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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10464 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 18102/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: disconoscimento di figlio, e vertente
TRA
Avv. ( ), quale Curatore Speciale del minore Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
OL (NA) alla Via Trentola n. 70, giusta nomina del Tribunale di Napoli del
31/03/2021, quale procuratrice di sé stessa, domiciliata in OL (NA), alla Via
Gramsci, n. 19;
ATTRICE
E
), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Rosa Cozzolino, presso cui elettivamente domicilia in OL
(NA), alla Via Belvedere, n. 34;
CONVENUTA
[...]
), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...]; CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 18/06/2025, il
Curatore Speciale del minore ha concluso, riportandosi a tutti i propri atti e chiedendone l'accoglimento.
Il procuratore di ha concluso chiedendo dichiararsi che la paternità del Controparte_1
minore non spetti a , con sostituzione del cognome con quello Controparte_2 Per_1
materno ; con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 17/07/2025, ha concluso chiedendo che il Tribunale “accolga il ricorso e dichiari inefficace il riconoscimento di paternità effettuato da
[...]
nei confronti del minore attribuendo a quest'ultimo il cognome materno ”. CP_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 737 e ss. c.p.c, , assumendo di essere il Controparte_2
padre naturale del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
adiva il Tribunale di Napoli (RG. n. 1555/2020) al fine di disciplinare l'affidamento del minore, le modalità di visita e l'obbligo di mantenimento.
Costituendosi in giudizio, deduceva che il padre del figlio non Controparte_1 Per_1
fosse nonno paterno del minore, ma il di lui figlio Controparte_2 Persona_1
deceduto perché ucciso nel 2014 pochi giorni prima della nascita del bambino;
aggiungendo, altresì, che l'intento della famiglia fosse quello di crescere il minore Per_1
con lo scopo di dover vendicare la morte del giovane padre e di essere stata dunque negli anni, unitamente al marito e ai suoi familiari, oggetto di pesanti vessazioni da parte del nucleo tutte denunciate all'autorità giudiziaria. Per_1
Il Collegio, a fronte dei fatti emersi, oltre a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, nominava l'Avv. quale Curatore Speciale del minore, al fine di Parte_1
promuovere l'azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 264 c.c. Conseguentemente, il Curatore Speciale del minore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 264 c.c., ed al Controparte_2 Controparte_1
fine di: accertare e dichiarare inefficace il riconoscimento di paternità del minore Per_1
, effettuato da;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile
[...] Controparte_2
del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione sull'estratto di nascita del minore dell'emananda sentenza con conseguente sostituzione del cognome con quello Per_1
materno ; in via istruttoria, disporre CTU immuno-ematologica per la CP_1
effettuazione del test del DNA sul minore , sul padre naturale, Per_1 Controparte_2
e sulla madre . Controparte_1
Dichiarata la contumacia di e costituitasi nel corso del giudizio la madre Controparte_2
, il Curatore Speciale del minore, come da invito del Giudice, incontrava Controparte_1
il piccolo presso i SS di OL, i quali redigevano relazione versata in atti. Per_1
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva disposta CTU immuno- ematologica, ma il consulente nominato depositava relazione concludendo per l'impossibilità di rispondere al quesito in quanto , sebbene convocato, Controparte_2
non si presentava.
Ascoltate le parti all'udienza del 14/03/2025, e precisate le conclusioni all'udienza del
19/06/2025 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
• Sulla domanda di disconoscimento della paternità di . Controparte_2
La domanda di disconoscimento di paternità, proposta dal Curatore Speciale del minore,
è fondata e, pertanto, va accolta.
Il Curatore Speciale del minore GA ha proposto la presente azione di accertamento della inefficacia del riconoscimento della paternità effettuato dal convenuto contumace
, in quanto, nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Napoli e Controparte_2
recante RG. n. 1555/2020, la madre costituendosi, eccepiva la non Controparte_1
veridicità della dichiarata paternità da parte di , in quanto quest'ultimo Persona_1
sarebbe in realtà il nonno paterno del minore GA.
In particolare, come ribadito anche nel presente giudizio, la convenuta Controparte_1
ha costantemente affermato di non aver avuto alcuna frequentazione e/o relazione fisica/sentimentale con , ma soltanto con il defunto figlio Persona_1 [...]
, con il quale ha concepito il minore . CP_2 Per_1
Al fine di accertare la sussistenza o insussistenza del rapporto di paternità tra
[...]
ed il minore , il Giudice nominava il dott. CP_2 Per_1 Persona_2
conferendogli l'incarico di effettuare una CTU ematologica.
Tuttavia, il CTU nominato, con relazione depositata il 28/06/2024, comunicava la avvenuta impossibilità oggettiva nel procedere all'espletamento della consulenza, in quanto il convenuto , nonostante una duplice convocazione presso lo Controparte_2
studio del CTU, non si era mai presentato per sottoporsi alle indagini genetiche relative all'accertamento di paternità.
Ora, in punto di diritto, se è vero che, in materia di accertamenti relativi alla maternità e alla paternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimo, per l'accertamento del rapporto di filiazione (cfr.: Cass., n. 14916/2020), è altrettanto vero che, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che: la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, senza che sussista un ordine gerarchico tra i mezzi istruttori e senza che la prova della filiazione naturale sia subordinata alla prova della relazione intima con la madre. (cfr.: Trib. Napoli, n. 302/2022; Cass., n. 16128/2019); nell'azione di disconoscimento della paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2,
c.p.c., in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, potendo il Giudice desumere argomenti di prova, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, e persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del presunto padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre (cfr.: Trib. Napoli, n. 302/2022;
Cass., n. 7092/2022; Cass., n. 20235/2012).
Infatti, alla luce delle riforme succedutesi nel tempo, il legislatore ha lasciato prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitivamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio: si tratta, cioè, di un bilanciamento tra veridicità del riconoscimento e interesse superiore del minore (bilanciamento riservato alla discrezionalità del legislatore: cfr.: Corte cost., n.
134/1985).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il duplice rifiuto ingiustificato del convenuto di sottoporsi alle indagini genetiche relative Controparte_2
all'accertamento di paternità, raccordato sia alle dichiarazioni della convenuta
[...]
e sia alle dichiarazioni rese ai SS dal minore , consentono di poter CP_1 Per_1
accertare la inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato dal suddetto convenuto contumace.
Da un lato, i Servizi Sociali del Comune di OL, oltre ad aver sottolineato come il minore viva in un contesto familiare di grande attenzione ai propri bisogni da parte di tutti i componenti, comprese le famiglie ascendenti della madre e del di lei marito, a seguito di colloquio col minore hanno rappresentato che questi “non conosce il sig. Per_1 [...]
in maniera approfondita poiché non essendoci stata mai una frequentazione assidua non vi è CP_2
stato modo di instaurare un rapporto significativo che il minore comunque a tutt'oggi rifiuta”.
Dall'altro lato, la convenuta ha costantemente dichiarato che il minore, Controparte_1
nella famiglia di , per i contatti avuti, sarebbe stato cresciuto nella violenza Controparte_2
e con la intenzione di vendicare la morte del giovane padre. In particolare, la stessa ha dichiarato: “ero incinta di 7 mesi e mezzo quando il padre fu ucciso”; “quando è morto già non stavamo insieme, lui mi aveva lasciato al 5 mese di gravidanza perché la madre non voleva il nostro fidanzamento”;
“ho scoperto che mio figlio era stato riconosciuto dal nonno quando sono andata al Comune di OL
10 giorni dopo la nascita”; “molti anni fa mi picchiavano”; “considera il mio compagno, da cui ho avuto un altro figlio, il suo vero padre, e mi chiede spesso quando potrà portare il suo cognome”.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi probatori indicati, letti gli atti di causa e le dichiarazioni rese dalle parti, la domanda di disconoscimento avanzata dal Curatore
Speciale del minore va accolta e, quindi, va dichiarato inefficace il riconoscimento Per_1
di paternità del minore nato a [...] il [...], effettuato Per_1
dal convenuto nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione sull'estratto di nascita del minore della presente sentenza, con conseguente sostituzione del cognome con Per_1
quello materno ”. CP_1 • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il pagamento delle spese e competenze di lite grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
La regola della soccombenza, quale tecnica di riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.
Posto, quindi, che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite, assume rilevanza la circostanza dell'aver dato causa al giudizio, secondo la giurisprudenza la soccombenza non è esclusa nel caso in cui l'altra parte, dopo essere stata convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (cfr.: Cass., n. 5842/2015; Cass., n. 373/2015).
Inoltre, nell'ipotesi in cui vi siano più parti vittoriose, la giurisprudenza chiarisce che la liquidazione cumulativa delle spese di lite è ammissibile a carico del soccombente in favore di più parti vittoriose solo se queste sono assistite dal medesimo difensore, ma non in favore di più parti vittoriose assistite da difensori diversi, in quanto la solidarietà attiva non si presume (cfr.: Trib. Potenza, n. 752/2024; Cass., n. 18256/2017); il che è conforme al principio di carattere generale secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (cfr.: Cass., n.
2267/2019; Cass., n. 2822/2014).
Altresì, nelle ipotesi in cui una delle parti sia ammessa al gratuito patrocinio e risulti vincitrice, la giurisprudenza chiarisce che la parte soccombente condannata alle spese dovrà versare in favore dell'Erario l'intero importo delle spese legali e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/200: tanto in considerazione che, ragionando in termini differenti, si violerebbe il principio di uguaglianza rispetto alle altre parti soccombenti (cfr.: Trib. Reggio Emilia, n. 1192/2021). Pertanto, in virtù del principio della soccombenza, considerato che il Curatore Speciale del minore ed sono state ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1
Collegio condanna al pagamento del doppio delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'Erario, che vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 di valore indeterminabile (complessità bassa), tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con una decurtazione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio si pongono a carico esclusivo di
[...]
, con conseguente diritto del Curatore Speciale del minore e/o di CP_2 [...]
di ripetere le somme eventualmente già versate a titolo di acconto (non essendo CP_1
stata presentata alcuna istanza di liquidazione da parte del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda di disconoscimento avanzata dal Curatore Speciale del minore e, per l'effetto, dichiara inefficace il riconoscimento di paternità del minore nato Per_1
a Torre del Greco (NA) il 29/04/2014, effettuato dal convenuto nato Controparte_2
a Napoli il 20/04/1974;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione del presente provvedimento sull'estratto di nascita del minore , con Per_1
conseguente sostituzione del cognome con quello materno “ ”; Per_1 CP_1
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si Controparte_2
liquidano in 5.332,60 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
• condanna alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto Controparte_2
dal Curatore Speciale del minore e/o da a titolo di acconto della Controparte_1
CTU.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18102 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: disconoscimento di figlio, e vertente
TRA
Avv. ( ), quale Curatore Speciale del minore Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
OL (NA) alla Via Trentola n. 70, giusta nomina del Tribunale di Napoli del
31/03/2021, quale procuratrice di sé stessa, domiciliata in OL (NA), alla Via
Gramsci, n. 19;
ATTRICE
E
), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Rosa Cozzolino, presso cui elettivamente domicilia in OL
(NA), alla Via Belvedere, n. 34;
CONVENUTA
[...]
), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...]; CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 18/06/2025, il
Curatore Speciale del minore ha concluso, riportandosi a tutti i propri atti e chiedendone l'accoglimento.
Il procuratore di ha concluso chiedendo dichiararsi che la paternità del Controparte_1
minore non spetti a , con sostituzione del cognome con quello Controparte_2 Per_1
materno ; con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 17/07/2025, ha concluso chiedendo che il Tribunale “accolga il ricorso e dichiari inefficace il riconoscimento di paternità effettuato da
[...]
nei confronti del minore attribuendo a quest'ultimo il cognome materno ”. CP_2 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 737 e ss. c.p.c, , assumendo di essere il Controparte_2
padre naturale del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
adiva il Tribunale di Napoli (RG. n. 1555/2020) al fine di disciplinare l'affidamento del minore, le modalità di visita e l'obbligo di mantenimento.
Costituendosi in giudizio, deduceva che il padre del figlio non Controparte_1 Per_1
fosse nonno paterno del minore, ma il di lui figlio Controparte_2 Persona_1
deceduto perché ucciso nel 2014 pochi giorni prima della nascita del bambino;
aggiungendo, altresì, che l'intento della famiglia fosse quello di crescere il minore Per_1
con lo scopo di dover vendicare la morte del giovane padre e di essere stata dunque negli anni, unitamente al marito e ai suoi familiari, oggetto di pesanti vessazioni da parte del nucleo tutte denunciate all'autorità giudiziaria. Per_1
Il Collegio, a fronte dei fatti emersi, oltre a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Napoli, nominava l'Avv. quale Curatore Speciale del minore, al fine di Parte_1
promuovere l'azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell'art. 264 c.c. Conseguentemente, il Curatore Speciale del minore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 264 c.c., ed al Controparte_2 Controparte_1
fine di: accertare e dichiarare inefficace il riconoscimento di paternità del minore Per_1
, effettuato da;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile
[...] Controparte_2
del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione sull'estratto di nascita del minore dell'emananda sentenza con conseguente sostituzione del cognome con quello Per_1
materno ; in via istruttoria, disporre CTU immuno-ematologica per la CP_1
effettuazione del test del DNA sul minore , sul padre naturale, Per_1 Controparte_2
e sulla madre . Controparte_1
Dichiarata la contumacia di e costituitasi nel corso del giudizio la madre Controparte_2
, il Curatore Speciale del minore, come da invito del Giudice, incontrava Controparte_1
il piccolo presso i SS di OL, i quali redigevano relazione versata in atti. Per_1
Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva disposta CTU immuno- ematologica, ma il consulente nominato depositava relazione concludendo per l'impossibilità di rispondere al quesito in quanto , sebbene convocato, Controparte_2
non si presentava.
Ascoltate le parti all'udienza del 14/03/2025, e precisate le conclusioni all'udienza del
19/06/2025 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
• Sulla domanda di disconoscimento della paternità di . Controparte_2
La domanda di disconoscimento di paternità, proposta dal Curatore Speciale del minore,
è fondata e, pertanto, va accolta.
Il Curatore Speciale del minore GA ha proposto la presente azione di accertamento della inefficacia del riconoscimento della paternità effettuato dal convenuto contumace
, in quanto, nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Napoli e Controparte_2
recante RG. n. 1555/2020, la madre costituendosi, eccepiva la non Controparte_1
veridicità della dichiarata paternità da parte di , in quanto quest'ultimo Persona_1
sarebbe in realtà il nonno paterno del minore GA.
In particolare, come ribadito anche nel presente giudizio, la convenuta Controparte_1
ha costantemente affermato di non aver avuto alcuna frequentazione e/o relazione fisica/sentimentale con , ma soltanto con il defunto figlio Persona_1 [...]
, con il quale ha concepito il minore . CP_2 Per_1
Al fine di accertare la sussistenza o insussistenza del rapporto di paternità tra
[...]
ed il minore , il Giudice nominava il dott. CP_2 Per_1 Persona_2
conferendogli l'incarico di effettuare una CTU ematologica.
Tuttavia, il CTU nominato, con relazione depositata il 28/06/2024, comunicava la avvenuta impossibilità oggettiva nel procedere all'espletamento della consulenza, in quanto il convenuto , nonostante una duplice convocazione presso lo Controparte_2
studio del CTU, non si era mai presentato per sottoporsi alle indagini genetiche relative all'accertamento di paternità.
Ora, in punto di diritto, se è vero che, in materia di accertamenti relativi alla maternità e alla paternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimo, per l'accertamento del rapporto di filiazione (cfr.: Cass., n. 14916/2020), è altrettanto vero che, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che: la prova della filiazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, senza che sussista un ordine gerarchico tra i mezzi istruttori e senza che la prova della filiazione naturale sia subordinata alla prova della relazione intima con la madre. (cfr.: Trib. Napoli, n. 302/2022; Cass., n. 16128/2019); nell'azione di disconoscimento della paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alle indagini ematologiche costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2,
c.p.c., in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, potendo il Giudice desumere argomenti di prova, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, e persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del presunto padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre (cfr.: Trib. Napoli, n. 302/2022;
Cass., n. 7092/2022; Cass., n. 20235/2012).
Infatti, alla luce delle riforme succedutesi nel tempo, il legislatore ha lasciato prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitivamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio: si tratta, cioè, di un bilanciamento tra veridicità del riconoscimento e interesse superiore del minore (bilanciamento riservato alla discrezionalità del legislatore: cfr.: Corte cost., n.
134/1985).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il duplice rifiuto ingiustificato del convenuto di sottoporsi alle indagini genetiche relative Controparte_2
all'accertamento di paternità, raccordato sia alle dichiarazioni della convenuta
[...]
e sia alle dichiarazioni rese ai SS dal minore , consentono di poter CP_1 Per_1
accertare la inefficacia del riconoscimento di paternità effettuato dal suddetto convenuto contumace.
Da un lato, i Servizi Sociali del Comune di OL, oltre ad aver sottolineato come il minore viva in un contesto familiare di grande attenzione ai propri bisogni da parte di tutti i componenti, comprese le famiglie ascendenti della madre e del di lei marito, a seguito di colloquio col minore hanno rappresentato che questi “non conosce il sig. Per_1 [...]
in maniera approfondita poiché non essendoci stata mai una frequentazione assidua non vi è CP_2
stato modo di instaurare un rapporto significativo che il minore comunque a tutt'oggi rifiuta”.
Dall'altro lato, la convenuta ha costantemente dichiarato che il minore, Controparte_1
nella famiglia di , per i contatti avuti, sarebbe stato cresciuto nella violenza Controparte_2
e con la intenzione di vendicare la morte del giovane padre. In particolare, la stessa ha dichiarato: “ero incinta di 7 mesi e mezzo quando il padre fu ucciso”; “quando è morto già non stavamo insieme, lui mi aveva lasciato al 5 mese di gravidanza perché la madre non voleva il nostro fidanzamento”;
“ho scoperto che mio figlio era stato riconosciuto dal nonno quando sono andata al Comune di OL
10 giorni dopo la nascita”; “molti anni fa mi picchiavano”; “considera il mio compagno, da cui ho avuto un altro figlio, il suo vero padre, e mi chiede spesso quando potrà portare il suo cognome”.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi probatori indicati, letti gli atti di causa e le dichiarazioni rese dalle parti, la domanda di disconoscimento avanzata dal Curatore
Speciale del minore va accolta e, quindi, va dichiarato inefficace il riconoscimento Per_1
di paternità del minore nato a [...] il [...], effettuato Per_1
dal convenuto nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale di Controparte_2
Stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione sull'estratto di nascita del minore della presente sentenza, con conseguente sostituzione del cognome con Per_1
quello materno ”. CP_1 • Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il pagamento delle spese e competenze di lite grava sulla parte soccombente, tenuta a sopportare in via definitiva le spese da lei anticipate ed a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
La regola della soccombenza, quale tecnica di riparto delle spese giudiziali, concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccombente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.
Posto, quindi, che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese di lite, assume rilevanza la circostanza dell'aver dato causa al giudizio, secondo la giurisprudenza la soccombenza non è esclusa nel caso in cui l'altra parte, dopo essere stata convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (cfr.: Cass., n. 5842/2015; Cass., n. 373/2015).
Inoltre, nell'ipotesi in cui vi siano più parti vittoriose, la giurisprudenza chiarisce che la liquidazione cumulativa delle spese di lite è ammissibile a carico del soccombente in favore di più parti vittoriose solo se queste sono assistite dal medesimo difensore, ma non in favore di più parti vittoriose assistite da difensori diversi, in quanto la solidarietà attiva non si presume (cfr.: Trib. Potenza, n. 752/2024; Cass., n. 18256/2017); il che è conforme al principio di carattere generale secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (cfr.: Cass., n.
2267/2019; Cass., n. 2822/2014).
Altresì, nelle ipotesi in cui una delle parti sia ammessa al gratuito patrocinio e risulti vincitrice, la giurisprudenza chiarisce che la parte soccombente condannata alle spese dovrà versare in favore dell'Erario l'intero importo delle spese legali e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/200: tanto in considerazione che, ragionando in termini differenti, si violerebbe il principio di uguaglianza rispetto alle altre parti soccombenti (cfr.: Trib. Reggio Emilia, n. 1192/2021). Pertanto, in virtù del principio della soccombenza, considerato che il Curatore Speciale del minore ed sono state ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1
Collegio condanna al pagamento del doppio delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'Erario, che vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 di valore indeterminabile (complessità bassa), tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con una decurtazione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio si pongono a carico esclusivo di
[...]
, con conseguente diritto del Curatore Speciale del minore e/o di CP_2 [...]
di ripetere le somme eventualmente già versate a titolo di acconto (non essendo CP_1
stata presentata alcuna istanza di liquidazione da parte del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda di disconoscimento avanzata dal Curatore Speciale del minore e, per l'effetto, dichiara inefficace il riconoscimento di paternità del minore nato Per_1
a Torre del Greco (NA) il 29/04/2014, effettuato dal convenuto nato Controparte_2
a Napoli il 20/04/1974;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) l'annotazione del presente provvedimento sull'estratto di nascita del minore , con Per_1
conseguente sostituzione del cognome con quello materno “ ”; Per_1 CP_1
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si Controparte_2
liquidano in 5.332,60 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
• condanna alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto Controparte_2
dal Curatore Speciale del minore e/o da a titolo di acconto della Controparte_1
CTU.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino