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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. M. Grazia Parte_1 C.F._1 Spagnolo, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Piazza S. Paolo all'Orto, 22, presso lo studio del difensore
- PARTE
RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Prestifilippo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore eletto con pec: Email_1
- PARTE
RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 24.07.2024. Parte ricorrente “Voglia l'On. Tribunale di Pisa:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugatisi il 18/7/2014 nel Comune di Roma, matrimonio trascritto allo Stato Civile del
Comune di Roma al n. 543, parte 1, serie 03, anno 2014.
pagina 1 di 11 - accogliere le note congiunte depositate in data 24.7.2024 relative alla regolamentazione del regime di affidamento paritario di . CP_2
Prevedere che il pernotto di la Vigilia di AL avvenga presso la casa materna CP_2 fino a quando la bimba crederà ancora a AB AL e solo successivamente consentire che il pernotto avvenga presso la casa paterna per i motivi tutti esposti in narrativa. Nonché prevedere che la vigilia dell'Epifania, la trascorra con un genitore e il CP_2 giorno dell'Epifania con l'altro ad anni alterni.
- Con l'assegnazione della casa coniugale posta in Pisa, Via G. Mazzini, 34, e dei mobili ed arredi di casa alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia . Con CP_2 il pagamento della rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
- Con la conferma del contributo economico, così come disposto dalla Giudice con l'ordinanza presidenziale del 2/5/2023 secondo cui il SI. dovrà versare CP_1 mensilmente in favore della SI.ra , in considerazione della sproporzione reddituale Pt_1 esistente fra le parti, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore CP_2 la somma di € 300,00 mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madrea, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Per quanto attiene alle spese straordinarie, relative alla figlia, ivi incluse, le tasse scolastiche, eventualmente alla mensa universitaria, master, libri, corso di scuola guida, finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, visite specialistiche, percorsi psicoterapici, spese odontoiatriche, spese sportive, comprensive delle spese relative all'abbigliamento sportivo, ricreative, e quant'altro, il SI. dovrà provvedere al pagamento delle CP_1 stesse nella misura dell'50%. Laddove la singola spesa superi la somma di € 300,00 euro ed esuli dalle spese mediche specialistiche non urgenti e dalle spese scolastiche, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese.” Pt_1
Parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre che l'abitazione coniugale, sita in Pisa (PI) Via Giuseppe Mazzini n.34, sia assegnata alla SI.ra , che la utilizzerà in via esclusiva abitandovi con la Parte_1 figlia minore;
3) L'immobile, per 1/2 di proprietà della SI.ra , e per 1/2 del SI. è Pt_1 CP_1 gravato da mutuo tutt'ora in essere (€ 610,00 mensili), che il SI. continuerà ad CP_1 onorare in misura proporzionale alla sua percentuale di proprietà, ovvero per metà (€
305,00), con cadenza semestrale (€ 1.830,00) mentre le normali utenze sottese all'uso abitativo dell'immobile saranno integralmente a carico della coniuge, in virtù del completo godimento dello stesso;
4) Le spese condominiali resteranno ad esclusivo carico del coniuge assegnatario dell'immobile;
5) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido CP_2 condiviso, con collocazione paritaria tra gli stessi, e mantenimento della residenza della stessa con la madre, presso l'abitazione coniugale;
pagina 2 di 11 6) Disporre, per l'effetto, che i tempi di visita siano scanditi secondo il criterio dell'alternanza, coerentemente al regime di affido condiviso paritario prescelto, nei termini meglio individuati dalle parti nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse.
7) Per ciò che concerne le festività del AL e dell'Epifania (unici due motivi di contrasto tra le parti non ricomprese nelle predette note congiunte), trascorrerà con il padre CP_2 la Vigilia di AL, pernottando dallo stesso nella notte santa, e con la madre il giorno di
AL aprendo I regali al mattino, presso la casa materna ed il giorno di Santo Stefano pranzerà con il padre che la riaccompagnerà nel pomeriggio alle 16.30; l'ultimo dell'anno con la madre ed il primo dell'anno rimarrà con il padre, Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre salvo diversi accordi fra le parti, mentre la festività dell'Epifania, seguirà il semplice criterio dell'alternanza tra i due genitori. Le ulteriori festività civili o religiose seguiranno il calendario concordato sopra riportato
8) Disporre che le parti, provvedano personalmente ed in via diretta in modo reciproco al fabbisogno economico della bambina, nei relativi periodi di permanenza della stessa presso l'abitazione del genitore di riferimento.
9) Disporre inoltre che ciascun genitore, contribuisca per metà ciascuno alle spese straordinarie riferibili alla figlia minore, individuate nelle linee guida predisposte dal CNF, previa autorizzazione dell'altro genitore quando l'importo di tali spese sia pari o superiore ad € 150,00;
10) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la SI.ra chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito SI. con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio civile in data 18.07.2014 in Roma e dalla cui unione in data 09.01.2019 era nata la figlia CP_2
Riferisce, in particolare, che il marito causava la rottura del matrimonio per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, SI.ra , Parte_2 che aveva abbandonato improvvisamente la casa coniugale oramai da due anni, trasferendosi in un'altra abitazione, mutando la propria residenza anagrafica, trascurando la coniuge e la figlia. Sul punto, tuttavia, la ricorrente rinunciava alla richiesta di addebito per concentrarsi sulle esigenze della figlia, formalizzando le condizioni di separazione nonostante l'asserito atteggiamento ostruzionistico del marito.
La SI.ra chiedeva, quindi, la separazione giudiziale con affidamento condiviso della Pt_1 figlia con collocazione privilegiata presso di lei, richiedendo di mantenere il regime di visite per il padre come fino a quel momento attuate con il coniuge, ossia il martedì e giovedì fino a dopo cena, con inserimento graduale del pernottamento meglio specificato nel ricorso introduttivo;
un giorno nel weekend, alternando il sabato e la domenica;
feste e festività seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
compleanni della figlia festeggiati da entrambi i genitori insieme;
vacanze estive ove ciascun genitore potrà tenere la figlia per un periodo di 15 giorni, anche suddivisi in sotto periodi, con preavviso entro la fine di maggio con mantenimento di contatti telefonici e visite previo accordo;
viaggi all'estero pagina 3 di 11 preventivamente richiesti e approvati dall'altro genitore, con comunicazione del luogo, indirizzo e recapiti telefonici.
La ricorrente richiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, la divisione delle rate del mutuo gravante la casa coniugale, nonché un contributo mensile per il mantenimento per sé pari ad € 200,00 e della figlia pari ad € 400,00, oltre alla divisione delle spese straordinarie, sulla base della disparità patrimoniale delle parti.
Si costituiva ritualemente il SI. in data 12.04.2023 contestando le accuse CP_1 di infedeltà e carenze genitoriali mosse dalla ricorrente, evidenziando la volontà del resistente di avere un affido condiviso paritario della figlia e chiedendo un CP_2 calendario di visita paritario e alternato.
In relazione alle condizioni economiche, riferiva e documentava la propria posizione economica, il contratto di locazione della nuova abitazione, i finanziamenti in atto e si opponeva alla richiesta di mantenimento per la coniuge, sottolineando la sua indipendenza economica.
Previa dichiarazione del la litispendenza del presente procedimento rubricato al n.
722.2023R.G. con il parimenti pendente procedimento introdotto dal resistente rubricato al n. 822.2023 R.G con sua cancellazione, il resistente chiedeva quindi di pronunciarsi la separazione tra i coniugi con assegnazione della casa familiare alla moglie, con utilizzo in via esclusiva abitandovi con la figlia minore;
spese del mutuo a metà, mentre spese condominiali e utenze a carico della coniuge, in virtù del completo godimento dello stesso. Chiedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con CP_2 collocazione paritaria tra gli stessi. In particolare, chiedeva che i tempi di visita fossero scanditi secondo il criterio dell'alternanza, coerentemente al regime di affido condiviso paritario richiesto, come da regolamentazione meglio specificata in atto;
ferie estive e invernali di almeno una settimana consecutiva da concordare preventivamente con l'altro genitore;
festività Natalizie e Pasquali in regime di alternanza.
Chiedeva, infine, il mantenimento diretto della figlia minore, nei relativi periodi di permanenza della stessa presso l'abitazione del genitore di riferimento, spese straordinarie nella misura del 50% cadauno, da individuarsi nelle linee guida predisposte dal CNF, previa autorizzazione dell'altro genitore quando l'importo di tali spese fosse pari o superiore ad € 150,00;
All'udienza del 02.05.2023 la Presidente, previa audizione dei coniugi, emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati 2) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa coniugale;
potrà trascorrere due Per_1 giorni a settimana col padre, ossia il martedì (con pernotto fino all'ingresso a scuola del mercoledì) ed il giovedì (dalle 16 alle 20,30) di ogni settimana ed i fine settimana in senso alternato dal venerdì alle ore 19,00 fino all'entrata a scuola del lunedì mattina. Nel periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra gli stessi entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il AL e Santo Stefano, Pasqua e Lunedi
pagina 4 di 11 dell'Angelo; per tutte le altre festività dell'anno (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno ecc.) sarà seguito il calendario di visite ordinario. Fatti salvi diversi accordi;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 300,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa
o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
Nominava quindi giudice istruttore nella persona della odierna presidente rel. e veniva fissata l'udienza del 07.09.2023 da tenersi in forma cartolare. Concessi i termini, la ricorrente depositava memoria integrativa formulando in essa una proposta conciliativa dichiarandosi disponibile in via transattiva ad accettare ed attuare totalmente il provvedimento presidenziale reso in data 2/5/2023; il resistente depositava comparsa di costituzione e risposta.
A seguito delle note di trattazione scritta in funzione dell'udienza del 07.09.2023, con ordinanza del 17/10/23, il Giudice disponeva la riunione del procedimento N.R.G. 895/23 al presente N.R.G. 722/23, concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
15.02.2024, da tenersi in forma cartolare. Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 15.03.2024 il Giudice, tenuto conto delle produzioni documentali e delle dichiarazioni delle parti, in particolare della rinuncia di parte ricorrente al mantenimento di sé in sede di audizione del 02.05.2023, salvo poi essere reiterato nelle conclusioni in atti;
ritenuto di non accogliere le richieste della ricorrente di indagini patrimoniali tenuto conto delle produzioni documentali e delle dichiarazioni delle parti che rappresentavano un quadro completo della loro situazione familiare e economica;
rilevato che parte resistente richiedeva una parziale modifica dell'orario di visita della minore e l'opportunità di un regime paritetico completo;
rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'audizione della minore fissando all'uopo l'udienza del 21.03.2024. CP_2
- All'udienza del 21.03.2024 a seguito dell'audizione della minore il Giudice CP_2 disponeva una parziale modifica dei provvedimenti provvisori, prevedendo un ampliamento della frequentazione e rinviando all'udienza del 04.07.2024.
- All'udienza del 04.07.2024 le parti discutevano in ordine ad un possibile accordo finalizzato ad un ampliamento del diritto di visita del padre graduale per raggiungere in regime paritario;
il giudice invitava quindi la parti al deposito di un accordo e fissava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 - All'udienza del 24.07.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti depositavano note congiunte contenenti l'accordo raggiunto in ordine al regime di affidamento paritario e regolamentazione del diritto di visita del padre con decorrenza dal 30.09.2024, nonché rispettive note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni ove entrambe davano atto che nonostante l'accordo suddetto, persistevano due motivi di contrasto che concernenti il pernotto della figlia minore la notte della vigilia di AL dal padre, nonché il festeggiamento dell'Epifania, e sul contributo al mantenimento in favore della figlia minore.
- Con ordinanza del 23.08.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio coniugalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto intervenuta tra i coniugi che ha preceduto l'instaurazione del giudizio. Dal momento che per quanto concerne l'affidamento, collocazione e frequentazione della figlia minore, i coniugi hanno raggiunto una regolamentazione che soddisfa l'interesse della minore e che vede d'accordo gli stessi genitori, le questioni controverse da decidere sono: la regolamentazione del pernotto della figlia minore per la notte della vigilia di CP_2 AL dal padre, nonché il festeggiamento dell'Epifania e la misura del contributo al mantenimento in favore della figlia minore
Il Collegio, esaminati gli atti della causa, osserva quanto segue.
● Sulla regolamentazione del pernottamento della figlia minore per la notte CP_2 della vigilia di AL e il festeggiamento dell'Epifania.
Con note congiunte depositate in data 24.07.2024 le parti danno atto di aver raggiunto un accordo stabilendo un regime di affidamento paritario della figlia minore e la CP_2 regolamentazione del diritto di visita, prevedendo la seguente turnazione:
- nella prima settimana, la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì e il giovedì, compresi i relativi pernottamenti;
- nella seconda settimana, la bambina sarà collocata presso la madre il mercoledì, e il giovedì compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica sempre compresi i relativi pernottamenti;
- la terza settimana di ciascun mese la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì, e il sabato, compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì, il giovedì e la domenica, il tutto sempre compresi i relativi pernottamenti. la quarta settimana di ciascun mese la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il il giovedì e la domenica, ì compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, il tutto sempre compresi i relativi pernottamenti.
Il regime di affidamento paritario, come concordato, sarebbe iniziato a decorrere a partire dal giorno lunedì 30 settembre 2024, convenendo, nello specifico, che la settimana che pagina 6 di 11 sarebbe iniziata il giorno lunedì 30.09.2024 era da intendersi la terza del calendario sopra indicato, e poi a seguire per le settimane successive.
L'accordo raggiunto regola segnatamente i tempi di permanenza della minore con i coniugi durante le festività di AL, Santo Stefano Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i compleanni della figlia, le vacanze estive, nonché la possibilità di stabilire anche una diversa turnazione, purché concordata preventivamente e paritaria, riportandosi al suo contenuto per le ulteriori pattuizioni. Tuttavia, nello specifico, la ricorrente chiede che “fino a quando la bimba crederà ancora a AB AL” il pernotto della Vigilia di AL debba avvenire presso la casa materna
“per consentire ad di vivere a pieno la magia del AL”, permettendole di CP_2 svegliarsi durante la notte e alzarsi al mattino molto presto per aprire i regali sotto l'albero. Per i medesimi motivi, la SI.ra chiede che trascorra la Vigilia dell'Epifania Pt_1 CP_2 con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Il tutto senza fornire alcun dettaglio specifico in ordine alle modalità o agli orari in cui detti spostamenti dovrebbero avvenire. Il resistente, per contro, propone il criterio dell'alternanza per entrambe le festività, tenuto conto altresì che il padre vive a 500 metri di distanza dall'abitazione coniugale.
Ritiene questo Collegio che il regime di affidamento paritario e del regime di visite concordato dai coniugi nell'accordo depositato in atti risulti confacente con l'interesse della minore e con il diritto alla biogenitorialità, ritenendo irrilevanti e inconferenti le motivazioni adotte dalla ricorrente, che porterebbero ad una – seppur lieve, ma ingiustificata – compressione dei tempi paritetici di permanenza del minore con il padre concordati, agevolati tra l'altro dalla vicinanza tra le rispettive abitazioni. I genitori del resto potranno adottare, presso l'abitazione di ciascuno di loro, tutti gli accorgimenti necessari asalvaguardare le esigenze della bambina. Per quanto riguarda, quindi, le festività del AL e dell'Epifania, trascorrerà ad CP_2 anni alterni con un genitore la Vigilia di AL, pernottando dallo stesso, e con l'altro genitore il giorno di AL con pernottamento;
il giorno di Santo Stefano, come concordato tra le parti, pranzerà con un genitore che la riaccompagnerà presso la casa dell'altro genitore nel pomeriggio alle 16.30. La festività dell'Epifania, seguirà il criterio dell'alternanza tra i due genitori.
● Sul contributo al mantenimento della figlia minore CP_2
Con riferimento alle questioni economiche, l'art. 337-ter, co. 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali: le esigenze della prole, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.
È, inoltre, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. n. 8744/2019; Cass.
pagina 7 di 11 civ. n. 23263/2016; Cass. civ. n. 14336/2013), ricostruzione che nel caso di specie, è possibile effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. ..." (cfr. Tribunale di Pisa,
Sentenza n. 40/2025 del 14-01-2025). Nel caso di specie la SI.ra ha chiesto confermarsi i provvedimenti provvisori e Pt_1 urgenti assunti con provvedimento del 02.05.2023, ossia di porsi a carico del SI, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1 mensile di euro 300,00 in considerazione della sproporzione reddituale esistente fra le parti e del contributo della madre del resistente, SI.ra all'economia familiare riferito Parte_3 come regolare e continuativo. Per contro, il SI. chiede che venga disposto il CP_1 mantenimento diretto della figlia minore in virtù del regime paritetico di frequentazione nonché in relazione alle condizioni economiche intercorrenti tra le parti pressoché paritetiche in relazione alle entrate/uscite dei coniugi, contestando la valenza del contributo dato dalla madre del resistente, indirizzato ad uno specifico supporto dato in merito ad un finanziamento contratto dal SI. CP_1
Sulle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, è dirimente quanto emerso dalla documentazione prodotta da entrambe le parti.
La SI.ra , come da ricorso introduttivo e come confermato in sede di audizione dei Pt_1 coniugi all'udienza del 02.05.2023 è Educatrice Professionale presso la Cooperativa Sociale Di Vittorio con sede lavorativa in Viareggio (LU), assunta con contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari a circa € 1.100.00 euro al mese su 13 mensilità per 35 ore settimanali, nulla documentando in merito al contenuto del contratto di lavoro.
Ha prodotto copia del Modello 730/2020 redditi 2019 reddito netto per circa € 13.319,00,
Modello 730/2021 redditi 2020 reddito netto per circa € 13.000,00, Modello 730/2022 redditi 2021 reddito netto per circa € 17.768,00 da cui si ricava uno stipendio medio mesile di circa € 1.200,00 (oltre a € 1.200,00 annui per bonus NZ (riga 68 - Modello 730/2022 redditi 2021).
Vegono prodotti altresì copia contratto di acquisto della casa coniugale e copia contratto mutuo. Dichiara, altresì, di vivere presso la casa familiare acquistata insieme al marito, gravata da mutuo ipotecario con rata pari a circa € 610,00 euro mensili, corrisposti da entrambi i coniugi per la quota pari al 50% cadauno (€ 305,00 al mese), circostanza confermata anche dal resistente.
Lamenta dunque difficoltà economiche, supportata nei periodi di difficoltà dalla propria famiglia, dovendosi far carico delle spese condominiali, asserite in € 1.200,00 annue, spese di trasferta per recarsi al lavoro oltreché spese di manutenzione ordinaria dell'autovettura in uso, oltre bolli e quant'altro, senza tuttavia fornire supporto documentale.
Il SI. come da atti difensivi e confermato in sede di audizione dei coniugi CP_1 all'udienza del 02.05.2023, è impiegato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con contratto a tempo indeterminato, con mansione di consulenza a privati e con stipendio mensile su tredici mensilità di 1.850,00. Corrisponde la quota parte di mutuo per la casa familiare per € 305,00 euro al mese. Corrisponde altresì un affitto di 450,00 euro al mese di pagina 8 di 11 cui al contratto di locazione del 28.05.2021 prodotto in memoria di costituzione del
12.04.2023 (doc. 3).
Dichiarava e documenta, inoltre, a suo carico un prestito per la macchina che utilizza dalla moglie dell'importo di € 352,00 euro al mese. Non ha altri immobili. Dichiarava altresì che gli assegni familiari ammontano a circa € 180,00 divisi al 50% tra I coniugi. Non posiede autovetture e per gli spostamenti in generale utilizza una bicicletta, usufruendo saltuariamente di una autovettura prestata dalla madre Con nota di deposito del 02.05.2023 depositava Cud 2020 - reddito netto per circa € 24.622,00 Cud 2021- reddito netto per circa € 25.165,00 Cud 2022 reddito netto per circa € 27.718,00 da cui si ricavano una media di stipendio mensile per € 2.150,00 circa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.07.2023 produce altresì copia di un primo finanziamento MPS nr. 3613257.07 di € 18.000,00 contratto nel 2016 per sostenere spese legate alal casa (doc. 10) estinto nel 2017 con successivo Finanziamento MPS nr. 741812121.72 di € (doc 10 bis) per liquidità aggiuntiva per far fronte al rifacimento del tetto della casa coniugale di cui parte delle rate furono pagate grazie al contributo della
SI.ra del ricorrente. Persona_2 Anche quest'ultimo finanziamento venne in seguito estinto nel 2019 con Finanziamento MPS 741975693.92 (doc. 11) di € 29.000,00 per l'acquisto della autovettura Golf intestata alla SI.ra , con scadenza fissata in 7 anni (scadenza in data 27.01.2027) e con rata Pt_1 pari ad € 352,87 sostenuta dal resistente. In merito a qust'ultimo finanziamento il resistente documentava altresì l'utilizzo della suddetta somma, in parte restituita alla madre della ricorrente, in parte utilizzata per l'acquisto dell'autovettura e il residuo depositato sul cc comune della famiglia. Il SI. evidenziando che la SI.ra madre del resistente, si era resa CP_1 Parte_3 dsponibile a sostenere esclusivamente le rate del finanziamento sub doc 10 bis per liquidità aggiuntiva per far fronte al rifacimento del tetto della casa coniugale, produce sub doc 9 altresì formale dichiarazione di non essere più in grado né disponibile a proseguire tale contributo economico.
Tanto premesso, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come risultante dalla documentazione in atti, delle esigenze della minore in relazione all'età (oggi di anni 6) e in particolare delle spese a cui fa fronte il padre per l'abitazione e del valore economico insito nell'assegnazione della casa familiare per la madre, non pare sussistere un significativo squilibrio economico tra le parti, considerando appunto che la resistente può godere della casa familiare, per la quale contribuisce mensilmente con la metà della rata del mutuo (unica spesa documentata) e può godere dell'autovettura, le cui rate del finanziamento sono a carico del resistente e corrisposte da quest'ultimo. Per contro, il resistente oltre a corrispondere la quota parte del mutuo gravante la casa coniugale, paga l'affitto per la nuova abitazione, oltre alle rate dei finanziamenti suddetti e non ha autovettura in proprietà. Circa l'apporto della madre del resistente, SI.ra non v'è prova che la stessa Parte_3 abbia corriposto elargizioni familiari durante il matrimonio continuative e con carattere di regolarità, tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita della famiglia, risultando quindi le motivazioni addotte dalla ricorrente prive di substrato probatorio, sul pagina 9 di 11 punto, in ordine alla quantificazione di un possibile contributo al mantenimento a favore della figlia minore dei coniugi.
Per quanto sopra rilevato, tenuto conto altresì regime di collocamento e la regolamentazione delle visite padre-figlia ormai pienamente paritetici, concordato tra le parti, ritiene questo Collegio di modificare i provvedimenti provvisori di cui all'udienza del 02.05.2024 stabilendo che i conugi provvedano al mantenimento diretto della figlia minore nei giorni di loro spettanza con decorrenza dalla presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze e dell'intervenuto accordo tra i coniugi, sussistono motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza in data 02.05.2023, così provvede:
1) DICHIARA la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Roma il giorno 18.07.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 543, parte 1, serie
03, anno 2014;
3) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con CP_2 collocamento prevalente presso la mamma nella casa coniugale sita in Pisa, Via G.
Mazzini, 34, che viene assegnata alla stessa. Il mutuo gravante la casa coniugale verrà corrisposto dai coniugi nella misura pari al 50% cadauno. Spese condominiali a carico del genitore a cui è assegnata la casa familiare.
4) DISPONE che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i CP_2 genitori con collocazione paritetica presso ciascun genitore, secondo le modalità concordate dai medesimi secondo il criterio dell'alternanza, nei termini meglio individuati dalle parti nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse in data 24.07.2024. Nei periodi estivi, così come i periodi di vacanza infra annuale, le parti potranno tenere con sé la figlia come concordato nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse in data
24.07.2024. Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto della figlia minore nei periodi di rispettiva permanenza revocando quindi il già disposto mantenimento CP_2
a carico del padre con decorrenza dalla presente sentenza;
6) DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa pagina 10 di 11 o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.
7) DISPONE che gli assegni familiari saranno percepiti al 50% dai genitori così come le detrazioni fiscali.
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
Pisa, 24 gennaio 2025
La Presidente rel.
dott.sa ELEONORA POLIDORI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. M. Grazia Parte_1 C.F._1 Spagnolo, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Piazza S. Paolo all'Orto, 22, presso lo studio del difensore
- PARTE
RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Francesco Prestifilippo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore eletto con pec: Email_1
- PARTE
RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 24.07.2024. Parte ricorrente “Voglia l'On. Tribunale di Pisa:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugatisi il 18/7/2014 nel Comune di Roma, matrimonio trascritto allo Stato Civile del
Comune di Roma al n. 543, parte 1, serie 03, anno 2014.
pagina 1 di 11 - accogliere le note congiunte depositate in data 24.7.2024 relative alla regolamentazione del regime di affidamento paritario di . CP_2
Prevedere che il pernotto di la Vigilia di AL avvenga presso la casa materna CP_2 fino a quando la bimba crederà ancora a AB AL e solo successivamente consentire che il pernotto avvenga presso la casa paterna per i motivi tutti esposti in narrativa. Nonché prevedere che la vigilia dell'Epifania, la trascorra con un genitore e il CP_2 giorno dell'Epifania con l'altro ad anni alterni.
- Con l'assegnazione della casa coniugale posta in Pisa, Via G. Mazzini, 34, e dei mobili ed arredi di casa alla ricorrente, che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia . Con CP_2 il pagamento della rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
- Con la conferma del contributo economico, così come disposto dalla Giudice con l'ordinanza presidenziale del 2/5/2023 secondo cui il SI. dovrà versare CP_1 mensilmente in favore della SI.ra , in considerazione della sproporzione reddituale Pt_1 esistente fra le parti, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore CP_2 la somma di € 300,00 mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madrea, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Per quanto attiene alle spese straordinarie, relative alla figlia, ivi incluse, le tasse scolastiche, eventualmente alla mensa universitaria, master, libri, corso di scuola guida, finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, visite specialistiche, percorsi psicoterapici, spese odontoiatriche, spese sportive, comprensive delle spese relative all'abbigliamento sportivo, ricreative, e quant'altro, il SI. dovrà provvedere al pagamento delle CP_1 stesse nella misura dell'50%. Laddove la singola spesa superi la somma di € 300,00 euro ed esuli dalle spese mediche specialistiche non urgenti e dalle spese scolastiche, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese.” Pt_1
Parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Disporre che l'abitazione coniugale, sita in Pisa (PI) Via Giuseppe Mazzini n.34, sia assegnata alla SI.ra , che la utilizzerà in via esclusiva abitandovi con la Parte_1 figlia minore;
3) L'immobile, per 1/2 di proprietà della SI.ra , e per 1/2 del SI. è Pt_1 CP_1 gravato da mutuo tutt'ora in essere (€ 610,00 mensili), che il SI. continuerà ad CP_1 onorare in misura proporzionale alla sua percentuale di proprietà, ovvero per metà (€
305,00), con cadenza semestrale (€ 1.830,00) mentre le normali utenze sottese all'uso abitativo dell'immobile saranno integralmente a carico della coniuge, in virtù del completo godimento dello stesso;
4) Le spese condominiali resteranno ad esclusivo carico del coniuge assegnatario dell'immobile;
5) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido CP_2 condiviso, con collocazione paritaria tra gli stessi, e mantenimento della residenza della stessa con la madre, presso l'abitazione coniugale;
pagina 2 di 11 6) Disporre, per l'effetto, che i tempi di visita siano scanditi secondo il criterio dell'alternanza, coerentemente al regime di affido condiviso paritario prescelto, nei termini meglio individuati dalle parti nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse.
7) Per ciò che concerne le festività del AL e dell'Epifania (unici due motivi di contrasto tra le parti non ricomprese nelle predette note congiunte), trascorrerà con il padre CP_2 la Vigilia di AL, pernottando dallo stesso nella notte santa, e con la madre il giorno di
AL aprendo I regali al mattino, presso la casa materna ed il giorno di Santo Stefano pranzerà con il padre che la riaccompagnerà nel pomeriggio alle 16.30; l'ultimo dell'anno con la madre ed il primo dell'anno rimarrà con il padre, Pasqua con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre salvo diversi accordi fra le parti, mentre la festività dell'Epifania, seguirà il semplice criterio dell'alternanza tra i due genitori. Le ulteriori festività civili o religiose seguiranno il calendario concordato sopra riportato
8) Disporre che le parti, provvedano personalmente ed in via diretta in modo reciproco al fabbisogno economico della bambina, nei relativi periodi di permanenza della stessa presso l'abitazione del genitore di riferimento.
9) Disporre inoltre che ciascun genitore, contribuisca per metà ciascuno alle spese straordinarie riferibili alla figlia minore, individuate nelle linee guida predisposte dal CNF, previa autorizzazione dell'altro genitore quando l'importo di tali spese sia pari o superiore ad € 150,00;
10) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la SI.ra chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito SI. con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio civile in data 18.07.2014 in Roma e dalla cui unione in data 09.01.2019 era nata la figlia CP_2
Riferisce, in particolare, che il marito causava la rottura del matrimonio per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, SI.ra , Parte_2 che aveva abbandonato improvvisamente la casa coniugale oramai da due anni, trasferendosi in un'altra abitazione, mutando la propria residenza anagrafica, trascurando la coniuge e la figlia. Sul punto, tuttavia, la ricorrente rinunciava alla richiesta di addebito per concentrarsi sulle esigenze della figlia, formalizzando le condizioni di separazione nonostante l'asserito atteggiamento ostruzionistico del marito.
La SI.ra chiedeva, quindi, la separazione giudiziale con affidamento condiviso della Pt_1 figlia con collocazione privilegiata presso di lei, richiedendo di mantenere il regime di visite per il padre come fino a quel momento attuate con il coniuge, ossia il martedì e giovedì fino a dopo cena, con inserimento graduale del pernottamento meglio specificato nel ricorso introduttivo;
un giorno nel weekend, alternando il sabato e la domenica;
feste e festività seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
compleanni della figlia festeggiati da entrambi i genitori insieme;
vacanze estive ove ciascun genitore potrà tenere la figlia per un periodo di 15 giorni, anche suddivisi in sotto periodi, con preavviso entro la fine di maggio con mantenimento di contatti telefonici e visite previo accordo;
viaggi all'estero pagina 3 di 11 preventivamente richiesti e approvati dall'altro genitore, con comunicazione del luogo, indirizzo e recapiti telefonici.
La ricorrente richiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, la divisione delle rate del mutuo gravante la casa coniugale, nonché un contributo mensile per il mantenimento per sé pari ad € 200,00 e della figlia pari ad € 400,00, oltre alla divisione delle spese straordinarie, sulla base della disparità patrimoniale delle parti.
Si costituiva ritualemente il SI. in data 12.04.2023 contestando le accuse CP_1 di infedeltà e carenze genitoriali mosse dalla ricorrente, evidenziando la volontà del resistente di avere un affido condiviso paritario della figlia e chiedendo un CP_2 calendario di visita paritario e alternato.
In relazione alle condizioni economiche, riferiva e documentava la propria posizione economica, il contratto di locazione della nuova abitazione, i finanziamenti in atto e si opponeva alla richiesta di mantenimento per la coniuge, sottolineando la sua indipendenza economica.
Previa dichiarazione del la litispendenza del presente procedimento rubricato al n.
722.2023R.G. con il parimenti pendente procedimento introdotto dal resistente rubricato al n. 822.2023 R.G con sua cancellazione, il resistente chiedeva quindi di pronunciarsi la separazione tra i coniugi con assegnazione della casa familiare alla moglie, con utilizzo in via esclusiva abitandovi con la figlia minore;
spese del mutuo a metà, mentre spese condominiali e utenze a carico della coniuge, in virtù del completo godimento dello stesso. Chiedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con CP_2 collocazione paritaria tra gli stessi. In particolare, chiedeva che i tempi di visita fossero scanditi secondo il criterio dell'alternanza, coerentemente al regime di affido condiviso paritario richiesto, come da regolamentazione meglio specificata in atto;
ferie estive e invernali di almeno una settimana consecutiva da concordare preventivamente con l'altro genitore;
festività Natalizie e Pasquali in regime di alternanza.
Chiedeva, infine, il mantenimento diretto della figlia minore, nei relativi periodi di permanenza della stessa presso l'abitazione del genitore di riferimento, spese straordinarie nella misura del 50% cadauno, da individuarsi nelle linee guida predisposte dal CNF, previa autorizzazione dell'altro genitore quando l'importo di tali spese fosse pari o superiore ad € 150,00;
All'udienza del 02.05.2023 la Presidente, previa audizione dei coniugi, emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati 2) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa coniugale;
potrà trascorrere due Per_1 giorni a settimana col padre, ossia il martedì (con pernotto fino all'ingresso a scuola del mercoledì) ed il giovedì (dalle 16 alle 20,30) di ogni settimana ed i fine settimana in senso alternato dal venerdì alle ore 19,00 fino all'entrata a scuola del lunedì mattina. Nel periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni continuativi con ciascuno dei genitori da concordare tra gli stessi entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni tra i genitori il AL e Santo Stefano, Pasqua e Lunedi
pagina 4 di 11 dell'Angelo; per tutte le altre festività dell'anno (8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno ecc.) sarà seguito il calendario di visite ordinario. Fatti salvi diversi accordi;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €. 300,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa
o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo del proprio difensore, i loro indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
Nominava quindi giudice istruttore nella persona della odierna presidente rel. e veniva fissata l'udienza del 07.09.2023 da tenersi in forma cartolare. Concessi i termini, la ricorrente depositava memoria integrativa formulando in essa una proposta conciliativa dichiarandosi disponibile in via transattiva ad accettare ed attuare totalmente il provvedimento presidenziale reso in data 2/5/2023; il resistente depositava comparsa di costituzione e risposta.
A seguito delle note di trattazione scritta in funzione dell'udienza del 07.09.2023, con ordinanza del 17/10/23, il Giudice disponeva la riunione del procedimento N.R.G. 895/23 al presente N.R.G. 722/23, concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
15.02.2024, da tenersi in forma cartolare. Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 15.03.2024 il Giudice, tenuto conto delle produzioni documentali e delle dichiarazioni delle parti, in particolare della rinuncia di parte ricorrente al mantenimento di sé in sede di audizione del 02.05.2023, salvo poi essere reiterato nelle conclusioni in atti;
ritenuto di non accogliere le richieste della ricorrente di indagini patrimoniali tenuto conto delle produzioni documentali e delle dichiarazioni delle parti che rappresentavano un quadro completo della loro situazione familiare e economica;
rilevato che parte resistente richiedeva una parziale modifica dell'orario di visita della minore e l'opportunità di un regime paritetico completo;
rigettava le istanze istruttorie delle parti e disponeva l'audizione della minore fissando all'uopo l'udienza del 21.03.2024. CP_2
- All'udienza del 21.03.2024 a seguito dell'audizione della minore il Giudice CP_2 disponeva una parziale modifica dei provvedimenti provvisori, prevedendo un ampliamento della frequentazione e rinviando all'udienza del 04.07.2024.
- All'udienza del 04.07.2024 le parti discutevano in ordine ad un possibile accordo finalizzato ad un ampliamento del diritto di visita del padre graduale per raggiungere in regime paritario;
il giudice invitava quindi la parti al deposito di un accordo e fissava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 - All'udienza del 24.07.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti depositavano note congiunte contenenti l'accordo raggiunto in ordine al regime di affidamento paritario e regolamentazione del diritto di visita del padre con decorrenza dal 30.09.2024, nonché rispettive note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni ove entrambe davano atto che nonostante l'accordo suddetto, persistevano due motivi di contrasto che concernenti il pernotto della figlia minore la notte della vigilia di AL dal padre, nonché il festeggiamento dell'Epifania, e sul contributo al mantenimento in favore della figlia minore.
- Con ordinanza del 23.08.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio coniugalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto intervenuta tra i coniugi che ha preceduto l'instaurazione del giudizio. Dal momento che per quanto concerne l'affidamento, collocazione e frequentazione della figlia minore, i coniugi hanno raggiunto una regolamentazione che soddisfa l'interesse della minore e che vede d'accordo gli stessi genitori, le questioni controverse da decidere sono: la regolamentazione del pernotto della figlia minore per la notte della vigilia di CP_2 AL dal padre, nonché il festeggiamento dell'Epifania e la misura del contributo al mantenimento in favore della figlia minore
Il Collegio, esaminati gli atti della causa, osserva quanto segue.
● Sulla regolamentazione del pernottamento della figlia minore per la notte CP_2 della vigilia di AL e il festeggiamento dell'Epifania.
Con note congiunte depositate in data 24.07.2024 le parti danno atto di aver raggiunto un accordo stabilendo un regime di affidamento paritario della figlia minore e la CP_2 regolamentazione del diritto di visita, prevedendo la seguente turnazione:
- nella prima settimana, la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì e il giovedì, compresi i relativi pernottamenti;
- nella seconda settimana, la bambina sarà collocata presso la madre il mercoledì, e il giovedì compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica sempre compresi i relativi pernottamenti;
- la terza settimana di ciascun mese la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il mercoledì, il venerdì, e il sabato, compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì, il giovedì e la domenica, il tutto sempre compresi i relativi pernottamenti. la quarta settimana di ciascun mese la bambina sarà collocata presso la madre il lunedì, il il giovedì e la domenica, ì compresi i relativi pernottamenti;
presso il padre il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, il tutto sempre compresi i relativi pernottamenti.
Il regime di affidamento paritario, come concordato, sarebbe iniziato a decorrere a partire dal giorno lunedì 30 settembre 2024, convenendo, nello specifico, che la settimana che pagina 6 di 11 sarebbe iniziata il giorno lunedì 30.09.2024 era da intendersi la terza del calendario sopra indicato, e poi a seguire per le settimane successive.
L'accordo raggiunto regola segnatamente i tempi di permanenza della minore con i coniugi durante le festività di AL, Santo Stefano Pasqua e Lunedì dell'Angelo, così come i compleanni della figlia, le vacanze estive, nonché la possibilità di stabilire anche una diversa turnazione, purché concordata preventivamente e paritaria, riportandosi al suo contenuto per le ulteriori pattuizioni. Tuttavia, nello specifico, la ricorrente chiede che “fino a quando la bimba crederà ancora a AB AL” il pernotto della Vigilia di AL debba avvenire presso la casa materna
“per consentire ad di vivere a pieno la magia del AL”, permettendole di CP_2 svegliarsi durante la notte e alzarsi al mattino molto presto per aprire i regali sotto l'albero. Per i medesimi motivi, la SI.ra chiede che trascorra la Vigilia dell'Epifania Pt_1 CP_2 con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Il tutto senza fornire alcun dettaglio specifico in ordine alle modalità o agli orari in cui detti spostamenti dovrebbero avvenire. Il resistente, per contro, propone il criterio dell'alternanza per entrambe le festività, tenuto conto altresì che il padre vive a 500 metri di distanza dall'abitazione coniugale.
Ritiene questo Collegio che il regime di affidamento paritario e del regime di visite concordato dai coniugi nell'accordo depositato in atti risulti confacente con l'interesse della minore e con il diritto alla biogenitorialità, ritenendo irrilevanti e inconferenti le motivazioni adotte dalla ricorrente, che porterebbero ad una – seppur lieve, ma ingiustificata – compressione dei tempi paritetici di permanenza del minore con il padre concordati, agevolati tra l'altro dalla vicinanza tra le rispettive abitazioni. I genitori del resto potranno adottare, presso l'abitazione di ciascuno di loro, tutti gli accorgimenti necessari asalvaguardare le esigenze della bambina. Per quanto riguarda, quindi, le festività del AL e dell'Epifania, trascorrerà ad CP_2 anni alterni con un genitore la Vigilia di AL, pernottando dallo stesso, e con l'altro genitore il giorno di AL con pernottamento;
il giorno di Santo Stefano, come concordato tra le parti, pranzerà con un genitore che la riaccompagnerà presso la casa dell'altro genitore nel pomeriggio alle 16.30. La festività dell'Epifania, seguirà il criterio dell'alternanza tra i due genitori.
● Sul contributo al mantenimento della figlia minore CP_2
Con riferimento alle questioni economiche, l'art. 337-ter, co. 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali: le esigenze della prole, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.
È, inoltre, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. n. 8744/2019; Cass.
pagina 7 di 11 civ. n. 23263/2016; Cass. civ. n. 14336/2013), ricostruzione che nel caso di specie, è possibile effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. ..." (cfr. Tribunale di Pisa,
Sentenza n. 40/2025 del 14-01-2025). Nel caso di specie la SI.ra ha chiesto confermarsi i provvedimenti provvisori e Pt_1 urgenti assunti con provvedimento del 02.05.2023, ossia di porsi a carico del SI, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1 mensile di euro 300,00 in considerazione della sproporzione reddituale esistente fra le parti e del contributo della madre del resistente, SI.ra all'economia familiare riferito Parte_3 come regolare e continuativo. Per contro, il SI. chiede che venga disposto il CP_1 mantenimento diretto della figlia minore in virtù del regime paritetico di frequentazione nonché in relazione alle condizioni economiche intercorrenti tra le parti pressoché paritetiche in relazione alle entrate/uscite dei coniugi, contestando la valenza del contributo dato dalla madre del resistente, indirizzato ad uno specifico supporto dato in merito ad un finanziamento contratto dal SI. CP_1
Sulle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, è dirimente quanto emerso dalla documentazione prodotta da entrambe le parti.
La SI.ra , come da ricorso introduttivo e come confermato in sede di audizione dei Pt_1 coniugi all'udienza del 02.05.2023 è Educatrice Professionale presso la Cooperativa Sociale Di Vittorio con sede lavorativa in Viareggio (LU), assunta con contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari a circa € 1.100.00 euro al mese su 13 mensilità per 35 ore settimanali, nulla documentando in merito al contenuto del contratto di lavoro.
Ha prodotto copia del Modello 730/2020 redditi 2019 reddito netto per circa € 13.319,00,
Modello 730/2021 redditi 2020 reddito netto per circa € 13.000,00, Modello 730/2022 redditi 2021 reddito netto per circa € 17.768,00 da cui si ricava uno stipendio medio mesile di circa € 1.200,00 (oltre a € 1.200,00 annui per bonus NZ (riga 68 - Modello 730/2022 redditi 2021).
Vegono prodotti altresì copia contratto di acquisto della casa coniugale e copia contratto mutuo. Dichiara, altresì, di vivere presso la casa familiare acquistata insieme al marito, gravata da mutuo ipotecario con rata pari a circa € 610,00 euro mensili, corrisposti da entrambi i coniugi per la quota pari al 50% cadauno (€ 305,00 al mese), circostanza confermata anche dal resistente.
Lamenta dunque difficoltà economiche, supportata nei periodi di difficoltà dalla propria famiglia, dovendosi far carico delle spese condominiali, asserite in € 1.200,00 annue, spese di trasferta per recarsi al lavoro oltreché spese di manutenzione ordinaria dell'autovettura in uso, oltre bolli e quant'altro, senza tuttavia fornire supporto documentale.
Il SI. come da atti difensivi e confermato in sede di audizione dei coniugi CP_1 all'udienza del 02.05.2023, è impiegato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con contratto a tempo indeterminato, con mansione di consulenza a privati e con stipendio mensile su tredici mensilità di 1.850,00. Corrisponde la quota parte di mutuo per la casa familiare per € 305,00 euro al mese. Corrisponde altresì un affitto di 450,00 euro al mese di pagina 8 di 11 cui al contratto di locazione del 28.05.2021 prodotto in memoria di costituzione del
12.04.2023 (doc. 3).
Dichiarava e documenta, inoltre, a suo carico un prestito per la macchina che utilizza dalla moglie dell'importo di € 352,00 euro al mese. Non ha altri immobili. Dichiarava altresì che gli assegni familiari ammontano a circa € 180,00 divisi al 50% tra I coniugi. Non posiede autovetture e per gli spostamenti in generale utilizza una bicicletta, usufruendo saltuariamente di una autovettura prestata dalla madre Con nota di deposito del 02.05.2023 depositava Cud 2020 - reddito netto per circa € 24.622,00 Cud 2021- reddito netto per circa € 25.165,00 Cud 2022 reddito netto per circa € 27.718,00 da cui si ricavano una media di stipendio mensile per € 2.150,00 circa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.07.2023 produce altresì copia di un primo finanziamento MPS nr. 3613257.07 di € 18.000,00 contratto nel 2016 per sostenere spese legate alal casa (doc. 10) estinto nel 2017 con successivo Finanziamento MPS nr. 741812121.72 di € (doc 10 bis) per liquidità aggiuntiva per far fronte al rifacimento del tetto della casa coniugale di cui parte delle rate furono pagate grazie al contributo della
SI.ra del ricorrente. Persona_2 Anche quest'ultimo finanziamento venne in seguito estinto nel 2019 con Finanziamento MPS 741975693.92 (doc. 11) di € 29.000,00 per l'acquisto della autovettura Golf intestata alla SI.ra , con scadenza fissata in 7 anni (scadenza in data 27.01.2027) e con rata Pt_1 pari ad € 352,87 sostenuta dal resistente. In merito a qust'ultimo finanziamento il resistente documentava altresì l'utilizzo della suddetta somma, in parte restituita alla madre della ricorrente, in parte utilizzata per l'acquisto dell'autovettura e il residuo depositato sul cc comune della famiglia. Il SI. evidenziando che la SI.ra madre del resistente, si era resa CP_1 Parte_3 dsponibile a sostenere esclusivamente le rate del finanziamento sub doc 10 bis per liquidità aggiuntiva per far fronte al rifacimento del tetto della casa coniugale, produce sub doc 9 altresì formale dichiarazione di non essere più in grado né disponibile a proseguire tale contributo economico.
Tanto premesso, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come risultante dalla documentazione in atti, delle esigenze della minore in relazione all'età (oggi di anni 6) e in particolare delle spese a cui fa fronte il padre per l'abitazione e del valore economico insito nell'assegnazione della casa familiare per la madre, non pare sussistere un significativo squilibrio economico tra le parti, considerando appunto che la resistente può godere della casa familiare, per la quale contribuisce mensilmente con la metà della rata del mutuo (unica spesa documentata) e può godere dell'autovettura, le cui rate del finanziamento sono a carico del resistente e corrisposte da quest'ultimo. Per contro, il resistente oltre a corrispondere la quota parte del mutuo gravante la casa coniugale, paga l'affitto per la nuova abitazione, oltre alle rate dei finanziamenti suddetti e non ha autovettura in proprietà. Circa l'apporto della madre del resistente, SI.ra non v'è prova che la stessa Parte_3 abbia corriposto elargizioni familiari durante il matrimonio continuative e con carattere di regolarità, tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita della famiglia, risultando quindi le motivazioni addotte dalla ricorrente prive di substrato probatorio, sul pagina 9 di 11 punto, in ordine alla quantificazione di un possibile contributo al mantenimento a favore della figlia minore dei coniugi.
Per quanto sopra rilevato, tenuto conto altresì regime di collocamento e la regolamentazione delle visite padre-figlia ormai pienamente paritetici, concordato tra le parti, ritiene questo Collegio di modificare i provvedimenti provvisori di cui all'udienza del 02.05.2024 stabilendo che i conugi provvedano al mantenimento diretto della figlia minore nei giorni di loro spettanza con decorrenza dalla presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze e dell'intervenuto accordo tra i coniugi, sussistono motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza in data 02.05.2023, così provvede:
1) DICHIARA la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Roma il giorno 18.07.2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 543, parte 1, serie
03, anno 2014;
3) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con CP_2 collocamento prevalente presso la mamma nella casa coniugale sita in Pisa, Via G.
Mazzini, 34, che viene assegnata alla stessa. Il mutuo gravante la casa coniugale verrà corrisposto dai coniugi nella misura pari al 50% cadauno. Spese condominiali a carico del genitore a cui è assegnata la casa familiare.
4) DISPONE che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i CP_2 genitori con collocazione paritetica presso ciascun genitore, secondo le modalità concordate dai medesimi secondo il criterio dell'alternanza, nei termini meglio individuati dalle parti nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse in data 24.07.2024. Nei periodi estivi, così come i periodi di vacanza infra annuale, le parti potranno tenere con sé la figlia come concordato nelle note congiunte ritualmente depositate dalle stesse in data
24.07.2024. Le festività natalizie, pasquali ed altre feste civili e religiose saranno regolate secondo il principio di alternanza.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano al mantenimento diretto della figlia minore nei periodi di rispettiva permanenza revocando quindi il già disposto mantenimento CP_2
a carico del padre con decorrenza dalla presente sentenza;
6) DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa pagina 10 di 11 o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore deve rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.
7) DISPONE che gli assegni familiari saranno percepiti al 50% dai genitori così come le detrazioni fiscali.
8) DICHIARA compensate le spese di lite.
Pisa, 24 gennaio 2025
La Presidente rel.
dott.sa ELEONORA POLIDORI
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