Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 704/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/08/1975, ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo Canepa (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]23, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Isabella Gottardi (C.F. , che la rappresenta e C.F._4
la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/04/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 31/08/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 26/09/2023 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 31/08/2003 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi rinunciano espressamente all'assegno divorzile fruendo entrambi di redditi
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 propri;
2) il SI. verserà un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dell'importo di €. Per_1
100,00, ed un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne studente, della somma di €. 300,00, per un ammontare complessivo di Per_2
€. 400,00, rivalutati secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno (dieci) di ogni mese sul c/c bancario intestato alla SI.ra in Parte_1
essere presso Intesa Sanpaolo S.p.a., Agenzia di Genova, Corso Sardegna 387 r., codice
IBAN: [...], fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, oltre al versamento del 75% delle spese straordinarie (esclusa ogni compensazione con somme versate in precedenza nell'interesse dei figli, previa esibizione delle relative ricevute) di cui al verbale della Riunione della IV Sezione del Tribunale di
Genova del 15/9/2016;
3) le spese straordinarie verranno, pertanto, detratte per la quota del 75% dal SI. Pt_2
e per il 25% dalla SI.ra la quale si impegna a fornire al marito
[...] Parte_1
tutti i giustificativi necessari per operare le dovute detrazioni;
4) la SI.ra richiederà e percepirà l'eventuale assegno unico per i due Parte_1
figli;
5) I coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto od eventuali altri documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti Autorità.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2003, Numero 573, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/06/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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