraterritorialità. Ai sensi poi dell'art. 161 c.p.p., comma 2, in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni devono essere effettuate al difensore. EbENe è di tutta evidenza che al rifiuto di eleggere domicilio va equiparata la elezione di domicilio invalida.
La terza censura è inammissibile per genericità, atteso che, a fronte della chiara motivazione della sentenza (che evidenzia la sorpresa in flagranza dell'imputato, bloccato alla frontiera in possesso del falso documento e la impossibilità che lo stesso lo detenesse in buona fede), il ricorso articola una censura del tutto aspecifica e che fa riferimento a una pretesa violazione del diritto al contraddittorio, circostanza che, viceversa, per le ragioni che si sono precedentemente illustrate in tema di regolarità della notifica, non si è affatto realizzata.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007