Articolo 32 quater del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 32 terArticolo 32 quinquies
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Art. 32-quater. (Organizzazione del Ministero).

1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale".
2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque cosi' individuate:
1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca. (32)
4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72 )) ;
c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;
d) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72 )) ;
e) la commissione consultiva nazionale di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 .
5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, senza "oneri aggiuntivi".
--------------- AGGIORNAMENTO (32) Il D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica e' compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui al comma 3 del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2007
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