Articolo 10 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 9Articolo 11
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24 febbraio 1994
Art. 10. (Autoproduzione e benefici
in campo energetico). 1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, e' esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.
2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, puo' essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attivita' produttive.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunita' montane ed i comuni possono elargire contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994
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