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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1525/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Lomonaco Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-RESISTENTE - oggetto: risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'11.11.2021, tempestivamente riassunto dal Tribunale di
Cosenza, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere un medico veterinario dirigente dell' a far data dal 15.09.2009, deduceva: che, in data 15.11.2012, subiva CP_1
un infortunio sul lavoro consistente nella perdita di coscienza con shock anafilattico da aggressione di api dal quale derivava, come da esami clinici del 20.09.2019 effettuati presso l'Ospedale di Lametia Terme, “OSAS (Sindrome apnee notturne) di grado lieve
(non necessitante ventilo – terapia notturna), da collasso della volta palatale con ostruzione del 50% alla base della lingua, come da specifica manovra di Muller;
tendenza alla bronco stenosi”; che, l' sua datrice di lavoro, non si era CP_1
mai premurata di metterla in sicurezza neanche a fronte di specifica richiesta di attrezzatura del 16.10.2012 rimasta priva di qualsivoglia riscontro;
che, a seguito del suo incidente, il responsabile della Task Force Veterinaria della Regione Calabria, dottor
, riteneva doveroso sollecitare le ad una maggiore Persona_1 CP_2 attenzione sottolineando la loro negligenza;
che, nell'occasione dell'infortunio, essa ricorrente, nonostante la particolare attività richiesta in quell'occasione nonché la pericolosità del territorio, era stata inviata da sola, ciò che evidenziava ulteriormente la superficialità e la negligenza del datore di lavoro;
che il danno riportato era stato tale solo grazie al primo soccorso prestatole dagli allevatori, nonché alla particolare diligenza di
1 Cont essa ricorrente che, preso atto della posizione dell' che evidentemente non aveva ritenuto di dover fare alcunché, di sua iniziativa si era fortunatamente munita dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle specifiche mansioni affidatele riconoscendone l'intrinseca pericolosità; che, alla luce della perizia medico – legale effettuata, aveva riportato un danno pari ad € 55.198,12, calcolato sulla base delle “tabelle di Milano” relative al danno biologico;
che, nonostante specifica diffida inoltrata a mezzo pec il 05.12.2019, l' non la risarciva del danno subito, né, tantomeno, CP_1
riteneva necessario aprire un dialogo con essa ricorrente dimostrandosi a tutti gli effetti indifferente verso la problematica. Tanto premesso, ritenuta la responsabilità, ex art. 2087
Cont c.c., dell' convenuta, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “1) Disporre la nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio al fine di accertare e dichiarare dovuto alla ricorrente il risarcimento del danno alla salute riportato in seguito all'infortunio sul lavoro del 15.11.2012, già quantificato dalla parte ricorrente in Euro 55.198,12, per manifesta responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. . A tal fine si nomina sin d'ora il Dott. con studio in Via Svizzera n. 9, Persona_2
87039 Rende (CS), quale Consulente Tecnico di Parte;
2) accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del danno morale particolare subito dalla ricorrente che è stata completamente ignorata, sia in merito alla richiesta di essere messa in sicurezza, sia in merito al tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia. La quantificazione del danno morale è rimessa sin d'ora alla valutazione dell'Autorità Giudicante secondo equità; […]”. Vinte le spese di lite.
Non si costituiva in riassunzione l CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087
c.c., al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di dedurre prima e provare poi l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi,
2 gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008:
“La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa
a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”).
L'art. 2087 c.c. non configura, dunque, un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Affinché sorga la responsabilità del datore di lavoro è imprescindibile che l'evento dannoso sia riconducibile a una sua colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
In sostanza, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno, ex art. 2087 c.c., deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno, nonché il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione lavorativa. Incombe invece sul datore di lavoro l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver correttamente adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie ad evitare il danno, e che gli esiti pregiudizievoli sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Ne consegue che il lavoratore, in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, pur concorrendo questa ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento.
Tale onere grava invece sul datore di lavoro e si concretizza nella dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento.
È stato tuttavia precisato che il concetto di “specificità del rischio”, da cui discende l'obbligo del datore di provare di aver adottato le misure idonee a prevenire ragioni di
3 danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra. Solo qualora il lavoratore abbia assolto a tale onere probatorio, sorge in capo al datore di lavoro l'obbligo di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la patologia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi.
In definitiva, ai fini della prova della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., sul lavoratore grava uno specifico onere di deduzione e prova, dovendo, lo stesso, prima adeguatamente dedurre e poi sufficientemente provare, il fatto storico accaduto,
l'esistenza del danno alla salute, il nesso causale fra questi due elementi.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie il ricorso deve essere rigettato in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere di allegazione e prova, considerato che la non ha fornito elementi deduttivi, ancor prima che probatori, volti a dimostrare Pt_1
la fondatezza della propria pretesa risarcitoria.
In particolare, dal ricorso non emergono elementi deduttivi sufficienti a descrivere la dinamica del sinistro occorso alla ricorrente in data 15.11.2012, limitandosi, la , Pt_1
a riferire genericamente di essere stata vittima di uno shock anafilattico da aggressione di api nell'espletamento delle sue funzioni lavorative.
Evidentemente, le deduzioni attoree risultano carenti di adeguati elementi descrittivi del fatto storico generatore dell'asserito infortunio sul lavoro, inibendo il giudicante, già monte, della possibilità di accertare possibili profili di responsabilità della datrice di lavoro.
In particolare, la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla dinamica del verificarsi dell'infortunio, nulla ha specificato in ordine alle precise mansioni lavorative che stava svolgendo al momento dell'occorso incidente. In sostanza, da una semplice lettura del ricorso non è dato sapere quale sia stato l'incidente occorso alla ricorrente. Né sono stati formulati specifici capitoli di prova testimoniale volti, ancorché in un quadro assertivo completamente deficitario, a dimostrare il fatto storico generatore del danno.
Significativa, a questo proposito, è anche l'assenza di una descrizione dettagliata dell'ambiente in cui si è verificato l'infortunio e delle circostanze specifiche che hanno
4 determinato il contatto con le api. Tali elementi sarebbero stati indispensabili per consentire una valutazione della specificità del rischio connesso all'ambiente di lavoro e, conseguentemente, delle misure di sicurezza che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per prevenirlo.
In definitiva, come già detto, le palesi lacune delle deduzioni attoree in ordine al verificarsi dell'evento lesivo inibiscono, già a monte, il giudicante dal valutare possibili profili di responsabilità, ex art. 2087 c.c., della datrice di lavoro in ordine all'infortunio occorso all'istante.
Sulla base di tale quadro deduttivo e probatorio, l'esperimento di un'eventuale consulenza tecnica avrebbe avuto carattere meramente esplorativo e, in virtù di ciò, la stessa si è rivelata inammissibile.
In conclusione, la domanda proposta dalla ricorrente risulta generica, non adeguatamente dedotta e conseguentemente non sufficientemente provata nei suoi presupposti fondamentali: la dinamica del sinistro, la specificità del rischio connesso all'ambiente di lavoro, l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza e il nesso causale tra l'infortunio e il danno lamentato (quanto a quest'ultimo aspetto, si consideri che l'infortunio è occorso nel 2012 e la patologia - sindrome delle apnee notturne – OSAS -
è stata diagnosticata soltanto nel 2019, a distanza di quasi sette anni dall'evento).
Tanto basta, senza necessità di dover andare oltre, per rigettare il ricorso.
Cont 3. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in riassunzione dell' convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 22.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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